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lunedì 23 maggio 2016

ASSOCIAZIONISMO COMUNITARIO







Si inizia dunque la raccolta di adesioni intorno a questo progetto di unione cittadina. Come promesso vi posto oggi lo Statuto. Vi troverete gli scopi e gli obiettivi, gli organi elettivi, le regole dei soci, le quote associative e quanto occorre. Vi chiedo l'attenzione e l'adesione. 




ASSOCIAZIONE STRESA 20 20

Statuto



Art. 1 – Scopo dell’Associazione.

E’ costituita, con sede in Stresa corso Umberto, 14, presso la residenza del Sig. Carlo Berlusconi, l’Associazione di volontariato denominata “STRESA 20 20”, di durata illimitata (in seguito denominata brevemente“Associazione”).

L’Associazione svolgerà attività di promozione culturale e ambientale, quali l’organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, dibattiti, conferenze, raccolta di firme e quant'altro sarà ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale, per la tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei Cittadini. In particolare l’Associazione darà il proprio sostegno al processo di diffusione della cultura della responsabilità collettiva e del bene comune, da affermare attraverso le risorse di idee, progetti, esperienze, competenze e relazioni sociali da porre a disposizione della collettività in un'ottica di sussidiarietà orizzontale mirante alla salvaguardia dei beni sopra individuati e in condivisione con gli intenti delle Istituzioni poste a presidio dei medesimi beni comuni.

A tal fine l’Associazione curerà la redazione e la distribuzione gratuita ai Soci e la diffusione al pubblico di un bollettino periodico che darà conto dell'attività svolta e conterrà l'informazione più completa sull'andamento delle attività cittadine nei campi fatti oggetto degli scopi dell'organizzazione.

L’Associazione intende intervenire con il proprio contributo propositivo, critico e costruttivo nei confronti delle politiche e degli indirizzi che gli Organi di governo, gli Enti e tutti i soggetti deputati esprimono riguardo le politiche di valorizzazione, promozione e tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio, nonché nei confronti dei programmi e dei progetti riferiti all’organizzazione di eventi e attività a valenza culturale che investono la politica turistica, quella giovanile e quella più in generale rivolta, sul tema, alla cittadinanza e al territorio.

A tal fine l’Associazione si pone quale soggetto qualificato e privilegiato, nel rispetto dell’articolo 61 e seguenti del vigente Statuto Comunale della Città di Stresa. Sotto tale veste essa si propone la presentazione di proposte, istanze e petizioni atte a provocare il pronunciamento degli Organi amministrativi cui esse sono dirette. In relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n. 164/2014, l’Associazione si pone altresì l'obiettivo di essere soggetto attivo, qualificandosi in sede di proposizione di progetti miranti al recupero e riuso di aree e beni immobili pubblici in stato di degrado.

L’Associazione si propone l'obiettivo di ottenere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Volontariato previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 38/1994, partecipando così alle fasi di programmazione pubblica negli ambiti in cui l'Associazione medesima opera.

L’Associazione costituisce un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è̀ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Come tale l’Associazione è apartitica e aconfessionale, non pratica e non sostiene alcuna ideologia se non quella sottesa dagli scopi definiti dal presente statuto.

L’Associazione non ha fini di lucro.





Art. 2 – Organizzazione e mezzi.

Per la propria attività l’Associazione si avvale del contributo volontario, libero e gratuito dei suoi Amministratori e dei suoi Soci, ognuno dei quali potrà fornire il proprio contributo secondo capacità, competenze e disponibilità di tempo.

Non perseguendo scopi di lucro, l’Associazione si basa su autofinanziamenti derivanti dalle quote d'iscrizione, dai contributi volontari spontaneamente offerti e da eventuali contributi di Enti pubblici e privati. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati a tali iniziative.

E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

L’Associazione, per la realizzazione dello scopo sociale, potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria e strumentale e in ogni caso solo occasionalmente svolgere attività marginale di carattere commerciale. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Ai fini fiscali l’Associazione deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.



Art. 3 – Soci.

L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario e non discriminatorio. 

Sono Soci i promotori dell’Associazione e tutti coloro che si iscriveranno all’Associazione dopo la sua costituzione. Il numero dei Soci è illimitato. E' socio onorario colui al quale, per decisione unanime del consiglio direttivo, viene conferita, previa accettazione dell'interessato, tale qualifica a motivo di meriti riconosciuti nel campo oggetto degli scopi sociali o a motivo di particolari situazioni personali meritevoli di riconoscimento. La qualifica di socio onorario è permanente. 

Tutti i Soci regolarmente iscritti avranno diritto a partecipare gratuitamente alla vita dell’Associazione, fatto salvo il versamento della quota associativa, che deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno di competenza.

