Oggetto: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale.
IL SINDACO
Visti l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Visto l’articolo 13 dello Statuto Comunale;
DISPONE
di convocare il consiglio comunale
in sessione straordinaria – seduta di 1° convocazione per il giorno
martedi’ 31 gennaio 2023 ore 18.00
presso Palazzo Municipale – Sala Canonica
e, qualora non si raggiunga il numero legale in 1° convocazione,
in sessione straordinaria seduta di 2° convocazione, per il giorno
martedi’ 31 gennaio 2023 ore 19.00
presso Palazzo Municipale – Sala Canonica
Per deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Seduta pubblica.
Approvazione diniego stralcio parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della legge n. 197/2022.
IL SINDACO
(Marcella Severino)
In nota riportiamo i testi di legge a cui l'ordine del giorno fa riferimento
227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228,
relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera
limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale
annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme
maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento,
che restano integralmente dovuti.
228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e
ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma
227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con
riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione
della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di
non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e,
conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da
essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la
medesima data, all'agente della riscossione con le modalita' che lo
stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso
termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia
dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei
rispettivi siti internet istituzionali.