Al Sindaco della città di
STRESA
P.za Matteotti
STRESA
Spett. Comune di Stresa
Servizio edilizia privata ed urbanistica
SEDE
e p.c.
Spett. Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologica, belle arti e
paesaggio per le Province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli
P.zo Chiablese P. za S.Giovanni 2
10122 TORINO
OGG: Comune di Stresa – Piano esecutivo convenzionato H3- Grand Hotel Des Ilees Borromees. Ristrutturazione con ampliamento. Osservazioni.
In relazione alla proposta di piano esecutivo convenzionato oggetto di deposito per la formulazione di osservazioni nel pubblico interesse, la Sezione Locale di questa Associazione, nell’intento di offrire un proprio contributo utile nella definizione di un piano esecutivo rispettoso dei beni tutelati, formula le considerazioni che nel dettaglio e nel seguito qui espone:
1) Sotto il profilo della individuazione compiuta del sistema di tutela che grava sui beni oggetto di proposta di intervento, si osserva che non viene rappresentato in alcun modo il vincolo paesaggistico puntuale posto sull’intero originario ambito del parco del Grand Hotel e che qui nel seguito riportiamo estraendolo dal sito della Soprintendenza Piemonte.
STRESA
PARCO GRAND HOEL ISOLE BORROMEE
4.09.1924 L 11.06.1922
NOTIFICATO AL CONSIGLIERE DELEGATO IL 10.09.924 DAL MINISTERO
Provincia:
NO:
Comune:
STRESA:
Collocazione:
NO/5
Descrizione:
PARCO GRAND HOEL ISOLE BORROMEE
vincolo:
4.09.1924 L 11.06.1922
Pubblicato:
NOTIFICATO AL CONSIGLIERE DELEGATO IL 10.09.924 DAL MINISTERO
Trascritto:
UFF.IP.DI PALLANZA IL 13.10.1924 E VOLTURATA AG. CATASTODI STRESA IL 15.11.1924
Ci sembra, per completezza e correttezza di rappresentazione, che tale riferimento non dovrebbe mancare e, di conseguenza, chiediamo che vengano integrati gli atti del progetto di piano.
2) Sempre sotto il profilo della corretta individuazione dell’ambito di intervento, il piano proposto perimetra il proprio limite a monte lungo il limite esterno verso lago della via pubblica, denominata via Omarini, che taglia per l’intera sua estensione l’ambito di intervento che il PRGC individua con la sigla PEC H3.
Conseguente alla perimetrazione individuata nella proposta di piano, lo stesso piano omette la progettazione sull’intero ambito H3 previsto dal PRGC, venendo così a mancare una compiuta e unitaria organizzazione degli spazi pubblici e privati, tanto che la stessa proposta li omette in assoluto.
Tale carenza sembra integrare altresì una violazione di legge in quanto la norma contenuta nell’articolo 43 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. , sebbene prevede la possibilità di attuare i piani per comparti, non estende tale possibilità alla progettazione. D’altra parte le norme di attuazione del Piano regolatore comunale comunale non pare che prevedano deroghe in tal senso o suddivida l’ambito H3 in più comparti.
Vero è che la proposta di piano non prevede il completo utilizzo delle quantità edilizie astrattamente previste dal piano regolatore per l’area H3, ma considerata la delicatezza dell’ambito in cui si vuole intervenire, parrebbe che dette astratte previsioni difficilmente potranno realizzarsi, tanto da ritenere che se lo fossero state, già ne sarebbe stata prevista la loro utilizzazione.
Alla luce delle considerazioni svolte si chiede dunque che, da un lato l’intera area H3 venga, obbligatoriamente, fatta oggetto di organica proposta di piano, ma che nel contempo venga verificata, alla luce dei vincoli cui l’area è sottoposta, l’inopportunità di mantenere previsioni astratte di nuove quantità di volumi o superfici realizzabili in loco, sottoponendo l’ambito ad una riduzione della aggiuntiva capacità edilizia. In tale ultima ipotesi l’applicazione delle direttive, indicazioni e prescrizioni del nuovo P.P.R entrato in vigore in data 19 ultimo scorso, riferite all’ambito di paesaggio e quelle più specifiche riferite ai singoli beni tutelati, debbono essere tenute in assoluta debita considerazione.
3) Si osserva che il progetto di piano omette tutte le previsione di opere di urbanizzazione, siano esse primarie piuttosto che secondarie, sottraendo ogni obbligo di dotare l’area degli standard minimi di legge, ma convertendo tali obblighi in monetizzazioni dei medesimi. Anche la progettazione di una nuova tratta di viabilità prevista a servizio dell’area, viene poi “dirottata”, con norma ad hoc contenuta in convenzione, in opere di semplice manutenzione da realizzarsi altrove. Tale modalità di progettazione e di attuazione delle previsioni di un piano regolatore è singolare.
Già si è osservata l’improvvida e artificiosa esclusione della viabilità esistente di via Omarini, dal perimetro di piano, ma con le successive norme di monetizzazione degli standard e di delocalizzazione altrove delle previsioni progettate, il piano viene svuotato da ogni contenuto, riducendolo ad un semplice strumento formale senza alcuna capacità e possibilità di intervenire su di una corretta e adeguata organizzazione degli spazi pubblici che pure in parte esistono e in parte sarebbero da integrare e migliorare.
Già si è osservato che il piano interviene in un ambito estremamente delicato, non a caso sottoposto a una molteplicità di vincoli anche sovrapposti tra loro e diversamente stratificati nel tempo. Rinunciare totalmente a dotare tale ambito di una funzione anche pubblica, intervenendo con adeguate opere di migliorie e di integrazione dell’esistente lascia spazi ad immaginare progetti non ancora svelati o, al momento, solo accantonati. Se gli interventi edilizi proposti sul corpo del Grand Hotel porteranno, come auspichiamo, ad un arricchimento e ad una riqualificazione architettonica dell’edificio in una sua parte oggi certamente meno nobile, non si vede come, accanto a tali interventi, non debba avere luogo e spazio la realizzazione di spazi pubblici adeguati.
In altri termini ed in particolare si ritiene che: