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mercoledì 3 luglio 2013

PAFUNDI: ATTO SECONDO


 
Riprendiamo allora l’esame del testo di Pafundi, è interessante perché ci fa capire che per poter far felice Canio e la sua corte è stato costretto a fare acrobazie e, più di una volta, è incorso in scivoloni che lo hanno portato a dire cose alquanto strane. A pagina dieci ci sorprende, al 7.2 della sua nota  afferma e dice che la volumetria in astratto realizzabile, secondo lo strumento già vigente, sui quei 1.930 mq. potrebbe pure prendere il volo e trasferirsi sulle porzioni libere da vincolo del 1924. Nostro Avvocato benedetto,  vogliamo o no  capire che se vige su quell’area, come anche Lei teme, il noto articol 26 della NTA del PPR, quell’area è a indice giusto messo a zero e da lì non prende il volo proprio niente. L’ultimo comma poi di pari pagina ci lascia stupefatti, per carità non lo citiamo, o c’è un errore grave in battitura e allora lo corregga o chi l’ha scritta è Canio di persona. Girata poi la pagina, al punto 7.3 , ritorna e insiste poi con la storia del sorvolo di quella cubatura che non c’è e, quindi, va alla conclusione sul primo punto in discussione.  A Lui non par essere viziato l’atto consiliare messo sotto accusa da quelli del Gruppo Insieme. C’è poi l’altra questione, quella per cui lo stralcio violerebbe il vincolo indiretto, quello che misero nel 2010 sull’intera area della “ Zanetta”. Qui la questione verte sul fatto, da noi ben contestato, che le prescrizioni dettate dal Decreto sono trascritte si dentro lo stralcio, ma senza toccare con la coerenza che è richiesta  indici e parametri, anzi operando giusto in senso opposto col risultato che salgono i piani, aumentano i volumi, si stringe fortemente  l’area parco e si allarga ampiamente quella col cemento. Pafundi si limita a copiare quello che dice e scrive la Papotti e questo basta e avanza, forse, a dubitarvi. Vi copieremo in calce di questo nostro post che cosa noi diciamo, giusto a proposito, nel corpo della proposta che cassa “ La Zanetta” e giudicate allora voi dove sta di casa la ragione. Tocca poi Pafundi il terzo punto in discussione, quello che contesta la legittimità della via privilegiata per la SIAV dello Zanetta. Come ricorderete noi siamo quelli che hanno scoperto e poi prodotto anche la prova che il finanziamento pubblico, concesso sempre alla SIAV dello Zanetta, non c’entra niente con lo stralcio perché è per un progetto conforme a norme e piano dell’anno 2000 e ancora solo sei, quindi non aveva bisogno che venisse gonfiato l’albergo con lo stralcio. Che dice allor Pafundi ? Lui copia, incolla e fa proprie  le motivazioni usate da Canio in sede di avvio di questo stralcio, così dimostrerebbe che esse c’erano ed eran congrue. Dimentica il Legale, qui si sorvola, che una valanga di contestazioni da noi venne lì mossa, con quell’accusa mai rimossa, di fare Canio gli interessi di uno soltanto e di violar, con questo abuso, la parità di condizioni di tutti quelli che tiene invece chiusi in un armadio. Questo per ricordar sempre a Pafundi che non è vero, come dice a pagina 16 di dieci e sette, che  noi non abbiam prospettato questi rilievi, ce n’è un archivio intero tenuto negli atti del Palazzo. Così verso la fine ci par che non ne infili più una che sia giusta. Allora, come scordato di quanto abbiamo detto e ripetuto, scrive che  i soldi pubblici concessi alla SIAV dello Zanetta, sono una giusta ragione per lo stralcio.  Poi il semifinale: il punto 13 dell' ormai lungo parere, qui ne infila una mai vista prima d’ora e dice che lo stralcio non viene fatto per assegnar nuovi volumi, ma per recepir il contenuto di robe precedenti e cita, proprio i 3.500  cubi, quelli dell’asta, quelli invece da tempo ormai assegnati. C’è da pensar che, sul finale,  una gran fretta abbia avuto il sopravvento e tirato degli scherzi, ma non poco. Poi, infatti, arriva il gran finale con la sentenza che noi condanna e “la Zanetta “, invece, libera e  l'assolve.

 
Ora, come preannunciato, incolliamo brani della proposta che abbiamo portato in Consiglio per dimostrare la assoluta incoerenza con la quale lo stralcio procede in tema di tutela del vincolo indiretto e assegnazione di indici e parametri edilizi . Anche un cieco può vederlo, eppure .......... Chi poi vuole approfondire e confrontare, non ha che da aprire il post del  26/4 dal titolo "Il Pasticciaccio",   dove troverà il decreto di tutela indiretta cui la variante dovrebbe conformarsi. Stiamo freschi, eppure Papotti prima e Pafundi poi non sembrano essere colti dal dubbio o dal rimorso.
 
Che pur dovrà trovare una qualche espressa giustificazione il conferimento di diritti edificatori per un edificio che potrà raggiungere il rapporto di scala 20/1  rispetto a ciascun  singolo edificio tutelato, a fronte della disposizione precettiva del Decreto che  impone,  invece, il rispetto della scala edilizia degli edifici tutelati?
 Che pur dovrà trovare una qualche espressa giustificazione il conferimento di diritti edificatori per un edificio con uno sviluppo verticale che potrà raggiungere l’altezza di mt. 25, pari al numero di otto piani fuori terra, laddove gli edifici tutelati raggiungono al  massimo i tre piani di altezza ?
Che pur dovrà trovare una qualche espressa giustificazione il conferimento di una superficie coperta  che  ipotizza una copertura edificabile sino al 45% della superficie territoriale del lotto intero e   cioè pari a totali mq. 5.557 e che per i restanti liberi ne pretende la permeabilità soltanto di  un residuo 30% del totale, laddove la norma di tutela richiede, sia la ricostruzione    dell’impianto dei giardini già presenti in area, sia la garanzia del mantenimento di        un’adeguata cornice verde attorno agli edifici vincolati, ma anche di creazione di ugual      cornice attorno ad eventuali nuovi costruzioni ?
Che pur dovrà trovare una qualche espressa giustificazione la possibilità che la variante          prefigura di realizzare, in un unico blocco edilizio di circa mc. 40.000, una quinta che chiude       ogni visuale prospettica dalla direzione delle ville tutelate verso il versante collinare,     sovrastandole con la previsione di una mole edilizia assolutamente ridondante  in relazione         ad ogni parametro si voglia considerare congruo con i precetti del Decreto di vincolo ?
 


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