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martedì 22 maggio 2012

PERCHE' UN' ALTRA VOLTA NO




Pubblichiamo oggi, per chi avrà voglia e tempo di leggere, alcune delle motivazioni che, ancora una volta, hanno giustificato il no allo stralcio di variante alberghiera. Non sono tutte qui, ma le altre sono un po' le stesse che usammo quando presentammo le osservazioni alla variante principale, mentre quelle che trovate qui sono quelle nuove e che affondano il dito proprio sulla possibilità di condurre in porto una variante "stralcio". Altre osservazioni, invece, quelle che troverete in coda, riguardano il cambio d'uso dell'edificio attuale sede dell' alberghiera. Buona lettura, sperando che non vi addormentiate prima della fine, come invece, è successo durante l'ultimo consiglio a qualche autorevole esponente della gran maggioranza.  


L’amministrazione dopo aver presentato al Consiglio ed aver ottenuto  dal medesimo l’approvazione di un documento programmatico relativo ad una variante strutturale di PRGC a contenuto, essenzialmente, alberghiero, nelle more del procedimento così avviato, che peraltro non risulta, pur essendo ampiamente trascorsi i termini indicati dalla legge, aver ancor iniziato il processo di esame presso la conferenza di pianificazione, ha depositato una nuova proposta di variante strutturale, denominandola “stralcio prima fase”. I contenuti di tale stralcio prima fase si traducono; da un lato, nella semplice riproposizione di una previsione di espansione alberghiera in area H2 già contenuta nella prima versione di variante e dall’altro, nella introduzione di una nuova previsione collegata ad una diversa destinazione d’uso da attribuire a fabbricato, oggi scuola alberghiera, con nuova previsione a destinazione residenziale.
Quanto alle motivazioni che, formalmente, sono inscritte nella proposta e sorreggono l’apertura di una corsia preferenziale riferita alle due ipotesi contenute nel nuovo documento, esse si riconducono: nel caso della  previsione di espansione alberghiera H2, al fatto che il progetto predisposto dalla proprietà avrebbe beneficiato di un finanziamento pubblico, concesso ai sensi della legge 488/1992, il cui termine di utilizzo, pena la sua perdita, è indicato entro la data del luglio 2014; mentre per quanto riguarda il secondo degli interventi inseriti nel medesimo stralcio, non è dato conoscere quale mai sia la ragione dell’urgenza laddove l’attuale utilizzo dell’edificio adibito a scuola alberghiera si protrarrà, almeno, ma certamente oltre tutto l’anno 2016, né la proposta introduce degli elementi di motivazione particolari che ne abbiano a giustificare l’inserimento in tale fase procedimentale, salvo il rinvio all’ accordo di programma Comune/Provincia .
Se queste sono tuttavia le uniche motivazioni formali che sorreggono la proposta, esse si prestano a valutazioni e considerazioni che ne mettono in serio dubbio la loro capacità di costituire delle valide ragioni, tali da resistere a  fronte di contestazioni che muovono sul terreno più propriamente giuridico ed amministrativo, tanto da invalidarne la portata e rendere l’atto che si propone, illegittimo per carenza o difetto di motivazione, per eccesso di potere e per disparità di trattamento.
Per quanto allora riguarda la prima delle due ipotesi previsionali inserite in stralcio, occorre, innanzitutto, accertare la effettiva fondatezza della richiesta avanzata dalla SIAV srl e qui non è dato conoscere se e come la richiesta di aprire  per essa una corsia preferenziale sia stata, o meno, accompagnata a una qualche documentazione probatoria comprovante l’avvenuta assegnazione di contribuzione. Tuttavia anche se ciò fosse avvenuto, e sarà cura dell’amministrazione proponente  comprovarlo, occorre che l’istruttoria attorno a quella richiesta sia penetrante e sostanziale, acquisendo, non soltanto, la graduatoria di bando al quale SIAV srl ebbe a partecipare, ma  anche elementi costitutivi del dossier di candidatura con il  quale ebbe a partecipare, ed in particolare copia del progetto presentato  e dello studio di fattibilità sempre prodotto ai fini dell’ammissibilità al bando, tutti elementi indicati nel Decreto Ministeriale del 03/07/2000 contenente le direttive per la concessione e la erogazione dei benefici previsti dalla legge 488/1992. Ulteriore utile elemento istruttorio da acquisire risulterà altresì una copia della istruttoria tecnico/amministrativa compiuta dal soggetto deputato all’esame delle candidature di finanziamento. Solo in possesso di tali, verificati, elementi potrà, ragionevolmente, concludersi circa la ammissibilità formale della richiesta avanzata da SIAV srl a questo Comune e solo a quel punto ritenersi la richiesta anche esaminabile nel merito. In assenza, invece, si ritiene che la richiesta non abbia pregio neppure di esame per grave carenza documentale. Sulla scorta degli elementi forniti insieme alla proposta deposita  dall’amministrazione si ha, comunque, da ritenere che gli elementi richiesti non siano disponibili e che, tanto meno, sia stata compiuta una valutazione istruttoria che li abbia presi in esame e in alcuna considerazione con la, ovvia, conclusione che il Consiglio viene chiamato ad esprimersi non tanto sulla base di una obbligatoria istruttoria, ma unicamente su elementi desunti da una semplice manifestazione di desideri espressa dalla parte istante. La carenza istruttoria, quindi, costituisce già un primo elemento che pone in dubbio la legittimità del prosieguo della proposta stessa.
 Dato per avvenuto, come invece non lo è, un positivo esito istruttorio,occorre analizzare, nel merito, la valenza di una motivazione, unicamente, sorretta dagli elementi formalmente espressi all’interno della proposta deposita dall’amministrazione. Tali elementi, o meglio, l’unico elemento fornito fa, quindi, riferimento all’esistenza di una richiesta sorretta dall’esigenza di fronteggiare, in tempo utile, un’ “urgenza” determinata dalla necessità, al fine di evitare la perdita di benefici finanziari, di poter attuare entro la data certa del luglio 2014 il progetto finanziato.  
E’ del tutto evidente che il progetto che si afferma essere stato finanziato con i benefici della legge 488/1992 è, ad oggi, un progetto urbanisticamente non conforme, né a strumento approvato, né a strumento adottato. Ciò assunto, occorre quindi domandarsi se tale motivazione è adeguata e sufficiente a legittimare l’avvio di un percorso procedurale “ speciale” che  consenta un acceleramento delle procedure di adozione ed approvazione di una variante strutturale finalizzata ad assentire la realizzazione di un progetto che beneficia di un finanziamento pubblico, ma che non è conforme a norma esistente e che avvantaggi, per così dire, uno soltanto dei tanti soggetti che hanno manifestato intenti recepiti nel documento programmatico di variante  già passato al vaglio consiliare.
