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lunedì 25 gennaio 2021

NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION

 

 Questo è il titolo che la sentenza del Consiglio di Stato sulla telenovela del contributo da sbarco, ci viene da evocare. Una sentenza da dove il Comune della cittadella ne esce bene non certo perchè ha governato bene, ma perché il Ministero dell'economia è stato distratto e non ha impugnato a tempo debito la questione. Quindi nel merito niente e a distanza di tanti anni non è dato sapere e non lo sapremo mai chi aveva ragione o torto. Pazienza, ma visto che la decisione non ha deciso un bel niente, prudenza e saggezza si impongono, con un occhio ai sommi principi in materia che la storia ci insegna.  Insomma. meglio non esagerare a tassare quando la cosa non  poi così certa e, a differenza del sentimento comune che spingerebbe a tassare senza pietà i non elettori, proprio quel motto che abbiamo messo nel titolo ci indurrebbe a immaginare una qualche forma di rappresentanza locale dei non cittadini tassati, non dei cittadini non tassati. Potrebbe essere una consulta dei turisti; un qualche "giudice di pace" speciale a difesa dei loro diritti; uno sportello di ascolto dei reclami; insomma non ci vuole molta fantasia, solo lo si vorrebbe In fondo sono molte le materie regolate dal nostro comunello e che impattono sul non cittadino tassabile. Non le elenco per non tediarvi. Per intanto, sentenza o meno, non tiriamo troppo la corda e se pagano l'imposta di soggiorno, ovunque essa venga escussa, non facciamo pagare dazio. Se la madame vorrà cogliere il suggerimento, tanto meglio.       Pubblicato il 21/01/2021

N. 00644/2021REG.PROV.COLL.

N. 06137/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6137 del 2019, proposto da
Comune di Stresa, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Ioppoli, in Roma, via Trionfale, n. 5697;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda, n. 195/2019, resa tra le parti, concernente la deliberazione della giunta comunale di Stresa n. 21 del 5 febbraio 2018 di determinazione delle tariffe del contributo di sbarco per l’anno 2018;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il consigliere Fabio Franconiero, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune di Stresa propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in epigrafe, con cui, su ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è stata annullata la deliberazione della giunta del Comune appellante n. 21 del 5 febbraio 2018. Con tale delibera era stata confermata per l’anno 2018 la tariffa del contributo di sbarco ex art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), già istituito con delibera consiliare n. 13 del 16 marzo 2016, nella misura di € 0,50 per ogni passeggero sbarcato sulle isole Borromee.

2. L’annullamento è stato pronunciato sul presupposto che la delibera impugnata avesse violato il principio di alternatività tra il medesimo contributo e l’imposta di soggiorno, sancito dal citato art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23 del 2011.

3. Per il Comune di Stresa la sentenza avrebbe tuttavia errato nel non dichiarare irricevibile il ricorso del Ministero, a causa della mancata impugnazione nei termini di legge della menzionata delibera istitutiva del contributo di sbarco, oltre che della coeva delibera di approvazione del regolamento sul contributo di sbarco (delibera consiliare n. 14 del 16 marzo 2016), o al più la delibera con cui era stata disposta l’entrata in vigore del contributo (delibera consiliare n. 81 del 29 dicembre 2017); inoltre, nel merito, per il Comune di Stresa la sentenza avrebbe errato nel considerare la regola dell’alternatività tra i due tributi come riferita all’istituzione degli stessi e dunque all’ente impositore, anziché alla loro applicazione ovvero al contribuente inciso.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituto in resistenza all’appello.

DIRITTO

1. Con il primo motivo d’appello è riproposta l’eccezione di irricevibilità (recte inammissibilità) del ricorso del Ministero, già sollevata in primo grado e respinta con la sentenza appellata dal Comune di Stresa.

