GRUPPO CONSILIARE “INSIEME”
23/01/2014
Preg. mo Sig. Sindaco
Avv.Canio Di Milia STRESA
OGG: Interpellanza art. 44 del regolamento sul funzionamento del Consiglio. Ordinanze contingibili e urgenti in materia di
abbattimenti di piante ornamentali di alto fusto e mancata piantumazione.
Affinché possa essere inserito all’o.d.g del prossimo consiglio
utile si formula il seguente interpello.
In relazione all’oggetto, più volte il Sindaco è intervenuto con
tempestività ed efficacia ordinando l'abbattimento immediato di molti esemplari
di alberi ornamentali di alto fusto, per lo più
già radicati in giardini di ville private, ma non solo.
Solo recentemente otto esemplari hanno meritato l' infausta sorte,
ma ben più alto è il loro numero complessivo. Si ritiene che tutte le ordinanze, sulla cui legittimità non si formulano giudizi, abbiano avuto pronta esecuzione anche perché, generalmente, sono sollecitate dagli stessi proprietari che, in tal modo, pensano di evitare ed evitano in effetti procedure autorizzative complesse e anche, forse, costose.
Quasi sempre le predette ordinanze contengono disposizioni circa il ripristino delle condizioni preesistenti l'abbattimento degli esemplari, cioè impongono la ripiantumazione di un ugual numero di esemplari anche perché tale condizione è dettata dalle prescrizioni contenute nel parere della Commissione locale per il paesaggio a cui viene richiesto un preventivo parere.
La formula di rito utilizzata nell'ordinanza dispone quindi che sull'area la proprietà provveda alla ripiantumazione di altra assenza "arborea e/o arbustiva", analoga a quella rimossa, espressione peraltro diversa da quella usata dalla Commissione che non fa cenno ad essenza arbustiva e quindi disattendendo la prescrizione.
Non va neppure dimenticato che questo Comune sembra anche disattendere le sue stesse norme in tema di conservazione e implementazione del verde urbano, come nel caso della dimenticata norma 4.10 delle NTA che impone la piantumazione di una pianta ogni mq. 25 di parcheggio di superficie.
Quanto ricordato e premesso, gli interpellanti sono a rivolgersi al Sindaco affinché relazioni al Consiglio in merito al complesso delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse in materia ed in particolare voglia riferire al Consiglio in ordine ai punti che nel seguito il Gruppo interpellante espone.
1) Voglia riferire circa il numero delle
ordinanze in materia emesse negli ultimi tre esercizi, compreso l'anno in
corso, indicando per ognuna di esse da chi sia stata promossa, il numero delle
piante di alto fusto che sono state interessate dai provvedimenti di
abbattimento, diviso per specie arboree, il numero delle ordinanze che hanno
avuto esecuzione, con indicazione anche del
numero di piante abbattute.
2) Voglia inoltre riferire circa
l'avvenuta o meno ottemperanza alla prescrizione di ripristino delle essenze,
precisando attraverso quali modalità si è provveduto ad accertarlo, con quali
essenze si sia, caso per caso,
provveduto alla sostituzione e perché
mai le ordinanze non abbiano a disporre un termine certo ed obbligatorio entro
cui provvedere al ripristino.
3) Voglia, sempre il Sindaco, riferire in
quali casi, invece, non si sia provveduto al ripristino delle piante abbattute e, in tali casi, come si ritenga intervenire
al fine di dare attuazione alle prescrizioni dettate e inevase.
4) Voglia, in particolare, riferire il
Sindaco in relazione all'ordinanza emessa per l'abbattimento di un pregevole
esemplare di platano, avvenuta nel non recentissimo passato, esemplare radicato
nel parco del Grand Hotel Regina Palace dove, in suo luogo, è stato realizzato
un corpo d'opera. Nel caso si vuol conoscere da quale patologia non curabile
fosse, così urgentemente, caduto vittima l'esemplare botanico, cui nessuna cura
dendrochirurgica poteva portar giovamento.
Se la previsione di abbattimento della pianta fosse o meno già stata
indicata nel progetto edilizio dell'opera poi al suo posto, prontamente,
realizzata e, nel caso lo fosse stata, perché mai si sia ricorso, invece, ad
uno strumento, in tal caso assai improprio, dell'ordinanza. Se, invece, non lo
fosse stata, non integrasse il progetto
edilizio una non veritiera rappresentazione dello stato di fatto e, in
tal caso, perché mai il Sindaco abbia agito con provvedimento d'urgenza e non
abbia invece opposto la necessità di una integrazione progettuale che
percorresse le vie ordinarie. Anche in questo caso poi si chiede di indicare se
fosse stata imposta la ripiantumazione e, nel caso positivo, se sia stata
eseguita.
