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lunedì 30 maggio 2016

BILANCIO RICCO, PROGRAMMA POVERO









Vi tedio ancora oggi e forse anche domani, ma l'analisi del DUP mi ha preso un po' di tempo. Ci vuole una premessa; un anno del mandato è già passato, tre anni di mandato li occupa sto DUP, ci resta poi soltanto un anno ancora; morale della cosa, Bottini si gioca tutto quanto questa volta , il resto non fa storia. Se questo è tutto quanto, facciamoci un bel segno, ma il borgo poi non cambia e la classe dirigente che governa il massimo sforzo lo ha già fatto e oltre non ci va perché non ha né palle, né è capace. Comunque ci provo con dei numeri a darvi un po' l'idea di quanto sia capace di poi saperci fare. Intanto è un buon bilancio, di numeri si intende, le idee stanno un po' altrove; dimostra che di soldi non ne mancano, è l'anno fortunato, il patto che un po' l'aveva strangolato si è pure anche allentato, la spesa si può fare , il porto pur si può pagare. E' vero, la norma permissiva, per ora, si applica quest'anno e poi ??Ma nulla qui impedisce che sul piano del triennio si tenti anche un azzardo, si indichi almeno una qualche soluzione ai tanti problemi sempre aperti. Ebbene , di questo non c'è traccia, ci manca la visione, ci manca quel coraggio che da sempre non c' é stato e quindi... il tutto è rimandato. Comunque ora iniziamo: intanto vi tolgo dall'attesa , il ponte sul rio Roddo ci costa di Euro 130 mila, ma è solo una sua stima, può darsi che costi anche di più, comunque se va bene, sto ponte eccezionale, magari quest'anno lo vedremo. Ma intanto lì vicino c'è pure una conferma, la vasca per il bagno ci costa ancora quasi un quarto di quanto era costata; son vizi tutti occulti che a leggere la perizia li deve rimborsare la polizza prevista. Eppure non è certo che non nasca un contenzioso e quindi, per prudenza, per ora anticipiamo e i soldi siam noi che li mettiamo. Si scopre poi che un altro buco in acqua necessita altri soldi. Non è che poi sono proprio tanti, son solo 200 mila in euro, ma insomma mancava qualche cosa che deve essersi scordata nel porto senza fondo. Comunque non finisce, ci manca un parcheggino lì vicino, magari un parcheggione ed ecco saltar fuori un altro nuovo assegno di euro 300 mila che invece di togliere le auto in vista lago, le mette a fronte lago. Rispunta il Mottarone e il suo emblematico progetto; ci mancano di euro 500 mila ed ecco trovati nell'arco del triennio. Si trovano anche e pure i soldi per le luci; l'intera passeggiata sarà, nell'anno che verrà, tutta rifatta al costo di euro 273 mila. Ugual sorte per luci in quel dell'Isola con soli di euro 100 mila; ho orrore ripetano l'impianto che han messo sull' Isola più Bella. Rimangono gli euro 300 mila regionale per il restauro alle stazioni dell'impianto che unisce la costa alla sua vetta e forse 700 mila per Pala Congressi. Quanto al resto non c'è più nessuna traccia. Comunque è un buon bilancio; di imposte, tasse e simili ne incassa di milioni 5,5 e poi chiude in avanzo che mette a finanziare un po' di investimento. La parte del leone la fa sempre un po' l'IMU con 2,5 milioni circa d'euro, ma la tassa dei rifiuti ci sta dietro con altri 1,9 milioni sempre d'euro, viene poi l'imposta di soggiorno che, unita a quello dello sbarco, dovrebbe cacciare un altro di milione 0,8. Quest'anno le tasse stanno ferme, lo dice la legge dello Stato, ma dal prossimo anno l'IMU andrà al 9,2%% e ci sarà pure la TASI al 3%% per le classi D, mentre sempre di più salirà il balzello sul parcheggio: + 10% nel 2017 e + 10% nel 2018, un affare che paga il turista e il residente sventurato. In ordine alla spesa se c'è qualche sorpresa ci è parsa una riduzione per l'anno, ma solo quello prossimo, di quella dei nostri governanti, passando quella posta da 111 mila a soli 57 mila, ma su questo Gemelli è più informato e può, nel caso, anche smentirci. Quanto al resto si segue un po' il solito tran tran, facendo copia /incolla dei bilanci; son 509 mila gli euro che costa per anno l'istruzione, ma dentro c'è la mensa che non è poco, 73 mila la cultura, 84 mila lo sport,ma 00 mila è indicata la spesa per giovani, 263 mila va al turismo, 610 mila alla viabilità, ma gran parte dei buchi rimarranno ed altri ne faranno, 1.927.000 è il costo aureo dei rifiuti, 117 mila il costo degli anziani, 75 mila il sostegno alle famiglie, 74 mila ai cimiteri, 79 mila costano i disabili, 92 mila andrebbero agli asili, con la cosa assai curiosa che il nido di Baveno costa un pacco a bimbo non iscritto; 10.285 euro l'anno. Quanto poi di tutta questa spesa vada al cittadino bisognoso e non all'apparato , è un'altra storia. Dulcis in fundo, ma magra consolazione è il fatto che l'Ente ha poco debito e che quel che ha è in calo vistoso; vuol dire che in tempi assai migliori ha speso poco, cioé ha investito troppo poco, certamente lo si vede e adesso che il tempo è quello delle vacche magre, ci attacchiamo.           



venerdì 27 maggio 2016

BILANCIO A CONSIGLIO





I L B O R G O M A S T R O  DISPONE
di convocare il consiglio comunale In sessione ordinaria - seduta di 1° convocazione per il giorno martedì 7 Giugno 2016 - ore 21.00 presso Palacongressi, Sala Iacono e, qualora non si raggiunga il numero legale in 1° convocazione, in sessione ordinaria seduta di 2° convocazione, per il giorno martedì 7 Giugno 2016 - ore 22.00 presso Palacongressi, Sala Iacono Per deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO 


Seduta pubblica


1. Comunicazione D.G.C. N. 35 del 09.03.2016 "Prelievo dal fondo di riserva".
2. Esame ed approvazione piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari.
3. Esame ed approvazione programma per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, anno 2016.
4. Approvazione Programma triennale opere pubbliche 2016/2018 ed Elenco Annuale 2016.
5. Esame ed approvazione piano finanziario tassa sui rifiuti T.A.R.I. - Anno 2016.
6. Esame ed approvazione bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati. Presentazione al Consiglio del D.U.P. 2016/2018.
7. D.M. 19.04.2000, N. 119 - Determinazione misura gettone di partecipazione alle sedute consiliari, anno 2016.
8. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
9. Esame ed approvazione Regolamento sul diritto di interpello.
10. Gruppo Consiliare Uniti per Stresa - Interpellanza "Promesse non mantenute. Omessa creazione del sistema WI-FI" .
11. Gruppo Consiliare Progetto Comune - Interpellanza "Determinazione indennità di funzione a favore del Sindaco e della Giunta Comunale 
12. Gruppo Consiliare Progetto Comune - Interpellanza "La delibera fantasma" 
13. Gruppo Consiliare Uniti per Stresa - Interrogazione "Apertura al pubblico del parco della villa Palazzola" .
14. Gruppo Consiliare Uniti per Stresa - Interrogazione "Il fu campetto di Levo" 




IL BORGOMASTRO
(Giuseppe Bottini) 

giovedì 26 maggio 2016

BILANCINO





Mi trovo in imbarazzo; oggi finalmente è andato all' albo del Palazzo il DUP. Cos'é sto acronimo un po' strano è presto detto, ci sta dentro il nuovo bilancio ed altre tante cose. E' il documento unico di programma , un volumone che sembra contenere il fini mondo, ma l'imbarazzo è come potervi raccontare in poco spazio tutto quanto. Impiegherò comunque qualche sera, ma inizio l'avventura facendovi un copia/incolla di una frase che è scritta tra le pagine iniziali di sto DUP. Premesso che sono stato anche un tecnico di queste strane cose; premesso che adesso sono anche un po' cambiate, comunque vi posto questa frase così che i critici dei testi che io scrivo, si rendano anche conto di come sia comprensibile il Palazzo:

" Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è... il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2016-2017-2018 che avrà esigibilità negli anni successivi. "

Se questa è la premessa ci tocca invitare qualcuno degli eletti sui seggi del Consiglio a interpellare la nota delegata alla materia perché poi spieghi, o meglio traduca in lingua originale il testo qui sopra riprodotto; mettendogli o togliendogli le virgole, i punti e i punti e virgola; togliendogli le doppie , insomma, magari con l'aiuto di un pizzino che renda comprensibile sto testo al popolo sovrano. Ciò detto e premesso le pagine del DUP ci offrono di numeri una grande quantità ed uno ai primi posti , mi scusi poi il Gemelli, mi ha colpito. Son 5 mila zero e solo due i residenti la data dell'ultimo giorno dell'anno ultimo scorso. Ognuno ci costa un capitale, ci vuole una taglia su quei due, ma il dato che pure è preoccupante è quello che ci dice che, sempre nell'ultimo anno già decorso, una folla di immigrati è sbarcata sulla costa del nostro natio borgo, un'invasione di 457 unità. Che siano i soggetti che non furono trovati al censimento e quindi cancellati ed ora ritrovati ? E' un bel mistero che stuzzica la voglia di capire che cosa mai ci sia dietro il flusso di sto genere di migranti singolare. Passando ad altro dato, 3 mila 880 sono i quintali dei rifiuti conferiti; tradotto poi nei costi, ci vengono 5 euro al chilo grammo, il che ci fa anche dire che costa di più il rifiuto che non la merce nuova. Si perde poi sto DUP, copiando ed incollando visioni economiche e finanziarie che poco ci riguardano, anzi nulla; troviamo lo scenario nazionale, quello invece regionale, c'è poi la congiuntura ancora regionale e quella provinciale, per finire nuovamente a disegnare una scenario, sta volta provinciale. Si scopre che quanto a soldi il Palazzo fa tutto, o quasi, ormai da sé, ossia è autonomo a circa il 96 % per quanto riguarda le entrate per le spese ed ecco allora un dato: ad ogni cittadino ( non solo residente) gli toglie dal taschino una cifretta che è di circa euro 1.500 per anno. D'accordo c'é l'imposta di soggiorno e la tassa dello sbarco e al netto delle voci, son solo 950 circa gli euro sfilati dal taschino. Vi passo ancora un dato e poi qua chiudo, rinviando ad altra data la sintesi più estrema che io possa di questo volume micidiale che è il prossimo bilancio preventivo che andrà dentro nell'aula intorno al sette del mese che verrà: la spesa del solo personale è in % il 19 dell'intera.

mercoledì 25 maggio 2016

DARE E AVERE








E' andata in onda e forse è ancora in onda, sulla rete di face book tenuta da Gemelli, la polemica locale sul soldo spettante ai governanti, seguita all'impennata subita dal varcare di nuovo questo borgo la soglia benedetta di 5 mila unità di residenti. Inutile qui dire che ognuno nella materia può dire ciò che vuole e che tra tutti, il nostro cronista di Palazzo è parso il più convinto e il più deciso. Ora però vorrei prendere la cosa da un verso poco noto, o meglio meno noto. Nessuno qui è convinto che debban governar senza compenso, difficile semmai è accordarsi su qual sia la giusta misura del compenso. I favorevoli a dar lauti compensi  motivano sta tesi a causa dell'impegno e delle responsabilità gravose che sui governanti ricadrebbe. Insomma non fanno differenza tra un governante eletto o nominato e un amministratore delegato di un'azienda. Detta così la cosa fingiamo che sia buona, ma se il compenso premia l'impegno ed anche il rischio, qui si dovrebbe un poco sondare nel presente e nel passato dei nostri attuali cari eletti così da capir un poco meglio se questi compensi siano meritati o forse non è che siano loro a dover rendere un mal tolto. Prendiamo, a caso, il Professore, peraltro il meno avvantaggiato dall'ultima impennata; tutti ricordano, meno lui si intende, come da Sindaco, giovane e speranzoso, ebbe l'onore di ricevere un regalo. 6 mila furono i metri di un terreno che la proprietà Pallavicino ebbe a donare all'Ente che reggeva. Non forse poi tutti ricordano che quando, anni dopo, tornò ad indossare la fascia di primo cittadino, ebbe la capacità di riuscire a mandare in prescrizione quel diritto. Fate voi i conti del danno che ha arreccato all'Ente amministrato, poi calcolate tutte le indennità che ha preso negli ultimi decenni di governi; non credo, quand'anche le restituisse tutte quante, che sarebbero da sole sufficenti a ripianare il danno. Eppure è sempre e ancora a libro paga del suo borgo. Ora prendiamo, sempre a caso, il Borgomastro. Era al governo quando ebbe la sventura di nominar un "ingegnere" a progettare il porto. Sapete ben tutta la storia, sapete che il progetto finì dentro di un cesso, eppure, qui sì complice anche Canio, quando si trattò, come da legge,di difender la cittadina negando i soldi a chi l'errore aveva commesso, ben se ne guardarono e 300, circa, mila euro finirono dalle tasche dei tanti cittadini ad un'unica tasca di manco un cittadino. Basterebbero le indennità dei governati a ripar quel danno ? Non lo sappiamo; quel che sappiamo è che una cifra non molto diversa a noi è costato Canio negli scorsi ultimi dieci anni. Ma per venir ai nostri giorni, è solo di ieri lo scandalo dello sconto praticato al Grand Hotel sui canoni demaniali pregressi; la cifra sarebbe da sola l'aumento che i nostri governanti hanno praticato a lor vantaggio per quest'anno. Ecco trovati i soldi per recuperar così questo mal tolto. Sennò che serve pagare "lauti" compensi ? Morale: inutile discutere quanto dare ai goveranti se invece sono loro a dover restituire. 

martedì 24 maggio 2016

PRIMO ROUND







Prima udienza dell'ennesima querela che il dopo di Canio ancora si trascina. Sta volta tradotti ai ferri sono in tre: Piervalle il sottoscritto, Vecchi e Casaroli. Per vero in prima udienza ci è andato soltanto Casaroli e gli altri son rimasti contumaci. E' in aula pure Canio, il diffamato, e un suo legale. Comunque l'udienza sarebbe stata senza storia, un perdere un po' il tempo per ascoltare una data fissata per un'altra successiva udienza. Sarebbe stata se non fosse stato che il Giudice in udienza avesse ritenuto di starsene anche zitto. Invece ha fatto un discorsetto che, tradotto in termini assai semplici, così ha voluto dire: per queste minchiate di questioni è bene non romperere le palle alla giustizia; comunque la pensiate, ricordate che il giudice in materia oggetto dell'accusa, decide secondo discrezione e a suo sindacabile giudizio, per cui cari signori, salvo vogliate stare ancora un po' di anni dietro questa roba senza storia, vi concedo una tregua di circa trenta giorni; trovate in questo tempo un bell'accordo e uscite fuori da sto cavolo di inutile processo. Scusate se abbiamo un po' semplificato, ma certo che ascoltando queste cose non è che Canio gioisse più di tanto, piuttosto ci è parso un cane bastonato. Sto suo vizio di fare le querele deve avere un po' stufato e se l'accusa di Stato sta volta non ha chiesto che fosse subito archiviato, è il giudice di merito che non ha affatto gradito si usi il tribunale come clava evitando di passare a vie di fatto come sarebbe tra persone rispettabili e per bene. Detta così la cosa, spetterà dunque al vecchio Alcade uscire dal processo rimettendo la querela formulata. Noi, gli accusati, mostreremo la nostra volontà di assecondarlo se raggiunta l'età della ragione e del giudizio, abbandonerà la via giustizialista. Iniziò ormai tanti anni fa, querelava anche i minori, continuò così per anni, colpiva più volte anche gli stessi sventurati, magari anche più volte per lo stesso oggetto; era seriale, irrefrenabile, persino compulsivo, ma ora a che tanto furore ? E' questa la domanda che anche un giudice pacato si è posto e che attende una risposta da qui al 15 del giugno che verrà.

lunedì 23 maggio 2016

ASSOCIAZIONISMO COMUNITARIO







Si inizia dunque la raccolta di adesioni intorno a questo progetto di unione cittadina. Come promesso vi posto oggi lo Statuto. Vi troverete gli scopi e gli obiettivi, gli organi elettivi, le regole dei soci, le quote associative e quanto occorre. Vi chiedo l'attenzione e l'adesione. 