Quest’ultimo deduce al riguardo, sotto un primo profilo, che il Ministero dell’economia e finanze non avrebbe potuto limitarsi ad impugnare la sola delibera di giunta n. 21 del 5 febbraio 2018, con cui è stata confermata la tariffa del contributo di sbarco, e non anche le delibere consiliari nn. 13 e 14 del 16 marzo 2016, rispettivamente di istituzione del tributo e di approvazione del regolamento attuativo. A fondamento dell’eccezione riproposta in appello il Comune di Stresa sottolinea che la legittimazione ex art. 52, comma 4, d.lgs. n. 446 del 1997 del Ministero ad impugnare «per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa» i regolamenti locali in materia tributaria decorre dalla conoscenza degli stessi, nel caso di specie acquisita con la pubblicazione delle citate delibere consiliari sul portale del federalismo fiscale «fin dal 6.7.2016/4.8.2016», mentre sarebbe irrilevante il fatto, invece ritenuto decisivo dalla sentenza di primo grado, che dalla sua istituzione nel 2016 l’applicazione del contributo di sbarco è stata differita con plurime delibere, sino a quella ex adverso impugnata.

Sotto altro distinto profilo per il Comune di Stresa il ricorso del Ministero sarebbe comunque tardivo anche a volere attribuire rilievo dirimente all’applicazione del contributo di sbarco, che nel caso di specie andrebbe riferita non già alla delibera ex adverso impugnata, ma alla delibera consiliare n. 81 del 29 dicembre 2017, con cui dopo alcuni rinvii è stata disposta l’entrata in vigore del tributo locale.

2. Il motivo è fondato con riguardo al primo profilo dedotto dall’amministrazione comunale appellante.

3. In fatto è pacifico che le delibere consiliari nn. 13 e 14 del 16 marzo 2016 sono state rese note al Ministero dell’economia e finanze. La circostanza è provata in via documentale attraverso l’estratto in data 7 giugno 2018 dal portale del federalismo fiscale prodotto dal Comune di Stresa nel giudizio di primo grado (doc. n. 9), dal quale emerge in particolare che la seconda delle delibere in questione è stata pubblicata il 4 agosto 2016. Dall’estratto in questione non risulta per contro pubblicata la delibera istitutiva del contributo di sbarco, n. 13 del 16 marzo 2016, che nel ricorso di primo grado il Ministero ha affermato non esserle mai stata trasmessa. Nondimeno lo stesso Ministero ha dedotto nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado di essere a conoscenza che il Comune di Stresa aveva istituito il tributo - fatto del resto presupposto dalla delibera di approvazione del regolativo regolamento - per averlo fatto oggetto di contestazione nella propria nota di prot. n. 23287 del 30 maggio 2016 (prodotta in allegato al ricorso): in detta nota si menziona in particolare il fatto che «dagli atti in possesso di questa Direzione (Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze; n.d.e.), emerge che codesto Ente ha istituito sia l’imposta di sbarco che l’imposta di soggiorno nell’ambito del medesimo territorio comunale di Stresa» e sulla base di ciò l’ente locale viene diffidato «ad adottare i necessari provvedimenti volti al ripristino della legalità dell’imposizione nel senso sopra indicato», ovvero nel rispetto del principio di alternatività del contributo di sbarco con l’imposta di soggiorno previsto dall’art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23 del 2011.

4. Tutto ciò premesso, deve ritenersi che il Ministero avrebbe dovuto proporre l’impugnazione nella presente sede giurisdizionale nel termine ordinario di 60 giorni dalla conoscenza delle delibere del 2016, istitutive del contributo di sbarco e di approvazione del regolamento attuativo, e non invece limitarsi ad impugnare la delibera di giunta, posteriore di circa due anni, di (mera) conferma della tariffa già stabilita con la prima delle delibere del 2016.

