IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati
Cinthia PINOTTI Presidente relatore
Tommaso PARISI Consigliere componente
Walter BERRUTI Consigliere componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
composta dai seguenti magistrati
Cinthia PINOTTI Presidente relatore
Tommaso PARISI Consigliere componente
Walter BERRUTI Consigliere componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22279 del Registro di Segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Piemonte con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 27 gennaio 2021 nei confronti di:
1.BOGGI Giovanni, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU), il 19 settembre 1979, c.f. BGGGNN79P19C236G, residente in Baveno (VB), via G. Marconi n. 32, elettivamente domiciliato in via Sant’Agostino n. 12 presso lo Studio dell’avv. Francesco Dal Piaz, in Torino, PEC:
francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
2.BOSSI Monica, nata a Verbania (VB), il 14 febbraio 1964, c.f.
BSSMNC64B54L746O, residente in Arizzano (VB), via Nuova Intra Premeno n. 111, elettivamente domiciliata in via Sant’Agostino n. 12 presso lo Studio dell’avv. Francesco Dal Piaz, in Torino, PEC: - pag. 2 di 17 -
francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
3.BOTTINI Giuseppe, nato a Lonate Pozzolo (VA), il 19 marzo 1946, c.f.
BTTGPP46C19E666J, residente in Stresa (VB), via Carducci n. 24,
elettivamente domiciliato in via Sant’Agostino n. 12 presso lo Studio dell’avv. Francesco Dal Piaz, in Torino, PEC:
francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it; promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Piemonte con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 27 gennaio 2021 nei confronti di:
1.BOGGI Giovanni, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU), il 19 settembre 1979, c.f. BGGGNN79P19C236G, residente in Baveno (VB), via G. Marconi n. 32, elettivamente domiciliato in via Sant’Agostino n. 12 presso lo Studio dell’avv. Francesco Dal Piaz, in Torino, PEC:
francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
2.BOSSI Monica, nata a Verbania (VB), il 14 febbraio 1964, c.f.
BSSMNC64B54L746O, residente in Arizzano (VB), via Nuova Intra Premeno n. 111, elettivamente domiciliata in via Sant’Agostino n. 12 presso lo Studio dell’avv. Francesco Dal Piaz, in Torino, PEC: - pag. 2 di 17 -
francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
3.BOTTINI Giuseppe, nato a Lonate Pozzolo (VA), il 19 marzo 1946, c.f.
BTTGPP46C19E666J, residente in Stresa (VB), via Carducci n. 24,
elettivamente domiciliato in via Sant’Agostino n. 12 presso lo Studio dell’avv. Francesco Dal Piaz, in Torino, PEC:
4.CITTERIO Vincenzo, nato a Giussano (MI), il 21 settembre 1960, c.f.
CTTVCN60P21E063L, residente in Stresa (VB), via Per Brisino n. 28
elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa, presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
5.COPPOLA Antonio, nato a Verbania (VB), il 18 giugno 1956, c.f.
CPPNTN56H18L746K, residente in Gignese (VB), via Circonvallazione n.
4/1, elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa,
presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
6.DI MILIA Canio, nato a Stresa (VB), l’8 febbraio 1972, c.f.
DMLCNA72B08I976E, residente in Stresa (VB), via Luigi Bolongaro Pittore
n. 33, elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa, presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
7.FALCIOLA Carlo, nato a Stresa (VB), il 19 aprile 1977, c.f.
FLCCRL77D19I976Y, residente in Stresa (VB), piazza Vittorio Veneto n. 4,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, in Torino, presso lo
Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
8.FORTIS Mauro, nato a Omegna (VB), il 1° ottobre 1958, c.f.
FRTMRA58R01G062H, residente in Stresa (VB), via del Crocifisso n. 21/A, elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa, presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
9.GALLI Alberto, nato a Premosello Chiovenda (VB), il 4 marzo 1949, c.f.
GLLLRT49C04H037Y, residente in Stresa (VB), via Raffaello Sanzio n. 26/D, elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv.Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
10.PALMIERI Ugo, nato a Caltanissetta (CL), il 23 ottobre 1951, c.f.
PLMGUO51R23B429C, residente in Vignone (VB), via Pastura n. 3,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
11.SALA Valeria, nata a Stresa (VB), il 22 febbraio 1958, c.f.
SLAVLR58B62I976T, residente in Stresa (VB), via Giuseppe Verdi n. 13,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
12.SCARINZI Albino, nato a Casalbuttano (CR), l’11 febbraio 1946, c.f.
SCRLBN46B11B869F, residente in Stresa (VB), via Baveno n. 75,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
Uditi all’udienza del 15 aprile 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi
dell’art. 85, comma 8 bis del D.L. 18/2020 e s.m.i., con l’assistenza del
Segretario Renzo Piasco, il magistrato relatore Presidente Cinthia Pinotti, il
Pubblico Ministero nella persona del P.R. Quirino Lorelli; per i convenuti
Boggi Giovanni, Bossi Monica, Bottini Giuseppe, l’avv. Francesco Dal Piaz;
per i convenuti Citterio Vincenzo, Coppola Antonio, Di Milia Canio, Fortis
Mauro, l’avv. Filippa Pecora; per i convenuti Falciola Carlo, Galli Alberto,
Palmieri Ugo, Sala Valeria, Scarinzi Albino, l’avv. Teodosio Pafundi.
CTTVCN60P21E063L, residente in Stresa (VB), via Per Brisino n. 28
elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa, presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
5.COPPOLA Antonio, nato a Verbania (VB), il 18 giugno 1956, c.f.