ASSOCIAZIONE STRESA 20 20

Statuto



Art. 1 – Scopo dell’Associazione.

E’ costituita, con sede in Stresa corso Umberto, 14, presso la residenza del Sig. Carlo Berlusconi, l’Associazione di volontariato denominata “STRESA 20 20”, di durata illimitata (in seguito denominata brevemente“Associazione”).

L’Associazione svolgerà attività di promozione culturale e ambientale, quali l’organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, dibattiti, conferenze, raccolta di firme e quant'altro sarà ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale, per la tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei Cittadini. In particolare l’Associazione darà il proprio sostegno al processo di diffusione della cultura della responsabilità collettiva e del bene comune, da affermare attraverso le risorse di idee, progetti, esperienze, competenze e relazioni sociali da porre a disposizione della collettività in un'ottica di sussidiarietà orizzontale mirante alla salvaguardia dei beni sopra individuati e in condivisione con gli intenti delle Istituzioni poste a presidio dei medesimi beni comuni.

A tal fine l’Associazione curerà la redazione e la distribuzione gratuita ai Soci e la diffusione al pubblico di un bollettino periodico che darà conto dell'attività svolta e conterrà l'informazione più completa sull'andamento delle attività cittadine nei campi fatti oggetto degli scopi dell'organizzazione.

L’Associazione intende intervenire con il proprio contributo propositivo, critico e costruttivo nei confronti delle politiche e degli indirizzi che gli Organi di governo, gli Enti e tutti i soggetti deputati esprimono riguardo le politiche di valorizzazione, promozione e tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio, nonché nei confronti dei programmi e dei progetti riferiti all’organizzazione di eventi e attività a valenza culturale che investono la politica turistica, quella giovanile e quella più in generale rivolta, sul tema, alla cittadinanza e al territorio.

A tal fine l’Associazione si pone quale soggetto qualificato e privilegiato, nel rispetto dell’articolo 61 e seguenti del vigente Statuto Comunale della Città di Stresa. Sotto tale veste essa si propone la presentazione di proposte, istanze e petizioni atte a provocare il pronunciamento degli Organi amministrativi cui esse sono dirette. In relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n. 164/2014, l’Associazione si pone altresì l'obiettivo di essere soggetto attivo, qualificandosi in sede di proposizione di progetti miranti al recupero e riuso di aree e beni immobili pubblici in stato di degrado.

L’Associazione si propone l'obiettivo di ottenere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Volontariato previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 38/1994, partecipando così alle fasi di programmazione pubblica negli ambiti in cui l'Associazione medesima opera.

L’Associazione costituisce un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è̀ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Come tale l’Associazione è apartitica e aconfessionale, non pratica e non sostiene alcuna ideologia se non quella sottesa dagli scopi definiti dal presente statuto.

L’Associazione non ha fini di lucro.





Art. 2 – Organizzazione e mezzi.

Per la propria attività l’Associazione si avvale del contributo volontario, libero e gratuito dei suoi Amministratori e dei suoi Soci, ognuno dei quali potrà fornire il proprio contributo secondo capacità, competenze e disponibilità di tempo.

Non perseguendo scopi di lucro, l’Associazione si basa su autofinanziamenti derivanti dalle quote d'iscrizione, dai contributi volontari spontaneamente offerti e da eventuali contributi di Enti pubblici e privati. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati a tali iniziative.

E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

L’Associazione, per la realizzazione dello scopo sociale, potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria e strumentale e in ogni caso solo occasionalmente svolgere attività marginale di carattere commerciale. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Ai fini fiscali l’Associazione deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.



Art. 3 – Soci.

L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario e non discriminatorio. 

Sono Soci i promotori dell’Associazione e tutti coloro che si iscriveranno all’Associazione dopo la sua costituzione. Il numero dei Soci è illimitato. E' socio onorario colui al quale, per decisione unanime del consiglio direttivo, viene conferita, previa accettazione dell'interessato, tale qualifica a motivo di meriti riconosciuti nel campo oggetto degli scopi sociali o a motivo di particolari situazioni personali meritevoli di riconoscimento. La qualifica di socio onorario è permanente. 

Tutti i Soci regolarmente iscritti avranno diritto a partecipare gratuitamente alla vita dell’Associazione, fatto salvo il versamento della quota associativa, che deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno di competenza.

Tutti i Soci potranno essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e della sovranità dell’Assemblea dei Soci.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo l’eventuale rimborso, concordato in precedenza con gli organi amministrativi, delle spese - debitamente documentate – sostenute durante particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione.

L’adesione all’Associazione avviene mediante presentazione da parte di uno o più altri Soci o per richiesta spontanea dell’aspirante Socio. La domanda di adesione è rivolta al Presidente, anche in forma verbale. L’adesione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e a un comportamento deontologicamente corretto sia nelle relazioni interne con altri Soci che con terzi. E' facoltà degli organi di amministrazione dell’Associazione non accogliere l'iscrizione o espellere un iscritto qualora e se, a proprio giudizio insindacabile, il comportamento pubblico dell'interessato abbia dato luogo a riprovazione sociale o sia inequivocabilmente contrario ai fini e agli scopi dell'Associazione.

I Soci saranno registrati nell’apposito Libro Soci.

Non è consentita la partecipazione temporanea all’Associazione.



Art. 4 – Tipologie di Soci e quote associative.

I Soci fondatori sono i promotori dell’Associazione, firmatari dell’atto costitutivo della stessa. 

I Soci ordinari o sostenitori, ovvero coloro che si sono iscritti all’Associazione dopo la sua fondazione, possono essere individuali o collettivi.

I Soci individuali sono persone fisiche o giuridiche. Nel caso di una persona giuridica (impresa privata o ente pubblico) il Socio sarà rappresentato dal responsabile legale della stessa e assoggettato alle medesime regole statutarie e deontologiche valide per i Soci persone fisiche. I Soci collettivi sono costituiti da un insieme di persone, anche minorenni (ad esempio una scuola o una classe), rappresentate da una singola persona fisica maggiorenne (nell’esempio: dall’insegnante o dal preside della scuola). In nessun caso un minorenne potrà aderire personalmente all’Associazione. 

Le quote associative annuali sono fissate come segue:

* Socio fondatore: euro 25;

* Socio individuale ordinario: euro 10;

* Socio individuale sostenitore euro 50 o più;

* Socio collettivo: euro 75;

+ Socio onorario : euro 00; 

Nel caso di Soci individuali appartenenti al medesimo nucleo familiare le quote associative sono ridotte alla metà per ogni altro iscritto oltre il primo.

Per poter partecipare alla vita associativa ogni Socio dovrà essere in regola col versamento delle quote sociali. La quota associativa non è trasmissibile a terzi.

L’iscrizione all’Associazione è automaticamente rinnovata con il versamento della quota associativa annuale salvo perdita della qualifica di Socio.

La quota associativa annuale può essere modificate su proposta del Consiglio Direttivo ratificata dalla Decisione dell’Assemblea dei Soci.



