Ai tempi dell'Alcade la cosa fu discussa anche in Consiglio, ma poco fu l'ascolto che l'allora regnante di Palazzo vi aveva poi prestato. La cosa si chiamava il tentativo di fare di un monte il terreno di conquista, replicando un po' più in alto, lo scempio che il sito minerario di Baveno oggi ci offre. I motivi non è che stavan tutti chiari, ma la richiesta era ben chiara così che l'ottennero il permesso di fare una ricerca mineraria sul monte detto Zuchero. Finito però questo permesso, non pare che lo abbian manco usato, così che han chiesto ed ottenuto un suo rinnovo, per ora altri due anni. La cosa tuttavia non é piaciuta e la Onlus Italia Nostra lo contesta. Motivo di tal contestazione sta nella norma che scritta nel PPR, lì afferma che nell'ambito del sito interessato non pare sia possibile, o meglio è proprio non possibile, aprire nuove cave. Per chi voglia ed abbia il tempo qui allego la lettera che oggi Italia Nostra ha già mandato all'Ente Regionale, contestando i modi, i tempi e il contenuto di ciò che ha ora concesso. Si attendono risposte; poi vedremo e quanto poi al Palazzo, regnando ora sto"nuovo" Borgomastro, è inutile sperare che non voglia lasciar fare
Domodossola 02/01/2017
Prot. 0117
Spett. Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema regionale Via Pisano 6 10152 TORINO competitivita@cert.regione.piemonte.it
Spett. Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere Via Pisano, 6 – 10152 Torino attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
e p.c.
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Settore Territorio e paesaggio
C.so Bolzano 44
10121 T O R I N O
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attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologica, belle arti e
paesaggio per le Province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli
P.zo Chiablese P. za S.Giovanni 2
10122 TORINO
Ogg: Piano Paesaggistico Regionale. Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 01/08/1985. Prescrizioni specifiche. Divieto di apertura di nuovi siti di cave. Proroga di rinnovo di ricerca mineraria di cui alla D.D. 11/10/2016 n. 609 - Bur n. 52 del 29/12/2016.
Con la determinazione in oggetto, il Responsabile di Settore ha rilasciato alla Società Graniti e Marmi di Baveno s.r.l., corrente in Baveno via Alle Cave, la proroga di permesso di ricerca mineraria già accordato in località Monte Zuchero del Comune di Stresa e scaduto alla data del 09/10/2016.
Premesso che il provvedimento di proroga risulta emesso in data successiva la scadenza dell'originario titolo e quindi non di proroga si tratterebbe , ma di sostanziale rinnovo, risulta alla scrivente Associazione che l'ambito entro il quale detto provvedimento potrà svolgere la sua operatività è quello compreso entro i confini del Decreto Ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico approvato in data 01/08/1985.
Tale ambito è stato fatto oggetto di puntuale individuazione da parte dell'adottato Piano Paesaggistico Regionale che alla pagina 609 dell'elenco dei beni tutelati, parte prima, ne detta le prescrizioni, ossia le norme di salvaguardia immediatamente operative e obbligatorie.
In tale normazione viene fissato che: " Per i valori di panoramicità dell'ambito non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava."
A tal proposito l'esistenza sull'area di un sito di cava dismessa non rivela ai fini della inefficacia della norma di salvaguardia citata.
In merito ha già dato una corretta e coerente interpretazione la Giunta Regionale che con D.G.R. 30 novembre 2015, n. 31-2530 ha così chiarito:
"Siti di cava. Non è consentita l’apertura di nuovi siti di cava; gli interventi nelle aree di cava esistenti devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica.
La prescrizione intende impedire l’apertura di nuove aree di coltivazione consentendo comunque il proseguimento delle attività di coltivazione nei siti di cava attivi esistenti, anche in ampliamento, prevedendo il contestuale recupero delle aree di coltivazione dismesse in coerenza con gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica individuati per ciascun ambito di paesaggio."
Ad avviso della Associazione scrivente anche la distinzione poi tra attività di cava e attività mineraria, nel caso, non dovrebbe minimamente rilevare.
Considerata la finalità che si propone la norma di tutela e la irrilevanza sostanziale della distinzione tra le due attività, proprio sotto il profilo della
compromissione dei beni tutelati, l'introduzione di una loro distinzione, svuoterebbe di portata la norma di salvaguardia, a questo punto, facilmente aggirabile.
Rimane la questione semmai della distinzione tra permesso di ricerca mineraria e eventuale successiva concessione di estrazione mineraria.
La domanda tuttavia è ovvia; quale senso logico avrebbe consentire una ricerca preordinata a una attività successiva, ma vietata ? Noi non lo cogliamo e poiché l'attività della Pubblica Amministrazione dovrebbe conformarsi a criteri di logica e coerenza dubitiamo fortemente, anche sotto questo profilo, della legittimità dell'atto assunto.
In conclusione, fermo restando il rilievo sulla inammissibilità della proroga, intervenuta oltre i termini, riteniamo che il rinnovo del permesso di ricerca mineraria avrebbe dovuto avvenire attraverso una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni circa la sua ammissibilità ed è un fatto che tale valutazione, a prescindere dalle sue possibili conclusioni, non è stata compiuta o, quanto meno, non se ne da conto.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, fatta salve eventuali altre nostre azioni, si chiede con la presente un riesame, necessariamente urgente e in sede di autotutela, del provvedimento emesso e comunque di far conoscere a questa Associazione le valutazioni che la Direzione e il Servizio in indirizzo ritengono esprimere riguardo le considerazioni e le contestazioni qui mosse.
Confidando nella massima attenzione e sollecitazione, distintamente si saluta.
Il Presidente
Piero Vallenzasca
itar
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