Tutti i Soci potranno essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e della sovranità dell’Assemblea dei Soci.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo l’eventuale rimborso, concordato in precedenza con gli organi amministrativi, delle spese - debitamente documentate – sostenute durante particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione.

L’adesione all’Associazione avviene mediante presentazione da parte di uno o più altri Soci o per richiesta spontanea dell’aspirante Socio. La domanda di adesione è rivolta al Presidente, anche in forma verbale. L’adesione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e a un comportamento deontologicamente corretto sia nelle relazioni interne con altri Soci che con terzi. E' facoltà degli organi di amministrazione dell’Associazione non accogliere l'iscrizione o espellere un iscritto qualora e se, a proprio giudizio insindacabile, il comportamento pubblico dell'interessato abbia dato luogo a riprovazione sociale o sia inequivocabilmente contrario ai fini e agli scopi dell'Associazione.

I Soci saranno registrati nell’apposito Libro Soci.

Non è consentita la partecipazione temporanea all’Associazione.



Art. 4 – Tipologie di Soci e quote associative.

I Soci fondatori sono i promotori dell’Associazione, firmatari dell’atto costitutivo della stessa. 

I Soci ordinari o sostenitori, ovvero coloro che si sono iscritti all’Associazione dopo la sua fondazione, possono essere individuali o collettivi.

I Soci individuali sono persone fisiche o giuridiche. Nel caso di una persona giuridica (impresa privata o ente pubblico) il Socio sarà rappresentato dal responsabile legale della stessa e assoggettato alle medesime regole statutarie e deontologiche valide per i Soci persone fisiche. I Soci collettivi sono costituiti da un insieme di persone, anche minorenni (ad esempio una scuola o una classe), rappresentate da una singola persona fisica maggiorenne (nell’esempio: dall’insegnante o dal preside della scuola). In nessun caso un minorenne potrà aderire personalmente all’Associazione. 

Le quote associative annuali sono fissate come segue:

* Socio fondatore: euro 25;

* Socio individuale ordinario: euro 10;

* Socio individuale sostenitore euro 50 o più;

* Socio collettivo: euro 75;

+ Socio onorario : euro 00; 

Nel caso di Soci individuali appartenenti al medesimo nucleo familiare le quote associative sono ridotte alla metà per ogni altro iscritto oltre il primo.

Per poter partecipare alla vita associativa ogni Socio dovrà essere in regola col versamento delle quote sociali. La quota associativa non è trasmissibile a terzi.

L’iscrizione all’Associazione è automaticamente rinnovata con il versamento della quota associativa annuale salvo perdita della qualifica di Socio.

La quota associativa annuale può essere modificate su proposta del Consiglio Direttivo ratificata dalla Decisione dell’Assemblea dei Soci.



Art. 5 – Qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde per uno o più dei seguenti motivi:

* dimissione spontanea del Socio;

* mancato versamento delle quote sociali nonostante la richiesta di provvedervi;

* espulsione per le ragioni già espresse all'art. 3, ovvero per comportamenti che danneggiano moralmente o materialmente l'Associazione, che fomentano dissidi in seno a essa, che offendono il decoro o l’onore dei singoli Soci e degli Amministratori o che siano socialmente riprovevoli.

Il Socio espulso potrà ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza. Il provvedimento di espulsione definitiva verrà registrato sul Libro Soci con l’indicazione del motivo dell’espulsione.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.



Art. 6 – Patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

* dalle quote associative;

* dai proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a Soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale;

* dalle somme pervenute all’Associazione tramite atti di liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell’Associazione, costituito dalle risorse di cui al punto precedente, non può essere ripartito fra gli associati né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione verrà devoluto a fini di utilità sociale.



Art. 7 – Esercizio finanziario.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, si apre cioè il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico informerà circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione delle occasioni eventuali attività commerciale eventualmente poste in essere accanto alle attività istituzionali.

L’approvazione del bilancio avverrà durante l’Assemblea ordinaria annuale.

Nei 15 giorni precedenti la data di convocazione di tale Assemblea il bilancio sarà depositato presso la sede sociale dove potrà consultato da ogni Socio.



Art. 8 – Adesione ad altri Enti e/o Associazioni.

L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale, sovranazionale, locale o sovracomunale, mantenendo la propria autonomia.



Art. 9 – Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

* l’Assemblea dei Soci;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente;

* il Vicepresidente;

* il Segretario – Tesoriere;

* il Collegio dei Probiviri.

Alle cariche direttive, ovvero alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario-Tesoriere, Consigliere e Probiviro possono accedere solo i Soci. In seno al Consiglio Direttivo dovrà essere sempre presente almeno uno dei Soci fondatori, finché almeno uno di essi sarà in vita.

Tutte le cariche direttive sono onorarie e non retribuite.