Art. 5 – Qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde per uno o più dei seguenti motivi:

* dimissione spontanea del Socio;

* mancato versamento delle quote sociali nonostante la richiesta di provvedervi;

* espulsione per le ragioni già espresse all'art. 3, ovvero per comportamenti che danneggiano moralmente o materialmente l'Associazione, che fomentano dissidi in seno a essa, che offendono il decoro o l’onore dei singoli Soci e degli Amministratori o che siano socialmente riprovevoli.

Il Socio espulso potrà ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza. Il provvedimento di espulsione definitiva verrà registrato sul Libro Soci con l’indicazione del motivo dell’espulsione.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.



Art. 6 – Patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

* dalle quote associative;

* dai proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a Soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale;

* dalle somme pervenute all’Associazione tramite atti di liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell’Associazione, costituito dalle risorse di cui al punto precedente, non può essere ripartito fra gli associati né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione verrà devoluto a fini di utilità sociale.



Art. 7 – Esercizio finanziario.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, si apre cioè il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico informerà circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione delle occasioni eventuali attività commerciale eventualmente poste in essere accanto alle attività istituzionali.

L’approvazione del bilancio avverrà durante l’Assemblea ordinaria annuale.

Nei 15 giorni precedenti la data di convocazione di tale Assemblea il bilancio sarà depositato presso la sede sociale dove potrà consultato da ogni Socio.



Art. 8 – Adesione ad altri Enti e/o Associazioni.

L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale, sovranazionale, locale o sovracomunale, mantenendo la propria autonomia.



Art. 9 – Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

* l’Assemblea dei Soci;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente;

* il Vicepresidente;

* il Segretario – Tesoriere;

* il Collegio dei Probiviri.

Alle cariche direttive, ovvero alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario-Tesoriere, Consigliere e Probiviro possono accedere solo i Soci. In seno al Consiglio Direttivo dovrà essere sempre presente almeno uno dei Soci fondatori, finché almeno uno di essi sarà in vita.

Tutte le cariche direttive sono onorarie e non retribuite.

L’espulsione di un Socio che detenga una carica direttiva comporta automaticamente la sua decadenza dalla carica.



Art. 10 – L’Assemblea.

L’Assemblea generale dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l’organo sovrano che prende tutte le decisioni non attribuite al Consiglio Direttivo, al Presidente o ad altri organi. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci. L’Assemblea ordinaria sarà convocata annualmente.

L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione indirizzata all'indirizzo di posta elettronica depositato da ogni singolo Socio all’atto dell’iscrizione, o - solo nel caso in cui il Socio sia sprovvisto di tale indirizzo – mediante comunicazione postale. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenere l’ordine del giorno.

Possono partecipare all’Assemblea i Soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio. Le deleghe non potranno essere rilasciate a Consiglieri e membri del Collegio dei Probiviri in carica. Ogni Socio, fondatore, ordinario, sostenitore, individuale o collettivo avrà diritto a tanti voti quante sono le deleghe da lui possedute, più uno.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli Amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Al momento dell’adunanza, come primo atto l’Assemblea eleggerà – eventualmente per acclamazione – il Presidente dell’Assemblea, che sarà responsabile del buon andamento della stessa. Il Presidente così eletto provvederà alla nomina immediata di un Segretario che sarà responsabile della stesura del verbale dell’assemblea. In caso di mancata elezione del Presidente, il compito di presiedere l’Assemblea spetterà al Socio fondatore più anziano presente all’adunanza o, in caso di assenza di tutti i Soci fondatori, al Socio decano presente all’adunanza. Possono essere ammessi a presenziare ai lavori dell’Assemblea, senza diritto di intervento e di voto, anche invitati, simpatizzanti, osservatori non Soci, in particolare i membri dei Soci collettivi diversi dal rappresentante, ma anch’essi senza diritto di intervento e di voto 

L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra i soci che abbiano presentato la propria candidatura, approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso e discute gli argomenti all’ordine del giorno.

E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. In seconda convocazione la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata a cura del Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. In tal caso, se gli Amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Il verbale dell’Assemblea sarà trascritto nel Libro delle Assemblee.



Art. 11 – Il Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un terzo componente con funzioni anche Segretario e che ricopre il ruolo di Tesoriere e da due altri Soci. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato purché resti in numero dispari.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio il numero dei consiglieri si riducesse, per dimissioni o altra causa, diventando inferiore a tre, l'Assemblea, convocata in via straordinaria, provvederà alla loro surroga. 

Il Consiglio Direttivo:

* dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

* rappresenta le istanze dei Soci;

* provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea;

* redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

* stabilisce le previsioni di spesa;

* delibera circa l’importo annuale della quota sociale da proporre all’Assemblea;

* predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e convoca, entro il 31 marzo di ogni anno, l’Assemblea ordinaria per l’approvazione;

* vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi Soci;

* delibera, su proposta dei Probiviri e a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei Soci;

* ecide il luogo delle riunioni dell’Assemblea;

* delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private;

* delibera circa la possibilità di creare commissioni ad hoc per svolgere particolari attività;

* delibera circa l’opportunità di intraprendere collaborazioni, scambi culturali, gemellaggi con altri Enti, pubblici o privati, con finalità affini a quelle dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri in carica, e comunque almeno una volta in ogni trimestre.

Le convocazioni del Consiglio sono comunicate con congruo anticipo a tutti i Consiglieri con i mezzi ritenuti più opportuni e, tra loro, convenuti.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in loro contemporanea assenza, dal Consigliere decano. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni saranno trascritte nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nella sede dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio.

Verranno inoltre pubblicate sulla pagina FaceBook aperta a nome dell'Associazione e inviate all'indirizzo di posta elettronica dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere a Soci e non Soci, inviti personali a presenziare ai suoi lavori.



Art. 12 – Il Presidente dell’Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o, in loro contemporanea assenza, al Consigliere che abbia cumulato la maggior anzianità in un ruolo direttivo dell’Associazione.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.



Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi Sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi Sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica due anni, opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci potranno candidarsi alla nomina al Collegio dei Probiviri successiva alla fondazione dell’Associazione. In seguito potrà candidarsi alla carica di Proboviro qualsiasi Socio con un'anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno due anni consecutivi purché non ricopra altre cariche sociali né intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del codice deontologico.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica due anni.



Art. 14 – Modifiche statutarie.

Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato con l’approvazione di due terzi dell’Assemblea dei Soci. Lo scopo dell’Associazione, così come definito e illustrato nell’art.1 del presente Statuto, non può essere modificato.



Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei Soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.



Art. 16 – Logo.

L’Associazione STRESA 20 20 adotta, ai fini della propria immagine e comunicazione, il seguente simbolo, coperto da copyright:



Norma finale.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile (artt. 39 e seguenti) e alle altre norme vigenti in materia di Associazionismo.





giovedì 19 maggio 2016

DISTRAZIONI ?








