Questo blog vuole essere una voce un poco fuori dal coro, sia per i contenuti che per il modo di raccontarli, libera e non condizionata proprio da nessuno, se non dal suo stesso autore. Non cercate però soltanto cronache locali, non ne troverete molte, ma note e commenti, mai troppo seri, per lo più intorno al Palazzo, luogo in cui non abbiamo più nessun particolare accesso, ma cercando, ugualmente, di tenere il fiato sul collo all' inquilino di turno perchè eviti guai. Buona lettura.
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REQUIEM AETERNAM
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 OGGETTO : RICONOSCIMENTO SPESA DI TRASPORTO E RECUPERO SALME TRAGEDIA IMPIANTO FUNIVIARIO MOTTARONE - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO
. L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di marzo, alle ore venti e minuti trenta, presso PALAZZO DEI CONGRESSI - SALA DEI 400, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori: Cognome e Nome Carica Presente Assente 1. SEVERINO MARCELLA Sindaco X 2. BERTOLINO ALESSANDRO Vice Sindaco X 3. BOLONGARO MARIA GRAZIA Assessore X 4. GASPARRO CARLA Assessore X 5. SALA STEFANIA Assessore X 6. OTTOLINI FABIO Consigliere X 7. COPPINI TOMMASO Consigliere X 8. DE GIOVANNINI GIUSEPPE Consigliere X 9. BAZZI GIANMARCO Consigliere X 10.DI MILIA CANIO Consigliere X 11.FALCIOLA CARLO Consigliere X 12.FASOLA ARDIZZOIA ANDREA Consigliere X 13.BOTTINI GIUSEPPE Consigliere X Totale 11
Assiste il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Constatata la legalità dell’adunanza, la Signora SEVERINO MARCELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. Documento prodosull'albo pretorio oIl Sindaco propone di discutere l’argomento in seduta segreta, secondo le previsioni dell’art. 14 del Regolamento sui lavori consiliari. La proposta viene posta ai voti, registrando il seguente risultato: Presenti e votanti: N. 11 La proposta viene approvata con N. 8 voti favorevoli, N. 3 voti contrari N. 3 (Di Milia, Falciola, Ardizzoia= Gruppo Grande Stresa), nessuno astenuto, resi in forma palese dai presenti. ________________________________
Il SINDACO-PRESIDENTE relaziona quanto segue:
PREMESSO che: - lo scorso 23 maggio 2021 si è verificato un tragico incidente all’impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone, con la caduta di una cabina che ha causato la morte di 14 persone. - Allo stato attuale risultano ancora in fase di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria le cause che hanno determinato l’incidente, e l’individuazione dei soggetti responsabili. - Il giorno dell’incidente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata chiamata l’Agenzia Funebre Maggiore S.r.l. di Verbania per procedere al recupero, trasporto e composizione delle salme presso l’obitorio dell’Ospedale di Verbania Pallanza. - In data 09/06/2021 ns prot 10428, come integrato con ns prot 12660 del 08/07/2021, l’impresa ha presentato il conteggio delle spese di cui sopra. - Il Comune, in data 03/08/2021 con nota prot. N. 14218, sentito il proprio legale, ha comunicato all’impresa di chiedere il rimborso di tali spese all’Autorità Giudiziaria in qualità di committente. - L’Autorità Giudiziaria, per le vie brevi, ha comunicato al Sindaco protempore di non potersi fare carico di tali spese, sulla base delle previsioni della circolare Ministero Sanità N. 24 del 24/06/1993; - Il Comune di Stresa ha pertanto formulato apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, prot. N. 19409 del 28/10/2021, come integrata da nota prot. N. 20910 del 18/11/2021 (pagamento ulteriori costi di smaltimento casse e spese legali per intervento dell’Avv. La Monaca). - La Corte dei Conti si è espressa con delibera N. 153/2021/SRCPIE/PAR del 02/12/2021 dichiarando inammissibile la richiesta di parere per le motivazioni ivi addotte. - Tra il Comune e l’impresa sono stati fissati una serie di incontri volti ad individuare una soluzione bonaria alla questione, (gg 23/12/2021 rinviato – 13/01/2022 rinviato, e gg 27/01/2022); nel corso di quest’ultimo incontro si è addivenuti ad una riformulazione dei conteggi, rispetto a quanto originariamente esposto, che hanno definito in € 16.720,00 oltre € 3.678,40 per I.V.A. 22%, totale lordo € 20.398,40 le spese da riconoscere all’impresa, secondo quanto risultante da nota prot. N. 2521 del 09/02/2022 resa dall’Agenzia Funebre Maggiore S.r.l. - L’impresa chiede inoltre il riconoscimento delle spese legali sostenute per l’intervento dell’Avv. La Monaca, pari a € 500,00 + I.V.A. ed oneri di legge, e chiede inoltre il pagamento dei costi di smaltimento delle casse. - Il Comune ha acquisito preventivo di ConSer V.C.O. ns prot. N. 3890 del 28/02/2022 per lo smaltimento delle casse, che peraltro sono configurate come “rifiuto legnoso” e vengono pertanto inserite nei costi Documento prodotto sull'albo pretorio ongenerali sostenuti dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti, mentre per il trasporto delle stesse dal magazzino dell’impresa all’impianto di Mergozzo, ConSer V.C.O. viene esposto un prezzo di € 69,00 + I.V.A. a viaggio.
