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lunedì 19 settembre 2016

ARRIVEDERCI



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Adesso ci si ferma e si riposa. Il numero arrivato non é male, fra un po' saranno di post mille e 500. Lo stato della Perla é quel che é, ma la stagione si chiude, più o meno come sempre, in positivo. Il meteo ci ha messo anche del suo, qualche meta del turismo nel mondo ormai sta chiusa, la crisi galleggia e non sprofonda. In queste condizioni le cose vanno bene o meglio a gonfie vele e poco importa se abbiamo le pezze che ben noi già le conosciamo. Comunque ora chiudiamo, o meglio sospendiamo e che poi sia solo il tre di ottobre o forse già sia il quattro, noi qui lo riprendiamo e allora a presto ok ci rivedremo.

ARRIVEDERCI



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Adesso ci si ferma e si riposa. Il numero arrivato non é male, fra un po' saranno di post mille e 500. Lo stato della Perla é quel che é, ma la stagione si chiude, più o meno come sempre, in positivo. Il meteo ci ha messo anche del suo, qualche meta del turismo nel mondo ormai sta chiusa, la crisi galleggia e non sprofonda. In queste condizioni le cose vanno bene o meglio a gonfie vele e poco importa se abbiamo le pezze che ben noi conosciamo. Comunque ora chiudiamo, o meglio sospendiamo e che poi sia solo il tre di ottobre o forse già sia il quattro, noi qui lo riprendiamo e allora a presto ok ci rivedremo.

giovedì 15 settembre 2016

IL PONTE SUL FIUME KWAI


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Una roba comunque ora è riuscita; trascorsi ormai due anni da quando ci misero i lucchetti e bloccarono l'accesso al ponticello, il Borgomastro e il suo governo hanno prodotto il frutto che all'Alcade era proibito. Quel ponte sul rio Roddo, per vero un ponticello da forse quattro soldi, l'hann messo sta volta sulla carta e il costo complessivo, al netto di quello del ponteggio provvisorio, é una cifretta che cuba di euro na previsione di cento50mila d'euro. Se poi si guarda dentro sta cifra tonta tonda, si scopre che il costo per l'opera e non d'altro, si aggira sulla cifra di sol 95 mila euro. E quanto a tutto il resto, son costi per la IVA, son costi per progetto, son costi per dirigere, son costi per qualche anche imprevisto e roba varia. Insomma, se ben vedo, la carta ci costa due terzi di quanto costa l'opera e dunque era ben giusto lo scrivere qui sopra che sto ponte l'hann messo sulla carta. Per ora accontentiamoci del varo provvisorio del ponte sulla carta; due anni di litigi e sofferenze, due anni di schermaglie e di battaglie tra l'Alcade, l'architetto, il Vice Alcade e dopo il Borgomastro hanno così avuto il giusto prezzo. Stupisce che dell'opera di carta non si faccia neppure un taglio inaugurale, con tanto di banda, di prete e di un sermone davanti a sto popolo deriso, a festeggiare. Comunque ora aspettiamo, adesso poi vediamo se e quando questo ponte di carta e di cartone diventerà mai un ponte con le palle e intanto che ci sono, lo dico per davvero, un obolo di transito, un tot a passeggero, con tanto di barriera, di luci rosse e verdi e il casellante, non è che non ci stia. Quel tanto necessario sin tanto che la cifra del ponte non ritorni, sarebbe una notizia, é certo un po' bizzarra, ma anche quel tot ad ogni sbarco era bizzarro, eppure in tanti ci han creduto e in tanti, pensate, ci han pure pagato.              