CPPNTN56H18L746K, residente in Gignese (VB), via Circonvallazione n.
4/1, elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa,
presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
6.DI MILIA Canio, nato a Stresa (VB), l’8 febbraio 1972, c.f.
DMLCNA72B08I976E, residente in Stresa (VB), via Luigi Bolongaro Pittore
n. 33, elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa, presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
7.FALCIOLA Carlo, nato a Stresa (VB), il 19 aprile 1977, c.f.
FLCCRL77D19I976Y, residente in Stresa (VB), piazza Vittorio Veneto n. 4,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, in Torino, presso lo
Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
8.FORTIS Mauro, nato a Omegna (VB), il 1° ottobre 1958, c.f.
FRTMRA58R01G062H, residente in Stresa (VB), via del Crocifisso n. 21/A, elettivamente domiciliato in via Anna Maria Bolongaro n. 63, in Stresa, presso lo Studio dell’avv. Filippa Pecora, PEC: avvfilippapecora@pec.it;
9.GALLI Alberto, nato a Premosello Chiovenda (VB), il 4 marzo 1949, c.f.
GLLLRT49C04H037Y, residente in Stresa (VB), via Raffaello Sanzio n. 26/D, elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv.Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
10.PALMIERI Ugo, nato a Caltanissetta (CL), il 23 ottobre 1951, c.f.
PLMGUO51R23B429C, residente in Vignone (VB), via Pastura n. 3,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
11.SALA Valeria, nata a Stresa (VB), il 22 febbraio 1958, c.f.
SLAVLR58B62I976T, residente in Stresa (VB), via Giuseppe Verdi n. 13,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
12.SCARINZI Albino, nato a Casalbuttano (CR), l’11 febbraio 1946, c.f.
SCRLBN46B11B869F, residente in Stresa (VB), via Baveno n. 75,
elettivamente domiciliato in corso Re Umberto n. 27, presso lo Studio dell’avv. Teodosio Pafundi, in Torino, PEC:
teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
Uditi all’udienza del 15 aprile 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi
dell’art. 85, comma 8 bis del D.L. 18/2020 e s.m.i., con l’assistenza del
Segretario Renzo Piasco, il magistrato relatore Presidente Cinthia Pinotti, il
Pubblico Ministero nella persona del P.R. Quirino Lorelli; per i convenuti
Boggi Giovanni, Bossi Monica, Bottini Giuseppe, l’avv. Francesco Dal Piaz;
per i convenuti Citterio Vincenzo, Coppola Antonio, Di Milia Canio, Fortis
Mauro, l’avv. Filippa Pecora; per i convenuti Falciola Carlo, Galli Alberto,
Palmieri Ugo, Sala Valeria, Scarinzi Albino, l’avv. Teodosio Pafundi.
Esaminati gli atti
Rilevato in FATTO
Rilevato in FATTO
Con atto di citazione notificato 27 gennaio 2021, il Procuratore Regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe nelle rispettive qualità di amministratori e dirigenti p.t. del Comune di Stresa per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale subito dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi e, per essa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per aver i medesimi con colpa grave, consentito ad un numero sempre maggiore di titolari di licenze di trasporto del tipo taxi o noleggio con conducente, nel corso degli anni, al di fuori di una programmazione ordinata del trasporto pubblico non di linea, di organizzare attività imprenditoriale permanenti e stabili, attraverso le quali è stato esercitato, senza autorizzazione, né concessione regionale, un vero e proprio trasporto pubblico di linea di passeggeri sul Lago Maggiore.
Il danno erariale è stato individuato nel mancato introito in capo alla Gestione Governativa Navigazione Laghi e per essa il Ministero dei Trasporti, unici soggetti titolati alla gestione di un servizio di trasporto passeggeri di linea sul Lago Maggiore.
In sintesi i fatti sono i seguenti.
In data 28 febbraio 2017 perveniva alla Procura Regionale per il Piemonte della Corte dei conti una denuncia da parte del Direttore generale della Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Linea di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como (in seguito Gestione Governativa), con la quale si informava di aver richiesto al Comune di Stresa, per via stragiudiziale con atto del 2014 (in atti) un risarcimento pari a 10 milioni di euro, a cagione della concorrenza sleale perpetrata sul Lago Maggiore da soggetti privati, titolari di licenze per il trasporto di persone a mezzo imbarcazioni, rilasciate negli anni dal suddetto Comune, senza alcuna regolazione. La suddetta denuncia evidenziava profili di danno erariale nella misura in cui gli atti amministrativi e le licenze comunali rilasciate avevano ingiustamente leso le prerogative del soggetto gestore del servizio di navigazione di linea in regime di esclusiva.
Con decreto istruttorio del 3 maggio 2017 veniva delegata la Guarda di Finanza di Verbania ad approfondire il contenuto della denuncia.
Il 25 settembre 2019 la Guardia di Finanza depositava un’annotazione nella quale si evidenziavano alcuni aspetti critici inerenti il rilascio delle licenze e la regolazione e regolamentazione del trasporto di passeggeri sul Lago Maggiore in partenza ed in arrivo da/a Stresa.
Con decreti istruttori del 7 ed 8 gennaio 2020 venivano disposti ulteriori
In sintesi i fatti sono i seguenti.
In data 28 febbraio 2017 perveniva alla Procura Regionale per il Piemonte della Corte dei conti una denuncia da parte del Direttore generale della Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Linea di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como (in seguito Gestione Governativa), con la quale si informava di aver richiesto al Comune di Stresa, per via stragiudiziale con atto del 2014 (in atti) un risarcimento pari a 10 milioni di euro, a cagione della concorrenza sleale perpetrata sul Lago Maggiore da soggetti privati, titolari di licenze per il trasporto di persone a mezzo imbarcazioni, rilasciate negli anni dal suddetto Comune, senza alcuna regolazione. La suddetta denuncia evidenziava profili di danno erariale nella misura in cui gli atti amministrativi e le licenze comunali rilasciate avevano ingiustamente leso le prerogative del soggetto gestore del servizio di navigazione di linea in regime di esclusiva.