A fondamento di questo assunto va posta la natura della legittimazione ex art. 52, comma 4, d.lgs. n. 446 del 1997, come evidenziata dallo stesso Ministero nel proprio ricorso di primo grado. In linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Sezione, richiamata dallo stesso Ministero ricorrente (in particolare: Cons. Stato, V, 17 luglio 2014, n. 3817, e 29 luglio 2017, n. 4104), la legittimazione prevista dalla disposizione ora richiamata è infatti diretta ad assicurare che la potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria sia esercitata, ai sensi dell’art. 119, comma 2 Cost., «in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», conformemente al carattere derivato del sistema di finanza locale. Come in particolare precisato dai citati precedenti, la legittimazione del Ministero dell’economia e finanze «prescinde dall’esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo allo stesso dicastero, configurandosi come una legittimazione ex lege, esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero dalla stessa legge». Gli interessi in questione sono nello specifico quelli espressi dalla disposizione costituzionale poc’anzi richiamata, la cui tutela nei confronti di atti non aventi valore e forza di legge è stata devoluta dall’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 446 del 1997 alla sede giurisdizionale amministrativa.

5. Nella prospettiva così delineata, diversamente da quanto dedotto dal Ministero nelle proprie difese ed affermato dalla sentenza di primo grado, la lesione degli interessi attribuiti alla cura del primo in materia di finanza locale deve ritenersi concretizzata con l’esercizio della potestà regolamentare dell’ente e l’istituzione attraverso di essa di un tributo non conforme alla Costituzione o alla legge. Sotto il medesimo profilo si prescinde invece dalla concreta attuazione del tributo istituito. Quest’ultimo è un aspetto di interesse per i contribuenti incisi dallo stesso che hanno titolo a contestare la legittimità del presupposto regolamento istitutivo del tributo nell’ambito giudizio sul conseguente rapporto di imposizione devoluto alla giurisdizione degli organi del contenzioso tributario, rispetto al quale la cognizione sul medesimo atto regolamentare è di carattere incidentale, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413).

6. Tutto ciò precisato, lungi dal porsi nell’ottica di autorità centrale preposta dalla Costituzione al sistema tributario nazionale e di coordinamento della finanza locale, le argomentazioni difensive del Ministero dell’economia e finanze rispetto all’eccezione di inammissibilità del Comune di Stresa in esame si pongono nella diversa ed antitetica prospettiva del contribuente poc’anzi delineata: ciò nella misura in cui tali argomentazioni attribuiscono rilievo decisivo ai fini dell’impugnazione ex art. 52, comma 4, d.lgs. n. 446 del 1997, non già all’istituzione del tributo, quale momento a partire dal quale sorge per l’autorità ministeriale l’onere di ripristinare la legalità così violata, ma alla sua concreta applicazione. Ne segue che nella presente vicenda contenziosa il Ministero non avrebbe dovuto limitarsi ad impugnare la delibera di giunta del Comune di Stresa n. 21 del 5 febbraio 2018, con ricorso notificato nell’aprile del 2018, con cui l’ente locale si è limitato a confermare la tariffa del contributo di sbarco già fissata nella delibera consiliare istitutiva del tributo, n. 13 del 16 marzo 2016, ma avrebbe dovuto impugnare quest’ultima nel termine ordinario di legge.

7. L’appello deve quindi essere accolto in relazione all’assorbente profilo dell’eccezione di inammissibilità riproposta dal Comune di Stresa con il primo motivo finora esaminato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, avuto riguardo alla natura della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e finanze.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero
Carlo Saltelli
 


mercoledì 20 gennaio 2021

LA POLTRONA SCARLATTA

 