mercoledì 14 settembre 2016

MISTERI


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Se quelle intorno al porto sono voci, quelli intorno all'alberghiera son silenzi. Continua, fitto fitto, sto ministero di un'opera che da ormai quasi un decennio aleggia sulla Perla, spostando volta volta la sua sede: prima su sul colle e poi sul campo e poi più niente. Si attende ora l'autunno semmai sarà la volta buona per vedere se mai questo mistero ormai si scioglie o si infittisce. Per vero una notizia ci sembra che sia apparsa fornendoci la cronaca un'altra novità sul fatto che l'Ente Regionale finanzia, di nuovo, quest'opera fantasma con altri tanti euro. Al solito la cronaca non dice a che servono sti soldi se pure era ben vero che l'opera era già pronta a costruirsi e quindi finanziata; un altro mistero si aggiunge pertanto a sta notizia, di un'opera che nessuno l'ha mai vista, ma esige di soldi una montagna. A noi poveri mortali non è dato saper più di tanto, ma intanto gli immortali, coloro che nel bene o anche nel male governano e decidono, col fischio che si sognino di dire anche qualcosa sul quando, come e se quest'opera fantasma si vedrà. Il nostro Borgomastro, di solito, lui dice di essere colui poco informato, passando la palla all'altro ente che, per vero, tenuto com'è in rianimazione, a stento risponde alle domande e meno che meno é in grado di parlare. Continua così questo mistero, così com'è che pur anche vero che son passati mesi e mesi a riguardar le carte non tanto del progetto, ma quelle delle imprese e già questo diceva che forse qualcosa non andava. Il solito cronista, seppur ancora in splendida forma, non sembra interessato alla vicenda o meglio si interessa del campo di pallone, che é l'opera gemella all'alberghiera, ma torna poi a far silenzio sul caso e sul mistero di un'opera ormai ignota. Pazienza, portiamo ancor pazienza, l'inizio dell'anno di scuola ormai è stato avviato, del campo e della scuola per ora ancora niente, ma il tempo si avvicina ed il mistero si allontana.                   

lunedì 12 settembre 2016

VOCI


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Per ora sono voci, fra breve si vedrà, ma sembra che ci sia ora un inciampo, o meglio un altro inciampo, che rischia di rinviare a nuova data la fine dell'opera infinita di quel porto che nei tre lustri ormai passati intanto si è mangiata un sacco di bei soldi. Se sono confermate le voci che sono circolate, vedremo financo tra solo qualche giorno fermarsi i lavori che sono ancora in corso, in attesa che venga approvata e penso finanziata un'altra variante suppletiva. Che dopo tanto tempo, che dopo che abbiam già visto progetti su progetti, rifatti e poi rifatti, che dopo che abbiamo visto salire sempre i costi, si debba ancor dar corso a una variante, é cosa assai curiosa, ma che comunque ci conferma il grado ed il livello di ingegno e competenza con cui approvano le opere e poi le fanno. Se costi e quanto costi sta variante, per ora non c'é traccia; le voci catturate non dicono di più, ma tacciano al proposito e il nostro Borgomastro, tra tutti il più informato, sin'ora non ne ha manco ancor parlato. E' vero che nel corso dei lavori di un due Consigli fa ha dato versioni differenti, se non almeno opposte, legate ad un progetto di un parking intorno al porto, ma se questo sia il motivo del nuovo prossimo stop od altro sia il motivo, di questo, per ora, ben nulla noi sappiamo, ma appena lo scopriamo di certo raccontiamo. Comunque se è uno stop, col cavolo che sto porto é pronto entro quest' anno; di cose ne abbiamo viste di tutti un po' i colori e non sarebbe strano, o meglio sarebbe molto strano che l'opera finisse, più o meno, entri i tempi contrattati e che lo ricordiamo, a leggere il cartello che é messo sul cantiere, sarebbero del mese ormai prossimo e venturo. Vedremo comunque questa storia com'è che prende forma, l'attesa, almeno questa volta, sarà breve.                       

giovedì 8 settembre 2016

PAR CONDICIO



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A fronte del post messo qui ieri dove abbiamo messo in rete la sentenza che ha definitivamente dichiarato che il licenziamento era illegittimo e quindi era giusto reintegrare l'architetto, ci tocca però , per verità dei fatti, oggi qui postare alcuni dei motivi che, nostro avviso, ci inducono a pensare che vi erano ragioni anche evidenti per toglier la fiducia al funzionario e quindi pensarci anche più volte prima di riconsegnargli lo scettro del comando. Vi riportiamo allora ampi stralci di un interpello che un tempo noi inoltrammo al nostro Alcade perché ci dicesse se era vero che le carte del porto nascondevano non pochi soldi che vennero pagati e forse non erano dovuti. Rispose a noi l'Alcade che sì era tutto vero che tra debiti pagati, ma manco dichiarati e soldi pagati che manco erano debiti, il nostro funzionario aveva liquidato di euro ben oltre ottantamila. Ci venne confermato che il risultato dell'indagine che da noi era stata svolta, spulciando tutte le carte, era fondata. Seguì per quanto ne sappiamo una denuncia alla corte del conti e una richiesta di rimborsare le somme non dovute e morta lì. Adesso il quadro é quindi chiaro; una cosa é il reintegrare che è stato fatto, ma conferir fiducia è un'altra cosa. 


22/01/2014
Preg. mo Sig. Sindaco 
Avv.Canio Di Milia 
STRESA

OGG: Interpellanza art. 44 del regolamento sul funzionamento del Consiglio. Opere di costruzione porto turistico. Conformità a norme di legge e a norme contrattuali. 