Con decreto istruttorio del 3 maggio 2017 veniva delegata la Guarda di Finanza di Verbania ad approfondire il contenuto della denuncia.
Il 25 settembre 2019 la Guardia di Finanza depositava un’annotazione nella quale si evidenziavano alcuni aspetti critici inerenti il rilascio delle licenze e la regolazione e regolamentazione del trasporto di passeggeri sul Lago Maggiore in partenza ed in arrivo da/a Stresa.
Con decreti istruttori del 7 ed 8 gennaio 2020 venivano disposti ulteriori
approfondimenti delegati alla Guardia di Finanza e richiesta documentazione alle amministrazioni pubbliche titolari dei poteri regolatori sui servizi di navigazione, nonché alla Provincia di Verbano Cusio Ossola.
Il 27 aprile 2020 la Guardia di Finanza depositava un’ulteriore annotazione
recante la precisazione dell’importo di danno attualizzata a tutto il 2019,
trattandosi, nella fattispecie, di importo di danno permanente, in quanto
discendente da mancate entrate in favore della Gestione Governativa.
Il 15 maggio 2020 la Gestione Governativa, con nota n. 2565 di risposta a
richiesta di aggiornamento, rappresentava di non aver avviato azioni risarcitorie civili, confermando il contenuto e la validità dell’esposto, nonché la concretezza ed attualità del danno erariale.
Il 3 giugno 2020 perveniva dal Comune di Stresa una comunicazione relativa alla composizione degli organi amministrativi municipali a partire dall’anno 2010.
Ritenendo che le condotte dei soggetti coinvolti a vario titolo integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura notificava ai convenuti l’invito a dedurre ex art. 67 del c.g.c., invitandoli a depositare entro 45 giorni le deduzioni ed i documenti da far valere in loro difesa ed a richiedere nello stesso termine l’eventuale audizione personale.
Poiché le deduzioni prodotte non sono state ritenute idonee dalla Procura a superare la contestazione di responsabilità, veniva notificato ai convenuti l’atto di citazione in giudizio.
Nella citazione il PM dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento Il 27 aprile 2020 la Guardia di Finanza depositava un’ulteriore annotazione
recante la precisazione dell’importo di danno attualizzata a tutto il 2019,
trattandosi, nella fattispecie, di importo di danno permanente, in quanto
discendente da mancate entrate in favore della Gestione Governativa.
Il 15 maggio 2020 la Gestione Governativa, con nota n. 2565 di risposta a
richiesta di aggiornamento, rappresentava di non aver avviato azioni risarcitorie civili, confermando il contenuto e la validità dell’esposto, nonché la concretezza ed attualità del danno erariale.
Il 3 giugno 2020 perveniva dal Comune di Stresa una comunicazione relativa alla composizione degli organi amministrativi municipali a partire dall’anno 2010.
Ritenendo che le condotte dei soggetti coinvolti a vario titolo integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura notificava ai convenuti l’invito a dedurre ex art. 67 del c.g.c., invitandoli a depositare entro 45 giorni le deduzioni ed i documenti da far valere in loro difesa ed a richiedere nello stesso termine l’eventuale audizione personale.
Poiché le deduzioni prodotte non sono state ritenute idonee dalla Procura a superare la contestazione di responsabilità, veniva notificato ai convenuti l’atto di citazione in giudizio.
in materia di trasporto di passeggeri mediante servizi non di linea e nel
delineare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria per danno erariale, ha posto
a fondamento della domanda:
a) una erronea applicazione della normativa di settore in materia di servizi
pubblici di trasporto non di linea per via d’acqua posta in essere mediante il rilascio di titoli autorizzativi che avrebbero consentito l’esercizio sia del
servizio taxi che del servizio di noleggio con conducente con unico natante;
b) a determinazione di tariffe per il servizio non di linea di trasporto passeggeri a mezzo natante sostanzialmente analoghe a quelle del servizio di linea svolto dalla Gestione Governativa;
c) una sistematica omissione di controlli ed una mancata applicazione della normativa sanzionatoria;
d) il mantenimento di uno sproporzionato numero di licenze per taxi ed N.C.C.
Il PM ha altresì individuato un complesso di decisioni amministrative e
condotte illegittime, poste in essere dai competenti organi del Comune di
pubblici di trasporto non di linea per via d’acqua posta in essere mediante il rilascio di titoli autorizzativi che avrebbero consentito l’esercizio sia del
servizio taxi che del servizio di noleggio con conducente con unico natante;
b) a determinazione di tariffe per il servizio non di linea di trasporto passeggeri a mezzo natante sostanzialmente analoghe a quelle del servizio di linea svolto dalla Gestione Governativa;
c) una sistematica omissione di controlli ed una mancata applicazione della normativa sanzionatoria;
d) il mantenimento di uno sproporzionato numero di licenze per taxi ed N.C.C.
