Sbarca
in Consiglio dunque quest' imposta; Canio la introduce lentamente scoprendo, dopo quasi dieci anni di governo,
che occorrerebbe investire anche sull' Isole. Si lagna, però, perché, a suo
dire, dovrebbero investire anche gli altri Comuni a lui vicini, dando una mano
alla sua Perla un po' scassata. Comunque, finito l'intervento che pur stava
assai lungo e un po' noioso, passa la parola all'Assemblea che, nell'occasion,
è a ranghi un po' troppo ridotti. Piervalle introduce l'intervento sostenendo,
con rigore, che questa imposta non ha ragione di sbarcare. Vien sezionato in
ogni parte quel parere giunto dal Ministero di Economia e Finanza a cui non
sembra vero aggiunger imposte ad altre tasse. Ci sono sviste, errori e poi non
regge la logica seguita per dimostrar che può essere riscossa anche sui laghi.
E' scriteriato, basta; ne abbian già prese troppe di batoste giudiziarie; or se
si vuole aprire il contenzioso con Navigazione Laghi, avanti pure, ma se n'é già
persa un 'altra anche in partenza. Si
assiste allora a una sfuriata di Canio inferocito che accusa Piervalle di chi
sa cosa. Sospende anche il Consiglio, consulta le regole del gioco, ordina di
verbalizzar ogni parola, chiama la guardia, minaccia querele, denuncie, chissà
cosa. Passato poi qualche minuto la chimica si abbassa e torna più normale.
Tocca al Professore, in veste personale e non di Capo Gruppo, parlar con
pacatezza e annunciar che, a titolo, appunto, personale, sta volta non metterà il suo voto
insieme a quel di Canio, ma che si astiene. Non se la sente dunque di aprir altre
questioni da poi lasciar a debito di eredi che verranno, così come per la
question della variante, anche per questa dice di far basta.
Confessar
poi nell'intervallo che Lui non è Piervalle e più di così non ce la fa. Non basta,
invece, a Maggioranza sentir che pure il suo Capo si dissocia; son tutti uniti con
quel Canio e così avanti tutta, la nuova
imposta,ormai, sta in vista. La cronaca del Consiglio poi andrà avanti sino a
tutte le 21, ma ora vi posto, in integrale, la contro relazione di minoranza sull'imposta e per il resto arrivederci a
un'altra volta.
Gruppo
Consiliare "Insieme"
Contro
relazione in ordine alla proposta di istituzione dell'imposta di sbarco.
La proposta in esame,
istitutiva della così detta imposta di sbarco, si presta a una serie di
considerazioni assai critiche che, sia in punto di merito che in punto di
legittimità, dovrebbero portare la maggioranza proponente a, quanto meno,
sospenderne l' istituzione per un doveroso approfondimento anche di ordine
tecnico.
Si osserva che la proposta,
su una materia che ricordiamo gode della riserva di legge, viene supportata da
un parere reso dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale del
MEF, Ministero di Economia e Finanza.
Vi
è una considerazione generale che deve essere, innanzitutto, fatta.
Ogni
nuova imposizione tributaria o ogni modifica nel segno di una maggior pressione
fiscale, deve trovare la sua giustificazione in un' inderogabile esigenza di equilibrio di bilancio.
Di
tale esigenza non c'è traccia nel documento propositivo i cui riferimenti
all'utilizzo di scopo dell'imposta, peraltro condivisibili, non sembrano
adeguati a soddisfare il requisito richiesto.
Non
vi è nessuna ipotesi di gettito stimato, non vi è nessun dato riferito alla
previsione del bilancio 2014 che possa giustificare un nuovo prelievo di natura
fiscale.
C'è,
forse, la facilità con cui si crede, da parte della maggioranza di governo, di
utilizzare l'afflusso turistico come fosse una facile fonte di prelievo per
cassa, in quanto variabile indipendente rispetto al voto locale, ma questa non
è sempre buona cosa.
A
prescindere comunque dalla considerazione di ordine generale, occorre
soffermarsi sul criterio interpretativo seguito nel parere trasmesso al Comune,
parere che si è reso necessario poiché l'applicabilità dell'imposta di sbarco
agli ambiti insulari delle acque interne non era affatto certa.
Il
parere, dopo aver riconosciuto che la lettura della norma escluderebbe
l'applicabilità dell'imposta a tali ambiti, compie un ardito percorso logico
per pervenire a conclusione opposta.
La
ratio dell'affidamento del dovere di riscossione dell'imposta ai vettori del
trasporto marittimo di linea si fonderebbe sulla necessità di assicurare
certezza al momento impositivo e a quello, successivo, della fase accertativa.
Il
parere continua affermando che, se questa è la ratio, nulla impedisce che la
detta finalità possa essere raggiunta da tutti i vettori del trasporto pubblico
di linea, non solo da quelli marittimi, per cui quest'ultimo riferimento può,
agevolmente, omettersi con la conseguente possibilità di estendere l'imposta
anche agli ambiti insulari di acque interne.
Il
ragionamento non è condivisibile, in quanto non privo di manifesta illogicità.
Proprio
l'affidamento esclusivo al gestore del trasporto di linea è, invece, di
ostacolo all'universalità dell' applicazione dell'imposta, altro che certezza,
mentre il riferimento alle compagnie marittime di linea ha da leggersi insieme
alla definizione di isole minori che, al contrario di quanto sostenuto, normativamente
esiste.
Quanto
poi all'accenno alle modifiche inserite nel D.L.n. 126/2013 non convertito, anche
su tale punto il parere risulta erroneo in quanto se è vero che nel testo del
decreto il riferimento alle compagnie
" marittime" scompariva,
ricompariva poche righe successive laddove parlava di "collegamenti
marittimi", con il risultato che , su tale punto, nulla sarebbe stato modificato.