5) Voglia
chiarire il Sindaco perché mai anche nel caso l'ordinanza abbia interessato
beni di proprietà comunale, non si sia provveduto alla sostituzione di pianta
abbattuta, vedi la località lido di Carciano, pur a distanza di ben oltre un
anno dall'abbattimento ed in presenza della disposizione che imponeva il ripristino.
6) Voglia
inoltre precisare e chiarire perché mai a fronte di una prescrizione dettata
dalla Commissione locale del paesaggio tesa a garantire la sostituzione degli esemplari
da abbattere con altri di specie analoghe,
le ordinanze abbiano prescritto, invece, la possibilità di sostituzione con
essenze arboree e/o arbustive, laddove le essenze arbustive nulla hanno a
vedere con l'esemplare abbattuto, ma consentono di modificare così, progressivamente, l'insieme
del paesaggio consolidato che sarebbe esigenza prima salvaguardare e
tutelare.
7) Da
ultimo voglia dar conto della applicazione della norma di cui all'articolo 4.10
delle NTA indicando in quali casi è stata rispettata e se è stata disattesa ne
indichi le ragioni.
Il Gruppo Insieme
Gli interpellanti ringraziano
OGG: Interpellanza art. 44 del regolamento sul funzionamento del Consiglio. Fiscalità locale. L'imposizione ICI- IMU sulle
aree a capacità edificatoria residua.
E' notorio che aree con analoga e consistente capacità
edificatoria, inserite in ambiti urbani o extraurbani, già in parte utilizzati
dal punto di vista edificatorio, hanno
avuto in sede locale e negli ultimi anni un diverso trattamento in materia di ICI e ora di IMU.
Vi sono casi in cui le aree non hanno avuto alcuna imposizione
fiscale volendo ascriverle alla categoria delle pertinenze o quando vi è stata
un tentativo di imposizione, nel non recente passato, è stata cassata dai
giudici tributari di II grado, non appellati però in Cassazione.
Vi sono casi, perfettamente sovrapponibili ai precedenti in cui,
invece l'imposizione fiscale ha avuto un diverso, anzi opposto esito, e i
giudici tributari, appellati sino all'ultimo grado di giudizio si sono espressi
in maniera diversa e questi ultimi casi dibattono ancora dinnanzi al giudice di
Cassazione sulla misura dell'imposizione.
Vi sono casi poi in cui l'imposizione fiscale è stata richiesta solo
dal momento in cui la capacità edificatoria di cui le aree disponevano, è stata
fatta oggetto di un interesse proprietario concreto a essere utilizzata.
C'è stato un caso in cui un'imposizione è stata "evitata"
a fronte di un impegno formale alla rinuncia dell'utilizzo della capacità edificatoria, peccato che, trasferita
altrove, tale capacità edificatoria, anche senza impegno formale sottoscritto
dal nuovo titolare di quel diritto edificatorio, abbia continuato a non
generare ICI.
Infine vi sono casi, i più fortunati di tutti che, pur non oggetto
di contenzioso tributario, a oggi non hanno mai ritenuto dover sottoporsi o
essere sottoposti ad alcuna imposizione fiscale.
Un quadro variegato dunque dove, guarda caso, le aree interessate
sono, per lo più, quelle a destinazione alberghiera.
Per quanto poi attiene alle ragioni cui imputare un quadro così
articolato, diverso e variegato che certo non brilla per equità fiscale anche a
fronte di fattispecie, sostanzialmente, uguali; se in parte, e nel passato esse
possono essere attribuite anche a una giurisprudenza oscillante o
traballante, ora, di fronte ad una
giurisprudenza più certa e consolidata, non sembra possibile trincerarsi ancora
dietro vecchi giudicati che, forse, la stessa
giurisprudenza più recente sembra aver ribaltato o che, più in particolare,
furono ottenuti anche grazie ad una rappresentazione delle situazioni oggettive
non sempre del tutto veritiere.
Con la sentenza
n.10090 del 22 marzo 2012 la VI sezione civile della Cassazione, a esempio, ha
accolto un ricorso presentato dal Comune di Caravaggio contro la decisione
della Commissione Tributaria della Lombardia.