Ieri la squadra di governo confonde il minimo edittale con il massimo possibile, comunque con questa confusione si fa poi un bel bottino; oggi nuovamente troviamo nell'albo una sorpresa. Il Borgomastro ha infatti sottoscritto, con firma in calce al documento, la vendita con asta di quel lembo di terra assai contesa sull'isola più bella. Per dirla un po' diversa, il documento è uscito dal consiglio così come tal quale vi era entrato. Non c'é nessuna traccia di quel che nel consiglio è stato fatto, ma se mi sbaglio qui mi scuso. D'altronde sul sito del gruppo che è in Comune sta scritto che hanno vinto ed ora si scopre che è tutto come prima. Immagino domani una reazione; aspettiamo di leggere qualcosa, di capir cos'è che mai è successo. Comunque a provar che non sogniamo qui sotto noi postiamo il documento che da oggi lo troviamo, firmato Bottini il Borgomastro, all'albo ufficiale di Palazzo. La storia del lembo di terra da conquista non è dunque finita, ma la favola continua. 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; D E L I B E R A 1) di alienare e per quanto in premessa precisato l’area demaniale sita sull’Isola Bella via V. Emanuele s.n.c., antistante in base al N.C.T. i mappali n. 58-62 del Foglio n. 3 della superficie di mq. 15 circa; 2) di procedere alla relativa sdemanializzazione; Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Stresa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 3) di approvare la perizia dell’Agenzia del Territorio di Verbania, dalla quale risulta che il valore di mercato del terreno è di €. 5.000,00 (cinquemila/00) pari ad €. 333,33 al mq. e che qui si allega sotto la lettera a); 4) di procedere alla alienazione dell’area di che trattasi mediante procedura aperta (ex asta pubblica), per il prezzo a base d’asta di € 5.000,00 (cinquemila/00) pari ad €. 333,33 al mq.; 5) di porre tutte le spese di stipula dell’atto a rogito del Segretario Generale e conseguenti a carico esclusivo dell’acquirente nessuna esclusa compreso la spesa della perizia di stima; 6) di autorizzare il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali alla adozione dei conseguenti provvedimenti; 7) il Consiglio Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime resa in forma palese e separata.

mercoledì 18 maggio 2016

IL MINIMO VITALE





Se dunque non presentano ancora dell'Ente il suo bilancio, si curano eccome il loro di bilancio. Un atto del governo, in albo in questi giorni, ci dice che a dispetto dei soldi molto corti, il Sindaco e i ministri hanno fatto un colpo grosso. Colpiti un paio d'anni da tagli pesanti al portafoglio per via della soglia caduta sotto i 5.000, si accorgono che l'anagrafe è già cresciuta. Son dunque 5 mila e zero, zero,6 i numeri di quelli che dichiarano di essere residenti nella Perla, per cui si riconteggia dal primo di quest'anno, la somma che dicono che spetta a lor signori. La somma complessiva di costo che dobbiamo per quest'anno è pari ad euro 81 mila535. Euro 32.617 vanno al Borgomastro, 15.048 al Vice delegato, l'Avvocato, 12.524 per ciascuno a due ministri e, soltanto 6.774 al Professore. Non è che quest'ultimo dei cinque valga meno, ma siccome lui lavora la legge gli riduce l'appannaggio. Pazienza, ancora un poco e andrà in pensione così che gli torna completo sto appannaggio. Nell'atto di Giunta richiamato non mancano sorprese divertenti. Si dice che il compenso è il minimo edittale, sì lo so, nel titolo c'è scritto che è vitale; la gente che lo legge capisce che dargli di meno non si può, invece il compenso non è il minimo edittale, ma il massimo possibile. Errore o malafede ? Se è errore si può sempre rivedere, correggere la somma, limitarla; se invece è malafede, l'abbiamo qui svelata. Comunque il problema non è tanto la somma, ma sta solfa dei soldi che sembrano per tutto poi mancare ed ecco che per sole sei persone iscritte nell'anagrafe, si avventano gli eletti come falchi sul bottino. Non era forse il caso; non c'era manco l'atto di blancio, non c'era una gran fretta, il ponte in fondo al Roddo costa meno, ma mancano i soldi da due anni per montarlo. Ci fanno un po' anche pena.

martedì 17 maggio 2016

GOVERNO LENTO

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Anche quest'anno va lento il governo del Palazzo; all'alba ormai di giugno non c'è traccia di uno straccio del bilancio. Lo chiaman preventivo, diventa un consuntivo, se aspettano ancora un poco più non serve manco farlo. E' vero che sin tanto che di mezzo ci sta il vincolo di spesa, la manovra ci sta stretta, ma questa non è una buona scusa per non darsi qualche mossa e andare in assemblea con conti e con le cifre dell'anno che sta in corso. La causa è del governo? La causa è degli uffici ? La causa è dello Stato ? E' un fatto che altrove il bilancio è stato fatto e qui non è ancor fatto. Qualunque sia la causa, ognuno si prenda la sua parte, è un fatto che il governo è un po' anche fatto. Se in testa conduce il Borgomastro, pimpante e po' frizzante, c'è sempre un Professore che insegna quell'arte che è l'attendere e il non fare, c'é poi la delegata ai conti e alla finanza che nessuno ha ancor capito che cosa abbia capito, c'é sempre un tal Scarinzi che sì l'abbiam capito che ama le sedie e le poltrone, c' é pure un avvocato, amico di un tal Canio sui campi di pallone, è onesto, lui ci prova, ma non sembra tanto lesto. A detta della Lega, c'é pure una riserva che è entrata pure in campo. Per ora sta in panchina, è un tipo per l'attacco, ma sta squadra è tutta concentata a centro campo, non sembra preparata per andar ora in attacco. Di questa formazione la media in anagrafe è già alta, ma la media del tempo che sta in campo non ha eguali. Ancora qualche anno e al noto Professore, purché si tolga, gli daranno un vitalizio, ma allora tutti gli altri penseranno di starci ancora un po' di altri anni, sin tanto che anche a loro non daranno il vitalizio. Insomma ecco che, alla fine, abbiamo trovato la causa del ritardo nel bilancio; è il fiato corto, il tempo di un governo che non cambia, la spinta che vien meno, la voglia che invece si allontana; rimane nel miraggio soltanto il vitalizio.      

lunedì 16 maggio 2016

TEMPO PERSO


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Vi tediamo qui con la pubblicazione integrale dell'esposto prodotto nell'ottobre 2013 alla Procura della Repubblica di Verbania. L'esposto, pur dettagliato e circostanziato, al punto da richiedervi una buona dose di pazienza per la sua lettura , non ha prodotto alcun risultato, ma la sua affrettata archiviazione avvenuta nel novembre dello scorso anno. A sostegno della sua archiviazione risulta agli atti della procura, la consulenza che pure vi alleghiamo, potendosi fare così un raffronto tra lo sforzo da noi fatto per esporre i fatti e la dichiarata fretta di liquidarli.



Spett. Procura della Repubblica
di Verbania
C.so Europa 3
28922 VERBANIA


Alla Procura della Corte dei Conti
sezione Regionale del Piemonte
Via Roma 305
10100 TORINO


ESPOSTO i sottoscritti espongono quanto di seguito

I firmatari Consiglieri notiziano, per dovere d'ufficio, a Codeste Spettabili Procure i fatti sotto esposti:

Con atto del Consiglio n. 34 del 23/08/2007 venivano approvati i criteri per l'assegnazione, mediante procedura aperta, di una volumetria urbanistica di mc. 13.000, rinunciata da parte della proprietà di un lotto edificabile che ne deteneva il diritto.

A seguito di gara aperta, la volumetria veniva assegnata ad unico concorrente, SIAV srl, che offriva il prezzo complessivo di €. 1.562.925,00 per il trasferimento su area di proprietà della medesima, contraddistinta in PRGC allora vigente dalla sigla H2.

Successivamente, con atto della Giunta municipale n. 181 del 25/11/2009, l'esito di gara veniva modificato sulla scorta dell'argomentazione che erano intervenuti vincoli di natura monumentale sull'area oggetto della richiesta di trasferimento volumetrico, tali da rendere impossibile ed inopportuna la totale collocazione in tale ambito delle volumetrie poste in asta.

Conseguentemente la Giunta revocava, parzialmente, l'esito di gara, riducendo a mc. 3.500 le quantità volumetriche cedibili e trasferibili e parimenti riducendo ad €. 420.770,00 l'importo dovuto dalla SIAV srl al Comune per l'acquisizione del loro diritto.

Una variante urbanistica ex articolo 17 comma b della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. formalizzava poi il trasferimento di tali residui volumi verso il lotto prescelto dall'acquirente.

In pari tempo, atto Consiliare n.18 del 24/03/2009, il Comune approvava gli indirizzi per una variante strutturale a PRGC. Tale variante perveniva poi alla fase di approvazione del solo documento programmatico in data 16/11/2011, atto consiliare n. 115.

Tale documento conteneva, tra l'altro, anche la previsione per l'assegnazione sempre al lotto H2 di un'ulteriore aggiuntiva capacità edificatoria tale così da saturare quella già prevista e oggetto però di intervenuto taglio d'asta.

