Visualizzazioni di pagine: ultimo mese

domenica 3 maggio 2020

SI RIPARTE.

 



Allora domani si parte o si riparte, secondo i vari modi con cui si coniuga la cosa. Qualcuno mi sa indicare da quale parte si andrà ? Non credo; domani si partirà, ma non si andrà da nessuna parte, almeno la Perla starà ferma, questo è poco, ma certo. Quindi tutti gli annunci ce li potevano evitare, essendo peraltro noto che non solo nessuno sa dove andare ma, e questo è ancora peggio, nessuno verrà o meglio, potrà venire. L'evento del secolo rischia quindi di prolungare i suoi effetti sulle economie del turismo e quelle ad esso collegate, vedi il trasporto aereo, che propro perché cresciute forse anche troppo, sono diventate molto vulnerabili. Comunque mi pare che, a sentire i maggiori gruppi alberghieri del lago, regni una generale rassegnazione circa la pressochè totale perdita del pil generata dalla ricezione turistica. Grandi guai anche per gli addetti stagionali, credo siano migliaia nel distretto dei laghi, che, finita l'indennità di disoccupazione, solo in minima parte saranno riassunti e si aspettano un aiuto governativo, che però sta tardando. In questi quadro così confortante, sprofondano pure le finanze locali e il palazzo va in rosso di brutto. Via l'imposta di soggiorno, anzi c'è chi già chiede che la si sospenda per tutto l'anno, via o quasi quella specie di dazio per chi lascia l'auto sulle strisce blu, e tutto questo, solo secondo dati recenti, cuba circa 2 milioni di euro. Si aggiungono le richieste di chi le altre imposte e tasse mica le vorrebbe pagare. In primis la TARI che, anche se non verrà ridotta o sospesa, mi viene difficile pensare che verrà pagata volentieri da parte di chi di quel servizio non ne usufruirà del tutto o ne fruirà solo in parte. Poi verranno i proprietari delle seconde case che, stante il divieto di usarle, chiederanno di ridurre l'IMU proporzionalmente al periodo di utilizzabilità; poi vengono i concessionari di spazi pubblici che non usandoli, pretenderanno di non pagare e così per gli affittuari di esercizi di proprietà pubblica. Insomma, il governo prorogato per legge, anzichè decaduto si trova a vivere una vita da governo decadente, maledicendo il giorno in cui il virus ha fatto la sua prima apparizione, perchè se è vero che, sotto il profilo sanitario, ha lasciato quasi indenne la cittadella, sotto quello economico l' ha uccisa. Più che un governo prorogato ci vorrebbe dunque un governo di salute pubblica che anzichè emettere i giornalieri comunicati sullo stato dei suoi sudditti, ci dicesse come pensa di salvare l'anno, non solo turistico, ma anche finanziario. Purtroppo il proverbiale attivismo del Borgomastro, che per lo più si concretizza in un grande spostamento d'aria, cosa assolutamente pericolosa di questi tempi, non crediamo abbia la capacità di tradursi in nessuna azione di governo. Il governo si trascinerà convalescente sino alla fine del prorogato mandato, maledicendo sempre più il giorno in cui aveva salutato con sollievo e gioia il suo avvenuto prolungamento, sempre più simile ad una Caporetto che ad altro. In fondo va bene anche così: ci chiediamo infatti se ora che si dice che si riparte la questione piscina era stata risolta ? Non credo, quindi va bene il distanziamento sociale. Poi ci chiediamo se ora che si riparte, anche la questione porto era stata risolta ? Non credo, quindi va bene la fase due. Poi ci chiediamo se ora che si riparte, la questione Palacongressi era stata non dico risolta, almeno affrontata ? Siamo matti, vige il distanziamento. Come vedete, qualche volta non tutto il male viene per nuocere, anche se questa volta è un virus letale che uccide gli uomini e fa sopravvivere i governi.

martedì 21 aprile 2020

PALMA 2

 










Le via del Signore sono infinite e oggi abbiamo potuto aver accesso alla visione del nuovo progetto presentato lo scorso febbraio per il parere preventivo della Soprintendenza . Un file corposo, formato da 87 pagine illustra la nuova opera, senza dimenticare di mettere a confronto il nuovo con i vecchi tentativi progettuali, tanto per far rimarcare come facevano schifo quelli degli altri e come sarebbe invece bello il nuovo. Per amore del vero noi lo avevamo detto, che facevano schifo, ma non ci avevano creduto; ora lo dicono anche loro per accreditare il nuovo al cospetto del vecchio. Mah ! Comunque in quelle 87 pagine che certamente non vi mostreremo, almeno per ora, c'è un po' di tutto: il vecchio, e questo lo abbiamo già detto e poi viene il nuovo declinato in tutte le sue possibili rappresentazioni. Una cosa l'abbiamo capita che, alla fine le quantità non si prevede di ridurle, questo perchè, ad un certo punto, sta scritto che i volumi saranno meno percepiti di quelli prima previsti. Ormai la percezioe supera la realtà e infatti la realtà di questa nuova creazione di qualche fantasioso archistar, il nostro credo non sia più in gioco, è un coacervo di architetture riunite insieme nella affannosa, ormai, ricerca di quella soluzione che dovrebbe essere capace di far convivere il diavolo con l'acqua santa, cosa realisticamente difficile. Il fulcro di tutto è comunque il belvedere, un' architettura più o meno alta come gli alberghi vicini che nei vari redering che vengono forniti sembra più un palazzo indiano in costruzione, circondato da ponteggi di bambù che un edificio in muratura, una sorta, forse, di bosco verticale, un tentativo di mimetizzare piuttosto che di mostrare. Poi edifici alberghieri ne infilano dappertutto, simil condominietti messi ovunque possono, in quello che resta di quello che era un parco, oggi un parcheggio, più o meno abusivo, e domani non si capisce cosa. Sì, non si capisce cosa sarà perché una città sotterranea sembra occupare tutto ciò che si può occupare e sbuca da ogni parte. Rifugi antiaerei, antivirus, antiatomici; di questi tempi è bene prevedere ogni infausta evenienza e la possibilità che gli ospiti debbano rimanere confinati in quarantena per un attacco improvviso di virus, non si può escludere. Da qui al villaggio antivirus, il passo è breve. In tutto questo e finisco, eccelle l'assenza, almeno formale del governo della cittadella che silurata la variante " Zanetta " dalla firma, non mia , ma del Capo dello Stato, ben si guarda di mettere mano, come la legge gli impone, alle norme che dovrebbero regolare il costruibile in quell'area, un eterno gioco a lasciare che i padroni della città continuino a fare i padroni, virus permettendo.

venerdì 17 aprile 2020

ANESTESIA

 



Il virus 19, oltre che essere un pericoloso e, in alcune situazione, letale agente infettivo, pare che sia anche un perfetto e potente anestetico. Di questa sua proprietà ne stanno fruendo molti. Quello più vicino a noi che ne sta beneficiando è il nostro locale governo che, guidato dal suo indomito Borgomastro, posto in regime di prorogatio legale, ma mi viene da dire letale, sino ad almeno il prossimo inoltrato autunno, godrà di un premio di durata di cui non ne sentivamo certo il bisogno. Insieme al beneficio di durata, esso beneficia di un tempo nel quale tutte le questioni ancora in sospeso della bella addormentata, sembrano sopite, soverchiate dall'allarme epidemico che anche se non pare colpisca più di tanto la salute fisica dei suoi abitanti, sembra abbia preso di mira la loro salute economica. Se questo è il quadro letargico che ci spetta per i prossimi lunghi mesi possiamo stare freschi, ma speriamo che la prossima annunciata liberalizzazione, ancorchè parziale, a partire dal 4 di maggio, riesca a risvegliare i troppi addormentati che ci attorniano. Qui possiano dettare un pro memoria, al fine anche di evitare che, passato l'effetto anestesia, qualcuno non si ricordi più delle cose precedenti l'infezione e speriamo che, tra un sonno e l'altro, qualcuno se le annoti. C'é solo l'imbarazzo della scelta da dove mai iniziare, ma tanto per non sbagliare partiamo da quelle più eclatanti. Il porto innazitutto. Immagino che non ci sarà stato tempo per il Borgomastro, impegnato a diffondere i suoi bollettini giornalieri sullo stato di salute dei sudditi, per completare lo studio del dossier che, da alcuni mesi, staziona sul suo tavolo. Uno studio che certamente lo impegnerà per altri lunghi mesi, però sarà difficile che riesca a nascondere ciò che racchiude sino ad altre il tempo delle prossime elezioni. Ci aveva fatto un certo affidamento, ma poi è venuta la prorogatio; non si può avere sempre tutto quello che si desidera. Vedremo. Anche il dossier Alberghiera sembra sprofondato nella più profonda letargia. Qui l'anestetico ha colpito due volte: Comune e Provincia, entrambe impegnate nella lotta senza quartiere al virus, stanno beneficiando di una tregua su quell'altro fronte che non se la sarebbero mai aspettata. Ma andiamo avanti. La sentenza Palazzola non potenva arrivare in un periodo migliore. Sostanzialmente non avendo cambiato di molto il quadro della situazione, anche economica, che già prima conoscevano, avrebbe dovuto rompere la stasi che regnava, ma il provvidenziale virus consentirà di seppellire ancora per tanto tempo il problema. Il Governatore Cirio sta riprendendosi solo ora dall'influenza che lo aveva tempestivamente colpito e potrà beneficiare a lungo di una qualche certificazione medica che lo esenterà dal prendere contatti diretti con il Governatore locale, che essendo, per ora, risultato immune, potrebbe trasformarsi in un pericoloso veicolo di trasmissione e Cirio, giustamente, teme ricadute. Anche qui dunque vedremo. Vi sono poi diverse qustioni "minori" che richiederebbero venissero tolte dal letargo in cui giacciono, ma che la situazione attuale sprofonderà nell'abisso più completo dell'obblio. La vecchia stazione della Ferrovia Mottarone, tanto per ricordane una. Ebbene, il Borgomastro era andato raccontando che tutto era pronto, che doveva solo firmare non si sa bene cosa e poi tutto era ok. Ebbene, sono passati mesi e mesi; c'è da chiedersi quanto tempo avrebbe dovuto passare se le cose non fossero state pronte. Anche qui, questo virus benefico, che colpisce le cose e non attacca le persone, sembra un regalo del cielo. Che dire poi della stazione della Navigazione Laghi. Storia vecchia di oltre dieci anni, un sacco di soldi già versati, ma che il Borgomastro aveva raccontato di aver messo a posto e che i soldi pagati sarebbe stati restituiti. Non ne abbiamo più saputo niente. Probabilmente anche qui ci deve essere stato un qualche virus che è entrato nel sistema informatico e ha bloccato le entrate del Comune. Lo sapremo soltanto a pandemia conclusa. C'é pure il sempre attale mistero che avvolge la concessione funiviaria, di cui nessuno ha mai saputo quali fossero gli oneri che il concessionario aveva offerto in gara di attuare, mentre invece si conosce quali siano gli oneri che, impropriamente, gli vengono versati ogni anno dal Palazzo per impinguare gli utili. Sarà intersassante vedere come finirà quest'anno; magari con la scusa del virus, il concessionario prenderà soldi a destra e manca senza neanche fare un 'ora di servizio: un po' dal Salva Italia e un po' dal Palazzo. Da ultimo, direi che la situazione economica locale imponga una nuova prorogatio per la concessione Verbanella, Mi pare sia il minimo che si debba concedere.

