Giustizia, speriamo, sarà fatta; così s'introduceva il post dell'altro giorno, così s'introduce il post anche di oggi, ma tra l'uno e l'altro post ciò che cambia è l'indagato e, naturalmente, pure cambia il capo per cui si sta indagati. Comunque non è che ci vuol molto a capir di chi parliamo e poiché anche della vicenda che qui vi raccontiamo non manca molto a che il P.M. depositi le richieste dell'accusa dello Stato, a noi ci scappa un commentino che a voi vi proponiamo per benino.
Canio nella sua denuncia querela contro un serial killer difende il proprio operato amministrativo in relazione alla variante stralcio, la " Zanetta" da lui promossa e dalla componente di maggioranza del Consiglio comunale poi approvata definitivamente. A pagina 3 dell'atto di denunzia e querela, Di Milia afferma che la decisione di dar corso alla variante stralcio venne motivata da ragioni riconducibili al pubblico interesse. In particolare egli le riconduce a quattro ordini di ragioni:
1) Lo sviluppo e la crescita dell'economia turistica locale.
2) Il recupero di un'area degradata.
3) L' aumento dell'occupazione locale .
4) La concreta volontà manifestata dalla proprietà di utilizzare il contributo pubblico ottenuto.
Eliminata subito la ragione numero quattro in quanto il contributo pubblico, (non europeo per verità, ma fondi nazionali) come ampiamente documentato, non si riferisce affatto al progetto edilizio conseguente la variante, ma a quello presentato nell'anno 2006 quando sull'area vigevano altre regole, rimangono da esaminare le altre tre ragioni. Quanto alla prima, è indubbio che qualsiasi iniziativa nel settore dell'investimento alberghiero può portare ad un aumento della capacità ricettiva e di conseguenza ad una crescita dell'economia locale.
Tale ragione, proprio perché troppo generica, non pare però essere capace di giustificare da sola il concreto e specifico interesse pubblico invocato per giustificare la scelta di assentire lo stralcio. Pecca di genericità e astrattezza.
Più fondata parrebbe, invece, la quarta ragione, quella che attribuisce alla variante il merito di consentire il recupero di un'area degradata, comprese le due ville storiche oggi vincolate. La terza ragione quella occupazionale, fa invece un po' il paio con la prima e, come quella, pecca dello stesso vizio di genericità. Ma se queste sono le ragioni di pubblico interesse invocate da Canio, egli compie uno stravolgimento dell'ordine di priorità e valenza delle ragioni pubbliche che avrebbero dovuto presidiare il ridisegno della pianificazione urbanistica di quell'area. Egli attribuisce un valore assoluto a dei fini che, invece, sono relativi e devono degradare in presenza di altri valori più preminenti. Ignora infatti, nelle sue motivazioni, l'esistenza del vincolo indiretto ex art. 45 del codice dei beni culturali posto su tutta l'area nel corso del 2010 e , in particolare, ne ignora i suoi obbligatori precetti, che infatti con lo stralcio stravolge. Ignora poi il vincolo paesaggistico posto nel 1924 su una porzione dell'area pari al suo oltre 20% e di più ne ignora la norma, in salvaguardia, di inedificabilità assoluta posta sulla medesima porzione d'area in data 04/09/2009 dalla Regione Piemonte con l'articolo 26 delle N.T.A. del P.P.R..
All'Alcade, anche in virtù della professione che svolge e non solo in virtù della carica che ricopre, non poteva e non può sfuggire che l'ordinamento attribuisce ai vincoli paesaggistici e culturali, una valenza di assoluta preminenza all'interno di una gerarchia di interessi pubblici tutelati. La giurisprudenza di ogni grado e qualsiasi giurisdizione, su tale punto è ferma e solo per citare un pronunciamento abbastanza recente: Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6069, del 18 dicembre 2013. Se dunque ciò che ci dice la giurisprudenza ha un fondamento, l'Alcade avrebbe dovuto attribuire a quei valori il massimo grado di attenzione nel disegno della variante stralcio, perseguendoli quale prioritaria finalità di pubblico interesse e semmai far discendere dal loro perseguimento e ottenimento, quelle ricadute economiche che rivendica quale risultato di pubblico interesse conseguente l'approvazione stralcio. In verità L'Alcade Canio ha operato contro i valori paesaggistici e monumentali, costituzionalmente protetti.Tutta l'azione di contrasto messa in atto dal gruppo consiliare Insieme, ha dimostrato, attraverso una mole di documenti senza eguali, che quei valori, non solo non sono stati tutelati con la variante, ma che si è operato contro di essi. Se ciò è vero ne consegue che, come ricordato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 /2006, la mera compresenza di una finalità pubblicistica non basta ad escludere la sussistenza del dolo intenzionale nel reato di abuso, ma sarebbe necessario che il fine pubblico perseguito assurgesse a obiettivo principe della condotta dell'agente. Ma questo non è il caso perché sempre l' Alcade ha stravolto con la sua condotta la priorità dei fini pubblici da perseguirsi e l'ha fatto pur ampiamente edotto circa il quadro dei vincoli esistenti su quell'area e anche quando quello, sempre taciuto negli atti dal lui proposti, relativo alla norma di salvaguardia, è stato portato a conoscenza del Consiglio proprio per iniziativa anche del soggetto querelato. Ora se i fini pubblici enunciati nelle memorie prodotte dal presunto offeso non sono, per un verso, adeguati e sufficienti a dimostrare che sono stati assunti a obiettivo principe della variante e per altro verso neppure rilevano in quanto tali, ne consegue che gli interessi reali che la variante ha perseguito sono altri, cioè rimane il preminente vantaggio patrimoniale arrecato ad una proprietà che con lo stralcio, tenta così di bai passare i vincoli pubblici che sono stati posti sull'area, trasferendo su di essa una capacità edificatoria aggiuntiva di circa 10.000. Con un'ulteriore aggravante; senza più essere gravata da un onere di oltre un milione di euro, prezzo da essa liberamente offerto nell'ambito di una procedura di asta di cubature indetta dallo stesso comune nel corso del 2009, poi revocata per dichiarata impossibilità di attribuzione di dette cubature ( 10.000 mc.) per sopravvenuti vincoli, mentre successivamente riattribuiti con la variante stralcio, ma senza più quell'onere. Comunque e lo ribadiamo, vale in questo caso sino al giudicato definitivo la presunzione assoluta di non colpevolezza, insomma quella che vale anche per me, dedito come sapete a compiere diffamazioni seriali a danno del governo locale.