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giovedì 26 gennaio 2023

CONSIGLIO VELOCE

 Oggetto: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale.

IL SINDACO

Visti l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Visto l’articolo 13 dello Statuto Comunale;

DISPONE

di convocare il consiglio comunale

in sessione straordinaria – seduta di 1° convocazione per il giorno

martedi’ 31 gennaio 2023 ore 18.00

presso Palazzo Municipale – Sala Canonica

e, qualora non si raggiunga il numero legale in 1° convocazione,

in sessione straordinaria seduta di 2° convocazione, per il giorno


martedi’ 31 gennaio 2023 ore 19.00

presso Palazzo Municipale – Sala Canonica

Per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO


Seduta pubblica.


  1. Approvazione diniego stralcio parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della legge n. 197/2022.


IL SINDACO

(Marcella Severino)


In nota riportiamo i testi di legge a cui l'ordine del giorno fa riferimento


227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228,

relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di
capitale, interessi per ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre  2015  dagli  enti  diversi  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici
previdenziali, l'annullamento automatico di cui al  comma  222  opera
limitatamente alle somme dovute, alla  medesima  data,  a  titolo  di
interessi  per  ritardata  iscrizione  a  ruolo,  di  sanzioni  e  di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602;   tale
annullamento non opera con  riferimento  al  capitale  e  alle  somme
maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese  per  le
procedure esecutive e di notificazione della cartella  di  pagamento,
che restano integralmente dovuti. 
 
  228. Relativamente alle sanzioni  amministrative,  comprese  quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, diverse da  quelle  irrogate  per  violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e
ai premi dovuti agli enti previdenziali, le  disposizioni  del  comma
227 si applicano limitatamente agli interessi,  comunque  denominati,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602;
l'annullamento  automatico  di  cui  al  comma  222  non  opera   con
riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive  e  di  notificazione
della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. 
 
  229. Gli enti creditori di cui al comma 227  possono  stabilire  di
non  applicare  le   disposizioni   dello   stesso   comma   227   e,
conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da
essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione
vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  e  comunicato,  entro  la
medesima data, all'agente della riscossione con le modalita'  che  lo
stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro  dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso
termine  del  31  gennaio  2023,  i  medesimi  enti   danno   notizia
dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante  pubblicazione  nei
rispettivi siti internet istituzionali. 

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