lunedì 13 aprile 2020

LA BELLA ADDORMENTATA

 




Che altro intitolare il post odierno del giorno lunedì dopo la Pasqua ? Si è messo pure il meteo che di norma non perdona ed ora ci regala giornate che paion di un'eterna e per noi rara primavera. Al netto del disastro, umano e materiale, che ancora sta colpendo le zone che sono le più prospere e più ricche di tutto lo stivale, occorre pure dire che, almeno sul fronte sanitario, non pare che la Perla sia colpita più di tanto. A leggere gli annunci dei decessi si ha quasi l'impressione che il numero di essi non solo non superi la media, ma sia pure un po' inferiore. La causa potrebbe essere che il virus ha preso questo luogo nell'attimo più alto di stasi del suo business, con tutto quasi fermo e poche relazioni in corso in quei momenti; insomma è andata bene, almeno su quel fronte; non so cosa sarebbe accaduto se fosse arrivato il mese dopo. Comunque al momento la scelta tra la borsa e la vita ha optato per la vita e non è poco; per la borsa, per ora, lo sappiamo non c'è storia. Torniamo un momento però a questi giorni, all'attimo fuggente della Perla che, al netto di disastri e di disgrazie, una volta che forse è la sola nella vita, ognuno sta vivendo. Il silenzio è padrone indiscusso sulla costa, nei viali, dentro le vie e sul versante collinare. Si ascoltano i rumori da anni ormai spariti: un refolo di vento, il battello che attraversa solitario, il volo di un insetto, il concerto del suono di campane a mezzogiorno, e non è poco. Si cammina, quel tanto che è permesso, nel mezzo della strada trasformata in un viale deserto di traffico e rumore e il lago è un grande specchio che si increspa appena appena nel primo pomeriggio con l'aria da levante, mentre la nuova primavera, come un bravo giardiniere, infiora un po' dovunque e il verde tutt'attorno ormai ritorna. La scena è questa qui e occorre fissarla ben ben alla memoria perché probabile che sia l'unica volta che ci tocca. Se questo è ciò che appare, c'è poi l'altra questione: la borsa che difficile quest'anno la si riempia, ma anzi più facile stia vuota. Rimedi ce ne sono ? No, rimedi al momento non ci sono, il comparto turistico e connessi sarà l'ultimo a uscire dalla crisi, la ragione è anche evidente, essendo più di altri esposto al richio del contagio. Misure a sostegno dal Governo ne verranno, certamente, ma togliamoci l'idea che quest'anno, pur bisesto, non sia pure funesto. Se dunque rimedi radicali al momento non ci sono, deleterio sarebbe pensar di non far nulla e aspettare che passata la tempesta, si riparta come prima e più di prima. Se fossimo un po' saggi, lo dubito, dovremo esser capaci di prendere dal bene che ho descritto, quel tanto che serva per cambiare, ossia per migliorare e quando sarà ora, offrire a quel poco o a quel tanto di turismo che ancora ci sarà, una bella addormentata al nuovo ridestata per non perdere del tutto quel tanto anche di buono che ora stiano vivendo. Suggerisco qualche pratica che andrebbe perseguita e che possa anche servire per rendere la Perla un po' meno vulnerabile a crisi come questa che l'ammazza.
Altrove ho già scritto alcune linee guida per provare ad aprire, quel tanto necessario, un'offerta turistica invernale, basta rileggerle,
Ridurrei in maniera permanente i livelli sonori e l'inquinamento da traffico, abbassando di brutto il limite di velocità nel transito infraurbano, ne gioverebbe anche la sicurezza.
Negozierei a destra e manca per ottenere di togliere il prezzo autostradale dal casello di Arona a Gravellona e viceversa per togliere il maggior traffico possibile dalla litoranea.
Chiederei di regolare con norme speciali e restrittive il traffico sull'acqua sul fronte delle Isole.
Incentiverei le gestione associate del trasporto pubblico non di linea sul lago per ridurre i mezzi a parità di capacità di trasporto .
Risolverei la questione dei parcheggi togliendo dalle strade più auto possibile.
Incentiverei altre forme meno invasive di accesso con auto, quale l'utilizzo funiviario nella tratta Alpinia /Lido.
Negozierei con Navigazione laghi l'apertura di nuove linee dirette di accesso a Stresa, vedi ad esempio via Laveno.
Guarderei con favore la ricettività non alberghiera, ma residenziale turistica, B e B e simili, anche perchè meno vulnerabile alle crisi e più flessibile rispetto alla curva delal domanda ricettiva.
Insomma non vorrei perdere proprio del tutto quel poco di buono che nella sventura stiamo ammirando in questi giorni. Comunque se qualcuno lo vuole perdere alzi pure la mano così che possiamo sapere chi è e mantenere le distanze di sicurezza.






             

martedì 7 aprile 2020

FEDE BANCARIA









Alcuni post fa avevamo pubblicato la vicenda di un correntista a cui due volte gli era stato svuotato il conto corrente: una prima volta da criminali informatici e la seconda volta dalla stessa banca che, senza giustificato motivo, si era ripresa i soldi che prima aveva rimborsato al suo cliente derubato. Per amor di patria avevamo taciuto il nome dell'istituto bancario, chissà che nel frattempo fosse tornata sulle sue decisioni, ma il silenzio prolungato della banca rischia di far cadere un ingiusto sospetto su altri istituti estranei alla vicenda. L'intesa con il derubato era quella che in caso di persistente silenzio si dovesse dunque render pubblico quel nome. Lo faccio postando qui il documento originale con il quale il correntista venica informato delle intenzioni della banca riguardo quei soldi, così che nessuno potrà mai dire che la storia raccontata non è vera. Quanto all'istituto, a dispetto del suo nome, i comportamenti sono stati ben altri. Vero che San Paolo sosteneva che la salvezza si ottiene per fede e non per opere e dunque di fede quell'istituto deve averne comunque moltissima.



martedì 31 marzo 2020

LINEE GUIDA PER DOPO IL VIRUS



Poche cose sono certe oggi, ma una è meno incerta di altre, ossia che la classica stagione turistica che avrebbe già dovuto iniziare, quest'anno non ci sarà. Non servirà fare scongiuri, invocare Madonne, fare voti di castità e obbedienza; niente da fare, il subdolo e non proprio imprevisto virus verrà sconfitto solo con il tempo, non lasciando sul campo feriti, ma morti certamente sì come l'impietoso bollettino quotidiano delle 18 ci numera. Sul futuro della Perla già ne abbiamo fatto cenno in qualche post fa, ora vorremmo tornare pubblicando una sorta di vademecum, delle linee guida che vogliono provare a indicare una qualche via di uscita, provando questa volta a organizzare una stagione turistica alla rovescia, che apra a novembre e che forse poi non si chiuda più. Certo non bisognerà aspettare il 31 di ottobre prossimo a pensarci e nonostante o forse anche grazie all'appuntamento elettorale, anche lui fuori stagione, sarà meglio che il governo uscente, ma prolungato nella sua speranza di vita oltre ogni ragionevole aspettativa, provi a inventarsi qualche cosa e rimboccarsi le maniche, piuttosto che fare scongiuri che non sevono a nulla. Ve lo postiamo qua sotto.

LA DESTAGIONALIZZAZIONE TURISTICA
sintesi di un progetto sperimentale

Il tema: il turismo invernale come modello alternativo che vada ad occupare il tempo vuoto della lunga stagione invernale, e lo riempia di un contenuto che coniughi turismo, cioè economia, con cultura mediante un approccio diverso, e inedito ai giacimenti di beni comuni che la cittadina e il lago racchiudono.
Il targhet: turismo non di massa ma selezionato, stimolato da eventi culturali e di intrattenimento calendarizzati durante l'arco lungo della stagione. Il mercato nazionale usualmente non fruitore e quello straniero, privilegiando i paesi del Nord e dell'Est Europa.
Il calendario di riferimento: tutti i fine settimana e le altre festività che riempiono i quattro mesi di attuale stasi turistica.
La ricettività di riferimento: strutture alberghiere minori, quelle para alberghiere e quelle residenziali.
Ambito territoriale : i comuni di Stresa/Baveno/Belgirate/verbania. La sponda Lombarda limitatamente all'eremo di S. Caterina.
Offerta culturale attrattiva: un evento di rilievo, ad esempio una grande mostra, capace di coprire l'intero periodo temporale interessato, secondo modelli e schemi già ampiamente collaudati con successo nell'ambito di grandi e medi centri urbani.
Contenitore dell'evento: Pala Congressi ora sottoutilizzato, opportunamente adeguato. In alternativa: ospitalità presso una grande struttura alberghiera.
Altre proposte turistico/culturali essenziali e collaterali: apertura,"leggera" dei giardini delle Isole e di Villa Pallavicino in veste invernata, assistita da servizi interni collaterali di ristoro e caffetteria.
Target mirato: le associazioni accomunate dalla passione e dall' interesse dei loro associati per i giardini.
Proposta culturale eventuale: un'apertura ridotta di Palazzo Borromeo, limitata ad una singola ala, quale contenitore di un'esposizione a tema, ogni anno rinnovata, del meglio che la ricca quadreria della collezione Borromeo possiede.
Proposta culturale complementare: apertura della casa museo Ruffoni all'Isola Pescatori e di quella della pesca.
Servizi di mobilità locale: ripristino, nelle giornate di visita, della fermata del servizio ordinario di linea allo scalo di Isola Madre. Integrazione dell'ordinario servizio di linea con uno dedicato ad una coppia di collegamenti triangolari: Stresa - S. Caterina del Sasso - Isola Madre - Stresa e viceversa, con relative soste di visita. Per l'accesso alle altre località isolane il solo servizio ordinario invernale di linea e i vettori del servizio pubblico non di linea.
Servizi di ristorazione: impegno concordato per l'apertura di un adeguato numero di esercizi con un'offerta gastronomica ricondotta a quella dei territori, locali e regionali di riferimento.
Servizi di pubblici esercizi caffè bar: pari esigenza di impegno concordato per l' apertura di un numero adeguato di locali con previsioni, a rotazione, di intrattenimenti serali di genere musicale, con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni musicali locali.
Offerta teatrale: Calendariazzazione della abituale stagione teatrale con il calendario turistico dei fine settimana e dei periodi di festività.
Baget promozionale: da raccogliersi da parte dell'Ente Comune attraverso una qualche forma di equa "tassazione" dei soggetti coinvolti, vuoi contribuendo con le proprie risorse di bilancio, vuoi attingendo a contributi previsti da legislazioni di settore.
Soggetti promotori: Comune di Stresa/ Distretto turistico dei laghi.

