Dopo che sulla pagina di ieri abbiamo iniziato a pubblicare
il ricorso contro lo stralcio di " Zanetta", oggi continuiamo e
domanI poi finiamo.
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL
PIEMONTE
TORINO
RICORSO II PARTE
2) Eccesso di potere per carenza dei presupposti; eccesso di potere per
carenza di istruttoria; violazione degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152; eccesso di potere per violazione della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno
2008; eccesso di potere per carenza di motivazione con riferimento all'impatto
ambientale in relazione ai vincoli di carattere ambientale e storico-artistico
I provvedimenti impugnati sono
illegittimi sotto un ulteriore profilo.
È noto che la Valutazione
Ambientale Strategica deve essere effettuata quando piani e programmi possano produrre“impatti significativi sull'ambiente” (artt. 6 e 12 D.Lgs. n.
152/2006). Ed è altrettanto noto che nel concetto di ambiente è compreso anche
il patrimonio culturale (cfr. art. 6 D.Lgs. n. 152/2006).
Tali norme sono da ascrivere al
novero delle norme precauzionali, ispirate al fondamentale principio di
precauzione che ormai permea anche le nostre disposizioni in materia ambientale
(TAR Piemonte, Sez. I, 17 giugno 2011 n. 657).
Nonostante l'intervento programmato
insista su di un area soggetta ai numerosi vincoli
paesaggistici e storico-artistico sopra visti e abbia una entità considerevole (13.895 mq. di
s.u.l. per un totale di 43.769 metri cubi che si aggiungeranno all'esistente,
doc. 7), i provvedimenti impugnati ed in particolare gli atti istruttori della
verifica di assoggettabilità alla VAS (v. relazioni dell'OTC cit.) non spendono una parola per escludere
eventuali “impatti significativi
sull'ambiente”. Ed è significativo che il concetto di “impatto
significativo”, che è quello prescritto della legge, non siano mai usato in
nessun atto istruttorio.
Solo l'assenza di importanti
conseguenze sul patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-artistico ed una
idonea motivazione in merito avrebbero consentito di evitare la VAS.
L'Amministrazione Comunale avrebbe
dovuto spiegare come è possibile che un intervento delle dimensioni previste (13.895 mq. di s.u.l. per un totale di
43.769 metri cubi di nuovo volume) non crei, anche solo potenzialmente, impatti ambientali significativi su
un'area così fortemente vincolata e quindi tutelata come quella su cui andrà ad
insistere.
Va sottolineato in merito che il
D.D.R. 27 dicembre 2010 che sottopone a tutela indiretta l'area circostante le
due ville vincolate, detta come prescrizione “che non vengano poste in essere nuove edificazioni tali da recare
pregiudizio, per dislocazione e volume edilizio, dimensionamento, profilo e
altezza alle prospettive, alle visuali ed al godimento dei due edifici
sottoposti a tutela, rispettandone la scala edilizia ed il particolare rapporto
con il contesto esterno;” (doc. 10).
Possibile che la nuova struttura
alberghiera, anche solo potenzialmente, non provochi nessun impatto
significativo meritevole della più attenta valutazione ambientale prevista
nella VAS?
3) Eccesso di potere per carenza dei presupposti; eccesso di potere
per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152; eccesso di potere per violazione della D.G.R. n. 12-8931 del 9
giugno 2008; eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà
manifesta, irragionevolezza ed illogicità con riferimento all'impatto
ambientale
La Valutazione Ambientale
Strategica deve essere effettuata quando piani e programmi possano produrre“impatti significativi sull'ambiente”,
nell'ampia accezione sopra vista (artt. 6 e 12 D.Lgs. n. 152/2006).
Dagli atti istruttori emerge che in
diverse occasioni le amministrazioni intervenute, Comune compreso, si sono rese
conto delle numerose possibili e gravi conseguenze negative sull'ambiente della
variante.
Ad esempio nel Contributo
dell'Organo Tecnico Regionale di VAS del 15 novembre 2012 (doc. 15) si legge:
“Le previsioni della Variante relative al nuovo polo turistico-ricettivo,
dal punto di vista ambientale, hanno
notevoli ripercussioni sulle principali componenti ambientali e con
riferimento alla tipologia delle azioni previste si ritiene che i principali
effetti derivanti sono praticamente riconducibili a pressioni antropiche e alle
attività connesse agli usi degli edifici turistico-ricettivo (residenziale)
delle strutture previste e come di seguito descritto:
- aumento dei volumi e dei consumi idrici;
- aumento dei volumi reflui;
- aumento delle acque meteoriche; consumo energetico per gli impianti
tecnologici installati;
- aumento della produzione di rifiuti urbani;
- aumento del traffico veicola re e dell'inquinamento atmosferico.” (pag. 6 e
7).