Affinché possa essere inserito all’o.d.g del prossimo consiglio utile si formula il seguente interpello. 
La gestione del progetto di costruzione del porto turistico, all'esame puntuale svolto da questo Gruppo attraverso l'intervenuto accesso agli atti, rileva molte criticità, tanto da suggerire l'intervenuto inoltro di una compiuta relazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, criticità che gli interpelli, sin qui svolti, non hanno mai dissipato. 
Per queste ragioni viene depositata la presente interpellanza che si confida possa ottenere un esaustivo riscontro da parte del Sindaco in quanto titolare delle funzioni alle grandi opere. 
Considerata la vastità e la complessità dell'argomento, si formulano puntuali domande che richiedono puntuali e non evasive risposte, onde dissipare o confermare i rilievi che questo Gruppo ha ritenuto dovere sollevare.
Si procede quindi in maniera sintetica e sistematica a porre una serie di quesiti che oltre ad ottenere una risposta, in molti casi, richiedono che l'Amministrazione si pronunci in ordine alle azioni che, conseguentemente, intenderebbe intraprendere.
1) In data aprile 2000 la Giunta Municipale del tempo approvò l'affidamento fiduciario del servizio di progettazione dell' opera a una terna di professionisti: Ing. Marco Ferri, Ing. Walter Ricca e Arch. Claudio Grignaschi:
Vedi deliberazione n. 68 del 19/04/ 2000, rettificata con atto n. 85 del 27/05/2000
Nel disciplinare allegato all'atto deliberativo appena ricordato si indicava come importo massimo dell’opera, tutte le spese incluse, la cifra di allora £. 6.000.000.000 (lire sei miliardi) di cui quella per l' onorario di progettazione era individuata in £. 152.645.346.
Da quel primo incarico erano, espressamente, escluse le spese per le indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, i rilievi batimetrici e i sondaggi sub lacuali che sarebbero stati oggetto di successivi affidamenti. 
A fronte del definitivo affidamento di progettazione che prevedeva, come indicato in disciplinare, un importo massimo di spesa, al netto d'IVA e cassa professionisti, ora di €. 78.834,70, si registrò, invece, la liquidazione e il pagamento di un importo, sempre al netto delle voci IVA e Cassa, di €. 80,387,43, riferite alle prestazioni specifiche, oltre a, sempre nette, €. 21.563,77 per altre prestazioni, per un totale netto di €. 101.951,20 con uno sforamento di €. 26.116,50 rispetto alle somme regolarmente impegnate.
Non si è rintracciato alcun ulteriore provvedimento di impegno di spesa corrispondente agli indicati sfondamenti, né risulta assunto alcun atto di riconoscimento di debito fuori bilancio: 
Vedi: Determinazione del Servizio Tecnico n. 27 del 12/03/2003 e Determinazione del Servizio Tecnico n. 35 del 20/02/2008
Si chiede quindi di confernare o smentire l'informazione e se confermata si chiede di conoscere come intenda procedere l'Amministrazione per il recupero delle somme . 
Redatto il progetto, conseguita la sua approvazione e ottenuta la integrale copertura finanziaria, l'appalto per l'esecuzione dell'opera venne affidato alla A.T.I.: "Lavarini srl mandataria e Prini srl mandante" per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 11,20%, di €.2.244.868,43:
Vedi Contratto rep. 6240 del 27/12/2002
Venne inoltre conferito incarico professionale per la Direzione dei lavori ad un solo componente della terna progettuale, nella persona dell'Ing. Marco Ferri, impegnando a tale scopo la spesa di €. 110.160,00, ogni onere incluso:
Determinazione n. 148 del 04/12/2002 del Responsabile del Servizio Tecnico,
Per tale ultimo affidamento riferito alla prestazione di direzione lavori per l'intera opera fatta oggetto di appalto, si registrarono liquidazioni e pagamenti in corrispondenza dei singoli stati di avanzamento dell'opera stessa e a saldo per totali, IVA e oneri di legge inclusi, €. 83.192,62.
A fronte quindi di un avanzamento dei lavori eseguiti che si attesterà, come nel seguito meglio sarà precisato, su un importo inferiore al 50% del totale contrattuale di appalto dell'opera, si registrarono pagamenti di prestazioni per D. L. ben proporzionalmente superiori, di cui non si riesce a trovare giustificazione alcuna, anche operando diverse simulazioni tariffarie: 
Vedi Determinazioni del Servizio Tecnico: n. 239 del 10/12/2003, n. 155 del 31/08/2004, n. 140 del 30/09/2005 e n. 33 del 20/02/2008 
Si chiede quindi di confernare o smentire l'informazione e se confermata si chiede di conoscere come intenda procedere l'Amministrazione per il recupero delle somme .3) Nel corso dell'esecuzione dell'appalto dell'opera si riscontrarono ripetute difficoltà che diedero origine a nuovi incarichi per studi e perizie nell'intento specifico, poi dimostratosi vano, di superare le difficoltà costruttive riscontrate. 
Le difficoltà costruttive non vennero infatti superate attraverso le soluzioni progettuali prospettate con le varianti, tanto vero è che l'esecuzione dell'opera venne poi definitivamente sospesa in quanto il progetto si rilevò impossibilitato ad essere attuato. 
Con riferimento al tentativo di risoluzione delle problematiche emerse, si registrano i seguenti atti di spesa: 
Prima perizia tecnica redatta da Ing. Marco Ferri liquidata per l'importo complessivo di €. 21.530,05 di cui non si è trovata traccia di atto di regolare impegno di spesa né di alcun riconoscimento di debito fuori bilancio:Vedi Determinazione n. 46 14/04/2004 del Responsabile del servizio Tecnico.
Prestazioni professionali svolte da Ing. Marco Ferri nell'ambito delle funzioni di direttore dei lavori e svolte in relazione a affermato sopravvenuto "imprevisto geologico", liquidate per la somma di €. 33.739,04 di cui non si trova traccia di regolare specifico impegno di spesa, né di atto di, eventuale, riconoscimento di debito fuori bilancio
Vedi Determinazione n. 54 del 27/03/2007 del Responsabile del Servizio Tecnico 
Si chiede quindi di confernare o smentire l'informazione e se confermata si chiede di conoscere come intenda procedere l'Amministrazione per il recupero delle somme . 
Omissis