giovedì 26 marzo 2020

SENTENZA: UNA IN DECISIONE




Tanto attesa, o meglio attesa da tanto tempo, finalmente è arrivata la sentenza che avrebbe dovuto decidere il contenzioso tra Comune e Regione sulla questione dei soldi per la Fondazione Palazzola. E' arrivata, ma probabilmente non accontenterà appieno nessuno dei due contendenti: il Comune si vede riconosciuto il diritto a ricevere una cifra ben al di sotto delle sue aspettattive: 1.080.000,00 euro, più interessi, quando ne avrebbe voluti 4.500.000,00 o sù di lì; la Regione poi dovrà sborsare più o meno quanto già aveva offerto come liquidazione a saldo per il suo disimpegno dalla Fondazione, ma al momento deve rimanere ancora in quell'Ente di cui avrebbe voluto liberarsene volentieri. Prima di proseguire, occorre ricordare come accordi transattivi ne erano stati comunque tentati, bisogna dire con un'ondivoca posizione del Comune che oscillava tra la richiesta dei soldi e quella di riappropriarsi del bene con la soppressione della Fondazione. Bisogna peraltro dire che vi sarebbero della ragioni di natura tributaria che ostano o che comunque renderebbero affatto indolore quest' ultima soluzione. Comunque il Consiglio aveva alla fine bocciato l'operato del Sindaco, propugnatore di un accordo transattivo, e aveva invece chiesto che la controversia venisse decisa in sede giurisdizionale. Così dunque é stato e non posso dire che il Consiglio Comunale abbia sbagliato. Nella sua decisione il Tar ha affermato che la richiesta di accertare l'inadempimento delle prestazioni mancate ben poteva essere riconosciuta, ma non nella misura richiesta dal Comune e con limiti che la sentenza stessa ha evidenziato. I giudici hanno ritenuto prevalente il fatto che si era esaurita la durata decennale dell'accordo stipulato tra i due Enti ( attenti, non la durata della Fondazione che nello Statuto è illimitata) e che quindi ogni pretesa successiva ad osservarlo, in mancanza di una proroga espressa, fosse priva di fondamento giuridico. Mi chiedo se il Comune si fosse mai accorto dell'esistenza di questa clausola e in caso affermativo, perchè mai non abbia provocato una richiesta di proroga ? La sentenza comunque riconosce legittima la facoltà data alle parti di non ritenere più perseguibile la finalità che il contratto tra loro prevedeva e quindi di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo, accordo che comunque sarebbe ora venuto meno per effetto della trascorsa durata decennale del medesimo. Su questo punto devo dire che la facoltà di recedere unilateralmente é vero che esiste, ma non può essere esercitata senza che la discrezionalità diventi arbitrio. Voglio qui sostenere che qualsiasi decisione a riguardo non poteva essere assunta senza che la stessa fosse sostenuta da motivazioni logiche e coerenti e che quanto sostenuto dalla Regione, già nel corso del 2015, circa il venir meno dell'attualità degli scopi fondativi, non mi pare convincente. Vero è che però a quella data il decennio era già decorso e quindi sarebbe stato necessario prorogarne la durata, cosa che non è stata fatta. Più pregnante mi pare il rilievo che la sentenza ha posto sulle ristrettezze finanziarie che la Regione ha subito a partire da quegli anni e quindi sul fatto che la stessa aveva una piena ed ampia discrezionalità di rimodulare i finanziamenti nel proprio bilancio. Qui evidentemente stava alla capacità negoziale del nostro bel Comune farsi valere, ma così non è stato e i fondi perenti non sono stati ristanziati. Vale inoltre ricordare che il giudice amministrativo non può sindacare le decisioni discrezionali di un'amministrazione pubblica, basta che siano sorrette dai criteri della manifesta ragionevolezza, e quindi pretendere, attraverso una sentenza di ottenere l'adempimento di un accordo su cui una delle parti vuol recedere è cosa ardua. Ma andiamo avanti e arriviamo nei pressi delle conclusioni. La sentenza rimprovera ad entrambi le parti, la responsabilità di aver mancato in più punti nell'adempimento dell'accordo tra loro stipulato; esimente parziale per la Regione sarebbe però l'intervenuta crisi del proprio bilancio e comunque, dopo la scadenza del decennio dalla stipula dell'accordo, non sarebbe stato più possibile pretendere l'adempimento. Avrei su questo punto qualche eccezione in quanto l'inadempimento fa data anteriore la scadenza, ma tanté. Con questo tuttavia la sentenza chiude le porte alla richiesta comunale di adempimento, rimanendo aperta solo la questione di un eventuale risarcimento. Su questo punto sempre la sentenza, considerato che l'inadempimento era imputabile, seppur parzialmente alla Regione, apre invece le porte alla richiesta risarcitoria formulata dal Comune e con un po' di conteggi ed altre considerazioni che vi esonero, arriva alla cifra di euro 1.080.000,00 oltre interessi che vi avevo anticipato, calcolati dalla data di proposizione del ricorso a quello della sentenza. Questa volta almeno le spese di causa dovrà pagarle la Regione, magra consolazione, fanno 5.000,00 euro. Credo che la sintesi sia esaustiva. Per ora almeno.

mercoledì 25 marzo 2020

PALAZZOLA: UNA SENTENZA



Pubblichiamo, in integrale, la sentenza con la quale il Tar ha deciso sulla controversia tra Regione e Comune in merito al mancato finanziamento del restauro della Villa. Nei prossimi giorni commenteremo questa sentenza abbastanza complessa e che probabilmente scontenta i più, ma che comunque dovrebbe porre un punto e a capo nella irrisolta e ormai secolare questione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2015, proposto dal Comune di Stresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione Onlus Villa Palazzola, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'inadempimento da parte della Regione Piemonte degli obblighi assunti con il Protocollo d'Intesa del 9.4.2004, con l'Accordo di Programma del 10.12.2004, nonché con l'atto di costituzione della Fondazione Onlus Villa Palazzola del 27.10.2004;
e per la condanna
della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, ad adempiere ai suddetti obblighi e, per l'effetto, previo eventuale stanziamento in bilancio delle somme necessarie, a corrispondere in favore della Fondazione Onlus Villa Palazzola la somma pari ad Euro 4.557.381,46, oltre interessi legali;
nonché per la condanna
della Regione Piemonte al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Comune di Stresa – quantificati nel corso del giudizio - per effetto dell'inadempimento del Protocollo d'Intesa, dell'atto costitutivo della Fondazione e dell'Accordo di Programma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 9.4.2004 la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa siglavano un Protocollo d’intesa con il quale si impegnavano alla realizzazione di un programma di interventi consistenti nel restauro, recupero e valorizzazione del complesso immobiliare di proprietà civica denominato “Villa La Palazzola”. I due enti si impegnavano alla sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, che è stato sottoscritto in data 10.12.2004 e contiene la disciplina di dettaglio, le modalità e la tempistica per l’attuazione dell’intervento edilizio.

2. I sottoscrittori si impegnavano a dar vita ad un’apposita Fondazione, poi regolarmente costituita con atto del 27.10.2004, cui il Comune avrebbe conferito il predetto immobile e la Regione erogato la somma di euro 5.000.000,00 per la realizzazione delle opere oggetto dell’Accordo. Le procedure di affidamento dei lavori sarebbero state esperite proprio dalla Fondazione.

3. Il citato Accordo di Programma, distinto in due fasi (la prima per la definizione delle modalità attuative dell’intervento nel suo complesso e la seconda, definita come “appendice di carattere attuativo”, per l’approvazione dei progetti e le eventuali varianti urbanistiche) disciplinava, tra le altre cose, le modalità di erogazione delle somme messe a disposizione dalla Regione. Queste sarebbero state liquidate mediante due anticipazioni per la remunerazione delle fasi di progettazione (una per la progettazione preliminare, che la Regione avrebbe liquidato subito, e l’altra per la definitiva, su richiesta della Fondazione) ed un saldo erogato per stati di avanzamento delle opere aggiudicate (con le modalità di cui alla L.R.P. n. 18/1984). La durata complessiva dell’Accordo era pari a 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di approvazione da parte del Sindaco (avvenuta sul B.U.R.P. n. 2 del 13.1.2005), eventualmente prorogabile solo su iniziativa delle parti mediante valutazione del Collegio di Vigilanza istituito per il monitoraggio dell’Accordo. Erano previste, infine, una scadenza intermedia per la realizzazione del progetto preliminare (fissata al 31.12.2005) nonché la contribuzione al funzionamento della fondazione, la cui entità e modalità di erogazione venivano meglio poi specificate nell’atto costitutivo della stessa.

4. Il progetto preliminare è stato approvato dai rappresentanti delle parti in data 21.09.2010. La relativa quota di anticipazione di € 250.000,00 (pari al 5% del finanziamento complessivo) era già stata liquidata nel 2007 dalla Regione.

