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mercoledì 29 gennaio 2014

DUE POST


In vista di un Consiglio che, prima o poi, pur vi sarà, come già vi abbiamo segnalato, abbiamo predisposto gli interpelli. Oggi ve ne postiamo due, che sono in integrale, così che abbiate cognizione della cosa. L'uno riguarda il vizio, assai diffuso, di far firmare a Canio ordini di abbattere le piante e l'altro, che pure è assai diffuso, di non pagare imposte e tasse.
 

 

GRUPPO CONSILIARE “INSIEME”

  23/01/2014

Preg. mo Sig. Sindaco
Avv.Canio Di Milia
       STRESA

OGG:  Interpellanza art. 44  del regolamento  sul funzionamento del Consiglio.  Ordinanze contingibili e urgenti in materia di abbattimenti di piante ornamentali di alto fusto e mancata piantumazione.
                            

Affinché possa essere inserito all’o.d.g del prossimo consiglio utile si formula il seguente interpello.

In relazione all’oggetto, più volte il Sindaco è intervenuto con tempestività ed efficacia ordinando l'abbattimento immediato di molti esemplari di alberi ornamentali di alto fusto, per lo più  già radicati in giardini di ville private, ma non solo.
Solo recentemente otto esemplari hanno meritato l' infausta sorte, ma ben più alto è il loro numero complessivo.
Si ritiene che tutte le ordinanze, sulla cui legittimità non si formulano giudizi, abbiano avuto pronta esecuzione anche perché, generalmente, sono sollecitate dagli stessi proprietari che, in  tal modo, pensano di evitare ed evitano in effetti  procedure autorizzative  complesse e anche, forse, costose.
Quasi  sempre le predette ordinanze contengono disposizioni circa il ripristino delle condizioni preesistenti l'abbattimento degli esemplari, cioè impongono la ripiantumazione di un ugual numero di esemplari anche perché tale condizione è dettata dalle prescrizioni contenute nel parere della Commissione locale per il paesaggio a cui viene richiesto un preventivo parere.
La formula di rito utilizzata nell'ordinanza dispone quindi che sull'area la proprietà provveda alla ripiantumazione  di altra assenza "arborea e/o arbustiva", analoga a quella rimossa, espressione peraltro diversa da quella usata dalla Commissione che non fa cenno ad essenza arbustiva e quindi disattendendo la prescrizione.
Non va neppure dimenticato che questo Comune sembra anche disattendere le sue stesse norme in tema di conservazione e implementazione del verde urbano, come nel caso della dimenticata norma  4.10 delle NTA  che impone la piantumazione di una pianta ogni  mq. 25 di parcheggio di superficie.
Quanto ricordato e premesso, gli interpellanti sono a rivolgersi al Sindaco affinché relazioni al Consiglio in merito al complesso delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse in materia ed in particolare  voglia riferire al Consiglio in ordine ai  punti che nel seguito il Gruppo interpellante espone.

1)    Voglia riferire circa il numero delle ordinanze in materia emesse negli ultimi tre esercizi, compreso l'anno in corso, indicando per ognuna di esse da chi sia stata promossa, il numero delle piante di alto fusto che sono state interessate dai provvedimenti di abbattimento, diviso per specie arboree, il numero delle ordinanze che hanno avuto esecuzione, con indicazione  anche del numero di piante abbattute.

2)    Voglia inoltre riferire circa l'avvenuta o meno ottemperanza alla prescrizione di ripristino delle essenze, precisando attraverso quali modalità si è provveduto ad accertarlo, con quali essenze  si sia, caso per caso, provveduto alla sostituzione  e perché mai le ordinanze non abbiano a disporre un termine certo ed obbligatorio entro cui provvedere al ripristino.

3)    Voglia, sempre il Sindaco, riferire in quali casi, invece, non si sia provveduto al ripristino delle piante abbattute  e, in tali casi, come si ritenga intervenire al fine di dare attuazione alle prescrizioni dettate e inevase.

4) Voglia, in particolare, riferire il Sindaco in relazione all'ordinanza emessa per l'abbattimento di un pregevole esemplare di platano, avvenuta nel non recentissimo passato, esemplare radicato nel parco del Grand Hotel Regina Palace dove, in suo luogo, è stato realizzato un corpo d'opera. Nel caso si vuol conoscere da quale patologia non curabile fosse, così urgentemente, caduto vittima l'esemplare botanico, cui nessuna cura dendrochirurgica poteva portar giovamento.  Se la previsione di abbattimento della pianta fosse o meno già stata indicata nel progetto edilizio dell'opera poi al suo posto, prontamente, realizzata e, nel caso lo fosse stata, perché mai si sia ricorso, invece, ad uno strumento, in tal caso assai improprio, dell'ordinanza. Se, invece, non lo fosse stata, non integrasse il progetto  edilizio una non veritiera rappresentazione dello stato di fatto e, in tal caso, perché mai il Sindaco abbia agito con provvedimento d'urgenza e non abbia invece opposto la necessità di una integrazione progettuale che percorresse le vie ordinarie. Anche in questo caso poi si chiede di indicare se fosse stata imposta la ripiantumazione e, nel caso positivo, se sia stata eseguita.

   5) Voglia chiarire il Sindaco perché mai anche nel caso l'ordinanza abbia   interessato beni di proprietà comunale, non si sia provveduto alla sostituzione di pianta abbattuta, vedi la località lido di Carciano, pur a distanza di ben oltre un anno dall'abbattimento ed in presenza della disposizione che  imponeva il ripristino.
 
     6) Voglia inoltre precisare e chiarire perché mai a fronte di una prescrizione dettata dalla Commissione locale del paesaggio tesa a garantire la sostituzione degli esemplari da  abbattere con altri di specie analoghe, le ordinanze abbiano prescritto, invece, la possibilità di sostituzione con essenze arboree e/o arbustive, laddove le essenze arbustive nulla hanno a vedere con l'esemplare abbattuto, ma consentono di modificare  così, progressivamente,  l'insieme  del paesaggio consolidato che sarebbe esigenza prima salvaguardare e tutelare.

   7) Da ultimo voglia dar conto della applicazione della norma di cui all'articolo 4.10    delle NTA indicando in quali casi è stata rispettata e se è stata disattesa ne indichi le ragioni.  

Il Gruppo Insieme

Gli interpellanti ringraziano

 
OGG:  Interpellanza art. 44  del regolamento  sul funzionamento del Consiglio.  Fiscalità locale. L'imposizione ICI- IMU sulle aree a capacità edificatoria residua.

 Affinché possa essere inserito all’o.d.g del prossimo consiglio utile si formula il seguente interpello.