Questa aveva annullato due avvisi di accertamento ICI
relativi agli anni 2004 e 2005, riferiti ad un'area edificabile in quanto
ritenuta pertinenza di un fabbricato, alla cui utilità era stata destinata come
parcheggio.
Tale sentenza decide, dunque, in un
caso cui può ricondursi una delle fattispecie citate nel testo del presente
interpello che, nel passato, ha goduto di un giudicato a lei favorevole e che ancor oggi non sembra assoggettarsi ad imposizione fiscale
in virtù di quel vecchio giudicato.
Ove le conclusioni di questa
sentenza di Cassazione fossero però, come dovrebbero, applicate alla
fattispecie, il Comune sarebbe tenuto ad aprire, per le annualità non coperte
da prescrizione, un nuovo atto di accertamento alla luce della giurisprudenza
della Cassazione, in quanto il caso assume un rilievo diverso da quello sino a
oggi rappresentato e creduto. Non più di
un soggetto esonerato da un'obbligazione fiscale per sentenza passata in
giudicato, ma di un soggetto, per le annualità non già oggetto del giudicato e
per quelle non ancora prescritte, nuovamente fiscalmente obbligato.
Si aggiunge che la
stessa sentenza di Cassazione richiama precedenti insegnamenti della stessa
corte in tema di qualificazione di un'area pertinenziale, ancorandola alla
definizione, rigorosa, data dall'articolo 817 CC e sul criterio fattuale, cioè
a dire su una modificazione, oggettiva e funzionale, dello stato dei luoghi che
sterelizzi, in concreto e stabilmente, lo " ius edificandi" e non si
risolva in un mero collegamento materiale rimuovibile "ad libitum".
Di più e ancora, la
stessa sentenza ha ricordato un ulteriore consolidato requisito
giurisprudenziale per cui al contribuente che non abbia evidenziato nella
denuncia, o nella variazione aggiungiamo noi, l'esistenza di una pertinenza,
non è consentito contestare l'atto di accertamento, sollevando il vincolo di
pertinenzialità soltanto in sede di giudizio.
Tutto quanto premesso ed
evidenziato ha da ritenersi che la vicenda fiscale intorno alle aree dotate di
una capacità edificatoria consistente e non ancora utilizzata, non possa
considerarsi chiusa, ma anzi debba riaprirsi in virtù della giurisprudenza
consolidata e di ovvi principi di equità dovuta da parte del Comune nel
trattamento fiscale delle singole posizioni.
Gli interpellanti sono, pertanto a rivolgere al Sindaco e
all'Assessore munito di delega in materia, la richiesta di fornire al Consiglio
precise e puntuali risposte in ordine ai seguenti quesiti:
1) Vero è che, come sostenuto
nell'interpello, analoghe situazioni sotto il profilo oggettivo dell'
imponibilità fiscale, prima ICI e ora IMU, sono ritenute dal Comune, in virtù
di decisioni giurisprudenziali difformi; in alcuni casi da sottoporre ad
ICI/IMU e in altri casi no?
2) Vero è che la gran parte delle aree
dotate di capacità edificatoria residua in ambiti a destinazione alberghiera,
non è stata ritenuta da assoggettarsi a ICI/IMU
se non nel momento in cui fosse emersa una reale e concreta volontà di
fruire, da parte della proprietà, di quella capacità edificatoria ?
3) Vero è che in un singolo caso, la
capacità edificatoria è stata sterilizzata in virtù di un impegno in tal senso
sottoscritto dalla proprietà, ma che, una volta tale capacità edificatoria
trasferita in altro analogo ambito, abbia continuato a godere
di tale esenzione ancorché la nuova proprietà non abbia sottoscritto
nulla di analogo, ma anzi abbia manifestato una concreta volontà di utilizzare
tale capacità ?
4) Alla luce della giurisprudenza
richiamata nel presente interpello ritiene
l'Amministrazione chiusa e consolidata la questione fiscale riguardo le
aree dotate di ulteriore consistente capacità edificatoria residua,
diversamente e impropriamente considerate pertinenze , in ambiti a destinazione
alberghiera o, invece, ritiene che la questione della loro imponibilità fiscale
debba essere nuovamente riconsiderata, nel caso promuovendo idonei atti di
indirizzo ?
Il Gruppo Insieme
Gli interpellanti ringraziano
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