5. La successiva progettazione definitiva è stata approvata, previa conclusione di apposita Conferenza dei Servizi, in data 25.05.2011. La Fondazione, come da previsioni negoziali, ha richiesto le relative somme. La Regione ha corrisposto l’importo nel 2012 solo a seguito di decreto ingiuntivo emesso in favore dei professionisti medesimi (dopo che a copertura di tale fase era comunque stata stanziata la somma di € 410.000 totali sin dal 2010).

6. A causa del passaggio del tempo e della non utilizzazione dei fondi stanziati, la rimanente quota del contributo è caduta in perenzione amministrativa.

7. Nel corso di svolgimento delle operazioni previste dall’Accordo, la Regione, a fronte delle richieste provenienti dal Comune di Stresa, sin dal 25.10.2011 ha iniziato a manifestare difficoltà a proseguire con l’attuazione degli impegni assunti nell’Accordo, pretendendo dettagli su pianificazione e modalità gestionali, palesando ragioni di natura finanziaria legate alla congiuntura del momento sino a chiedere, in occasione dell’incontro del 5.10.2012 del Collegio di Vigilanza (organo disciplinato dall’art. 12 dell’Accordo), la modifica delle condizioni economiche originariamente pattuite, stante l’impossibilità a stanziare nuovamente le somme perente.

8. La Regione, a fronte delle reiterate richieste di liquidazione delle somme residue da parte del Comune, articolava altresì le proprie contestazioni in base ai seguenti fatti: non sarebbe mai stata stipulata la “specifica appendice contrattuale” prevista dall’Accordo; non si sarebbero mai verificate “le condizioni per l’applicazione dell’art. 11 della l.r. 18/1984” (che prevede la liquidazione delle somme stanziate per opere a stato avanzamento lavori: 30% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori; 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto; 30% a presentazione dello stato finale; 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera).

9. A fronte di tale situazione il Comune di Stresa, nel mese di gennaio 2015, ha proposto ricorso avanti questo TAR chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento della Regione degli obblighi assunti con i sopra citati atti (Protocollo di Intesa, Accordo e Atto Costitutivo della Fondazione), la condanna della stessa a garantire la capienza degli stanziamenti di bilancio ed a corrispondere alla Fondazione la somma di euro 4.557.381,46 nonché il risarcimento dei danni subiti, riservandosi peraltro di chiedere la risoluzione dell’Accordo ed i relativi danni. Nel ricorso viene evidenziato che, ai danni diretti, si aggiungerebbe la perdita di un contributo di euro 500.000 che la Fondazione Cariplo aveva deliberato nel 2008 per la realizzazione dei lavori e al quale, a causa del comportamento dell’amministrazione regionale, la Fondazione ha dovuto rinunciare nel 2012.

10. In pendenza di ricorso, la Regione con delibera D.G.R. n. 1-2581 del 14.12.2015, nel nominare i propri rappresentanti in seno al C.d.A. della Fondazione ‘Villa La Palazzola’, prendeva atto che la stessa non aveva conseguito le finalità previste dall’articolo 3 dello Statuto; che, ad avvenuta scadenza decennale dell’accordo, si trovava nell’impossibilità di “perseguire lo scopo fondativo” e che, quindi, vi erano i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, alla relativa estinzione.

11. Nel corso degli anni 2016-2019 i due enti hanno dato vita ad una serie di incontri per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza. La Regione ha proposto al Sindaco alcune bozze di accordo transattivo, riviste progressivamente anche in accoglimento delle richieste comunali. Nel corso di tali trattative le parti ipotizzavano dapprima la riduzione della partecipazione regionale nella Fondazione, in un secondo momento la soppressione della stessa e, in ultimo, il suo mantenimento in vita con l’estromissione dell’amministrazione regionale dalla compagine fondativa, lasciando il Comune come unico partecipante. In ogni caso la Regione si impegnava a liquidare una somma di euro 1.300.000,00 a titolo di “indennizzo per lo scioglimento consensuale dei suddetti accordi amministrativi in ragione delle mutate esigenze di interesse pubblico, anche al fine di garantire comunque al Comune di Stresa il perseguimento, per il tramite della Fondazione, degli obiettivi di recupero e valorizzazione del compendio immobiliare in oggetto”. Le prime ipotesi di accordo sono state anche versate in due delibere della Giunta Regionale (D.G.R. n. 33-8346 del 25.1.2019 e D.G.R. n. 24-8852 del 29.4.2019) che approvavano i relativi schemi e stanziavano le somme necessarie in bilancio. Il 24.9.2019 la Regione sollecitava un incontro per la discussione dell’ultima bozza di accordo formulata in base alle ulteriori e successive controproposte del Comune. I primi di ottobre tale definizione avviene e, di conseguenza, l’ultima proposta veniva accettata dal Sindaco di Stresa con nota del 25.10.2019, con la quale si indicava altresì un percorso di conclusione dell’iter, compreso il passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione dello schema di Accordo.

12. Nel frattempo, comunque, l’amministrazione comunale, in data 9.9.2019 ha depositato presso questo TAR istanza di prelievo chiedendo la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso.

13. Il Consiglio Comunale di Stresa, chiudendo l’iter di cui sopra, con delibera n. 60 del 13.12.2019, ha deciso di non accettare la proposta di accordo formulata dalla Regione, in quanto gli interventi di ristrutturazione e recupero funzionale del complesso immobiliare Villa Palazzola, risponderebbero tuttora ad un interesse concreto del Comune. Quest’ultimo, pertanto, prosegue con le proprie richieste di corresponsione degli originari importi previsti dagli accordi amministrativi.

14. Nel presente giudizio si è costituita la Regione Piemonte che ha prodotto documenti e memoria difensiva sui vari motivi di ricorso.

15. Anche il Comune di Stresa ha depositato ulteriore documentazione ed, in data 18.01.2020, una memoria nella quale, oltre alla conferma della condanna della Regione Piemonte a garantire la capienza dello stanziamento in bilancio ed a corrispondere la somma residua del contributo (che viene qui ridotta da euro 4.557.381,46 ad euro 4.502.995,77, oltre interessi legali dal 10.12.2014), viene quantificata la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni subìti dal Comune di Stresa - per effetto dell’inadempimento del Protocollo d’Intesa, dell’Accordo di Programma, nonché dell’atto di costituzione della Fondazione - nella misura di Euro 4.575.992,00, oltre interessi legali fino al saldo effettivo.

16. Ha fatto seguito il deposito di memoria di replica da parte della Regione Piemonte in data 29.01.2020. Alla stessa data anche il Comune depositava memoria di replica. In data 17.02.2019 la Regione ha depositato ulteriore documentazione.