Il documento programmatico, ancorché da assoggettare, secondo previsione di legge urbanistica regionale vigente al tempo (articolo 5 comma 5), a tempestiva Conferenza di Pianificazione veniva, dopo la raccolta delle osservazioni, accantonato senza, ad oggi, ulteriore sviluppo.

Tuttavia, in esito ad una richiesta della SIAV srl, datata 15/02/2012, mirante a chiedere un'accelerazione della procedura di variante motivata dai termini ad essa assegnati per beneficiare di finanziamenti pubblici, il Comune assumeva una nuova deliberazione, atto consiliare n. 28 del 14/05/2012, con la quale “ stralciava” dalla variante principale, allora in itinere, l'intervento denominato n. 172 in area H2, sempre quella in precedenza ricordata, ed adottava un nuovo documento programmatico finalizzato a portare a risultato soltanto quest'ultima previsione di variante e poco d'altro di valenza però esclusivamente pubblica.

Tale variante denominata: “ Stralcio I fase”, compiva poi tutto l'iter procedurale e più recentemente, in data 22/08/2013 è pervenuta alla fase conclusiva con la sua approvazione consiliare che ha riassegnato al lotto H2 della SIAV srl la aggiuntiva capacità edificatoria alberghiera espressa in SUL mq./mq., ma equivalente in cubatura agli originari 10.000 cubi oggetto di taglio dell'asta onerosa.

Tale risultato viene però conseguito non riaprendo le conclusioni dell'esito di gara e chiedendo ed ottenendo il saldo di quel prezzo originariamente offerto in asta, di cui non si ha più traccia e che si ritiene definitivamente chiusa, ma simulando l'onerosità di tale riassegnazione attraverso l'applicazione, peraltro distorta, di un principio di monetizzazione di standard che nulla ha a vedere con l'originaria asta, quanto piuttosto con l'attuazione dello strumento variato applicando la monetizzazione in luogo di altri obblighi dell'attuatore, ma e questo potrebbe maggiormente rilevare, a ciò si perviene attraverso una serie rilevante di illegittimità sostanziali, sia sotto il profilo di violazione di norme che sotto il profilo dell'eccesso di potere che, nonostante siano state fatte oggetto di osservazioni reiterate nel corso della procedura, non hanno impedito che l'esito ne venisse modificato, determinando un oggettivo, esclusivo, vantaggio patrimoniale alla SIAV srl, sia in termini di mancato pagamento del saldo d'asta, sia in termini di accrescimento del valore patrimoniale immobiliare, conseguito attraverso l'approvazione dello stralcio, come meglio nel dettaglio del proseguo verrà chiarito.

Elenchiamo quindi nel seguito quegli elementi di illegittimità dell'atto di variante che, a nostro giudizio, ne viziano il contenuto e che possono rilevare, insieme all'acquisito vantaggio patrimoniale conseguito dalla SIAV srl, ai fini della individuazione di possibili elementi di un eventuale reato.

Le violazioni di norme

Innanzitutto rileva l’inosservanza piena e sostanziale del Decreto di vincolo “indiretto” ex articolo 45 del codice dei beni culturali posto, sull’intera area oggetto dello stralcio, nel dicembre 2010 dal Soprintendente Regionale ai beni paesaggistici e culturali, a tutela di due edifici fatti oggetto, in precedenza, di imposizione di vincolo monumentale.

La variante stralcio compie un'operazione mistificatoria riproducendo, nel suo testo, pressoché tutti i contenuti dei precetti inseriti nel Decreto, ma non traduce tali precetti obbligatori per legge e che hanno, sostanzialmente un contenuto e una valenza paesaggistica ambientale, in conseguenti e coerenti norme edilizie, anzi accresce parametri ed indici urbanistico/edilizi assegnati all’area.

Ne è risultata una normativa dove gli indici e i parametri che avrebbero dovuto essere, coerentemente ed obbligatoriamente, fortemente ridotti in ossequio ai precetti contenuti nel decreto di vincolo indiretto, sono stati incrementati pur, formalmente, recependo in norma le indicazioni precettive.

Assegnati indici e parametri all’area, essi ne costituiscono la nuova capacità edificatoria.

Il raffronto e l’esame comparato tra parametri e indici da una parte e precetti del decreto dall’altra rileva una eclatante, vien da dire banale ed elementare, violazione di legge.

Il citato vincolo indiretto viene nel suo provvedimento istitutivo esattamente definito nella estensione territoriale, nonché indicato in cartografia catastale, quindi è certo e ben localizzato, sovrapponendosi esattamente all'area H2.

Altrettanti certi e chiari sono i suoi precetti immediatamente operativi. Esso contiene quattro disposizioni di assoluto rilievo, di cui se la prima parrebbe ovvia, ma non lo è, ossia la sottoposizione di ogni intervento di trasformazione a preventiva autorizzazione della Soprintendenza, le successive risultano più pregnanti sotto il profilo delle modalità del possibile utilizzo edificatorio dell’area. La seconda, infatti, richiede che non si pongano in essere edificazioni che: per dislocazione, volume, dimensionamento, profilo e altezza, rechino pregiudizio alle prospettive, alle visuali ed al godimento dei due edifici sottoposti a tutela, aggiungendo che dovrà rispettarsi la loro scala edilizia ed il particolare rapporto con il contesto esterno.

La terza dispone in ordine ai caratteri architettonici e formali di eventuali nuove costruzioni che non dovranno risultare conflittuali con i due edifici tutelati, non compromettendo le condizioni ambientali del sito. L’ultima disposizione si rivolge all’ambito libero da costruzioni, chiedendo la salvaguardia delle tracce dell’originario assetto a giardino, garantendo a tutte le costruzioni un adeguata cornice verde.

Traducendo, correttamente, la disposizione di legge di cui all'articolo 45 del testo unico dei beni culturali, significava che il Comune di Stresa avrebbe dovuto impegnarsi a realizzare una variante urbanistica, anche ad hoc, finalizzata non solo ad inserire le quattro disposizioni citate nei suoi testi pianificatori e normativi, ma anche a tradurre quei precetti in norme edilizie ad essi coerenti.

Risulta, quindi, eclatante la forbice che la variante approvata, invece, apre tra quei precetti e le norme di pianificazione poste in variante medesima, incrementando superfici utili e di copertura, volumi equivalenti e altezza dei piani, come se la tutela posta dal Decreto non esistesse.

Nessuna giustificazione trova quindi il conferimento di diritti edificatori per un edificio che potrà raggiungere il rapporto di scala 20/1 rispetto a ciascun singolo edificio tutelato, a fronte della disposizione precettiva del Decreto che impone, viceversa, il rispetto della scala edilizia degli edifici tutelati.

Nessuna giustificazione potrà trovarsi per consentire la realizzazione di un edificio con uno sviluppo verticale che potrà raggiungere l’altezza di mt. 25, pari al numero di otto piani fuori terra, laddove gli edifici tutelati raggiungono al massimo i tre piani di altezza.

Nessuna giustificazione potrà trovarsi per un indice di s.c. che ipotizza una copertura edificabile sino al 45% della superficie territoriale del lotto intero e cioè pari a totali mq. 5.557 e che per i restanti liberi ne pretende la permeabilità soltanto di un residuo 30% del totale, laddove la norma di tutela richiede, sia la ricostruzione dell’impianto dei giardini già presenti in area, sia la garanzia del mantenimento di un’adeguata cornice verde attorno ai due edifici vincolati, ma anche di creazione di ugual cornice attorno all’eventuale nuova costruzione.

Nessuna giustificazione potrà trovare la possibilità che la variante prefigura di realizzare, in un unico blocco edilizio di circa mc. 40.000, una quinta edilizia che chiude ogni visuale prospettica dalla direzione delle ville tutelate verso il versante collinare, sovrastandole con la previsione di una mole edilizia ad esse retrostante assolutamente ridondante in relazione ad ogni parametro si voglia considerare congruo con i precetti del Decreto di vincolo.