Dopo più di 100 giorni passati senza gloria e senza infamia, il governo è scosso dal rottamatore locale: i suoi modelli credo siano il Renzi Italiano e il Trump Americano. Re Canio quindi, dopo aver perso la sua ultima guerra, torna in scena, ma privo del tronetto su cui avrebbe voluto insediarsi nuovamente, non potendo sollevare molti argomenti per i quali gli sarebbe difficile dichiararsi estraneo, cioè tirarsi fuori, non vede di meglio che prendersela con una poltrona. Essendo scarlatta, può anche darsi che il colore lo abbia particolarmente eccitato e come un torello infuriato si è messo a dare di corna: più o meno a vuoto. La sua irruenza si sarebbe sgonfiata molto presto dopo il ristabilimento dei normali valori biochimici, proprio quale effetto conseguente il raggiungimento di quelli di picco e tutto sarebbe finito lì; sino alla prossima volta. Comunque, quasi non vi fossero altri problemi, meglio che niente e la cronaca amministrativa locale, facendoci passare per dei fessachiotti, ci rifila queste polemiche da bar sport. Se avessimo potuto dare un consiglio a Madame Severinò, le avremmo detto di lasciar perdere, ma se ci avesse chiesto un consiglio sulla scelta del colore della poltrona, forse l'avremmo persuasa ad agire con maggior prudenza, evitando quelli troppo accessi, perchè re Canio si eccita, non c'è niente da fare; quindi un colore più neutro: una carta da zucchero, piuttosto che un beshino o magari anche una tinta sul grigio cenere, non mi dispiace, mai lo scarlatto ma questa volta è andata così. La domanda che però ci facciamo è se da adesso in poi dovremo assistere per i prossimi 5 anni a questo livello di polemiche. Conoscendo il soggetto, non è che ci aspettiamo molto. Ultimo consiglio, poi non mi permetto di dire più nulla: se non si può più porre rimedio al colore, si potrebbe provvedere con una fodera di color tenue, da tener pronta quando e se re Canio dovesse passare da quelle parti. Non si sa mai.


venerdì 15 gennaio 2021

LEVO: MORTE DI UN PAESAGGIO

 

 

 Sono quattordici i faggi che presto cadranno per mano umana e non  per evento naturale lungo il belvedere di Levo. Il decreto di morte per abbattimento è venuto dal solito giudice inappellabile che ha definito le condizioni di sopravvivenza degli esemplari estremanente rischiose.Insomma la vita è un rischio e la morte una soluzione. Per altri esemplari la condanna a morte è stata differita a tempi peggiori; per ora si intervverrà con altre soluzioni quali la riduzione de rami e l'imbracatura. Per amore di verità bisogna aggiungere che si prevede la ripiantumazione degli esemplari abbattuti, non sappiamo se tutti o solo in parte, comunque, per noi, campa cavallo. Non sappiamo più di tanto non avendo, ancora, visionato il progetto che comunque prevede na spesa di  quasi 30 mila euro. Certo che d'un sol colpo si da un bel botto al paesaggio storicamente percepito, la cui ricostruzione impiegherà alzmeno una trentina di anni. L'esempio è dunque un classico della cattiva, anzi pessima, gestione che gli enti pubblici riservano al loro patrimonio: in questo caso a quello arboreo. E' questa infatti una morte annunciata già da anni, cui l'incuria e la  distrazione dei governi nostri ha portato a queste "indifferibili" decisioni. Una pianta di alto fusto, non è un'automobile. Quest' ultima quando ha finito il suo ciclo vitale la rottamo e me ne compro un'altra, una pianta invece no. Essa, in genere ci impiega molti anni a morire, moltissimi a crescere e diventare un gigante, quindi non si può e non si deve arrivare all'ultimo giorno utile, ma programmare in tempo utile gli interventi di manutenzione e di sostituzione. Ora si dice che le piante da abbattere con urgenza sono ben 14; andiamoci piano; possibile che ben 14 siano tutte a rischio estremo? I tecnici vogliono pararsi dalla responsabilità e quindi, in genere, stanno sul buono: per loro. Ma a loro invece si chiede di più, ossia di compiere una valutazione che va oltre il senso comune e considera, anche nei casi apparentemente estremi, la possibilità di interventi alternativi. Si dirà: troppo tardi; d'accordo , ma forse programmare e differire un po' nel tempo queste 14 condanne a morte e intanto provvedere alle sostituzioni di modo che il vulnus al paesaggio venga attenuato, forse potrebbe essere una soluzione senza che poi si rischi più di tanto. Ma una cosa l'abbiamo capita da tempo: nella cittadella il verde non è na priorità e queste sono le conseguenze.