17. Infine nella pubblica udienza del 19 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso in epigrafe il Comune di Stresa chiede la condanna della Regione Piemonte, previo accertamento dell’inadempimento, a garantire lo stanziamento per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere oggetto dell’Accordo e, quindi, alla corresponsione della somma di 4.557.381,46 (poi rettificata in € 4.502.995,77), oltre interessi legali. A tale petizione si giunge dopo aver puntualizzato che dal Protocollo di Intesa e dall’Accordo di Programma del 2004 la Regione si sarebbe vincolativamente obbligata a: corrispondere il contributo di euro 5.000.000,00; versare l’anticipazione del 5% per le attività di progettazione preliminare; far seguire all’accordo un’appendice contrattuale “meramente attuativa”; ricercare tutte le risorse finanziarie “aggiuntive” eventualmente necessarie per consentire l’attuazione degli interventi compresi nel progetto preliminare e, infine, a compiere tutte le azioni necessarie per consentire alla Fondazione di realizzare gli interventi oggetto dell’Accordo. Orbene, la Regione avendo versato solo le somme di euro 250.000,00 (a titolo di anticipazione del 5% sul totale della somma prevista) e euro 247.004,23 (con due mandati, pari a euro 54.385,69 ed euro 192.618,54 quale corrispettivo per le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva), dovrebbe versare i restanti euro 4.502.995,77 per consentire il prosieguo delle attività della Fondazione.
La Regione nella propria memoria evidenzia di aver adempiuto ai propri impegni corrispondendo le somme relative alla progettazione preliminare nonché alla progettazione definitiva. La mancata copertura delle spese relative alla progettazione esecutiva e delle opere sarebbe derivata da ragioni ad essa non imputabili, vale a dire: a) dal mancato perfezionamento della cd. Appendice Contrattuale prevista per avviare la seconda fase dell’Accordo di programma e, di conseguenza, dalla mancata realizzazione della progettazione esecutiva; b) dalla mancata aggiudicazione dei lavori e conseguente impossibilità di liquidare le restanti somme destinate all’esecuzione dell’opera ai sensi dell’art. 11 della L.R.P. n. 18/1984; c) dalle difficoltà finanziario-contabili derivanti dalla contrazione della spesa pubblica intervenuta negli anni 2011-2013 a causa della crisi economica globale, che non ha reso possibile, in considerazione della riduzione dei trasferimenti erariali, la riassegnazione a bilancio delle somme stanziate per l’Accordo di Programma ed andate in perenzione amministrativa e, di conseguenza, non ha consentito il completo adempimento della prestazione per ragioni di impossibilità sopravvenuta. Parte resistente, inoltre, eccepisce che essendo spirati, al 14.01.2015, i termini decennali di durata dell’Accordo, nessuna prestazione sarebbe dovuta in base ad un accordo scaduto.
Questo Tribunale ritiene che la domanda di accertamento dell’inadempimento possa trovare accoglimento, nei sensi e nei limiti di seguito precisati; mentre sia da respingere la domanda di condanna della Regione a garantire la capienza dello stanziamento in bilancio delle risorse necessarie ed a corrispondere alla Fondazione il contributo non ancora versato (oltre interessi).
Quanto a quest’ultima domanda, sebbene sia provato che la Regione non abbia adempiuto alla parte restante della principale delle prestazioni (versamento della quota di euro 4.502.995,77), occorre evidenziare come il diritto a tale adempimento sia venuto meno in virtù della scadenza dell’Accordo.
La durata decennale dell’Accordo, prevista all’art. 9 del testo sottoscritto, assume palesemente carattere essenziale e determinante nella complessiva dinamica interpretativa del testo e dei fatti. Da un lato, infatti, appare connaturato alla natura pubblicistica di un Accordo di Programma l’esigenza di legarne l’attuazione a tempi certi, soprattutto per esigenze di efficienza ed efficacia della allocazione delle risorse pubbliche. Lo stesso testo dell’Accordo esclude, infatti, ipotesi di prosecuzioni automatiche o semplicemente legate alla conclusione delle opere da realizzare, prevedendo la possibilità di addivenire ad una eventuale proroga solo previa valutazione del Collegio di Vigilanza (praticamente un nuovo assenso). Opzione non esercitata dalle parti in causa. La giurisprudenza ha riconosciuto in tali ipotesi “l'applicabilità dell'istituto della risoluzione di diritto tutte le volte che si sia in presenza di un'ipotesi di essenzialità soggettiva del termine e, quindi, tutte le volte in cui le parti hanno escluso il persistere dell'interesse all'esecuzione della prestazione oltre il termine indicato” (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 27/07/2017, n. 869).
Il carattere essenziale del termine […] va accertato, invece, anche alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni dell'oggetto del contratto, la cui utilità economica perseguita dalle parti andrebbe perduta a causa dell'inutile decorso del termine pattuito… il termine si deve ritenere essenziale quando la sua improrogabilità risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti, anche senza l'uso di formule sacramentali, ovvero dalla natura e dall'oggetto del contratto, la cui utilità economica andrebbe perduta per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito (Cons. Stato Sez. V, 29/05/2019, n. 3575).
Dall’altro lato, come in più occasioni sostenuto dalla difesa Regionale, lo scorrere del tempo ha contribuito a determinare la progressiva carenza di interesse verso l’intervento tanto che sin dal 2011 e, in modo più deciso, dagli incontri e dalle comunicazioni del 2012, appare evidente la volontà di non riassegnare le somme perente, nonché quella di rivalutare l’impegno regionale nel progetto. A ciò si aggiunga che, a qualche mese di distanza dalla scadenza dell’Accordo, con D.G.R. n. 1-2581 del 14.12.2015 la Regione, nella parte motivazionale del provvedimento, prendeva atto del venir meno dello scopo della fondazione che non aveva realizzato gli interventi per cui era stata costituita. Appare, pertanto, inequivocabile la perdita dell’utilità economica del contratto percepita con l’inutile decorso del termine medesimo.
Alle considerazioni sugli effetti estintivi dello spirare del termine finale dell’Accordo, se ne aggiungono altre scaturenti dal particolare contesto giuridico, non del tutto privatistico, all’interno del quale tali mancati adempimenti sono maturati e che rafforzano ulteriormente le considerazioni già svolte.
E’ noto che per giurisprudenza costante un Accordo di Programma si sostanzia in un “provvedimento amministrativo adottato dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti pubblici che vi partecipano - con esclusione quindi dei privati eventualmente coinvolti nella sua attuazione - al fine di assicurare l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni per la realizzazione di un programma comune [..] con questo modello convenzionale l'amministrazione esercita una funzione pubblica” (C. Stato, sez. V, 16-03-2016, n. 1053). Come già evidenziato da questo Tribunale “l'immanenza del potere di revoca rende, pertanto, incompatibile con la fattispecie degli accordi tra amministrazioni l'applicazione del principio civilistico della fissità degli effetti del contratto che è destinato a recedere a fronte della inesauribilità del potere finalizzata alla cura dell'interesse pubblico. 3.3. Deve dunque ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere in via unilaterale dall'accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell'accordo, come avvenuto nel caso di specie, sia che l'accordo nulla preveda a tal proposito. L'esercizio del potere con lo strumento organizzativo consensuale assicura la massima semplificazione dell'azione amministrativa, [..] non tollera che l'esercizio dell'autonomia collettiva da parte dell'amministrazione ed il vantaggio che ne consegue in termini di maggiore vincolatività dell'accordo rispetto al provvedimento […] possano rappresentare un limite alla piena realizzazione dell'interesse pubblico” (T.A.R. Piemonte Sez. I, Sent., 16.05.2019, n. 600). Sempre questo Tribunale ha poi riconosciuto che gli Accordi di Programma ex art. 34 L. n. 267/2000 “non hanno la natura di negozi di diritto privato, ma quella di moduli convenzionali ad oggetto pubblico attraverso i quali le Amministrazioni perseguono fini di interesse generale con i medesimi vincoli dell'attività pubblicistica "tradizionale", primo tra tutti quello di bilancio” (TAR Piemonte sez. II - Torino, 27/03/2014, n. 540).
In tali vincoli ben possono ascriversi le conseguenze della crisi economico finanziaria degli ultimi anni, qualora queste si traducano in concreti interventi di razionalizzazione delle disponibilità specifiche per investimenti.
Nel caso di specie è dimostrato che la Regione Piemonte si è vista ridurre, in conseguenza alla contrazione dei trasferimenti erariali, la capienza dei competenti titoli di bilancio di oltre il 27% (pari ad oltre 400 milioni di euro). Il richiamo alla crisi economica attuale invocato da parte resistente appare tutt’altro che vago: contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente nel citare giurisprudenza sul punto, in questo caso non si possono addebitare alla Regione atteggiamenti paragonabili ad erronee “scelte di un operatore che si assume un rischio di impresa” (cfr. TAR Lombardia Milano, 21.05.2013, n. 1337). Le ragioni di interesse generale che sottendono l’attuazione degli Accordi di Programma sono le stesse che hanno condotto parte resistente ad una nuova prioritizzazione degli interventi da finanziare con le minori risorse a disposizione. L’Amministrazione regionale, pertanto, resta titolare di un potere discrezionale di ri-allocazione delle risorse finanziarie sulla base del nuovo e mutato contesto esterno, poiché tale nuova ponderazione degli interessi pubblici da perseguire si appalesa quale conseguenza diretta della contrazione dei trasferimenti erariali sul bilancio.
In tale contesto l’amministrazione avrebbe potuto ridurre proporzionalmente tutti gli interventi o procedere ad una nuova allocazione delle risorse. L’esclusione degli interventi non ancora “avviati”, quali quelli oggetto dell’Accordo di Programma di cui si discute, da quelli meritevoli di finanziamento rileva qui sotto due profili. Prima di tutto, appare una soluzione non illogica, nell’esercizio di poteri legittimi di cui resta titolare l’amministrazione. Anche per questa ragione la domanda di condanna a garantire la capienza dello stanziamento in bilancio, strumentale alla liquidazione della parte residua del finanziamento a favore della Fondazione, non può trovare accoglimento. Del resto il sindacato che questo Tribunale può condurre sul comportamento della Regione, quale parte contraente di un accordo di programma- mediante il quale si continua a perseguire la tutela dell’interesse pubblico - si limita a constatare la ragionevolezza e la razionalità complessiva dei comportamenti posti in essere, senza poter entrare nel merito delle scelte considerate dalla Regione meritevoli o meno di attenzione prioritaria.
In secondo luogo il rilievo dato allo stato di avanzamento delle opere da finanziare, conferma ulteriormente l’essenzialità del fattore “tempo” nel novero degli interessi delle parti. Il rispetto del termine massimo di dieci anni assume nuovamente, anche a seguito delle valutazioni gestionali della Regione, carattere dirimente e dimostra una volta di più la rilevanza soggettivamente essenziale attribuita al termine finale nel testo dell’Accordo.
Ferma restando la risoluzione di diritto dell’Accordo, si passa ora a esaminare il profilo della imputabilità dell’inadempimento. Parte resistente sostiene di: non aver liquidato le somme per l’avvio della progettazione esecutiva poiché non si sarebbe proceduto alla sottoscrizione dell’Appendice contrattuale di cui l’Accordo parla in più punti ed, in particolare, agli artt. 3 e 9; non aver potuto procedere al saldo della somma residua poiché non ricorrerebbero i presupposti di cui all’art. 11 della LRP n. 18/1984; non aver potuto adempiere alle restanti prestazioni versate nell’Accordo anche per impossibilità sopravvenuta, a seguito delle rilevanti contrazioni di bilancio dovute alla riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dagli esercizi 2011/2012.

Quanto al primo ordine di ragioni l’Accordo prevedeva – sebbene in un quadro negoziale a dire il vero non del tutto chiaro e lineare - che l’Appendice contrattuale aggiuntiva (di cui si parla nelle premesse, oltre che agli artt. 3 e 9), avrebbe dovuto avviare la cd. Seconda Fase mediante approvazione dei progetti preliminare e definitivo, quantificando l’ulteriore anticipazione finanziaria per la definizione delle ulteriori fasi della progettazione (definitiva ed esecutiva) ed adottare eventuali varianti urbanistiche. Orbene questa Appendice contrattuale non è mai stata formalmente sottoscritta, anche se la Fondazione ha proceduto all’affidamento della progettazione definitiva e la Regione al relativo pagamento (anche se a seguito dell’emissione di decreto ingiuntivo da parte dei professionisti incaricati). In giudizio nulla si dice dei tentativi del Comune o della Fondazione di addivenire alla stipula della citata Appendice né sono circolate o sono state scambiate bozze. Nei fatti è provato solo che la Fondazione, dopo l’approvazione della progettazione definitiva, abbia proceduto a richiedere l’ulteriore anticipazione e che le parti abbiano, comunque, tentato di avviare la seconda fase dell’Accordo bloccata, di fatto, dalla sopravvenuta indisponibilità delle somme stanziate a bilancio.