mercoledì 7 settembre 2016

SENTENZA

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Visto che il tema sembra che sia ora ritornato in discussione, vi posto l'integrale qui sentenza con cui la Cassazione rigettò il ricorso del Comune avverso la sentenza d'appello che aveva reintegrato l'architetto. Chi a tempo e voglia ora la legga e poi tragga un suo giudizio. 


SENTENZA sul ricorso 13770-2014 proposto da: COMUNE DI STRESA, in persona del Sindaco pro tempore  ricorrente  contro ERMINI MARIO; 2016 1465 - intimato -che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e inammissibilità del ricorso incidentale. Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG 13770 2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Verbania aveva respinto il ricorso, proposto da Ermini Mario nei confronti del Comune di Stresa, volto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 29.11.2008 ed alla pronunzia dei provvedimenti restitutori, reali ed economici, di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. 2. Con la sentenza in data 27.2.2014, la Corte di Appello di Torino, adita dall'Ermini, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento ed ha condannato il Comune alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, al risarcimento del danno, liquidandolo nella misura corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo non lavorato, al versamento dei contributi previdenziali ed ha dichiarato l'integrale compensazione delle spese dei giudizio. 3. Queste le argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione. 4. I fatti addebitati non erano riconducibili all'art. 25 c. 7 lett. i) del CCNL del 22.1.2004 per le Regioni e le Autonomie Locali e difettava il requisito di proporzionalità, perchè detta disposizione consentiva il licenziamento nei casi di grave incapacità, anche dolosa nell'adempimento degli obblighi di servizio, di reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'Ente, di condanna passata in giudicato per delitto non attinente, in via diretta, al rapporto di lavoro. 5. Il comma 6 dell'art. 25 del CCNL non prevedeva la sanzione espulsiva per la timbratura irregolare, che risultava sanzionata con la sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi, al pari di comportamenti ben più gravi di quelli addebitati all'Ermini (assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un numero di giorni superiore a 10 e sino 15; occultamento da parte del responsabile della custodia, del controllo e della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso o manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati; insufficiente persistente rendimento; fatti, colposi o dolosi, attestanti grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori; violenza morale o persecuzione psicologica nei confronti di altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o di escluderlo dal contesto lavorativo; atti 'comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità lesivi della dignità della persona). 6. L'art. 55 quater del D. Lgs 165/2001, non poteva essere assunto come riferimento per la valutazione della proporzionalità della sanzione, in quanto inapplicabile "ratione temporis". 7. L'Ermini, pur tenuto ai rispetto dell'orario di servizio fissato in 36 ore settimanali, a fronte di poco più di 18 ore di lavoro irregolarmente attestate, aveva prestato circa trecento ore di lavoro in più non retribuito. 1 Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG 13770 2014 8. La discrasia tra l'orario di lavoro risultante dalla timbratura e quello di effettivo ingresso, limitato a pochi minuti, costituiva sintomo di una condotta improntata a leggerezza e non ad intenti elusivi dei sistemi di controllo delle presenze. La prova aveva evidenziato che il lavoratore, nella qualità di titolare dì una posizione organizzativa, aveva conseguito valutazioni positive per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, che era frequentemente in ufficio in orari ulteriori rispetto all'orario di servizio e che i fatti contestati non avevano avuto alcuna negativa incidenza sui suoi doveri. 9. La recidiva, non sussistente per l'assenza di pregresse sanzioni, non era stata oggetto di contestazione in sede disciplinare. 10. La peculiarità e la delicatezza delle questioni dedotte in giudizio costituivano ragione della disposta compensazione delle spese dei due gradi del giudizio. 11. Avverso detta sentenza il Comune di Stresa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. 12. Ermini Mario ha resistito con controricorso ed ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 13. Il ricorso principale 14. Con il primo motivo il Comune censura la sentenza per violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe operato, al fine di attenuare la gravità della condotta dell'Ermini, una imprecisata ed erronea compensazione tra le ore lavorate oltre l'orario di lavoro di 36 ore settimanali e quelle irregolarmente registrate. 15. Deduce che la prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro avrebbe potuto rilevare se le ore in eccesso fossero state prestate nei giorni coincidenti con le false timbrature; che la compensazione sarebbe erronea ove intesa dal punto di vista monetario, perché l'Ermini aveva fruito della retribuzione di posizione e di risultato. 16. Non vi era alcun elemento probatorio idoneo a ricondurre l'elemento psicologico a mera leggerezza piuttosto che ad una vera e propria volontà elusiva, questa desumibile dalla reiterazione dei comportamenti e dai rapporti della P.G., dai quali emergeva che la discrasia tra gli orari di timbratura e quelli di presenza era superiore a quella ritenuta provata nella sentenza impugnata. 17. Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa l'elemento psicologico della condotta dell'Ermini. 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG 13770 2014 18. Deduce l'irrilevanza delta disposizione di servizio del 22.3.2007, riguardando questa non le false timbrature ma l'omissione delle timbrature e sostiene che l'episodio del 21.4.2005 incideva, al più, sul numero comunque consistente, dei comportamenti illeciti registrati; che la compensazione operata dalla Corte territoriale tra il numero di ore di lavoro prestato e quello falsamente attestato non avrebbe alcuna rilevanza sull'elemento soggettivo ma solo sul fatto materiale; che la prova sull'elemento oggettivo e su quello soggettivo non poteva essere tratta dalla motivazione del decreto di archiviazione, perché privo di rilevanza nel giudizio civile. Sostiene che vi sarebbe incoerenza tra le acquisizioni probatorie ed il giudizio valutativo formulato dalla Corte territoriale. 19. Con il terzo motivoil Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1363 c.c. relativamente agli artt. 23 del CCNL del 1995 per le Regioni e le Autonomie Locali e 25 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del CCNL 2004 per le Regioni e le Autonomie Locali. 20. Sostiene che dalla corretta interpretazione delle norme richiamate in rubrica discenderebbe la riferibilità degli addebiti contestati alle fattispecie disciplinari punite dalla contrattazione collettiva con la sanzione espulsiva; che l'elemento intenzionale, che aveva ispirato la condotta contestata, ne consentiva la qualificazione ai sensi del comma 7 lett. i) dell'art. 25 del CCNL del 1995; che la condotta addebitata avrebbe dovuto farsi rientrare nell'ambito della previsione generica contenuta nel c. 9 dello stesso art. 25 del CCNL del 1995 e del 2004, secondo cui le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 ad 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, con riferimento, quanto alla individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 , e i quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 21. Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe operato una lettura sistematica delle disposizioni del codice disciplinare, avendo sottovalutato l'elemento della fraudolenza della condotta addebitata e avendo omesso di considerare la disposizione di cui all'art. 55 quater del D.Lgs 165/2001 e che non avrebbe tenuto conto degli elementi di cui al comma 9 dell'art. 25 del CCNL. 22. Afferma che, comunque, la condotta sarebbe riconducibile a quella prevista dal comma 6 dell'art. 3 del CCNL del 2008, che, pur non applicabile "ratione temporis", costituirebbe una scala di valori trasfusa nel codice disciplinare e che la plurima reiterazione degli addebiti relativi alla timbratura consentirebbe l'applicazione della lett. a) del comma 7 dell'art. 25 del CCNL del 2004, che prevede la sanzione del licenziamento nei casi di recidiva plurima. 23. Con il quarto motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1363 c.c., relativamente agli artt. 23 del CCNL 1995 e 25 commi 1, 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG 13770 2014 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del CCNL del 2004, in relazione all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 rispetto all'art. 25 c. 7 lett. i). 24. Sostiene che la condotta addebitata sarebbe, comunque, riconducibile all'art. 3 della legge 604/1966 e all'art. 2119 c.c., che la fonte convenzionale in materia di infrazioni e sanzioni, ex art. 55 D.Lgs 165/2001 applicabile "ratione temporis", non sarebbe esclusiva e che il divieto di condotte integranti gli estremi della giusta causa e del giustificato motivo risiederebbe nella legge. 25. Il ricorso inpidentale 26. Con l'unico motivo l'Ermini denuncia violazione del principio di soccombenza, sul rilievo che la sentenza sarebbe insufficientemente motivata nella parte in cui la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio è stata giustificata solo con riferimento alla particolarità e delicatezza delle questioni trattate. 27. Esame dei motivi del ricorso principale 28. I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente, per essere correlati alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale in merito al numero delle ore che complessivamente risultavano come lavorate per effetto delle irregolari timbrature e quelle prestate dall'Errnini oltre l'orario minimo di servizio, sono infondati. 29. La Corte territoriale, infatti, non ha operato alcuna compensazione tra le diciotto ore che sarebbero state impropriamente registrate e le ore prestate in più rispetto al normale orario di servizio ma ha solo fatto riferimento all'orario di lavoro in concreto osservato, ai fini della formulazione del giudizio di proporzionalità tra infrazione contestata e sanzione. Giudizio di proporzionalità fondato anche sull'assenza di precedenti disciplinari e sull'avvenuto raggiungimento degli obiettivi conseguiti anche nel periodo oggetto della contestazione disciplinare. 30. Il terzo motivo, al di là della titolazione della rubrica, che richiama l'art. 360 c, 1 n. 3 c.p.c. e denuncia la violazione delle regole di ermeneutica negoziale, reputa non corretta la sussunzione del fatto nell'archetipo negoziale collettivo secondo prospettazioni che sono estranee al perimetro del vizio denunziabile ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. 