Il PM ha altresì individuato un complesso di decisioni amministrative e
condotte illegittime, poste in essere dai competenti organi del Comune di
Stresa, che avrebbero di fatto consentito al servizio non di linea di trasporto passeggeri sul Lago Maggiore a mezzo natante – svolto dai titolari dellepposite autorizzazioni rilasciate dal Comune di Stresa a partire dal 2005 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 21/1992 - di assumere un ruolo addirittura prevalente (e non meramente complementare ed integrativo) rispetto al servizio pubblico di linea gestito dalla Gestione Governativa N.L.M. e che avrebbero agevolato i titolari delle predette autorizzazioni per l’esercizio del servizio di navigazione non di linea, consentendo a questi ultimi di svolgere in via di fatto un servizio di linea: situazione, quest’ultima, che – oltre ad essere in contrasto con quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 21/1992 (secondo cui il servizio pubblico di trasporto non di linea avrebbe una funzione meramente complementare ed integrativa rispetto al trasporto di linea) – avrebbe determinato “... una vera e propria concorrenza sleale posta in essere dagli esercenti del servizio non di linea a danno della Gestione Governativa, con conseguente emorragia continua di entrate (...), grazie alla sistematica omissione di controlli, alla mancata applicazione della normativa sanzionatoria, al mantenimento di uno sproporzionato numero di licenze per taxi ed N.C.C. ...” da parte dei competenti organi del Comune di Stresa.
In particolare, per il PM la responsabilità andrebbe individuata in capo al
Sindaco, al Segretario comunale, alla Giunta ed al Dirigente dell’area di Polizia Municipale del Comune di Stresa sia pur con diverse percentuali rilevandosi che: “Il diverso ruolo del Sindaco e della Giunta comunale consente di poter quantificare diversamente la percentuale da risarcirsi a carico del primo e dei componenti l’organo collegiale; a questi ultimi andrà attribuita, proporzionalmente al periodo di svolgimento della carica assessorile, una percentuale del 20% del danno risarcibile, in solido con i segretari comunali.
In particolare, per il PM la responsabilità andrebbe individuata in capo al
Sindaco, al Segretario comunale, alla Giunta ed al Dirigente dell’area di Polizia Municipale del Comune di Stresa sia pur con diverse percentuali rilevandosi che: “Il diverso ruolo del Sindaco e della Giunta comunale consente di poter quantificare diversamente la percentuale da risarcirsi a carico del primo e dei componenti l’organo collegiale; a questi ultimi andrà attribuita, proporzionalmente al periodo di svolgimento della carica assessorile, una percentuale del 20% del danno risarcibile, in solido con i segretari comunali.
Ai due Sindaci succedutisi, andrebbe attribuita una quota del 40% del danno complessivo, ragguagliato al periodo di durata in carica”.
Il danno erariale è stato poi quantificato individuando la percentuale delle
prestazioni, riscontrabili nelle sole fatture dei mesi di aprile, maggio e giugno 2018, effettuate a prezzi inferiori a quelli statuiti dal Comune di Stresa nonché financo minori a quelli richiesti per lo stesso servizio dalla Navigazione Lago Maggiore. In tal modo è stata individuata una percentuale di prestazioni rese a prezzi scontati in regime di concorrenza sleale rispetto a quelle complessive pari al 79,86%. Tale parametro, al fine di assicurare un maggior grado di attendibilità al risultato finale, in aderenza all'incidenza sullo stesso dei fattori sopraindicati, è stato poi arrotondato per difetto al 75%. Applicando tale percentuale alla sommatoria delle prestazioni effettuate annualmente dai barcaioli (ricavata dal totale dei "Ricavi/Volumi d'affari" esposti in dichiarazione dai medesimi), emergerebbero i valori annuali espressivi del danno da mancate entrate. Sommando gli importi relativi all'ultimo quinquennio si arriverebbe ad un danno complessivo da mancate entrate a danno della Gestione Governativa e, quindi, del Ministero dei Trasporti, pari a
prestazioni, riscontrabili nelle sole fatture dei mesi di aprile, maggio e giugno 2018, effettuate a prezzi inferiori a quelli statuiti dal Comune di Stresa nonché financo minori a quelli richiesti per lo stesso servizio dalla Navigazione Lago Maggiore. In tal modo è stata individuata una percentuale di prestazioni rese a prezzi scontati in regime di concorrenza sleale rispetto a quelle complessive pari al 79,86%. Tale parametro, al fine di assicurare un maggior grado di attendibilità al risultato finale, in aderenza all'incidenza sullo stesso dei fattori sopraindicati, è stato poi arrotondato per difetto al 75%. Applicando tale percentuale alla sommatoria delle prestazioni effettuate annualmente dai barcaioli (ricavata dal totale dei "Ricavi/Volumi d'affari" esposti in dichiarazione dai medesimi), emergerebbero i valori annuali espressivi del danno da mancate entrate. Sommando gli importi relativi all'ultimo quinquennio si arriverebbe ad un danno complessivo da mancate entrate a danno della Gestione Governativa e, quindi, del Ministero dei Trasporti, pari a
€ 7.869.792,29, nel solo periodo compreso tra il 2014 ed il 2019.
I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparse di risposta ritualmente depositate nelle quali in sintesi hanno dedotto quanto appresso:
I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparse di risposta ritualmente depositate nelle quali in sintesi hanno dedotto quanto appresso:
Convenuti Boggi, Bossi e Bottini:
a)L’improponibilità della domanda per esistenza della pregiudiziale azione per concorrenza sleale da proporre innanzi al giudice civile;
b)la prescrizione dell’azione quanto alle somme relative all’anno 2014;
c)Il rigetto della domanda per totale infondatezza della medesima.
Convenuti Citterio, Coppola e Fortis
a)L’improponibilità della domanda per esistenza della pregiudiziale dell’azione per concorrenza sleale;
b)La prescrizione dell’azione quanto per le somme relative all’anno 2014;
c)Il rigetto della domanda per totale infondatezza.
