Se sul post di ieri c’era il fallo, su quello
di oggi ci mettiamo il documento, quello che dovrebbe esser capace di rovinar
le feste a Canio e alla Sua voglia di festeggiar “Zanetta” appena passato il
ferragosto. Campane a morto ancora dunque nonostante quelle regalate e dedicate
a Santa Marta, la patrona, che sembra, per intanto, non voler esaudir tante preghiere.
GRUPPO CONSILIARE “INSIEME”
Stresa 06/08/2013
Al Sig. Sindaco della città di
Stresa Avv. Canio Di Milia Sede Municipale
P.za Matteotti
STRESA
e p.c.
Spett. Direzione
Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del
PiemonteP.za S. Giovanni 2
10100 TORINO
Spett.
Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di
Novara, Alessandria, Verbano-Cusio-OssolaC.so Cavallotti 27
28100 NOVARA
Direzione Regionale Programmazione Strategica
C.so Bolzano 44
10100 TORINO
Spett. Regione
Piemonte
Settore
Copianificazionevia Dominioni 4
28100 NOVARA
Spett. Provincia
del Verbano- Cusio- Ossola
Settore VI
Politiche TerritorialiV.le Industria 25
28924 VERBANIA FONDOTOCE
Spett. Comune di
Stresa
Servizio
UrbanisticaSEDE
OGG: Comune di Stresa – Variante strutturale PRGC – stralcio prima fase . Conferenza di pianificazione II fase. Vizio di convocazione e di composizione.
Unici destinatari dell’invito a partecipare sono stati: L’Ente Provincia
e quello Regionale che ci leggono in copia per
conoscenza.
La Conferenza si è svolta per l’esame della fase propedeutica all’approvazione,
in aula consiliare, del progetto definitivo di variante strutturale in oggetto,
laddove l’ambito prevalente oggetto del progetto di variante medesima è
caratterizzato dalla presenza di una pluralità di vincoli di natura
paesaggistica e culturali.
L’esame della lettera di convocazione ha permesso di verificare che tale convocazione
non è stata estesa alla Soprintendenza competente per territorio.
Giova ricordare che il novellato testo della Legge urbanistica regionale, legge n. 3/2013, ha innovato in merito alla composizione delle Conferenze di Pianificazione, estendendo la partecipazione, con diritto, limitato,di voto, alle Soprintendenze regionali ove, come nella fattispecie, si sia in presenza di ambiti tutelati dalle medesime.
Ora non par dubbio, anzi è assolutamente escluso che
la nuova norma, contenuta nell’articolo 15/bis della L. R. n. 56/77 e s.m. non
abbia ad applicarsi già e da subito nel caso concreto, sia perché la Conferenza
è stata convocata e si è svolta in data successiva l’entrata in vigore di tale
norma, sia perché, ove sussistesse un residuo dubbio, l’articolo 15/bis, che
regola la nuova composizione della Conferenza, non risulta annoverato tra
quelli espressamente richiamati dall’ art. 89 (Disposizioni
transitorie), sempre della legge Regionale n. 56/77. Solo infatti per detti
richiamati articoli, essendo norme di stretta procedura, sussiste la
possibilità di una loro ulteriore applicazione secondo il vecchio vigente testo
e sino al compimento delle eventuali procedure, in corso, di revisione di uno
strumento urbanistico, mentre tutti gli ulteriori articoli della legge,
innovati dalla L. R. n. 3/2013, risultano di immediata applicazione.
Si è
pertanto verificato un vulnus che ha
inficiato l’intera sessione in cui si è svolta la predetta Conferenza, irritualmente
convocata e irregolarmente riunitasi, tanto da ritenersi invalidate le medesime
conclusioni proprio per la presenza, in
ambito oggetto di variante, di problematiche, anche di natura giuridica e non
ad oggi risolte e per le quali la stessa
Soprintendenza si era impegnata a sollevare la questione presso l’Ufficio
Legislativo della propria Direzione Centrale.Alla luce quindi delle considerazioni svolte e della rilevanza che esse assumono nell’ambito della procedura in corso, si segnala al Sindaco l’illegittimità dello svolgimento della Conferenza svolta affinché voglia provvedere, con i rimedi di legge, a porvi adeguata soluzione.
Si rimane, quindi, in attesa di conoscere quale esito vorrà Ella dare alla presente nostra.
Distintamente
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