31. Va in proposito ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e di contratto o accordo collettivo nazionale, e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all'esatta interpretazione della norma di legge ( o di contratto o di accordo collettivo nazionale) e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG 13770 2014 32. Va precisato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vedendosi in controversia sulla lettura" della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 7568/2016, 4505/2016, 26307/2014, 22348/2007). 33. A quanto osservato consegue che il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, Cass. SSUU 8053/2014), che postula un fatto ancora oggetto di contestaz ione tra le parti. Net e, e, 34. Nella fattispecie in esam rcorre„ ipo si dell'erronea applicazione della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro perché il motivo, nei termini in cui è prospettato nella parte argomentativa, non pone problemi di interpretazione delle clausole negoziali pattizie, ma di erronea applicazione ovvero di mancata loro applicazione a fattispecie che invece ne avrebbe imposto l'applicazione. 35. Tanto precisato, il motivo, che, per un verso contesta la ricostruzione della condotta posta a base del licenziamento, e, per altro verso, il giudizio valoriale della sua gravità, non scalfisce la decisione impugnata, restando estraneo alla sua tenuta, in quanto la valutazione delle risultanze dì causa, è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti sopra individuati (cfr. punto 33 di questa sentenza)iche nel motivo in esame non viene denunciato. 36. Esso, pertanto, va rigettato. 37. Il quarto motivo è infondato. 38. Con riguardo alle tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nei contratti collettivi, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di licenziamento dette previsioni non possono essere disattese dal giudice, perché rappresentano le valutazioni che le parti sociali hanno fatto in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità (Cass. 2906/2005) e che il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG 13770 2014 collettivo, in relazione ad una determinata infrazione (Cass. 6165/2016, 2692/2015, 19053/2005,16260/2004). 39. La statuizione impugnata si sottrae alle censure formulate perché, in conformità con i principi di diritto sopra richiamati, la Corte territoriale ha tratto il giudizio di sproporzione della sanzione risolutiva rispetto ai fatti contestati, nei termini risultati accertati, in considerazione delle tipizzazioni degli illeciti disciplinari, e delle correlate sanzioni, contenute nel CCNL del 22.1.2004. 40. In particolare, ha rilevato (cfr. punti 4 e 5 di questa sentenza) che l'art. 25 c. 7 lett. i), richiamato nella stessa lettera di licenziamento, consentiva il ricorso alla sanzione espulsiva in ipotesi di comportamenti diversi e più gravi di quello addebitato all'Ermini e che, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 25, la condotta compendiatasi nella timbratura irregolare risultava punita con sanzione conservativa, al pari di comportamenti ben più deplorevoli di quelli posti a base del licenziamento. 41. Ha correttamente escluso "ratione temporis" l'applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio dell'art. 59 quater del D. Lgs.165/2001 introdotto dall'art. 69 c. 1 del D. Lgs 150/2009. 42. Il ricorso incidentale 43. Il motivo è, per un verso, infondato e, per altro, inammissibile. 44. L' infondatezza attiene alla censura di violazione di legge e discende dal fatto che, trattandosi di giudizio instaurato nel marzo 2009 (cfr. pag. 2 del ricorso), non si applica il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, per i procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge (cfr. art. 58 stessa legge), in ragione del quale per la compensazione si richiedono soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione. 45. Nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell' art. 2 c. 1 lett. a) della legge n. 263 del 2005, come modificato dall'art. 39-quater c. 4 del D.L. n. 273 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 2006, e prima del 4 luglio 2009, come quello in esame, il giudice può, invece, procedere alla compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge citata (cfr. Cass. 11130/2015; Ord. 2033/2014). 46. Siffatto obbligo motivazionale è stato assolto nel caso specifico, avendo la Corte di appello esplicitato le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi della facoltà di compensare le spese processuali, 47. L'inammissibilità si riferisce alla censura motivazionale e discende dal rilievo che la censura risulta formulata secondo gli schemi del "vecchio" art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale RG 13770 2014 48. L'attuale testo (come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b convertito con modificazioni, dalla L. n. 134 dei 2012), applicabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate, come quella all'esame, successivamente al 11 settembre 2012 (art. 54, comma 3 del medesimo decreto) prevede un vizio specifico, quale l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da indicarsi specificamente dal ricorrente, riducendo, per il resto, il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale. Di talché, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene aliresistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.SSUU n. 8053/2014). 49. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati 50. Le spese del giudizio vanno compensate in misura integrale, avuto riguardo alla reciproca soccombenza. 51. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono í presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Dichiara compensate le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.4 016