E' notorio che aree con analoga e consistente capacità edificatoria, inserite in ambiti urbani o extraurbani, già in parte utilizzati dal punto di vista edificatorio,  hanno avuto in sede locale e negli ultimi anni un diverso trattamento  in materia di ICI e ora di IMU.
Vi sono casi in cui le aree non hanno avuto alcuna imposizione fiscale volendo ascriverle alla categoria delle pertinenze o quando vi è stata un tentativo di imposizione, nel non recente passato, è stata cassata dai giudici tributari di II grado, non appellati però in Cassazione.
Vi sono casi, perfettamente sovrapponibili ai precedenti in cui, invece l'imposizione fiscale ha avuto un diverso, anzi opposto esito, e i giudici tributari, appellati sino all'ultimo grado di giudizio si sono espressi in maniera diversa e questi ultimi casi dibattono ancora dinnanzi al giudice di Cassazione sulla misura dell'imposizione.
Vi sono casi poi in cui l'imposizione fiscale è stata richiesta solo dal momento in cui la capacità edificatoria di cui le aree disponevano, è stata fatta oggetto di un interesse proprietario concreto a essere utilizzata.
C'è stato un caso in cui un'imposizione è stata "evitata" a fronte di un impegno formale alla rinuncia dell'utilizzo della  capacità edificatoria, peccato che, trasferita altrove, tale capacità edificatoria, anche senza impegno formale sottoscritto dal nuovo titolare di quel diritto edificatorio, abbia continuato a non generare ICI.
Infine vi sono casi, i più fortunati di tutti che, pur non oggetto di contenzioso tributario, a oggi non hanno mai ritenuto dover sottoporsi o essere sottoposti ad alcuna imposizione fiscale.
Un quadro variegato dunque dove, guarda caso, le aree interessate sono, per lo più, quelle a destinazione alberghiera.
Per quanto poi attiene alle ragioni cui imputare un quadro così articolato, diverso e variegato che certo non brilla per equità fiscale anche a fronte di fattispecie, sostanzialmente, uguali; se in parte, e nel passato esse possono essere attribuite anche a una giurisprudenza oscillante o traballante,  ora, di fronte ad una giurisprudenza più certa e consolidata, non sembra possibile trincerarsi ancora dietro vecchi  giudicati che, forse, la stessa giurisprudenza più recente sembra aver ribaltato o che, più in particolare, furono ottenuti anche grazie ad una rappresentazione delle situazioni oggettive non sempre del tutto veritiere.
Con la sentenza n.10090 del 22 marzo 2012 la VI sezione civile della Cassazione, a esempio, ha accolto un ricorso presentato dal Comune di Caravaggio contro la decisione della Commissione Tributaria della Lombardia.
Questa aveva  annullato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004 e 2005, riferiti ad un'area edificabile in quanto ritenuta pertinenza di un fabbricato, alla cui utilità era stata destinata come parcheggio.
Tale sentenza decide, dunque, in un caso cui può ricondursi una delle fattispecie citate nel testo del presente interpello che, nel passato, ha goduto di un giudicato a lei favorevole  e che ancor oggi non  sembra assoggettarsi ad imposizione fiscale in virtù di quel vecchio giudicato.
Ove le conclusioni di questa sentenza di Cassazione fossero però, come dovrebbero, applicate alla fattispecie, il Comune sarebbe tenuto ad aprire, per le annualità non coperte da prescrizione, un nuovo atto di accertamento alla luce della giurisprudenza della Cassazione, in quanto il caso assume un rilievo diverso da quello sino a oggi rappresentato e creduto. Non più  di un soggetto esonerato da un'obbligazione fiscale per sentenza passata in giudicato, ma di un soggetto, per le annualità non già oggetto del giudicato e per quelle non ancora prescritte, nuovamente fiscalmente obbligato.
Si aggiunge che la stessa sentenza di Cassazione richiama precedenti insegnamenti della stessa corte in tema di qualificazione di un'area pertinenziale, ancorandola alla definizione, rigorosa, data dall'articolo 817 CC e sul criterio fattuale, cioè a dire su una modificazione, oggettiva e funzionale, dello stato dei luoghi che sterelizzi, in concreto e stabilmente, lo " ius edificandi" e non si risolva in un mero collegamento materiale rimuovibile "ad libitum".
Di più e ancora, la stessa sentenza ha ricordato un ulteriore consolidato requisito giurisprudenziale per cui al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia, o nella variazione aggiungiamo noi, l'esistenza di una pertinenza, non è consentito contestare l'atto di accertamento, sollevando il vincolo di pertinenzialità soltanto in sede di giudizio.
Tutto quanto premesso ed evidenziato ha da ritenersi che la vicenda fiscale intorno alle aree dotate di una capacità edificatoria consistente e non ancora utilizzata, non possa considerarsi chiusa, ma anzi debba riaprirsi in virtù della giurisprudenza consolidata e di ovvi principi di equità dovuta da parte del Comune nel trattamento fiscale delle singole posizioni.
Gli interpellanti sono, pertanto a rivolgere al Sindaco e all'Assessore munito di delega in materia, la richiesta di fornire al Consiglio precise e puntuali risposte in ordine ai seguenti quesiti:

    1) Vero è che, come sostenuto nell'interpello, analoghe situazioni sotto il profilo oggettivo dell' imponibilità fiscale, prima ICI e ora IMU, sono ritenute dal Comune, in virtù di decisioni giurisprudenziali difformi; in alcuni casi da sottoporre ad ICI/IMU e in altri casi no?

2)    Vero è che la gran parte delle aree dotate di capacità edificatoria residua in ambiti a destinazione alberghiera, non è stata ritenuta da assoggettarsi a ICI/IMU  se non nel momento in cui fosse emersa una reale e concreta volontà di fruire, da parte della proprietà, di quella capacità edificatoria ?

3)    Vero è che in un singolo caso, la capacità edificatoria è stata sterilizzata in virtù di un impegno in tal senso sottoscritto dalla proprietà, ma che, una volta tale capacità edificatoria trasferita in altro analogo ambito, abbia continuato a  godere  di tale esenzione ancorché la nuova proprietà non abbia sottoscritto nulla di analogo, ma anzi abbia manifestato una concreta volontà di utilizzare tale capacità ?

   4)   Alla luce della giurisprudenza richiamata nel presente interpello ritiene  l'Amministrazione chiusa e consolidata la questione fiscale riguardo le aree dotate di ulteriore consistente capacità edificatoria residua, diversamente e impropriamente considerate pertinenze , in ambiti a destinazione alberghiera o, invece, ritiene che la questione della loro imponibilità fiscale debba essere nuovamente riconsiderata, nel caso promuovendo idonei atti di indirizzo ?

 5) Da ultimo e a prescindere dalla soluzione che l'Amministrazione vorrà dare   al problema, qual'è l'entità media complessiva annua dell'imposta ICI/IMU      che la mancata imposizione fiscale su quelle aree ha fatto, sino ad oggi venir    meno al Comune nel caso fosse applicata la vigente deliberazione sul     valore predefinito delle aree edificatorie ?

Il Gruppo Insieme

Gli interpellanti ringraziano

 

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