Ferma restando la singolarità di una inversione logica che vede la scelta urbanistica locale condizionata dal dichiarato esito di una positiva partecipazione ad un  bando pubblico di finanziamento di un progetto non conforme, la risposta che ci pare di dover dare è quella che è lo stesso strumento dello stralcio che appare del tutto anomalo ed atipico in quanto si insinua all’interno di una procedura più ampia ed organica di revisione dello strumento urbanistico, il cui esame complessivo ha preso da poco avvio e che, pertanto, da questo non può prescindere. In altri termini qui si vuole affermare l’impossibilità di un esame e di una conclusione per stralci di una revisione di uno strumento urbanistico in quanto l’esame di una singola parte non è pensabile possa essere correttamente condotta  senza  riferimento al contesto e ai contenuti generali di variante.
Esemplificando ci si chiede come sia possibile svolgere l’esame di uno stralcio senza disporre dei dati di analisi che risultano necessari per la variante più complessiva e qui ricordiamo di aver già sollevato forti osservazioni circa la mancanza proprio di quei dati. Se mancavano, quindi, nell’ ambito degli studi di variante, tanto meno è pensabile di poterne qui evitare o rinviare l’acquisizione ed integrazione.
Esemplificando ancora, e con riferimento ai dati di espansione quantitativa della variante, non è certo pensabile poter valutare l’incidenza quantitativa di un  singolo progetto senza considerare il dimensionamento complessivo che alla variante, già in corso, è stato dato.  Nel caso di esame per stralcio si determinerebbe, infatti, un indubbio, ma anche indebito, vantaggio, di un solo soggetto su tutti i restanti. L’esame di quest’ uno sfuggirebbe ad una esigenza, eventuale, di ridimensionamento quantitativo cui invece gli altri, solo perchè cumulativamente considerati, non potrebbero sfuggire.
Le esemplificazioni potrebbero però continuare ed allora: a fronte di  temi sensibili, quali sono i sistemi dei vincoli ambientali che agiscono nel contesto territoriale di riferimento, si chiede come sarà possibile valutare, compiutamente e pienamente, l’incidenza di un solo progetto e quindi di una sola trasformazione d’area rispetto all’incidenza che la complessiva variante arrecherà al fronte costiero ? Anche in questo caso è evidente la condizione di vantaggio, non solo cronologica, che oggettivamente verrà ad ottenere chi potrà presentarsi, da solo, all’esame, prescindendo  dal contesto complessivo della variante. Neppure vogliamo dimenticare come le previsioni ipotizzate dalla variante strutturale complessiva, sia in tema di monetizzazioni degli standard, sia in tema di reperimento delle stesse aree standard, sia ancora in tema di sostituzione degli strumenti esecutivi attuativi con altri che tali non lo sono, cioè non possiamo dimenticare come i nodi rilevantissimi, che nella avviata variante assurgono, anche a fronte del suo dimensionamento complessivo, a elementi di forte sovvertimento del sistema urbanistico ordinamentalmente, ben diversa valenza acquisiscono in un singolo o in un complessivo esame. Anche qui, dunque, come non rilevare l’evidente rischio di vantaggio attribuibile al soggetto cui una corsia preferenziale o un percorso procedurale solo, o quasi soltanto, ad esso dedicato conferisce. Ne varrebbero giustificazioni atte a, comunque, ritenere il giudizio sullo stralcio potersi condurre anche con riferimento al contesto complessivo della variante principale e quindi superabili le argomentazioni sin qui svolte. Non varrebbero infatti tali giustificazioni in quanto la variante stralcio, per espressa affermazione contenuta nella proposta, è destinata, nelle intenzioni degli autori, a seguire un percorso procedurale indipendente ed autonomo che precederà quello della variante principale e quindi le due procedure non sono destinate, né a incontrarsi, né a riunificarsi in un qualche momento del loro percorso. D’altra parte se così non fosse, a che scopo si aprirebbe una corsia preferenziale e per definizione accelerata ?
Se quindi le osservazioni sopra esposte hanno un loro fondamento, come non rappresentarci il vizio dell’eccesso di potere che traspare con evidenza nel tentativo di avviare una variante stralcio dove non tanto e non solo assume evidenza l’aspetto e l’esigenza di velocizzare una ordinaria procedura, ma quanto e soprattutto la necessità, simulata, di svincolare la previsione della variante H2 dal complesso della variante principale e ciò proprio per evitare, in ogni modo, di condurre l’esame della variante H2 insieme a tutte le altre previsioni. Troppi gravi e pesanti sono i rischi di insabbiamento che la variante originaria, concretamente, sta incontrando  nel suo percorso che si presenta arduo, lungo e difficile, rischi cui si vuole, invece, sottrarre, con la corsia preferenziale, la previsione H2. Non solo quindi come, formalmente, dichiarato e motivato, una esigenza di accelerazione sta alla base della proposta, ma e forse soprattutto, una esigenza non espressa ed invece occulta, ma pur evidente ad un attento esame della proposta stessa, di sottrarre questa sola previsione al giudizio comune cui tutte le altre saranno poi soggette. Eccesso di potere quindi come sviamento dai fini dichiari in atto e disparità di trattamento,conseguente,  tra tutti i soggetti che concorrono con le loro, più o meno non importa, sostenibili richieste a costituire il contenuto della variante principale nella sua parte di previsione di città privata.
Si aggiunge un ultimo elemento che introduce un’ulteriore motivo di forte perplessità a fronte di una proposta che realizza una frammentazione, in più tronconi, di una procedura unitaria. Qui ci si vuole riferire alla valutazione ambientale strategica, VAS,  che non si comprende come possa essere attuata, a comparti, perché se così fosse l’analisi ne verrebbe, inevitabilmente, alterata, non solo nei suoi presupposti, ma anche nelle sue conclusioni. A tale proposito, l’estratto del documento tecnico preliminare di VAS della variante strutturale generale è,  assolutamente, un documento privo di alcuna  autonoma significanza se non viene corredato con l’analisi più generale contenuta nel documento redatto nell’ambito della variante principale. La conclusione logica conferma, quindi, la impossibilità, strettamente tecnica, di condurre analisi ed istruttorie parziali nell’ambito della svolgimento di un processo di revisione  di uno strumento urbanistico e quindi ne deriva, altresì, la illegittimità della proposta medesima.  