Giova
poi osservare che essendo già istituita l'imposta di soggiorno, la sua alternatività
rispetto a quella di sbarco, secondo la proposta della maggioranza, di fatto,
non esiste considerati
i numeri risibili dei pernottamenti sulle Isole rispetto al totale.
Questo
dovrebbe far riflettere sulla legittimità, anche sotto questo profilo, delle
modalità applicative dell'imposta.
Cosa
diversa sarebbe stata renderla effettivamente alternativa, esonerando dal
pagamento tutti coloro già assoggetti a quella di soggiorno, ma così non è
nella proposta prodotta.
Su
tale punto la soluzione adottata non pare neppure conforme al parere reso dal
MEF che, invece, indica la via di una alternatività totale tra le due imposte.
A
questa considerazione si perviene, nel parere reso, che sul punto si condivide,
avuto riguardo la ratio dell'imposta di sbarco che è quella di ottenere un
prelievo fiscale da flussi turistici solo giornalieri, mentre, in caso di pernottamento
il prelievo avviene attraverso l'imposta
di soggiorno.
La
soluzione adottata dal Comune è, pertanto, non priva d'incognite e di seri
dubbi di legittimità anche su tale punto.
In
tema di equità di tale imposta, perché di ciò si tratta, come poi non è
possibile non vedere la macroscopica violazione di un elementare principio di
eguaglianza che, nel caso concreto, verrebbe ad essere attuato, assoggettando a
imposta soltanto gli utenti del servizio pubblico di linea ed esonerando gli
altri. In gioco ci stanno quantità considerevoli, e pur non disponendo di dati,
non pare irragionevole stimare che una metà, circa, di soggetti verrebbe
assoggettata a imposta e un'altra metà no.
Si obietterà che così sta
nella legge; certamente, ma questo non vuol dire che la legge sia, in punto,
costituzionale.
E'
noto, perché è stato diffuso dalla stampa, che la Navigazione Laghi ha, di
recente, avviato una richiesta risarcitoria nei confronti di questo Comune per
una questione di gestione di licenze del servizio pubblico di trasporto lacuale
non di linea, gestione ritenuta, a torto o ragione non sappiamo, non corretta.
Come
non ritenere ragionevole quindi che l'istituzione di questa imposta di sbarco,
così dubbia nella sua possibilità istitutiva e così problematica nelle modalità
applicative, non possa dar motivo di avviare, da parte della Navigazione Laghi,
un contenzioso presso una qualche giurisdizione competente, sollevando anche la
questione di costituzionalità che, peraltro, ci par fondata.
Sappiamo
la propensione della maggioranza di governo a misurarsi in liti giudiziarie, ma
visti i risultati ultimi conseguiti, parrebbe prudente non provarci un'altra
volta e comunque non in questo caso, perché avrebbe già perso in partenza.
Si
obietterà che, presto o tardi, un qualche rimedio la legge lo troverà. E' vero;
infatti ci ha già provato, ma come abbiamo visto non è andato in porto, perché
il d.l. non è stato convertito .
Non
vogliamo tuttavia rappresentarci gli effetti di quel rimedio laddove l'obbligo
di riscossione venisse esteso a tutti i vettori del trasporto.
Questi
vettori, sino a oggi, sono esentati dall'obbligo di rilascio di un titolo di
viaggio, dovrebbero quindi esserne obbligati, ma con quali garanzie ?
Lo
stesso vettore del servizio pubblico di linea non sarà esente da problematiche
applicative laddove, ad esempio, si pensi all'esistenza di titoli di viaggio "
circolari" sulle rotte per le isole con i quali i clienti sono liberi di
effettuare o meno singole fermate. Permanendo tale offerta di trasporto si
finirà per riscuotere l'imposta anche da coloro che non sbarcano in una o più
delle tre isole.
Anche
in questo caso si aprirebbe un problema d' iniquità applicativa dell'imposta,
salvo provveda, in via preventiva, Navigazione Laghi, istaurando un
contenzioso che blocchi l'imposta sin dal
suo esordio.
Che
dire poi del singolare caso dell'Isola Madre, di cui il Comune gestisce, si e
no, il bagnasciuga. Dove starebbe la ragione del prelievo che, nei fatti, si
configurerrebbe come una sorte di secondo biglietto di ingresso.
Anche
qui, evidentemente si vorrà sperimentare, magari, un interessante contenzioso
dagli esiti sempre incerti.
Tuttavia c'è una
ragione, per così dire, assorbente che fa ritenere il parere reso dal MEF privo di fondamento.
Trattasi del punto in
cui il medesimo afferma che non si rinviene nella normativa vigente nessuna
disposizione che contiene una definizione di isole minori.
L'affermazione è
priva di fondatezza.
Si osserva infatti
che l'articolo 25 comma 7 della legge 448 del 28/12/2001, allegato A, contiene
l'indicazione degli ambiti territoriali ai fini della individuazione delle
isole minori e, naturalmente,
appartengono tutte ad ambiti
marini.
La portata di questa nostra
affermazione è tale che mette in discussione tutto l'impianto sul quale il
parere è stato costruito, fino a inficiarlo in toto.
Questo
Gruppo solleva pertanto, la questione sospensiva prevista dall'articolo 30
comma 2 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, affinché,
alla luce di tutti gli elementi qui emersi, possa essere espletata una seria istruttoria
suppletiva in ordine alla effettiva legittimità dell'istituzione della imposta
di sbarco negli ambiti territoriali insulari delle acque interne e, in caso
positivo, in ordine alle corrette modalità applicative della stesse con
riferimenti agli ampi rilievi sollevati.
Naturalmente bocciata, Galli astenuto.
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