Parte dell'area oggetto di variante risulta, inoltre, per provenienza originaria, sottoposta anche al vincolo paesaggistico posto nel 1924 sull'intero parco del vicino Grand Hotel des Iles Borromees, vincolo la cui estensione, più recentemente, (agosto 2009), è stata fatta oggetto di norma “prescrittiva”, di salvaguardia, che ne comporta l'inedificabilità assoluta ai sensi dell’articolo 26 e seguenti del Piano Paesaggistico Regionale.

Non risulta, ad oggi, provata la inefficacia di tali ultime citate norme o, come il Comune argomenta, la loro implicita intervenuta decadenza per effetto del vincolo monumentale sopravvenuto nel corso del 2004. Tale tesi è stata confutata anche nel parere reso all’Ente Comune dal Legale di fiducia dello stesso, nonché fatta propria prima, ma poi successivamente “sospesa”, dalla Soprintendente Arch. Papotti che ha ritenuto la risoluzione della questione essere compito dell’Ufficio Legislativo del Ministero che, ad oggi, pare, non si sia espresso.

Peraltro il vincolo culturale posto nel 2004 è riferito, in gran parte, a beni non vincolati nel 1924, infatti contempla il corpo dell’edificio del Grand Hotel des Iles Borromees, e non ricade invece su ampie zone del parco originario e anche attuale del medesimo Grand Hotel, quale la vasta zona nord, oltre a non interessare alcuni edifici minori sul lato ovest del fabbricato principale e, naturalmente, l’area sud ora inclusa, per intervenuta cessione nel corso del 1984, nell’ambito H2. Quindi di sovrapposizione tra i due strumenti vincolistici è anche improprio parlare.

Quanto alla Regione che lo ha cartografato e riconosciuto nel PPR, è noto che ha compiuto una verifica recente circa la reale consistenza del parco del Grand Hotel alla data di imposizione del vincolo del 1924 e pensiamo che le conclusioni non possano essere state molto diverse da quelle rese dalla Perizia “Locarni” agli atti del Comune.

Con l'approvazione della variante stralcio, il Comune ha attribuito invece ad un'area di mq. 1.950, quota parte del lotto H2 già appartenente al parco del Grand Hotel et des Iles Borromees, una capacità edificatoria sino ad una SUL massima di 1,125 mq./mq., ignorando totalmente le disposizioni di salvaguardia poste dall'articolo 26 del P.P.R. che ne azzerano invece la capacità edificatoria.

Secondo i calcoli resi dello stesso Comune e posti agli atti, la variante stralcio realizza quasi i ¾ del suo incremento edificatorio utilizzando la suddetta quota di superficie totalmente sottoposta a norma di inedificabilità in salvaguardia.

Neppure con l’applicazione del principio urbanistico perequativo cui lo stralcio, parzialmente, si informa, ci pare possa superarsi lo strappo alle regole intervenuto e ciò in quanto altri e ben inferiori indici vengono assegnati dallo stralcio alle aree individuate di “decollo” delle capacità edificatorie, peraltro diversamente altrove localizzate e diversamente finalizzate anche sotto il profilo funzionale.

A margine si osserva come la Conferenza di Pianificazione abbia chiuso i propri lavori con l’assenza della rappresentante della Soprintendenza. I lavori conclusivi si sono svolti ad avvenuta approvazione ed entrata in vigore della L. R. n. 3/2013 che ha innovato, con il suo articolo 15/bis, circa la composizione della Conferenza di Pianificazione estendendola appunto alla Soprintendenza. Unici destinatari, invece, dell’invito a partecipare alla Conferenza conclusiva sono stati: l’Ente Provincia e quello Regionale. L’esame del verbale di conferenza permette di verificare tutto ciò.

Lo stralcio incide su una norma di salvaguardia del PPR e sotto questo profilo la partecipazione della Soprintendenza sarebbe apparsa coerente con la previsione normativa sulla partecipazione che fa riferimento alle norme dei PPR.

Sul piano poi sostanziale si rileva che, alla luce degli esiti della Conferenza di pianificazione ultima, il parere reso in tale sede dal Servizio Regionale di Copianificazione Urbanistica è risultato contenere elementi decisivi per l'approvazione dello stralcio che la presenza della Soprintendenza avrebbe potuto facilmente confutare.

Ci si riferisce qui sia al giudizio ultimo da questa data sulla questione della sussistenza del vincolo del 1924 che si esprimeva per un rinvio della soluzione all’Ufficio Legislativo della Direzione Centrale del proprio Ministero, cosa invece ignorata nel parere reso dal Settore Regionale che ha preferito citare solo quello in precedenza manifestato dalla Soprintendenza che pareva contenere considerazioni diverse, sia alla questione dell’attribuzione all’area tutta H2 dell’indice di Sul massimo 1.125 mq./mq. che, nuovamente ed erroneamente, il Settore Regionale attribuisce alla volontà della Soprintendenza; Soprintendenza che già in altra occasione ebbe formalmente a smentirne (le carte sono in atti), ma evidentemente senza risultato, la paternità.

Si ipotizza inoltre la violazione del precetto costituzionale dell’imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione in quanto durante il corso di formazione della variante principale se ne è attivata una “stralcio” basata, tra l'altro, sulla giustificazione di privilegiare i soggetti che avessero reali intenzioni di investimenti certi e a breve termine.

L'assenza di ogni verifica pubblica in tal senso promossa o pubblicizzazione intervenuta della successiva intenzione dell’Amministrazione è sufficiente prova contraria a dimostrazione della corsia unica di privilegio che si è voluta garantire alla SIAV. Tale corsia unica ove si fosse nel frattempo affollata di altri pretendenti avrebbe rischiato di far fallire l'obiettivo della SIAV Srl medesima, mentre quest'ultima è stata “sfilata”, dal complesso di quella variante strutturale più massiccia e sostanziale, l’alberghiera appunto, con cui aveva preso avvio l’intento riformatore dell’ Amministrazione in materia di governo del territorio.

Più che raccogliere elementi utili a una valutazione ponderata, come d'obbligo per una pubblica amministrazione, si è pensato bene di escluderli, lasciando la sola SIAV Srl unico concorrente di quei nuovi volumi edilizi e di quelle normative semplificate, meglio dire semplificative, che erano l’intento anche della variante principale.

Si ipotizza qui che il percorso privilegiato offerto dall’ Amministrazione alla SIAV, possa avere avuto l’effetto di sottrarre le pretese di quest’ultima al doveroso confronto con il complesso di tutte le altre richieste inizialmente recepite nell’ambito dell’avviata variante principale, garantendo alla stessa SIAV, in questo modo, un risultato più certo e sicuro, nonché più veloce.

Nell'attivare e concludere la variante stralcio non tanto e non solo ha assunto evidenza quindi l’aspetto e l’esigenza di velocizzare un’ordinaria procedura, ma quanto e soprattutto la necessità di svincolare la previsione dell’area H2 dal complesso della variante principale e ciò proprio per evitare, in ogni modo, di condurre l’esame della variante H2 insieme a tutte le altre previsioni, con esiti in tal caso incerti.

Parimenti si è sottratta la previsione stralcio a quella valutazione strategica (VAS) cui la variante principale né poteva, né potrà essere sottratta, per essere invece indirizzata verso la più semplificata sola “Verifica di VAS”, le cui conclusioni confermavano poi l' alleggerimento del percorso. Qua ci basti ricordare che una valutazione per comparti, sia essa di VAS che di sola Verifica, non ha una valenza significativa poiché, estrapolata dal contesto complessivo, ogni valutazione resta un documento privo di significanza, non corredato con l’analisi più generale cui dovrebbe fare riferimento ed ancora giova comunque ricordare che nonostante più Enti: Arpa, Soprintendenza e ASL, la maggioranza comunque di quelli che si sono espressi in punto, abbiano richiesto la procedura VAS, essa è stata immotivatamente esclusa dall’OTC.