Quanto al secondo motivo, è palese che l’amministrazione regionale non abbia potuto procedere al saldo della somma residua poiché, ai sensi dell’art. 11 della LRP n. 18/1984, la relativa liquidazione avrebbe dovuto procedere per stati di avanzamento di lavori che non sono mai stati aggiudicati. Sul punto è priva di pregio la pretesa di parte ricorrente di riconoscere un obbligo incondizionato, in capo alla Regione, di trasferire l’intero contributo e, di conseguenza, anche il saldo che ne rimaneva al netto delle anticipazioni versate. Il Protocollo di intesa, infatti, al punto 3 condiziona tale prestazione alla stipula dell’Accordo e rinvia al contenuto di quest’ultimo la definizione delle modalità attuative ed i conseguenti adempimenti attribuibili a carico di ciascuna delle parti. L’Accordo di programma, quindi, condiziona in maniera inequivocabile l’esigibilità del contributo (in particolare del saldo al netto delle anticipazioni) alle procedure liquidatorie di cui all’art. 11 della LRP n. 18/1984, che presuppongono l’aggiudicazione delle opere. L’esigibilità della parte residua del contributo, pertanto, risulta vincolata ai presupposti, oltre che alle modalità, indicati nell’Accordo che non si sono realizzati.
A ciò si aggiungano gli effetti della terza motivazione, vale a dire l’impossibilità sopravvenuta scaturente dalle contrazioni di bilancio, su cui si è già argomentato e si tornerà in seguito; al momento basti evidenziare che, quanto meno parzialmente, hanno credibilmente impedito l’esatto adempimento delle prestazioni versate nell’Accordo.
Da quanto delineato emerge, da un lato, un quadro di parziali inadempimenti di non chiara ed univoca imputabilità poiché riconducibili al concorso di entrambe le parti alla mancata realizzazione dei presupposti previsti dall’Accordo; dall’altro una parziale impossibilità sopravvenuta che porta ad escludere la piena imputabilità alla Regione del mancato, esatto adempimento.
Concludendo, sul primo punto, va dichiarato che l’inadempimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo di Programma è imputabile solo parzialmente all’amministrazione regionale, non sussistendo comunque, visto lo spirare dei termini finali dell’Accordo e l’estinguersi di tutti i suoi effetti obbligatori, il diritto di parte resistente ad una condanna a garantire lo stanziamento delle risorse necessarie per corrispondere alla Fondazione il contributo non ancora versato.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, vale a dire la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal Comune, questo Collegio ritiene che, stante l’inadempimento imputabile parzialmente alla Regione, questa possa essere accolta, seppure con i necessari temperamenti, in punto di quantificazione, che si illustrano di seguito.
A tale scopo occorre considerare tre elementi fondanti la pretesa: la natura del danno vantato, la parziale impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, il concorso del Comune nella determinazione del danno.
Partendo dal primo punto si evidenzia che parte ricorrente chiede la corresponsione di una somma pari al valore dell’immobile (stimato in euro 5.580.000,00) o alla minor somma che dovesse ritenersi equa, per il mancato sfruttamento dello stesso e la mancata destinazione ad altre attività di pubblico interesse (cd. danno da sottrazione del valore d’uso). Nella memoria depositata il 18.01.2020, il Comune precisa che il pregiudizio patrimoniale sarebbe in re ipsa e quantifica il danno in euro 4.196.160,00 (poi rettificato in euro 4.185.000,00), applicando analogicamente il metodo di calcolo previsto all’art. 42-bis, comma 3, del DPR 8.06.2001, n. 327 che così recita: “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.
Questo Collegio condivide in parte tale ricostruzione.
L’amministrazione comunale qualifica il danno vantato come in re ipsa. La giurisprudenza amministrativa, anche se in maniera non univoca, ha recentemente riconosciuto la possibilità di un danno in re ipsa in caso di sottrazione e lesione del godimento di un bene nei casi di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione, pretendendo quindi, quale presupposto giuridico, la presenza di un illecito permanente. A fondamento di tale ricostruzione ha riconosciuto la necessità che oggetto “immediato” di tale comportamento illecito e lesivo della pubblica amministrazione debba essere la facoltà di godimento del bene inerente il diritto di proprietà, cioè una parte del contenuto tipico di tale diritto, non altri poteri di impiego e disposizione (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 27.5.2019, n. 3428).
Orbene, nella fattispecie in esame, tale collegamento diretto tra condotta della resistente e facoltà di godimento del diritto di proprietà del Comune sussiste. In questo particolare caso, il danno subito dal titolare del diritto viene a coincidere con un evento contrario agli assetti di interessi cristallizzati nell’Accordo e ne è conseguenza diretta. È evidente, dalla ricostruzione dei fatti in causa che il cespite patrimoniale sia stato inutilmente trattenuto in una situazione di indisponibilità giuridica poiché destinato agli scopi fondativi. L’inadempimento Regionale, non avendo consentito la realizzazione degli scopi fondativi, ha direttamente inciso sull’infruttuoso permanere di tale destinazione.

Passando al secondo profilo, vale a dire la valutazione della parziale impossibilità sopravvenuta, si è accennato al fatto che l’inadempimento regionale delle prestazioni versate nell’Accordo possa essere effettivamente ascritto alle difficoltà economiche e finanziarie lamentate da quest’ultima e derivanti dagli obblighi di contrazione della spesa imposti da interventi normativi statali. In particolare: a) dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha imposto alle Regioni a statuto ordinario di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nella misura di 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012); b) dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilita' 2012)”, che ha ridotto la percentuale limite per la contrazione di nuovo indebitamento.
In sostanza la Regione Piemonte ha potuto contare su un livello di trasferimenti erariali inferiore che ha contratto strutturalmente il bilancio per circa 450 milioni di euro annui a partire dal 2012. Un quadro ben diverso da quello che si presentava nel 2004 quando gli atti di cui si chiede l’adempimento erano stati sottoscritti. La difesa regionale ha, infatti, dimostrato come sui competenti Titoli di Bilancio si sia passati dallo stanziamento di 1.581,73 milioni di euro previsti per il 2008 a 1.160,97 milioni di euro nel 2018, passando da una media di 1.522,52 (nel periodo 2008/2010) ad una di 1.103,59 milioni di euro (nel periodo 2011/2018). La riduzione annua media è pari al 27,52% (corrispondente a circa 418 milioni).
Ai soli scopi di giungere alla individuazione dei criteri di determinazione del danno appare plausibile ritenere che la ridotta capacità di investimento della Regione possa fornire un utile criterio per stabilire l’incidenza di tale impossibilità sull’ammontare complessivo dei danni quantificabili.

Quanto al terzo ed ultimo profilo è innegabile che il comportamento che parte ricorrente ha mantenuto, soprattutto nel periodo più recente che va dagli anni 2012 al 2017 e, in maniera più intensa, dal 2018 al 2019, abbia inevitabilmente concorso a determinare l’entità dei danni vantati.
Sin dagli anni 2011-2012 la Regione ha tentato di sospendere l’attuazione dell’Accordo e rivederne gli impegni finanziari. Questi tentativi si sono evoluti, dopo la proposizione del ricorso avanti questo Tribunale, in una concreta trattativa per giungere ad una soluzione bonaria della controversia. Come sopra riportato, la Regione ha proposto al Comune alcune bozze di accordo transattivo, riviste più volte anche in accoglimento delle repliche comunali, che prevedevano dapprima la riduzione della partecipazione regionale nella fondazione, in un secondo momento la soppressione della stessa e, in ultimo, il suo mantenimento in vita con la definitiva estromissione dell’amministrazione regionale dalla compagine fondativa.
Con l’evolversi delle trattative, quindi, il Comune sarebbe potuto divenire l’unico partecipante della Fondazione (mediante il recesso della Regione Piemonte). Contestualmente la Regione avrebbe versato la somma di euro 1.300.000,00 a titolo di indennizzo per lo scioglimento degli accordi amministrativi (in particolare il Protocollo di intesa) ed al fine di garantire al Comune, per il tramite della Fondazione, il perseguimento degli obiettivi di recupero e valorizzazione del compendio immobiliare. Attraverso l’Accordo il Comune sarebbe rientrato nella disponibilità sostanzialmente piena del bene e la Fondazione avrebbe ottenuto disponibilità, seppur limitata rispetto alle previsioni iniziali, di capitale utile per perseguire i propri scopi. Ipotesi di accordo che, peraltro, il Sindaco del Comune sembrava aver accettato dal momento che, con nota del 25.10.2019, comunicava alla parte resistente di concordare con il testo proposto in occasione di un incontro svolto in data 2 ottobre e precisava quali sarebbero stati i passaggi per perfezionarne l’approvazione. Come già riportato in punto di fatto, però, il Consiglio Comunale, dopo che la difesa dell’amministrazione, nel mese di settembre, proponeva istanza di prelievo avanti questo TAR, con la citata delibera del 30.11.2019 rigettava la proposta di accordo. Questa serie di comportamenti non univoci protratti nel tempo ha concorso a determinare la situazione di pregiudizio lamentata dall’amministrazione comunale che avrebbe potuto riacquisire, di fatto, la disponibilità dell’immobile (oltre ad avere liquidità per effettuare investimenti) quantomeno dal 2018.
Parte ricorrente richiede, altresì, il risarcimento di tutte le spese sostenute per il mantenimento della Fondazione e che, a causa del mancato versamento dell’intero contributo di cinque milioni da parte della Regione, sarebbero state inutili dato che la Fondazione non ha potuto svolgere i propri compiti istituzionali. La somma calcolata dalla ricorrente ammonta ad euro 390.992,00, per il periodo 2005/2019. Questo Collegio ritiene che per tale voce di danno non possano essere applicate le considerazioni sopra svolte in quanto, lungi dall’essere qualificabile come danno evento, non è diretta conseguenza dell’inadempimento regionale. Tali spese, infatti, sarebbero dovute essere sostenute ugualmente ed indipendentemente dalla condotta di parte resistente. Tale domanda, pertanto, non può essere accolta.
Tutto ciò premesso questo Collegio, nel ritenere la possibilità di un accordo tra le parti altamente improbabile, in considerazione dell’atteggiamento tenuto, soprattutto da parte della ricorrente, adotta i seguenti criteri di quantificazione: a) il valore di partenza è quello d’uso del bene che può quantificarsi, con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., nell’interesse del cinque percento annuo (su una base di quindici anni, dal momento della istituzione del vincolo di destinazione) sul valore venale del bene (valutato in euro 5.580.000,00, come da stima depositata in atti e non contestata dalle parti) in linea con i parametri già applicati dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi; tale valore ammonta ad euro 4.185.000,00; b) il valore d’uso deve essere abbattuto della quota di prestazione divenuta impossibile per cause non imputabili alla Regione, e che può essere riconosciuta in quel 27,52% di contrazione media degli stanziamenti del pertinente titolo del bilancio regionale dimostrati da parte resistente (euro 1.151.712,00); d) ulteriore abbattimento grava sul valore d’uso a causa del concorso dell’amministrazione comunale al formarsi del danno ed al suo perdurare, per le ragioni sopra esposte, e che può essere parametrato ai sette anni trascorsi senza che l’amministrazione Comunale abbia considerato le chiare difficoltà finanziarie regionali sino a giungere ad inutili trattative e proposte di accordo più volte formulate, prima accettate e poi rinnegate; partendo sempre dalla base di quindici anni su cui distribuire il valore d’uso, l’incidenza dei sette anni costituenti l’abbattimento ammonta ad euro 1.953.000,00.
Applicando i criteri in parola, pertanto, questo Collegio accoglie la domanda di risarcimento del danno e lo quantifica in euro 1.080.000,00, oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso alla data del saldo effettivo. Con l’ulteriore precisazione che, non vi è riferimento nel presente computo al perduto finanziamento della Fondazione Cariplo in quanto estraneo alla voce di danno riconosciuta con la presente pronuncia.