Convenuto Di Milia, costituitosi sia in proprio sia a mezzo difensore (avv.
Filippa Pecora)
a)La pregiudizialità azione di accertamento della sleale concorrenza;
b)L’improcedibilità dell’azione e comunque la necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti degli autori delle pratiche anticoncorrenziali;
c) Difetto di giurisdizione della Corte dei conti per essere la giurisdizione
spettante al giudice ordinario;
d)Eccezione di prescrizione del danno erariale ed erronea attribuzione voci di danni per annualità anche successivamente alla copertura di incarichi pubblici;
b)la prescrizione dell’azione quanto alle somme relative all’anno 2014;
c)Il rigetto della domanda per totale infondatezza della medesima.
Convenuti Citterio, Coppola e Fortis
a)L’improponibilità della domanda per esistenza della pregiudiziale dell’azione per concorrenza sleale;
b)La prescrizione dell’azione quanto per le somme relative all’anno 2014;
c)Il rigetto della domanda per totale infondatezza.
Convenuto Di Milia, costituitosi sia in proprio sia a mezzo difensore (avv.
Filippa Pecora)
a)La pregiudizialità azione di accertamento della sleale concorrenza;
b)L’improcedibilità dell’azione e comunque la necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti degli autori delle pratiche anticoncorrenziali;
c) Difetto di giurisdizione della Corte dei conti per essere la giurisdizione
spettante al giudice ordinario;
d)Eccezione di prescrizione del danno erariale ed erronea attribuzione voci di danni per annualità anche successivamente alla copertura di incarichi pubblici;
Convenuti Falciola, Galli, Palmieri, Sala, Scarinzi.
a)In via preliminare, difetto di giurisdizione della Corte dei conti e spettanza
della stessa al giudice ordinario;
b)In subordine, l’improponibilità dell’azione di danno erariale per necessaria pregiudizialità dell’azione risarcitoria da concorrenza sleale nei confronti dei titolari delle autorizzazioni per il servizio pubblico di navigazione non di linea rilasciate dal Comune di Stresa;
c)Eccezione di prescrizione del danno erariale con riferimento alle somme
relative al 2014;
d)Rigetto della domanda e in subordine integrazione del contraddittorio iussu
iudicis nei confronti dei 49 operatori economici titolari di autorizzazione per
l’esercizio del servizio di navigazione non di linea a mezzo natante sul Lago
a)In via preliminare, difetto di giurisdizione della Corte dei conti e spettanza
della stessa al giudice ordinario;
b)In subordine, l’improponibilità dell’azione di danno erariale per necessaria pregiudizialità dell’azione risarcitoria da concorrenza sleale nei confronti dei titolari delle autorizzazioni per il servizio pubblico di navigazione non di linea rilasciate dal Comune di Stresa;
c)Eccezione di prescrizione del danno erariale con riferimento alle somme
relative al 2014;
d)Rigetto della domanda e in subordine integrazione del contraddittorio iussu
iudicis nei confronti dei 49 operatori economici titolari di autorizzazione per
l’esercizio del servizio di navigazione non di linea a mezzo natante sul Lago
Maggiore rilasciata dal Comune di Stresa.
All’udienza del 15 aprile 2021 tenutasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 85, comma 8 bis del D.L. 18/2020 e s.m.i., le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
DIRITTO
1. Sulla giurisdizione della Corte dei conti.
Alcuni dei convenuti (Di Milia, Falciola, Galli, Palmieri, Sala, Scarinzi), hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti indicando come competente il giudice ordinario essendo attinente la
All’udienza del 15 aprile 2021 tenutasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 85, comma 8 bis del D.L. 18/2020 e s.m.i., le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
DIRITTO
1. Sulla giurisdizione della Corte dei conti.
Alcuni dei convenuti (Di Milia, Falciola, Galli, Palmieri, Sala, Scarinzi), hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti indicando come competente il giudice ordinario essendo attinente la
contestazione di danno erariale a fatti di concorrenza sleale agevolati (rectius consentiti) dal rilascio di autorizzazioni oltre i limiti stabiliti dalla normativa e da un difetto di controlli e vigilanza da parte del Comune di Stresa e per esso i suoi amministratori.
L’eccezione non può essere accolta, pur non nascondendosi da parte del
Collegio l’obiettiva difficoltà, derivante dall’attuale sistema basato sulla
pluralità delle giurisdizioni (artt.103, 111 della Costituzione), di individuare il
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L’eccezione non può essere accolta, pur non nascondendosi da parte del
Collegio l’obiettiva difficoltà, derivante dall’attuale sistema basato sulla
pluralità delle giurisdizioni (artt.103, 111 della Costituzione), di individuare il
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giudice sulla base della prospettazione della domanda.
L’eccezione non tiene infatti conto del fatto che, come noto, la giurisdizione si individua sulla base del petitum sostanziale, sicchè è ben possibile che, possano coesistere più giurisdizioni competenti in linea ipotetica a risolvere una determinata controversia che vengono individuate a seconda di quanto richiesto nella domanda giudiziale e della diversa situazione giuridica soggettiva fatta valere.
In astratto i fatti contestati nella odierna citazione (concorrenza sleale tra
imprese titolari servizi navigazione non di linea e di linea) a seconda di come prospettati e delle parti coinvolte, ben potrebbero essere posti a fondamento di una azione civile di risarcimento dei danni avanzata dalla Gestione Governativa nei confronti del Comune di Stresa di spettanza del giudice ordinario, ovvero di un’azione per fatti di concorrenza sleale (Tribunale delle imprese) ovvero, infine, di una controversia involgente la materia dei servizi pubblici rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett.c) ed e) c.p.a.).