martedì 6 settembre 2016

GUERRIGLIA URBANA


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Argomento delicato; la guerra di Palazzo non é certo finita con tanto di sentenza in cassazione, anzi per un verso par che solo ora sia iniziata o comunque sta guerra é continuata. Ci avverte il Comandante che deposita interpello in cui non solo chiede che sia tregua, ma che pur si faccia pace. Motiva l'interpello il ricorso del Palazzo ad un legale perché chiarisca i dubbi, i torti e le ragioni avanti la richiesta di ripristinar nel posto di comando l'architetto. Materia delicata, l'ho detto poco sopra, investe il diritto del lavoro e le persone e non vivendo dentro quel Palazzo mi astengo da un giudizio da strapazzo. Mi limito a osservare che un posto di comando non é tutta la vita e senza fine, ma dura tanto quanto il tempo di un mandato e quando cambia il sindaco, decade. Sarà sto nuovo sindaco che, se crede ed ha fiducia, lo nomina al comando o invece no. Sin qui stanno le cose, almen sin al decreto della Madia, in tutti i municipi dell'Italia ed anche sto Palazzo non sfugge da una regola sì fatta. Poi si guardi ai precedenti, dottrina e giurisprudenza di certo qua non mancano. C'è un fatto, é vero, che forse distingue un po' le cose; che seppur dalla giustizia reintegrato, l'Alcade mica volle ripristinar nel pieno del comando l'architetto, ma preferì mettere altri al posto del suddetto. Che l'abbia fatto bene o che l'abbia fatto male é sol l'interessato che deve preoccuparsi e, se il caso, tutelarsi. E questo è un altro punto, perché l'interessato, chiunque che esso sia, ha un obbligo preciso che sta pur anche scritto nel codice civile; ha il dover di fedeltà verso il suo ente e qui sta il punto delicato, perché se mette nell'agone del confronto il suo caso personale, in effetti egli si schiera. Se sono stato chiaro, per me questo è un passo falso; il caso é delicato e capisco che qualcuno sia tentato, ma il consiglio è quello di lasciare stare. E quanto al Borgomastro, noi tutti ricordiamo il giorno che mise sul suo piatto la carica e gli onori perché quell'altro non fosse licenziato seppur un giudice avesse il giorno prima confermato che era, appunto, licenziato; ma poi le cose son cambiate, qualcuno ci ha giocato, la corda si è tirata, i rapporti son guastati... Lo ripeto, non vivendo nel Palazzo, io mi astengo da giudizi da strapazzo, ma per quanto poco pur ne sappia mi son fatto un mio giudizio e a suo tempo resi pubbliche le carte delicate. Spetta solo al Borgomastro decidere... e allora a lui buona fortuna.