3. Le spese seguono la parziale soccombenza e sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accerta l’inadempimento imputabile alla regione Piemonte; respinge la domanda di condanna a garantire la capienza dello stanziamento in bilancio delle risorse necessarie ed a corrispondere alla Fondazione Onlus “Villa Palazzola” il contributo non ancora versato e previsto dagli accordi amministrativi sottoscritti tra le parti;
Accoglie la domanda di risarcimento danni formulata e condanna la Regione Piemonte a corrispondere al Comune di Stresa la somma di euro 1.080.000,00 (un milione e ottantamila/00) oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso sino alla data del saldo effettivo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Marcello Faviere, Referendario, Estensore







L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Marcello Faviere
Carlo Testori














IL SEGRETARIO

martedì 24 marzo 2020

CRONACA NERA LOCALE



Riceviamo la richiesta di pubblicare questa storia. La vittima ci ha garantito la veridicità del racconto e ci ha prodotto la documentazione che la prova. A questo punto abbiamo accettato di pubblicarla, anche a garanzia e tutela di tutta la clientela delle banche. Non abbiamo però ritenuto pubblicare il nome della banca coinvolta. E' una decisione provvisoria che però, ove nei prossimi giorni la banca dovesse persistere nelle sue decizioni, saremmo costretti a farlo, non fosse altro per non coivolgere nel sospetto tutti gli isitituti bancari, anche quelli corretti e che potrebbero ricevere un danno dalla divulgazione di questa vicenda che invece non li vede coinvolti. Invitiamo i nostri lettori a diffondere sulla rete dei social questa storia, perchè riteniamo che la pubblicazione e la trasparenza sia un modo per convincere le banche a smetterla di rovinare la gente.

Vi racconto questa storia: ogni riferimento a fatti e persone non è affatto casuale, tutto è perfettamente vero ed è successo molto vicino a noi. Inizio il racconto:
Tra l'ottobre e il novembre dello scorso anno ad una persona normale che molti di noi conoscono, gli viene sottratta l’identità. Come ciò abbia potuto succedere non lo si è capito. Tracce nel suo P.C. non se ne sono rinvenute, e-mail strane non erano arrivate; sta di fatto che una banda criminale è riuscita ad associare il suo numero di cellulare con i suoi dati anagrafici e un componente la banda si è presentato, con un documento di identità falso, ad un negozio Vodafone di Caserta. Il negozio gli ha venduto una nuova scheda SIM. Non appena questa scheda é stata inserita in un smartphone, il cellulare del nostro personaggio ha smesso di funzionare. Passati alcuni giorni senza che il cellulare si potesse riattivare, il protagonista della nostra storia si presenta ad un negozio Vodafone. Qui suppongono che la scheda si sia smagnetizzata e gliene vendono una nuova. Tutto ok, il cellulare riprende a funzionare, ma dopo un paio di giorni va di nuovo in tilt. Era successo che, nuovamente, qualcuno si era presentato al medesimo negozio Vodafone di Caserta per acquistare una nuova Sim. Una volta acquistata si era inserito nuovamente nel numero di telefono del nostro ignaro protagonista. Non rimaneva che tornare alla Vodafone per capire cosa mai fosse successo. Ma alla Vodafone non è che stavano capendo molto. Uno gli dice che la colpa è del cellulare non della SIM e dunque che lo cambiasse. Rassegnato, sempre il nostro sfortunato protagonista, torna a casa e fatte alcune verifiche accerta che il suo smarphone funziona benissimo inserendo una scheda associata ad un altro numero, mentre non funziona affatto quando la scheda è quella del suo numero. A questo punto visita diversi negozi Vodafone. Finalmente qualcuno gli dice che c’è uno strano problema, cioè il numero della scheda installata non coincide con il numero che l’operatore Vodafone vede a video. Stranissimo, mai successo, torni al primo negozio gli dice e, così non paga un’altra volta, si faccia cambiare ancora la scheda. Un po’ stufo, ma obbligato, il protagonista ritorna alla prima Vodafone, racconta la storia e gli dicono che quelli dell’altra Vodafone non capiscono niente. Lui insiste e allora dopo ancora qualche insistenza, con grande meraviglia, gli dicono che è vero, che è capitata una roba stranissima, mai vista prima, e che quindi é meglio cambiare la Sim. Va bene, sfinito cambia la Sim, almeno non paga un’altra volta e dopo una mezzoretta il cellulare ritornerà a funzionare. Passerà circa una settimana e sulla strada di ritorno dalla Francia dove aveva passato qualche ignara giornata, il protagonista sta chiamando con il cellulare, ma il cellulare salta un’altra volta. Lo saprà dopo, ma proprio in quel momento nel medesimo negozio Vodafone di Caserta viene venduta, per la terza volta, una Sim associata al proprio numero di cellulare. Tornato a casa non sa più cosa fare, ma la soluzione arriva dalla banca presso la quale ha il proprio conto corrente. Un messaggio di posta elettronica lo avverte di contattare subito la banca stessa perché c’è un serio problema. Da lì a breve viene a conoscenza che ignoti sono penetrati nel proprio home banking e hanno svaligiato, con la ripetuta emissione di bonifici destinati ad un conto postale della provincia di Caserta, i 2 conti correnti presenti nel suo home banking: il proprio e quello da lui gestito con delega di un suo familiare. Tralascio l’importo dei prelievi, comunque un totale a 5 zeri. La Banca, poverina, è premurosa, gli fa fare la denuncia querela e qui lui scopre tutta la sequenza degli acquisti delle Sim, poi gli fa firmare la dichiarazione di disconoscimento dei bonifici. Gli da anche una buona notizia, uno dei bonifici è stato intercettato in tempo utile, è ancora su un conto postale e questi soldi torneranno tutti o quasi, a casa. Degli altri purtroppo non c’è più traccia, i conti postali sono stati svuotati subito e bene, ma tranquillo, la banca rimborsa. In effetti gli fanno sottoscrivere una specie di contratto dove sta scritto che la banca rimborsa subito le somme sottratte. C’è però anche una clausola, una riserva che dice che se entro la data del 11 marzo successivo, la banca dimostrasse che i bonifici invece erano stati autorizzati, in tal caso avrebbe il diritto di riprendersi i soldi rimborsati. Giusto per non sbagliare, il nostro protagonista rimborsato, chiederà da lì a poco alla banca le ragioni per le quali gli allarmi della sicurezza bancaria non erano scattati in tempo utile , ma solo molto tardivamente. 17/10-06/011 il periodo entro il quale i criminali hanno operato, 6 sim sostituite, un hardware diverso dall’abituale utilizzato, una carta di credito di un conto intestato a persona residente in loco fattasi rilasciare all’indirizzo di via Victor Ugo 21 di Casal di Principe (andatela a vedere su maps e capirete) 7 bonifici effettuati con importi quasi tutti sopra la soglia della legge sull’antiriciclaggio, un’operatività del conto assolutamente anomala rispetto alla media, un nuovo indirizzo di posta elettronica comunicato alla banca. Purtroppo la banca,a distanza di tempo non ha ancora risposto, ma l’ultimo giorno utile previsto dal contratto di rimborso ha mandato una letterina. Sta scritto che, effettuate le verifiche, non risulta imputabile alla banca alcunché per quanto accaduto e quindi, dispiaciuta per l’accaduto medesimo, si riprende i soldi del cliente. Così ha fatto, probabilmente un’appropriazione indebita, considerato che dal settembre dello scorso hanno vi è una legge che, a tutela del cliente, impone alle banche, in tali casi, un ben diverso comportamento. Si chiama l’inversione dell’onere della prova, ma il potere bancario sta sopra la legge.
Occhio quindi che se avete un conto, una home banking, una app del conto sul cellulare, se qualcuno prende la vostra identità ve lo svuota, la banca manco se ne accorge, poi fa finta di rimborsarvi e alla fine si riprende i vostri soldi, magari con gli interessi del 20,5% annuo se non ne trova abbastanza.