In astratto i fatti contestati nella odierna citazione (concorrenza sleale tra
imprese titolari servizi navigazione non di linea e di linea) a seconda di come prospettati e delle parti coinvolte, ben potrebbero essere posti a fondamento di una azione civile di risarcimento dei danni avanzata dalla Gestione Governativa nei confronti del Comune di Stresa di spettanza del giudice ordinario, ovvero di un’azione per fatti di concorrenza sleale (Tribunale delle imprese) ovvero, infine, di una controversia involgente la materia dei servizi pubblici rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett.c) ed e) c.p.a.).
Nella fattispecie però i fatti sono stati posti dal PM contabile a fondamento di una azione che non vede convenuto l’ente Comune di Stresa in quanto tale, ma i funzionari e dirigenti dell’ente che, con loro condotte, avrebbero determinato le condizioni giuridiche in virtù delle quali i soggetti forniti dei titoli abilitativi di trasporto pubblico non di linea tramite natante hanno potuto realizzare condotte di concorrenza sleale in danno della Gestione Governativa.
Non può negarsi quindi la ricorrenza della giurisdizione contabile per
contestazioni riguardanti condotte di funzionari pubblici produttive di un danno erariale nei confronti di amministrazione diversa da quella di appartenenza,sicché la prospettata questione di giurisdizione si trasforma, in sostanza, in questione di merito attinente alla fondatezza o meno della domanda giudiziale.
2. Sulla eccezione di improponibilità della domanda per pregiudizialità
dell’azione di concorrenza sleale innanzi al giudice ordinario.
Tutti i convenuti, con ampie ed articolate motivazioni, hanno rilevato come la domanda azionata dal PM verte sì in materia di danno erariale, ma ha come presupposto l’accertamento di una presunta sleale concorrenza tra imprese titolari della gestione del servizio di trasporto (di linea e non di linea), sleale concorrenza che sarebbe stata agevolata, secondo la prospettazione della Procura, dal concorso del Comune di Stresa e quindi dei suoi amministratori e funzionari. L’azione risarcitoria per danno da mancate entrate in favore della Gestione Governativa si fonderebbe quindi su una presunta sleale concorrenza agevolata sotto il profilo soggettivo (colpa grave) dei soggetti citati. Sotto questo aspetto l’accertamento della presunta violazione della concorrenza appare ai convenuti pregiudiziale rispetto all’azione di danno che si fonda sull’eventuale concorso del danno provocato dalla condotta omissiva del Comune di Stresa e dei suoi amministratori.
contestazioni riguardanti condotte di funzionari pubblici produttive di un danno erariale nei confronti di amministrazione diversa da quella di appartenenza,sicché la prospettata questione di giurisdizione si trasforma, in sostanza, in questione di merito attinente alla fondatezza o meno della domanda giudiziale.
2. Sulla eccezione di improponibilità della domanda per pregiudizialità
dell’azione di concorrenza sleale innanzi al giudice ordinario.
Tutti i convenuti, con ampie ed articolate motivazioni, hanno rilevato come la domanda azionata dal PM verte sì in materia di danno erariale, ma ha come presupposto l’accertamento di una presunta sleale concorrenza tra imprese titolari della gestione del servizio di trasporto (di linea e non di linea), sleale concorrenza che sarebbe stata agevolata, secondo la prospettazione della Procura, dal concorso del Comune di Stresa e quindi dei suoi amministratori e funzionari. L’azione risarcitoria per danno da mancate entrate in favore della Gestione Governativa si fonderebbe quindi su una presunta sleale concorrenza agevolata sotto il profilo soggettivo (colpa grave) dei soggetti citati. Sotto questo aspetto l’accertamento della presunta violazione della concorrenza appare ai convenuti pregiudiziale rispetto all’azione di danno che si fonda sull’eventuale concorso del danno provocato dalla condotta omissiva del Comune di Stresa e dei suoi amministratori.
Solo successivamente all’avvenuto accertamento positivo delle condotte di
concorrenza sleale, la Corte dei conti potrebbe in effetti essere investita per l’accertamento del relativo danno indiretto provocato dai convenuti in quanto concorrenti nella produzione del danno.
concorrenza sleale, la Corte dei conti potrebbe in effetti essere investita per l’accertamento del relativo danno indiretto provocato dai convenuti in quanto concorrenti nella produzione del danno.
Si osserva, inoltre, come nel presente giudizio contabile fondato sul presunto rilascio di un numero eccessivo di autorizzazioni e sulla mancata vigilanza sulle condotte dei titolari del servizio non di linea per pratiche di accaparramento della clientela tramite tariffe scontate, questi ultimi non sono stati convenutipur sussistendo in virtù del titolo abilitativo da loro ottenuto un rapporto di servizio con il Comune di Stresa, ragion per cui si giungerebbe al paradosso di affermare una responsabilità per omessa vigilanza nei confronti dei soggetti autori delle condotte principali, non convenuti e quindi insuscettibili anche di azioni di regresso da parte dei responsabili in via sussidiaria. Il presunto concorso degli amministratori e dirigenti del Comune di Stresa negli atti di concorrenza sleale posti in essere dai ‘motoscafisti-barcaioli’, richiederebbe comunque in definitiva la prova rigorosa delle condotte illecite di concorrenza sleale da parte dei barcaioli e del danno procurato alla Gestione Governativa.
2.1 L’eccezione è fondata e merita di essere accolta.
I convenuti paventano l’ “improcedibilità “della domanda, eccezione che per il Collegio appare, più correttamente, da qualificare come attinente alla
mancanza di certezza attualità e concretezza del danno erariale.