“Nell'area S1 [ossia l'area oggetto della variante, n.d.r.]...sono presenti ville storiche.... Il particolare pregio di tale area è
quella di fornire una percezione unitaria di ambito, che si è conservato negli
anni, ed è caratterizzato dal rapporto tra le ville, il giardino, gli spazi
liberi e quelli edificati esistenti, che bilanciano il rapporto del vuoto sul
pieno.” (pag. 10);
“Gli effetti di carattere ambientale sono particolarmente riferibili alla
modifica della percezione visiva del
contesto del lago. In tal senso sarà opportuna l'attenta analisi dei luoghi
d'intervento e studi appropriati con fotosimulazioni e rendering...” (pag. 11);
Si suggerisce che gli interventi proposti siano indirizzati verso uno
sviluppo rispettoso del contesto paesaggistico esistente, con soluzioni
progettuali che tengano conto del linguaggio architettonico armonizzato con il
contesto attualmente esistente...” (pag. 11);
“Considerato il particolare
contesto paesaggistico, costituito da un insieme di componenti che
sfruttano il paesaggio anche urbano e che lo rendono identificabile,
conferendogli qualità, è necessario porre particolare attenzione alle misure da
osservarsi:
- nella progettazione e costruzione degli edifici, in relazione
all'altezza e alla loro sagoma;
- nella conservazione e valorizzazione degli scorci panoramici,
assicurando le quinte visive sul lungo lago;
- nel definire opportune misure per favorire la mitigazione dei fattori di
criticità.” (pag. 11).
E subito dopo, per tali ragioni, si
suggerisce che il progetto edilizio debba poi essere corredato da uno studio si
inserimento paesaggistico-ambientale (pag. 12).
Nel parere dell'Organo Tecnico
Comunale di VAS del 10 dicembre 2012 (doc. 3), le paragrafo “COMPONENTE PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE” si legge:
“L'intervento S1, (intervento più critico sia per l'aspetto percettivo
sia per il valore culturale che alcune delle ville, oggetto dell'intervento
hanno nel contesto del paesaggio del lungo lago), produrrà un alterazione sia visiva sia percettiva del lungolago.
Sarebbe necessario ed auspicabile, che nella fase successiva al grado
urbanistico, si facesse una attenta analisi dell'aspetto percettivo.”
“Le ville inserite nell'area di intervento S1 sono un patrimonio da
salvaguardare, specie nel loro rapporto con gli spazi aperti antistanti.”
Nelle osservazioni ARPA, che
ritiene necessaria la VAS, del 21 giugno 2012 (doc. 8), a pag. 4, si elencano
le principali problematiche ambientali: consumo del suolo, alterazione contesto
paesaggistico e degli ambienti naturaliformi corrispondenti al parco delle
ville tutelate, variazioni del clima atmosferico e acustico.
E si rileva altresì una grave carenza istruttoria, a cui il
comune non ha mai posto rimedio perché ribadita
anche successivamente per ben due volte (cfr. doc. 5 e 7, pag. 5, 6, 9 e
10), poiché “Nella documentazione
ambientale le problematiche sopra riportate non sono trattate o, se lo sono, lo sono in modo generico e non circostanziato.”.
E ancora l'ARPA, il 12 settembre
2012, dopo aver descritto e valutato negativamente gli impatti ambientali
conseguenti alla variante (cfr. pag. 6, 7 e 8 cui per brevità si rimanda),
conclude “che senza un'adeguata
progettazione (anche urbanistica) ed un probabile ridimensionamento dei volumi,
l'attuazione della variante in
istruttoria potrebbe portare alla compromissione paesaggistica dell'unico
tratto di lungolago, in Comune di Stresa, non ancora occupato da strutture
alberghiere, interrompendo di fatto il paesaggio delle ville...” (pag.
9).
Anche l'A.S.L. V.C.O., nella nota
11 settembre 2012 (doc. 9), ha sollevato gravi difetti istruttori e valutativi:
“...nel DTP [documento tecnico
preliminare, n.d.r.] non si rinviene neppure un accenni agli eventuali impatti ambientali di carattere sommatorio o modulativo o
eventualmente di compensazione-mitigazione, derivanti dall'esecuzione dei due
blocchi di interventi programmatori. Tali valutazioni ambientali sarebbero
quantomai auspicabili nel contesto di procedure di adeguati piani urbanistici”;
e ancora, richiamando le principali criticità già segnalate ed i loro impatti
sulle componenti antropiche: “il
documento prodotto [il DTP, n.d.r.] risulta decisamente carente delle necessarie
valutazioni (in particolar modo
poi nulla viene menzionato in merito alla salvaguardia della salute umana).
Nulla di fatto viene detto sui possibili scenari configurabili tanto a livello
della zona del singolo intervento quanto su quelli determinabili dalla
sommatoria di tutti e tre.”
Tuttavia, il Comune (così come la
Regione) non ha tratto la logica conseguenza dalle affermazioni e valutazioni
compiute dalle amministrazioni intervenute ed
in particolare di quelle istituzionalmente preposte alla tutela dell'ambiente,
del paesaggio e del patrimonio culturale e della salute (ARPA, Soprintendenza e
ASL), ossia la chiara ed evidente necessità di sottoporre la variante alla
Valutazione Ambientale Strategica.
È infatti del tutto irragionevole e
contraddittorio da lato affermare che l'intervento potrebbe avere “notevoli
ripercussioni sulle principali componenti ambientali” e poi non
sottoporlo ad una più attenta e specifica valutazione in merito.
D'altra parte basta osservare le
fotografie dei luoghi prodotte per accorgersi della bellezza e del grande
pregio dell'area, e quindi della necessità di una attenta valutazione di un
progetto di intensa urbanizzazione come quello programmato.
Senza contare che l'ARPA e ASL,
come visto, hanno più volte manifestato carenze documentali e carenze valutative.
I provvedimenti impugnati sono
quindi viziati per contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifesta.
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