giovedì 19 marzo 2020

ANTI VIRUS







Allora ci siamo. Passata indenne o quasi dalla crisi iniziata nel 2008, la Perla aveva visto i numeri del suo Pil crescere quasi sempre, anno dopo anno. Era sembrato avere la certezza che niente e nessuno potesse fermarne l'avanzata. Le crisi finanziarie avevano certamente toccato i portafogli, più o meno consistenti, di una parte della sua popolazione stanziale, ma se questa aveva saputo resistere, la curva delle borse prima o poi avrebbe incominciato a risalire ed infatti ciò è poi avvenuto, forse anche troppo. Quanto alla crisi industriale, quella che aveva messo a terra un quarto della capacità produttiva della nazione, manco l'ombra. Insomma un bengodi. Certo il valore immobiliare era sceso, l'invenduto cresciuto ed il turismo congressuale in quegli anni era scomparso, d'altra parte per il povero Palacongressi già ci aveva pensato qualun altro ad azzerarne l'attività. Però intanto la globalizzazione faceva il suo corso e se entravano in crisi i turisti di una parte del mondo, venivano prontamente sostituiti da quelli provenienti da un'altra parte del mondo. Insomma, anche se il bicchiere si svuotava da una parte, si riempiva dall'altra. Tutto bene dunque ? Ma sì, se il Pil con il segno + e il bilancio aziendale pure sono valori assoluti, la risposta non può che essere quella. Ma adesso cambia. Non è scoppiata la terza guerra mondiale, quella è rimandata ancora di un po' di anni, ma improvvisamente, o quasi, si è cascati tutti in uno stato assolutamente paragonabile a quello bellico, almeno sul fronte interno. la prospettiva, niente affatto irrealistica, è la chiusura totale che si protrarrà sin quando nessuno ancora lo sa e anche quando si inizerà ad uscirne, non sarà certo un liberi tutti, ma con prudenza. Sta volta le crisi si sommeranno tutte assieme:quella finanziaria, già in corso, quella industriale, pure; quella economica che interesserà tutti i settori, salvi quelli essenziali; insomma se ci avessero tolto l'energia elettrica e lasciati al buio, oggi non sarebbe molto diverso. Quanto al turismo, gioco forza, questa volta è stato il primo a cadere e sarà l'ultimo a riprendersi. Con questa premessa le prospettive della Perla non sono affatto rosee e, in prima battuta dovrà dar fondo alle riserve, certamente abbondanti in alcuni settori, assolutamente no in altri. La stagione turistica, l'inizio e non solo, così come l'abbiamo conosciuta da sempre, per la prima volta nella nostra memoria, non ci sarà, e se ci sarà, non sappiamo quando. Ma questa realistica nera prospettiva impone pur delle riflessioni, forse anche oltre la contingenza. Prendiamo le cose buone che in questi giorni stanno accadendo. Improvvisamente è sparito il rumore di fondo, quello provocato dal traffico stradale che durante tutto l'anno ci disturba senza che noi manco ce ne facciamo più caso ed è pure sparito, anzi non nato, quello che in stagione turistica è provocato dalla navigazione eccessiva sul lago. Se apprezziamo questo cambiamento è bene che ne nasca una riflessione sul dopo. E' proprio impossibile non ritornare ai livelli precendenti del rumore da traffico ? Sarà difficile poter mantenere gli attuali livelli sonori, ma un qualche correttivo permanente è pur possibile, ad esempio imponenendo una bassa velocità nell'attraversamento urbano il livello di rumore scende e la sicurezza aumenta; ad esempio, introducendo una regolamentazione speciale della navigazione sul fronte delle Isole, il rumore pure può scendere; ad esempio, incentivando il rilascio delle licenze di trasporto lacuale non di linea, a favore di natanti a propulsione non convenzionale o con potenze più ridotte, i rumori possono scendere; ad esempio ancora e infine, incentivando il rilascio sempre di licenze di trasporto lacuale non di linea, a favore di soggetti associati in impresa, i numeri dell' attuale eccessiva flotta possono scendere, gli investimenti e i costi di produzione pure e i guadagni utili netti aumentare ed anche in questo caso i rumori si abbasserebbero di livello. Prospettive più o meno lunghe, certamente, ma almeno iniziare a parlarne e a sperimentare sarebbe bene e, guarda caso, sarebbero tutte misure apprezzate dal turismo in quanto aumenterebbero la qualità dell'ambiente. Insieme alla scomparsa del rumore, in questi giorni, compiamo un passo indietro nel tempo. Complici anche le belle giornate e il silenzio di cui ho fatto cenno, il paesaggio di lago, almeno per quegli aspetti che ho trattato, è ritornato ad essere quello che poteva essere addirittura prima della rivoluzione industriale, cioé ci viene restituita in un' immagine ottocentesca, aprendo una finestra nel tempo che a noi, vittime più che figli della rivoluzione informatica, mai sarebbe parsa possibile e che, salvo incredibili insensibilità, non può non stupirci. Questo momento reale di un passato diversamente virtuale o immaginario, ci deve aprire ad una riflessione profonda sul valore del paesaggio, sul dovere della sua conservazione, sull'attenzione da porre alle sue modifiche, troppo spesso decise e volute in funzione di quell'aumento forsennato del Pil che adesso vediamo dove è finito. Ne saremo capaci? Quando si esce da una guerra, si esce in modo diveso da come si era entrati; nulla mai è stato come prima ed anche questa volta, nulla poi dovrà esserlo. Quelli che però, più di ogni altra cosa sono spariti o meglio che oggi, giorno di S. Giuseppe, inizio canonico della stagione turistica, sono scomparsi sono proprio i turisti, i consumatori del servizio turistico che la Perla offre, o meglio offriva, quelli che con il loro consumo alimentavano il Pil locale. Il positivo di questo disastro è sempre la nuova, per verità bisognerebbe dire antica, immagine della Perla, restituita alla sua integrità originaria: scomparsa o quasi delle auto, sia in circolazione che in sosta, pochi temerari pedoni e ancora il silenzio e la luce padroni quasi assoluti. Al netto delle tragiche circostanze, ai nostri occhi si apre una cittadella che, per certi aspetti, vorremmo prendere come modello. Il problema parcheggi è risolto; ci voleva tanto ? Probabilmente sì. Ci vorrebbe tanto ? Probabilmente no, ma nessuno dei suoi ormai obsoleti anche se prorogati governanti ha avuto mai la capacità di farlo. Quanto invece all'aspetto più delicato, l'assenza forzata dei suoi principali clienti pagatori, questo è un avviso, forse anche qualche cosa di più. Cambiare il passo è il segnale che deve venire. La cittadella non si deve aprire soltanto quando la massa turistica comunque arriva e i numeri del Pil segnano i valori più alti. Ci vuole un freno da un lato e una continuità dall'altro. Se salta quest' anno, come salterà, la stagione tradizionale, occorre lo sforzo creativo, "aiutati e favoriti" da una metereologia mutata, per aprire il prossimo inverno con un modello turistico soft, assolutamente possibile e assolutamente necessario. Non lo descrivo qui perchè tante volte l'ho già descritto, andatevelo a rileggere. Intanto la prorogatio, quella che farà sopravvivere ormai tutto l'anno i non più degni e obsoleti governanti della Perla, incapaci non tanto di essere creativi, ma persino di garantire la legittimità amministrativa degli loro atti di governo, questa prorogatio c'è da augurarsi che faccia sì che qualche novità si affacci sulla scena delle possibili elezioni autunnali. Solo così e se ci sarà un vero cambio di generazioni e di intelligenze, lo scenario post bellico potrà essere gestito con una qualche speranza in più.

lunedì 16 marzo 2020

LE ROGAZIONI





Pratica diffusa nel passato, durante un lungo periodo di siccità che metteva a repentaglio i raccolti, la Chiesa chiamava i fedeli e con preghiere, processioni e benedizioni invocava la benevolenza divina perchè le pioggie tornassero e con esse i raccolti. E' una pratica andata in disuso, specie alle nostre latitudini e anche in altre, ma chi ha molte decine di tempo anagrafico alle spalle qualche cosa ricorda ancora. Funzionavano le rogazioni ? Onestamente non so, quel che certo è che ci credevano. Questa premessa per tornare velocemente ad oggi, quando le vie cittadine sono state irrorate con un qualche composto anti infettivo, una miscela micidiale nebulizzata contro gli invisibili corona virus che, qualora ci fossero stati, sarebbero stati sicuramente annientati. Peccato che nessuno ne abbia certificato una qualche capacità di raggiungere l'obiettivo, in quanto il virus non si anniderebbe nelle strade, ma semmai saremmo noi umani i naturali portatori e diffusori di questo piccolo killer di cui, peraltro, il nostro Borgomastro ci rassicura l'assenza locale, non dunque per effetto delle odierne "rogazioni". Rimane il motivo del rito di oggi, e che forse si protrarrà per alcuni giorni, una sorta di benedizione laica, più destinata a rassicurare gli ingenui che a produrrre effetti concreti, ma qualche cosa il Borgomastro pur doveva fare e gli sarà sembrata quella migliore e più visibile. Ci credo, ma non funziona. Così potremmo concludere, parafrasando alla rovescia un premio nobel in materia scientifica che teneva un ferro di cavallo sopra la porta del suo studio A chi gli chiedeva ragione, rispondeva: non ci credo, ma funziona.

venerdì 13 marzo 2020

AL TEMPO DEL VIRUS





Il nemico è forse arrivato varcando i confini d'Europa senza che nessuno lo abbia visto. Le tante, troppe, polemiche dei mesi e anni scorsi sull'invasione da parte delle truppe di migrazione, hanno lasciato prontamente il campo ad un'angoscia, prima ancora che ad una paura, per questo invasore invisibile, ma ben armato e, forse anche molto pericolo. In realtà non se ne sa molto; potrebbe anche non essere più di tanto pericoloso, ma siccome appunto se ne sa poco, prevale il principio della prudenza che in questo caso ha raggiunto o sta raggiungendo i livelli di uno stato di guerra. Pur non avendone avuta esperienza diretta,  una condizione di paese belligerante non sarebbe molto diversa. Ogni giorno c'è un bollettino che ci aggiorna sul numero dei morti, quello dei feriti e anche quello dei prigionieri, ossia di coloro che sono ridotti in quarantena. Mancano i numeri del nemico; essendo invisibile non si possono contare. Anche gli ospedali, almeno quelli più vicini al fronte, non sembrano in condizioni molto diverse da quelle che potrebbero esserlo se ospitassero feriti sul campo. Quanto al coprifuoco, ormai poco ci manca e l'ordine di starsene in casa scatta ogni volta che viene segnalata una qualche squadriglia di virus in arrivo sui nostri cieli, nel caso poi di uscita senza auto/permesso in tasca, pare prevista la fucilazione sul posto. Siamo alla battaglia di Inghilterra o poco meno. L'economia è convertita in economia di guerra,  impegnata in uno sforzo per la produzione di armi contro batteriologiche, mai come adesso. Si chiudono i settori economici ritenuti non solo superflui, ma anche possibili luoghi di azione di nemici infiltrati oltre le linee, turismo in primis. In tale situazione ci manca il razionamento dei viveri e il parallelo fenomeno dell'accapparamento, peraltro quest'ultimo già avviato. Detto così, l'analogia tra la situazione di guerra e l'attuale ci sta tutto. In più non si fanno previsioni su chi e quando vincerà. Si va da poche settimane a molte settimane per la conclusione del conflitto, ma nello stesso tempo si teme l'allargamento delle operazioni belliche ad altri paesi che entrerebbero in guerra quando noi potremmo forse uscirne e quindi per noi senza troppo giovamento. Tutto è ancora incerto, anzi incertissimo sull'evoluzione della curva statistica che ogni sera ci mostra l'andamento delle operazioni sul campo. Quel che è certo è che il Pil locale quest'anno non è che salirà dello 0,% , rischia di essere lo 0 assoluto. Ma di questa cosa ne parleremo un'altra volta.