domenica 4 settembre 2016

20 20



In vista dell’autunno si appresta lo strumento; raccolte che ormai lo sono state le adesioni nel numero di circa cinquantina, nel mese dell’ottobre che verrà si indice l’assemblea che nomina i soggetti ai vertici di questa associazione 20 20 e approva o disapprova il primo programma di azioni e di interventi. Passato quindi il ritmo lento e caldo dell’estate occorre far sul serio e stringere un po’ i tempi per fare dei volontari dei bravi cittadini che sappiano guardare non tanto al loro bene, ma a quello più diffuso e più comune che a volte ed anche spesso è trascurato e trasandato. Gli oggetti del programma son già stati discussi dagli organi reggenti del 20 e ancora 20 e quando saranno portati in assemblea saranno enunciati e bene dettagliati. Si tratta di proposte, progetti ed anche azioni che toccano alcuni dei punti dolenti della Perla e che, si spera, sappiano aggregare intorno ad essi un buon consenso, comunque già sarebbe un bel mezzo successo non avere un grand dissenso. Inutile nascondere che, volente o forse anche dolente, il nostro Borgomastro dovrà prestare un poco di attenzione alle proposte, o meglio forse dir prestar molta attenzione ed evitar di dir sempre di sì per poi far sempre solo no. Comunque teniamo sto programma ancor coperto, sin tanto che l’assemblea non si pronuncia ci sembra corretto non svelarlo e divulgarlo. Intanto si lavora al fine di ottenere l’iscrizione di questo 20 e 20 all’albo volontario regionale; intanto si lavora a redigere i punti proposti di programma; intanto si lavora per comporre dei nomi e dei cognomi che sappiamo e che vogliano dirigere con un poco di passione e con pari decisione e se, nel mese e anche di più che ancora ci rimane, ad altri venga in mente di dare l’adesione è pure sempre in tempo.

venerdì 2 settembre 2016

L'ORDINE

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Con piglio e decisione il nostro Borgomastro ha sottoscritto. Un ordine preciso é uscito dal Palazzo disponendo che al Lido di Carciano si tolgano i depositi di sabbia mista a ghiaia che ostacolano gli approdi e le manovre che impegnano le flotte dei mezzi di linea e non di linea che sbarcano e che imbarcano le masse di turisti e i pendolari. Con l'ordine deciso, nel tempo molto breve di giorni o settimane, vedremo presto e bene che quando lo si vuole, stirando un po' le norme, si aggiustano le cose e si ragiona. Leggendo tra le righe, nei testi messi all'albo, si scopre che però la vendita del mucchio dei detriti che ostacola la vista da due anni é andata buca. Si toglie quindi sabbia e ghiaia che ostacola manovre di imbarco e poi di sbarco, si lascia però ancora il mucchio di detriti che toglie anche la vista, o meglio in bella vista, mancando un'altra volta l'obiettivo più volte dichiarato. Nell'ordine del Capo neppure ci sta scritto dov'é che il materiale, rimosso dalla riva, andrà quindi lasciato. Si parla del suo prezzo di vendita al mercato, ma se tanto mi da tanto nessuno poi al mercato si appresta ad acquistarlo. Finisce dunque lasciato in un bel mucchio ? Se questo è il risultato non solo nell'arco dei due anni che a breve son passati, si é perso l'obiettivo di togliere lo sconcio che leva ancor la vista dal lido di Carciano, ma a breve si potrebbe raggiungere il traguardo di aggiungere a quel mucchio un altro mucchio. Se questo sarà fatto mi appresto, un'altra volta, a dar ragione al Borgomastro che quando interrogato in merito a sta cosa, risponde senza indugio che sì bisogna dirlo che anche chi si oppone, si oppone con ragione, ma poi fa un passo indietro e accusa, con il dito, qualcun'altro. Comunque la vedremo se questa lunga storia avrà presto una sua fine o è solo un altro inizio senza fine. E mentre ora vedremo rimuovere gli ostacoli alle flotte al lido di Carciano, continua la vacanza dei lavori del demanio lungo lago che invece di correre veloci a rimettere palancole e chiuder buchi sfruttando la magra ora del lago, attendono la piena per non farli e rinviarli. Colpevoli, secondo poi il solito cronista, i noti detrattori che invece di annotare e segnalare i guasti ed i degradi, si metton sulla riva e attendono felici che l'acqua si trascini i soliti nemici.