2.2
In primis si osserva che l’iniziativa del PM contabile trae origine da un esposto presentato dalla Gestione Governativa nel 2017 nel quale si afferma di aver avviato sin dal 2014 nei confronti del Comune di Stresa un’azione di risarcimento danno per 10 milioni di euro e di aver notificato una diffida stragiudiziale in tal senso al Comune, con invito a far cessare i comportamenti di concorrenza sleale perpetrati in suo danno.
Successivamente, con nota del 15 maggio 2020, prot. 2565, la Gestione
Governativa ha tuttavia comunicato di non aver avviato alcuna iniziativa in
sede civile preordinata all’accertamento della responsabilità del Comune di
Stresa.
Non è chi non veda come il titolare della pretesa risarcitoria abbia omesso di far valere le proprie (eventuali) ragioni nelle sedi competenti a pronunciarsi su di una tipica controversia tra pubbliche amministrazioni ed abbia preferito sollecitare una iniziativa del PM contabile per danno erariale nei confronti degli amministratori e dirigenti del Comune, iniziativa che nella sostanza assume carattere sostitutivo rispetto a quella spettante alla Gestione Governativa trasformando in definitiva l’eventuale danno erariale indiretto in danno diretto.
I convenuti paventano l’ “improcedibilità “della domanda, eccezione che per il Collegio appare, più correttamente, da qualificare come attinente alla
mancanza di certezza attualità e concretezza del danno erariale.
2.2
In primis si osserva che l’iniziativa del PM contabile trae origine da un esposto presentato dalla Gestione Governativa nel 2017 nel quale si afferma di aver avviato sin dal 2014 nei confronti del Comune di Stresa un’azione di risarcimento danno per 10 milioni di euro e di aver notificato una diffida stragiudiziale in tal senso al Comune, con invito a far cessare i comportamenti di concorrenza sleale perpetrati in suo danno.
Successivamente, con nota del 15 maggio 2020, prot. 2565, la Gestione
Governativa ha tuttavia comunicato di non aver avviato alcuna iniziativa in
sede civile preordinata all’accertamento della responsabilità del Comune di
Stresa.
Non è chi non veda come il titolare della pretesa risarcitoria abbia omesso di far valere le proprie (eventuali) ragioni nelle sedi competenti a pronunciarsi su di una tipica controversia tra pubbliche amministrazioni ed abbia preferito sollecitare una iniziativa del PM contabile per danno erariale nei confronti degli amministratori e dirigenti del Comune, iniziativa che nella sostanza assume carattere sostitutivo rispetto a quella spettante alla Gestione Governativa trasformando in definitiva l’eventuale danno erariale indiretto in danno diretto.
Sul punto è bene precisare che non si tratta di ritenere ammissibile una sorta di pregiudizialità tra giudizio civile e/o amministrativo e giudizio contabile, del tutto insussistente stante l’autonomia fra i diversi giudizi, quanto di delimitare in modo rigoroso, alla luce dei principi generali, il concetto stesso di danno erariale che non può ravvisarsi ove ne difettino i presupposti della attualità, concretezza e certezza essendo ancora incerto nell’an e nel quantum(cfr.14/QM, 5/9/2011 secondo cui il danno erariale per essere risarcibile non deve limitarsi ad essere concreto ed attuale ma deve essere anche certo).
L’aver posto a fondamento del danno erariale fatti e condotte la cui
antigiuridicità non solo non appare manifesta ictu oculi, ma richiede
incidentalmente la soluzione di una controversia tra Gestione Governativa e Comune di Stresa involgente la complessa materia delle concessioni di servizio di navigazione (di linea e non di linea) sul Lago Maggiore regolata da contratti di servizio e convenzioni internazionali (cfr. convenzione tra Italia e Svizzera ratificata con legge 20 gennaio 1997 per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano citata dal PM e dai convenuti), appare a dir poco improprio anche per le conseguenze giuridiche che tale “inversione” del rapporto di logica pregiudizialità tra danno indiretto e danno diretto potrebbe produrre.
In altri e semplificati termini non sembra al Collegio che possa assumere
antigiuridicità non solo non appare manifesta ictu oculi, ma richiede
incidentalmente la soluzione di una controversia tra Gestione Governativa e Comune di Stresa involgente la complessa materia delle concessioni di servizio di navigazione (di linea e non di linea) sul Lago Maggiore regolata da contratti di servizio e convenzioni internazionali (cfr. convenzione tra Italia e Svizzera ratificata con legge 20 gennaio 1997 per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano citata dal PM e dai convenuti), appare a dir poco improprio anche per le conseguenze giuridiche che tale “inversione” del rapporto di logica pregiudizialità tra danno indiretto e danno diretto potrebbe produrre.
In altri e semplificati termini non sembra al Collegio che possa assumere
carattere di certezza ed attualità un danno erariale che si presenti come
meramente eventuale e richieda ai fini del suo effettivo accertamento di
prendere posizione fra i rispettivi ambiti di competenze normative fra diverse istituzioni Stato, Regione, Comune alla luce dell’articolato quadro normativo di riferimento (legge quadro n.21/1992 come modificato dall’art.29 c.1 quater D.L.207/2008 e art.10 bis del D.L.135/2018 che ha tra l’altro attribuito ai Comuni la potestà regolamentare ed il potere di determinare requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per l’eserciziodi NCC).
meramente eventuale e richieda ai fini del suo effettivo accertamento di
prendere posizione fra i rispettivi ambiti di competenze normative fra diverse istituzioni Stato, Regione, Comune alla luce dell’articolato quadro normativo di riferimento (legge quadro n.21/1992 come modificato dall’art.29 c.1 quater D.L.207/2008 e art.10 bis del D.L.135/2018 che ha tra l’altro attribuito ai Comuni la potestà regolamentare ed il potere di determinare requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per l’eserciziodi NCC).