Per quanto invece e più propriamente attiene la seconda delle previsioni inserite in stralcio, quella che riguarda il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile ora destinato ad ospitare l’ attuale istituto  alberghiero, già si è fatto cenno della sua inattualità essendo previsione destinata ad attuarsi in tempo non affatto prossimo , tuttavia lascia assai perplessi la destinazione d’uso di progetto  che viene proposto di conferirgli. In un ambito oggi specificatamente alberghiero, una volumetria, dichiarata , di 10.000 metri cubi, viene destinata a residenza.
Anche in questo caso manca alcun elemento di indagine atto a documentare la necessità di tale espansione residenziale che si realizzerebbe, altresì, all’interno di un comparto urbano privo di spazi da destinare a standard pubblici, certamente necessari considerato il tipo di mutamento d’uso che si intende realizzare, ma  forse e anche privo di spazi  da destinare a standard privati per parcheggi. 
All’interno di una variante complessiva dove è stata enfatizzata l’esigenza di espansione ricettiva alberghiera, l’esistenza di una relativa consistente cubatura edilizia viene, per così dire, sprecata a favore del mercato speculativo delle residenze , sottraendola ai dichiarati “ bisogni” alberghieri, sempre invocati voler privilegiare.
Alla luce di questa osservazioni di interesse generale, si deve ritenere che la previsione proposta sia, non  solo, intempestiva, ma anche inopportuna, mentre si ritiene non si sia valutato, con adeguato approfondimento, l’esigenza di un riordino del comparto edilizio in esame, anche attraverso la previsione di concessione di strumenti di interventi più adeguati, quali quello della sostituzione edilizia, finalizzati a consentire, sia un autonomo razionale utilizzo del lotto in funzione, solo, alberghiera, sia un possibile accorpamento di esso ad aree alberghiere contermini, al fine di consentire poi, soluzioni progettuali  compositive che ne abbiano a poter valorizzare l’uso razionale ed architettonicamente compatibile, senza pressioni ed interferenze con il fronte lago e, quindi, in maniera paesaggisticamente compatibile.  

Scusateci ancora, ma se non si scrive così non si porta a casa proprio niente.  
 

        

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