CONSIDERATO che sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della situazione, anche al fine di salvaguardare l’immagine del Comune;
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO, sussistendone i presupposti, considerato l’iter procedimentale, la particolarità e la delicatezza della situazione, di raggiungere un accordo rapido con l’impresa per risolvere la problematica, evitando all’Ente un probabile contenzioso con l’Impresa;
DATO ATTO, inoltre, che l’approvazione di un Accordo di transazione stragiudiziale esclude la possibilità dell’insorgere di profili di danno anche remoti, evitando un diretto aggravio di spese per l’Ente a titolo di interessi legali e spese di contenzioso;
FATTO INOLTRE PRESENTE: - che ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca; che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato; affinchè una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche; la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non con l’interesse primario tutelato dall’Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;
TENUTO CONTO che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che con la deliberazione 12 aprile 2018 n.108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione; Preliminarmente, nell’effettuare l’analisi dell’esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti: a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Documento prodotto sull'albo pretorio dell'amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa”; b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;”
TENUTO CONTO altresì che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che: 1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.; 2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; 3. ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata; 4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; 5. è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.
RAVVISATO che la deliberazione 26/2008 di cui sopra, individua quale requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.), in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico";
RICHIAMATA inoltre la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. II n. 11117 del 6 ottobre 1999, che sancisce che affinché una transazione Documento prodosull'albo pretorio osia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall’altro che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche; oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni ...” ;
VISTA ED ESAMINATA la proposta di transazione stragiudiziale, composta da N. 5 articoli;
EVIDENZIATO che, comunque, il Comune di Stresa si riserva di chiedere il rimborso delle spese oggetto del presente Accordo al soggetto che sarà ritenuto responsabile della tragedia all’impianto funiviario del 23/05/2021, secondo quanto risulterà dalle indagini dell’Autorità Giudiziaria tutt’ora in corso.
RITENUTO che la suddetta proposta transattiva sia meritevole di approvazione, per le motivazioni di cui in premessa;
DATO ATTO che: - l’impresa Maggiore S.r.l. in data 18/03/2022 ns prot. N. 4856 ha comunicato il proprio assenso in merito; - il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla stessa in data 21/03/2022 ns prot. N. 5608 ai sensi dell’articolo 239 del T.U. EE.LL.; Al termine della relazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare l’ articolo 49;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’ articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; CON VOTI favorevoli N.11, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi nei modi e forme di legge dai presenti;
D E L I B E R A
1 LA PREMESSA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2.- DI APPROVARE lo schema dell’Accordo di transazione da sottoscrivere tra il COMUNE DI STRESA e l’AGENZIA FUNEBRE MAGGIORE S.R.L. di Verbania nel testo allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Documento prodotto sull'albo pretorio o
3.- DI DARE MANDATO al Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere l’atto di transazione per conto del Comune di Stresa. Il Consiglio Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime favorevole resa in forma palese e separata