Invero per accertare il danno derivante dal presunto superamento del limite di autorizzazioni al servizio di trasporto e navigazione non di linea da parte del Comune di Stresa, il giudice contabile dovrebbe pronunciarsi in ordine alle numerose, argomentate e documentate eccezioni e deduzioni formulate dalle parti convenute, afferenti a materie (trasporto non di linea a mezzo natanti) rispetto alle quali si sono già registrati conflitti di posizioni tra Comune di Stresa e Gestione Governativa, MIC, esitati anche in contenziosi innanzi alla giurisdizione civile e amministrativa, cui si è fatto riferimento in diverse comparse di risposta (i convenuti contestano, tra l’altro, l’esistenza in capo alla Gestione Governativa Navigazione Lago Maggiore di un atto di concessione e quindi del relativo contratto di servizio, così come previsti dalla legge del 20 gennaio 1997 operando la Gestione Governativa in forza di una legge del 1957 non più rispondente all’evoluzione del quadro legislativo anche europeo sul trasporto pubblico e sulla sua organizzazione che si porrebbe in contrasto con quanto statuito dalla convenzione italo-elvetica sopra richiamata).
Per di più, risulta in atti che il Comune di Stresa avvalendosi della potestà
regolamentare attribuitagli dalla legge quadro sin dal 1985 ha approvato un
proprio Regolamento comunale sui servizi di trasporto pubblico non di linea sul Lago Maggiore a mezzo natante al fine di disciplinare l’attività dei natanti per il trasporto di persone in servizio pubblico non di linea per quanto non previsto dalle leggi statali e regionali; detto Regolamento è stato modificato con delibera n.32/2003 che non è mai stato impugnata dalla Gestione Governativa neppure congiuntamente al rilascio dei titoli autorizzativi o contestualmente all’approvazione delle nuove tariffe.
Infine, la constatazione che la Gestione Governativa non ha intrapreso ma solo minacciato con diffida del 23/1/2014 le iniziative giudiziarie nei confronti del Comune di Stresa (cfr. nota del 15 maggio 2020 in atti), rafforzano il convincimento del collegio circa la mancanza di certezza di un danno erariale da mancata entrata e lesione della concorrenza per come contestato dal PM.
3. La soluzione della questione di cui sopra, per il principio giurisprudenziale della c.d. “ragione più liquida”, fa sì che rimangano assorbite le altre questioni fra le quali quella di prescrizione.
4. L’assoluta novità della questione trattata giustifica, ad avviso del Collegio,la compensazione delle spese di lite ex art. 31 comma 3 c.g.c.
PQM
Per di più, risulta in atti che il Comune di Stresa avvalendosi della potestà
regolamentare attribuitagli dalla legge quadro sin dal 1985 ha approvato un
proprio Regolamento comunale sui servizi di trasporto pubblico non di linea sul Lago Maggiore a mezzo natante al fine di disciplinare l’attività dei natanti per il trasporto di persone in servizio pubblico non di linea per quanto non previsto dalle leggi statali e regionali; detto Regolamento è stato modificato con delibera n.32/2003 che non è mai stato impugnata dalla Gestione Governativa neppure congiuntamente al rilascio dei titoli autorizzativi o contestualmente all’approvazione delle nuove tariffe.
Infine, la constatazione che la Gestione Governativa non ha intrapreso ma solo minacciato con diffida del 23/1/2014 le iniziative giudiziarie nei confronti del Comune di Stresa (cfr. nota del 15 maggio 2020 in atti), rafforzano il convincimento del collegio circa la mancanza di certezza di un danno erariale da mancata entrata e lesione della concorrenza per come contestato dal PM.
3. La soluzione della questione di cui sopra, per il principio giurisprudenziale della c.d. “ragione più liquida”, fa sì che rimangano assorbite le altre questioni fra le quali quella di prescrizione.
4. L’assoluta novità della questione trattata giustifica, ad avviso del Collegio,la compensazione delle spese di lite ex art. 31 comma 3 c.g.c.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte,
definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea nei confronti dei convenuti: BOGGI Giovanni, BOSSI Monica, BOTTINI Giuseppe, CITTERIO Vincenzo, COPPOLA Antonio, DI MILIA Canio, FALCIOLA Carlo, FORTIS Mauro, GALLI Alberto, PALMIERI Ugo, SALA Valeria, SCARINZI Albino.
Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nelle camere di consiglio del 15 aprile, 21 luglio e 4 ottobre 2021,
tenutesi con le modalità da remoto
con l’intervento dei magistrati:
Cinthia Pinotti, Presidente estensore
Tommaso Parisi, Consigliere
Walter Berruti, Consigliere
Il Presidente Estensore
F.to Cinthia Pinotti
Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2021
definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea nei confronti dei convenuti: BOGGI Giovanni, BOSSI Monica, BOTTINI Giuseppe, CITTERIO Vincenzo, COPPOLA Antonio, DI MILIA Canio, FALCIOLA Carlo, FORTIS Mauro, GALLI Alberto, PALMIERI Ugo, SALA Valeria, SCARINZI Albino.
Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nelle camere di consiglio del 15 aprile, 21 luglio e 4 ottobre 2021,
tenutesi con le modalità da remoto
con l’intervento dei magistrati:
Cinthia Pinotti, Presidente estensore
Tommaso Parisi, Consigliere
Walter Berruti, Consigliere
Il Presidente Estensore
F.to Cinthia Pinotti
Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2021
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