Come preannunciato vi postiamo l'azione intrapresa per
abbattere il portone. L'azione è coordinata insieme a Italia Nostra che, per
parte sua, farà la sua funzione. Insomma, si tratta di star sotto, di non
abbandonar la postazione e, prima o poi, qualcosa accade. Intanto il Palazzo sta avvertito, la pratica
per noi non è archiviata.
GRUPPO CONSILIARE
INSIEME
03/01/2014
Spett.
Comune di Stresa Servizio Edilizia privata
SEDE
E p.c.
Spett.
Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici di Novara Alessandria e Verbano Cusio OssolaC.so Felice Cavallotti 27
28100 NOVARA
Spett. Direzione Regionale per i beni
architettonici e paesaggistici del Piemonte
P.za S. Giovanni 2
10122 TORINO
Spett. Procura della Repubblica di Verbania
C.so Europa 3
28922 VERBANIA PALLANZA
OGG: Comune di Stresa - Costruzione di nuovo portale d' ingresso Grand Hotel Des Iles Borromees. Assenza di titolo edilizio e illegittimità autorizzazione culturale /paesaggistica.
Nell'ambito del Consiglio
Comunale svoltosi in data 06/02/2013 e nel corso della trattazione di
un'interpellanza relativa alla realizzazione dell'opere in oggetto, da parte
del Consigliere interpellante veniva prodotta una documentazione fotografica,
di data certa, dalla quale non risultava, alla data della ripresa fotografica,
la presenza di alcuna visibile nuova opera nell'area interessata dal permesso
di costruire n. 24/2010.
La documentazione
fotografica era di epoca successiva un anno dal rilascio del permesso a
costruire datato 28/06/2010.
Sulla base della
documentazione acquisita agli atti durante la seduta consiliare, Codesto
Servizio attivava un procedimento volto a constatare l'effettiva data di inizio
dei lavori.
La proprietà produceva una
propria memoria nella quale indicava le attività compiute prima della scadenza
dell'anno dal rilascio del permesso a costruire che, per verità, non si
configuravano come opere vere e proprie, ma semmai soltanto attività
propedeutiche all'esecuzione di opere: "definizione dell'area di cantiere, individuazione di tre differenti
punti nell'area, esecuzione di scavo in terra della profondità di cm.
100*100*60 e suo successivo reinterro, ripristino aiuole e prato" dunque
attività tutte neppure soggette a permesso a costruire.
Sulla base però di queste
osservazioni prodotte dalla proprietà, Codesto servizio, senza particolari
motivazioni, archiviava in data 04/04/2013 prot. 4751 il procedimento.
Non sfugge allo scrivente
che la qualificazione di opere utili per configurare un regolare avvio di
lavori entro l'anno di rilascio del titolo, è da valutarsi in funzione delle
medesime opere oggetto di permesso a costruire, ma è indubbio, per ammissione
della proprietà stessa che, entro la scadenza dell'anno dal rilascio del titolo
autorizzativo, non risultavano essere state eseguite neppure singole opere, ma
unicamente svolte operazioni, più propriamente, propedeutiche un'attività di
progettazione piuttosto che di costruzione.
La documentazione
fotografica a suo tempo prodotta dal Consigliere interpellante è risultata
quindi pienamente veritiera perché alla data dello scatto nessuna opera
risultava visibile, in quanto inesistente.
Tuttavia a rafforzamento
ulteriore si è in grado di produrre un nuovo documento, datato febbraio 2012,
che conferma, anche a quella data, l'inesistenza di opere sul lato del portale
non riprodotto nel documento fotografico già depositato in precedenza.
Alla luce delle
considerazioni svolte, della normativa vigente, vedi in particolare la
legislazione regionale e la giurisprudenza consolidata, l'opera a giudizio dei
firmatari deve considerarsi totalmente abusiva in quanto realizzata con un
titolo edilizio che risulta, come ampiamente provato, essere decaduto per
decorso del termine di un anno dal suo rilascio senza che, per medesima
ammissione della proprietà, sia stata realizzata alcuna opera edilizia.
Non risulta pertanto
necessario ulteriormente argomentare per ritenere l'opera, come sopra
affermato, abusiva in toto e ad oggi, tuttavia, non solo non risulta sanzionata
secondo norma di legge, ma nei suoi confronti è stato archiviato il
procedimento sulla base di argomentazioni per nulla convincenti.
Si deve aggiungere che anche
sotto un ulteriore profilo, quello relativo alla tutela monumentale e
paesaggistico di cui l'area è gravata, l'autorizzazione di cui l'opera
disponeva, pur valida al momento della data di effettiva realizzazione della
costruzione avvenuta nel corso dell'autunno inverno 2012/2013, tuttavia
rilevava profili di evidente illegittimità.
Essa era costituita da un
primo atto autorizzativo rilasciato in data 04/02/2009 con prescrizioni atte a
limitare e contenere il forte impianto scenografico previsto dal progetto
iniziale.
Successivamente, in data
17/11/2009, veniva invece autorizzata una variante che riduceva, sensibilmente, le prescrizioni
restrittive imposte con il primo atto e consentiva la esecuzione di un'opera
fortemente invasiva quale essa è poi risultata.
Nel frattempo tuttavia, in
data 4 agosto 2009, era sopravvenuta una norma di salvaguardia dettata
dall'articolo 26 del P.P.R. che avrebbe impedito sull'area ogni intervento
edilizio non riconducibile al solo restauro e risanamento conservativo.
Di questa norma né il permesso
edilizio a costruire,né l'autorizzazione monumentale in variante ne tennero
conto.
Si aggiunge poi che neppure
l'esecuzione dell'opera è esente da ulteriori rilievi poiché è di tutta
evidenza che quanto effettivamente realizzato risulta, come già acclarato,
difforme ed eccedente la stessa ultima autorizzazione, in variante, rilasciata.
Tutto quanto sopra esposto
ci induce a chiedere, in virtù della generale facoltà connessa al controllo
partecipato previsto da legislazione vigente, la doverosa applicazione della
normativa sanzionatoria in materia edilizia e non solo, considerata peraltro la
rilevanza di quanto realizzato senza titolo e il grave turbamento arrecato
dall'opera ai beni monumentali e paesaggistici tutelati.
Si rimane in attesa di conoscere
le determinazione che verranno assunte a riguardo.
I Consiglieri firmatari
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