L’espulsione di un Socio che detenga una carica direttiva comporta automaticamente la sua decadenza dalla carica.



Art. 10 – L’Assemblea.

L’Assemblea generale dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l’organo sovrano che prende tutte le decisioni non attribuite al Consiglio Direttivo, al Presidente o ad altri organi. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci. L’Assemblea ordinaria sarà convocata annualmente.

L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione indirizzata all'indirizzo di posta elettronica depositato da ogni singolo Socio all’atto dell’iscrizione, o - solo nel caso in cui il Socio sia sprovvisto di tale indirizzo – mediante comunicazione postale. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenere l’ordine del giorno.

Possono partecipare all’Assemblea i Soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio. Le deleghe non potranno essere rilasciate a Consiglieri e membri del Collegio dei Probiviri in carica. Ogni Socio, fondatore, ordinario, sostenitore, individuale o collettivo avrà diritto a tanti voti quante sono le deleghe da lui possedute, più uno.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli Amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Al momento dell’adunanza, come primo atto l’Assemblea eleggerà – eventualmente per acclamazione – il Presidente dell’Assemblea, che sarà responsabile del buon andamento della stessa. Il Presidente così eletto provvederà alla nomina immediata di un Segretario che sarà responsabile della stesura del verbale dell’assemblea. In caso di mancata elezione del Presidente, il compito di presiedere l’Assemblea spetterà al Socio fondatore più anziano presente all’adunanza o, in caso di assenza di tutti i Soci fondatori, al Socio decano presente all’adunanza. Possono essere ammessi a presenziare ai lavori dell’Assemblea, senza diritto di intervento e di voto, anche invitati, simpatizzanti, osservatori non Soci, in particolare i membri dei Soci collettivi diversi dal rappresentante, ma anch’essi senza diritto di intervento e di voto 

L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra i soci che abbiano presentato la propria candidatura, approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso e discute gli argomenti all’ordine del giorno.

E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. In seconda convocazione la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata a cura del Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. In tal caso, se gli Amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Il verbale dell’Assemblea sarà trascritto nel Libro delle Assemblee.



Art. 11 – Il Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un terzo componente con funzioni anche Segretario e che ricopre il ruolo di Tesoriere e da due altri Soci. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato purché resti in numero dispari.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio il numero dei consiglieri si riducesse, per dimissioni o altra causa, diventando inferiore a tre, l'Assemblea, convocata in via straordinaria, provvederà alla loro surroga. 

Il Consiglio Direttivo:

* dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

* rappresenta le istanze dei Soci;

* provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea;

* redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

* stabilisce le previsioni di spesa;

* delibera circa l’importo annuale della quota sociale da proporre all’Assemblea;

* predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e convoca, entro il 31 marzo di ogni anno, l’Assemblea ordinaria per l’approvazione;

* vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi Soci;

* delibera, su proposta dei Probiviri e a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei Soci;

* ecide il luogo delle riunioni dell’Assemblea;

* delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private;

* delibera circa la possibilità di creare commissioni ad hoc per svolgere particolari attività;

* delibera circa l’opportunità di intraprendere collaborazioni, scambi culturali, gemellaggi con altri Enti, pubblici o privati, con finalità affini a quelle dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri in carica, e comunque almeno una volta in ogni trimestre.

Le convocazioni del Consiglio sono comunicate con congruo anticipo a tutti i Consiglieri con i mezzi ritenuti più opportuni e, tra loro, convenuti.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in loro contemporanea assenza, dal Consigliere decano. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni saranno trascritte nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nella sede dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio.

Verranno inoltre pubblicate sulla pagina FaceBook aperta a nome dell'Associazione e inviate all'indirizzo di posta elettronica dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere a Soci e non Soci, inviti personali a presenziare ai suoi lavori.



Art. 12 – Il Presidente dell’Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o, in loro contemporanea assenza, al Consigliere che abbia cumulato la maggior anzianità in un ruolo direttivo dell’Associazione.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.



Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi Sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi Sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica due anni, opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci potranno candidarsi alla nomina al Collegio dei Probiviri successiva alla fondazione dell’Associazione. In seguito potrà candidarsi alla carica di Proboviro qualsiasi Socio con un'anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno due anni consecutivi purché non ricopra altre cariche sociali né intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del codice deontologico.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica due anni.



Art. 14 – Modifiche statutarie.

Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato con l’approvazione di due terzi dell’Assemblea dei Soci. Lo scopo dell’Associazione, così come definito e illustrato nell’art.1 del presente Statuto, non può essere modificato.



Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei Soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.



Art. 16 – Logo.

L’Associazione STRESA 20 20 adotta, ai fini della propria immagine e comunicazione, il seguente simbolo, coperto da copyright:



Norma finale.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile (artt. 39 e seguenti) e alle altre norme vigenti in materia di Associazionismo.





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