Vi postiamo qui sotto l'ultima delibera in materia. Mentre in sede di Consiglio si fecero forti col dire che tutti i problemi erano stati superati, ecco che il Ministero dell'Economia e Finanze impugna davanti al TAR la delibera istitutiva dello sbarco. Per ora non sappiamo se la richiesta di sospensiva sia già stata esaminata e decisa e in qual senso. Comunque c'è un particolare che non sfugge all'attento cronista, cioè io. La delibera riproduce una parte del testo della sentenza con la quale il giudice amministrativo si era espresso nel contenzioso Comune/Navigazione Laghi. L'evidenzio più sotto. Ebbene, a leggere attentamente quel testo, non sta scritto che tutti, tranne chi soggiorna alle isole, debbono pagare tutto, cioè sbarco e soggiorno. Sta scritto invece che nulla vieta al Comune di applicare l'imposta di soggiorno a chi non sbarchi sulle isole, cioè a dire che se invece dovesse sbarcare non deve pagare il soggiorno, ovunque soggiorni. Cosa ben diversa da quella che è l'attuale applicazione fiscale e credo che su questo punto il Palazzo scivolerà banalmente. Vedremo
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2018 è stata fissata al 1° marzo l’entrata in vigore del contributo di sbarco sulle Isole Borromee. CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 05/02/2018 sono state determinate le tariffe del contributo di sbarco per l’anno 2018. DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha impugnato avanti al T.A.R. Piemonte la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 05/02/2018, con richiesta di sospensione inaudita altera parte, contestando la violazione del principio di alternatività tra il contributo di sbarco e l’imposta di soggiorno. DATO ATTO che a seguito del contenzioso con la Gestione Governativa avverso l’istituzione dell’imposta di sbarco (ora contributo di sbarco), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte –TAR - si è espresso con sentenza n. 01286/2017 del 30.09.2017 e pubblicata il 29.11.2017, ritenendo il ricorso infondato ed affermando che “il Comune di Stresa non ha violato il principio di alternatività dell’imposta, posto che tale principio non preclude all’ente locale di applicare l’imposta di soggiorno nei confronti di coloro che soggiornino sulla restante parte del territorio comunale, cioè sulla terraferma, senza approdare sulle isole”. RITENUTO necessario, vista l’importanza e la delicatezza della causa, essere assistiti da un legale per resistere avverso tale ricorso. INTERPELLATO l’Avv. PAFUNDI di Torino, che ha espresso la propria disponibilità richiedendo il compenso di € 7.500,00.- oltre IVA ed oneri di legge per un importo complessivo pari ad € 9.516,00. RITENUTO di conferire all’Avv. Pafundi l’incarico di difendere l’Ente in giudizio. DATO ATTO che la somma è disponibile sul capitolo 140/65/1, int. 1.01.02.03 del PEG provvisorio in dotazione al Servizio Segreteria. VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.. ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Fiscalità, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. CON voti unanimi resi dai presenti in forma palese Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Stresa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line DELIBERA 1. di affidare allo Studio Legale dell’Avv. PAFUNDI di Torino l’incarico a difendere il Comune nella trattazione avanti il T.A.R. Piemonte, per i motivi espressi in premessa; 2. di corrispondere all’Avv. Pafundi il compenso di €. 9.516,00.= I.V.A. ed oneri di legge compresi; 3. di dare atto che l’incarico professionale è regolamentato secondo quanto previsto dall’allegato schema di disciplinare, posto a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4. di imputare la spesa derivante dal presente deliberato di: - € 9.516,00.= I.V.A. ed oneri di legge............................................................
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