Viene, inoltre, comprovata l’inesistenza della ulteriore motivazione sostenuta in atto deliberativo circa una relazione tra la variante stralcio e il finanziamento pubblico del progetto edilizio accordato alla SIAV.

La ricerca ha appurato, attraverso l’acquisizione della documentazione depositata presso l’Istituto di credito finanziatore, delegato ad operare per conto del Ministero dell'Economia, che il finanziamento accordato sin dall'anno 2006 era riferito ad un progetto edilizio certificato, con perizia giurata, conforme ai disposti del piano regolatore vigente in quell'anno; quindi l’esigenza di volumi, superfici, piani aggiuntivi e norme semplificative non si poneva quale condizione per l’utilizzo di quel finanziamento che, per vero, giace inutilizzato da quell’anno e la cui scadenza attuativa, prorogata al luglio 2014, sembra ora persino inconciliabile con i tempi residuali utili per la realizzazione dell’intervento edilizio.

Le motivazioni sostenute dall’amministrazione durante lo svolgimento della procedura e quelle che furono poste alla base della decisione di avviare la variante stralcio non reggono all’esame e si dimostrano, sostanzialmente, infondate, contraddittorie e/o devianti tanto da inficiare l’atto sotto il profilo dell’eccesso di potere.

Giova ribadire che l’amministrazione procedente, attraverso il proprio organo esecutivo, aveva assunto la deliberazione n. 181 in data 25/11/2009, con la quale, nel prendere giusta nota dell’intervenuta sottoposizione a vincolo monumentale, negli anni 2008 e 2009, di due ville storiche presenti in area H2 ( peraltro a quella data del novembre 2009 non era stato ancora emesso il Decreto di vincolo indiretto ex art. 45 del codice dei beni culturali), modificava radicalmente quella già ricordata propria precedente decisione che si era concretata nell’intenzione di trasferire da altro sito, sull’area sempre H2, una volumetria aggiuntiva di 13.500 mc. quale effetto dell’ asta delle volumetrie alberghiere, tagliando l’asta di 10.000 cubi. La motivazione principe di quell’atto n. 181, correttamente peraltro formulata, cozza pienamente con il successivo operato della amministrazione guidata dal medesimo Sindaco e ciò senza motivarne le ragioni. Con la variante stralcio si mira dunque a riattribuire al medesimo soggetto, aggiudicatario in asta, la volumetria già oggetto di taglio. Si assiste perciò, attraverso una sequenza di atti tra loro profondamente contraddittori, alla rinnovata volontà di assegnare le volumetrie prima dichiarate impossibilitate ad essere attribuite, con l’aggravante che il prezzo che sarebbe stato pagato allora, in quanto già offerto e quindi irrinunciabile da parte del soggetto intervenuto in gara, viene ora totalmente taciuto e scontato.

Sempre il tema della contraddittorietà rileva il confronto tra i contenuti della variante stralcio e la deliberazione Consiliare n. 18 del 24/03/2009 che fissava gli indirizzi generali cui la variante principale e quindi poi anche, naturalmente, il suo o i suoi eventuali stralci dovevano seguire nella loro attuazione. Il punto D di quei principi era chiaro:

“Riconoscimento e valorizzazione dei beni paesaggistici ambientali …….rafforzare ulteriormente l’identità territoriale ed economica di Stresa……………”.

La mole di scritti e documenti ed osservazioni prodotte nel corso della procedura ha dimostrato e sostenuto che è stata fatta un’operazione esattamente opposta, se si pone mente locale al fatto che, successivamente, in data rispettivamente agosto 2009 e dicembre 2010, vennero approvate norme ed emessi provvedimenti di livello sovraordinato che avrebbero imposto un ben più elevato livello di attenzione nel por mano al quadro pianificatorio locale, proprio con riferimento all’ambito H2 di variante stralcio. Ci riferiamo, naturalmente, all’articolo 26 del PPR adottato nell’agosto 2009 ed al Provvedimento di vincolo indiretto imposto sull’area H2 dalla Soprintendenza Regionale .

Si osserva, inoltre, una complessiva insufficienza istruttoria in più e diversi momenti del procedimento stralcio. Essa riguarda sia le carenze riscontrabili in tema di osservanza della Legge 241/90, sia in riferimento a momenti specifici e speciali, se così si può dire, del procedimento. L’effetto, secondo i casi, rileva sia in termini di eccesso di potere, sia in termini di violazione vera e propria di norme; entrambi però favoriscono la procedura di approvazione dello stralcio, concorrendo insieme ad altri al superamento di ostacoli o difficoltà di percorso, che avrebbero avuto un effetto bloccante o ritardante. Necessariamente ne facciamo una veloce sintesi ed elencazione:

1) Nessuno compì alcuna istruttoria sulla richiesta e quindi sulla motivazione acceleratoria avanzata dal SIAV all’inizio dell’anno 2012. Ove fosse stata fatta, come i Consiglieri sottoscrittori hanno fatto per loro autonoma iniziativa, avrebbe chiarito di più e meglio la infondatezza della richiesta;

2) Nessuno, a nessun livello, sino alla notizia fornita dalla minoranza Consiliare in seduta del 28/12/2012, mostrò di aver cognizione, svolse accertamenti, approfondì la tematica dei vincoli sovraordinati e storicamente posti sull’area. Eppure il vincolo di paesaggio posto nel corso del 1924 era ed è presente nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale della Soprintendenza.

3) A nessuno, prima che la minoranza consiliare ebbe a porre il problema, parve utile compiere un’indagine sui passaggi di proprietà intervenuti dal 1924 in poi nell’ambito degli allora originari confini del Parco del Grand Hotel des Iles Borromees o parve utile approfondire gli effetti della norma di salvaguardia posta dall’ art. 26 del PPR e che aveva riguardo all’area vincolata nel corso del 1924.

4) Parimenti risultano gravemente insufficienti, tanto da risultare sostanzialmente inevase molte delle controdeduzioni prodotte nei confronti delle osservazioni formulate nell’ambito del procedimento, sia da parte di questo gruppo Consiliare che di altri soggetti privati. Troppe volte le osservazioni sono state completamente disattese e le risposte si sono tradotte in ripetizioni pedisseque di testi del progetto di variante che erano stati essi stessi gli oggetti dell’osservazione, una carenza quindi assoluta che inficia il procedimento complessivo.

5) Ugualmente ha suscitato e suscita ampia motivata perplessità lo svolto procedimento di Verifica di VAS, sia perché gli atti compiti dall’OTC risultano molte volte affatto motivati, vedi l’esclusione da procedura di VAS, nonostante formali maggioritarie richieste in tal senso formulate da alcuni Enti terzi, sia perché risultano, a volte, alterati i contenuti riportati dei pareri espressi sempre di Enti terzi, vedi la traduzione operata dall’OTC del parere Soprintendenziale, come il testo originario, posto a fronte del verbale redatto dall’OTC, rileva; sia perché la tardiva affermazione resa in seduta consiliare circa il compiuto esame di tutte le osservazioni formulate da parte di questo Gruppo Consiliare cozza con il contenuto della relazione di esame e non convince circa il fatto che esso sia stato svolto; sia infine, e qui rileva sotto il profilo dell’eccesso di potere, l’utilizzo della medesima procedura di Verifica di VAS si è svolto prescindendo dall’esame della più ampia ed organica revisione dello strumento urbanistico in atto, cioè senza la contestualizzazione dell’esame rispetto alle finalità ed esiti ultimi della variante generale, volutamente evitata perché avrebbe posto una seria ipoteca sulla validità della sola Verifica di VAS rispetto ai contenuti di quella principale cui lo stralcio derivava.


Con osservanza Stresa /10/2013

Gruppo Consiliare Insieme

Capogruppo

Gian Battista Vecchi

Consigliere

Piero Vallenzasca

Consigliere

Lucio Casaroli