REGIONE PIEMONTE BU12 24/03/2022
Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2022, n. 10-4743 Art. 27 del codice civile e art. 13 dello Statuto della Fondazione "Villa Palazzola": estinzione della Fondazione "Villa Palazzola". Indirizzi . A relazione dell'Assessore Poggio: Premesso che: in data 9/4/2004 veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa un Protocollo d’Intesa, approvato con D.G.R. n. 61-12157 del 30/3/2004, finalizzato al recupero dell’immobile “Villa Palazzola” di proprietà comunale e del parco limitrofo per realizzarvi un centro culturale, turistico e ricreativo, da attuarsi mediante specifico Accordo di programma secondo le vigenti disposizioni in materia; la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa, nell’atto sopra richiamato, si erano impegnati a costituire la Fondazione “Villa Palazzola” con il compito del completo recupero dell’omonimo complesso immobiliare, che sarebbe stato conferito dal Comune al patrimonio della costituenda Fondazione; il Consiglio regionale con deliberazione n. 374-19862 del 29/6/2004 approvava la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione “Villa Palazzola”, sulla base dello schema di Atto Costitutivo e schema di Statuto allegati alla medesima; analogamente il Consiglio comunale di Stresa con deliberazione n. 46 del 19/7/2004 approvava la partecipazione del Comune di Stresa alla Fondazione stessa; con D.G.R. n. 13-14255 del 6/12/2004, in attuazione del Protocollo di Intesa sopra richiamato, veniva approvato lo Schema di Accordo di programma, in seguito sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Stresa in data 10/12/2004; il predetto Accordo di Programma, di durata decennale, prevedeva l’impegno della Regione Piemonte ad erogare alla Fondazione “Villa Palazzola” la somma di € 5.000.000,00; con ricorso al TAR Piemonte, notificato in data 23.12.2014, il Comune di Stresa chiedeva la condanna della Regione al pagamento alla Fondazione della somma di € 4.502.995,77 in adempimento dell’Accordo di Programma nonché al pagamento allo stesso Comune di Stresa della somma di € 4.575.992,00 a titolo di risarcimento danni; nel frattempo, con D.G.R. n. 1-2581 del 14/12/2015 la Giunta regionale, prendeva atto dell’impossibilità da parte della Fondazione di raggiungere le finalità di cui all’art. 3 dello Statuto, provvedendo alla nomina dei due membri del CdA di propria competenza con l’intento di pervenire allo scioglimento della fondazione ai sensi dell’art. 13 dello Statuto; tale intendimento risultava successivamente confermato dal verbale della seduta del CdA della Fondazione del 26/05/2017, nella quale i rappresentanti regionali ribadivano tale intenzione, pur non pervenendo il CdA a delibera formale in merito, stante l’opportunità di valutare previamente gli esiti del tentativo di composizione bonaria del contenzioso in essere tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa; nessun accordo transattivo veniva tuttavia successivamente raggiunto tra Comune e Regione ed il ricorso pendente dinanzi al TAR Piemonte giungeva quindi a decisione con sentenza n. 209 del 23.3.2020, che respingeva integralmente la domanda di condanna della Regione al pagamento alla Fondazione della somma di € 4.502.995,77 ed accoglieva soltanto parzialmente, per € 1.080.000,00, la domanda risarcitoria avanzata dal Comune di Stresa; con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 13.7.2020 il Comune di Stresa chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella sola parte relativa al mancato integrale accoglimento della propria domanda risarcitoria, mentre con appello incidentale la Regione Piemonte impugnava a sua volta lo stesso capo di sentenza chiedendone l’integrale riforma; il giudizio di appello veniva definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1948 del 9.3.2021, che respingeva l’appello principale promosso dal Comune di Stresa ed accoglieva integralmente l’appello incidentale della Regione Piemonte, con conseguente totale rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal Comune. Con D.G.R. n. 1-2876 del 19 febbraio 2021 la Giunta, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione, ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti di spettanza della Regione in seno al Consiglio di amministrazione, dando loro mandato di porre in essere tutte le attività necessarie ai fini di una valutazione, in ordine alla revisione dell’assetto dei rapporti tra Regione Piemonte, Comune di Stresa e fondazione e alle possibili conseguenti ricadute sulla permanenza della fondazione. Con D.G.R. n. 23-3863 del 1 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione, sono stati nominati i due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione stessa, di spettanza della Regione. Dato atto, dall’istruttoria della Direzione regionale Cultura e Commercio, che: ad oggi la Regione nulla deve al Comune di Stresa a titolo di risarcimento danni da inadempimento dell'Accordo di Programma citato; la Regione non è neppure tenuta a corrispondere alla Fondazione “Villa Palazzola” alcuna somma in adempimento dell' Accordo di Programma, essendo la relativa domanda per € 4.502.995,77 già stata respinta dal TAR Piemonte e non riproposta in appello; dalla valutazione effettuata dai componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-2876 del 19 febbraio 2021, agli atti della Direzione regionale Cultura e Commercio, in ordine alla revisione dell’assetto dei rapporti tra Regione Piemonte, Comune di Stresa e fondazione e alle possibili conseguenti ricadute sulla permanenza della fondazione, risulta che, essendo scopo esclusivo della Fondazione “provvedere al completo recupero edilizio del complesso Villa La Palazzola e, successivamente, attraverso un razionale sfruttamento e la conservazione del complesso edilizio, perseguire finalità culturali, turistiche, ricreative che valorizzino e incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del V.C.O. e dalla Regione Piemonte “ (art.3 dello Statuto), all’esito del descritto contenzioso, la Fondazione si trova, a causa del patrimonio insufficiente, nell’impossibilità di provvedere al recupero edilizio dell’immobile e pertanto nell’impossibilità di perseguire lo scopo fondativo; l’art. 27 del codice civile stabilisce che “oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile”; l’art. 13 dello Statuto della Fondazione dispone “ la Fondazione è costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà; ai sensi della valutazione suddetta e degli articoli su menzionati, dunque, occorre procedere alla estinzione della fondazione. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto necessario procedere con l’estinzione della Fondazione ai sensi dell’art. 27 del codice civile e dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione, dando mandato ai rappresentanti regionali in seno al CdA , di cui alla D.G.R. n. 1-2876 del 19 febbraio 2021, di avviare tale procedura di estinzione individuando le corrette modalità operative. Attestata l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021, eventuali oneri derivanti dalla procedura di estinzione verranno definiti con successivo provvedimento. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021. Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, delibera - di avviare la procedura di estinzione della Fondazione Villa La Palazzola, ai sensi dell’art. 27 del codice civile e dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione, per impossibilità di perseguire lo scopo fondativo; - di dare mandato ai rappresentanti regionali in seno al Consiglio di amministrazione, di cui alla D.G.R. n. 1-2876 del 19 febbraio 2021, di avviare tale estinzione individuando le corrette modalità procedurali; - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, eventuali oneri derivanti dalla procedura di estinzione verranno definiti con successivo provvedimento. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010