Dopo il servizio sulla pagina di ieri, oggi, con anche un giorno di anticipo sul preavviso, iniziamo
a pubblicare, in integrale, il ricorso al Tar Piemonte. Le firme poi ce l'hanno
messe Italia Nostra e, per sicurezza, Vecchi. Comunque questo ricorso viene depositato
oggi in tribunale e poi vediamo. Noi lo pubblichiamo un po' a puntate, oggi e se
non succede niente più importante, domani e venerdì lo completiamo. Per chi ha un
po' di voglia, gli dia la sua lettura.
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL
PIEMONTE
TORINO
RICORSO
di VECCHI GIOVAN BATTISTA (C.F. VCCGNB44A23L502S), residente in Thailandia, e dell’Associazione ITALIA
NOSTRA Onlus, (P. IVA
02121101006), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio Razeto (C.F. RZTGRG60S14G273Z; avvgiorgiorazeto@cnfpec.it), Giuseppe Greppi (C.F. GRPGPP55E05G471R; avvgiuseppegreppi@puntopec.it)
e Massimo Conti (C.F CNTMSM76E14L872W; avvmassimoconti@cnfpec.it) (fax 0142/45.18.91), con domicilio eletto in Torino, in Corso De
Gasperi n. 21 presso l’Avv. Antonio Fiore (FRINTN41T24B885J; studio@pec.avvocatifiore.it) (fax 011/51.30.875), giusta
delega in calce al presente atto
contro
- il COMUNE DI STRESA, nella
persona del Sindaco pro tempore;
PER L’ANNULLAMENTO
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Stresa n. 68
del 21 agosto 2013 (Doc. 1), di approvazione del progetto definitivo della
Variante Stralcio Urbanistica del P.R.G.C., che consente la realizzazione
dell'intervento n. 172 (Area S1) inerente una nuova struttura alberghiera in
area soggetta a vincolo ambientale e storico-artistico di particolare
interesse;
- della deliberazione C.C. di Stresa n. 28 del 14 maggio 2012
con cui è stato stralciato dal documento programmatico della variante
strutturale in itinere l'intervento n. 172 riguardante la realizzazione della
nuova struttura alberghiera e ed è stato adottato un nuovo documento
programmatico per il citato intervento (doc. 2);
- della deliberazione C.C. di Stresa n. 111 del 28 dicembre
2012 con cui la Variante Stralcio Urbanistica del P.R.G.C. è stata esclusa dalla
fase di valutazione di V.A.S. (doc. 3);
- di ogni atto connesso, antecedente o consequenziale a
quelli impugnati ed in particolare: delle deliberazioni C.C. 66 del 24 luglio
2012, n. 112 e 113 del 28 dicembre 2012 e n. 33 del 15 maggio 2013; della deliberazione
G.C. n. 115 del 5 dicembre 2012.
Con il favore delle spese del
presente giudizio.
FATTO
Il signor Vecchi è proprietario di
una porzione di fabbricato situato accanto all'area interessata dalla variante
oggetto del presente giudizio. Italia Nostra è una onlus che, come noto, ha
come scopo statutario di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Essa è portatrice di
interessi diffusi ed è presente con una propria articolazione, di livello
Provinciale, nell'ambito del territorio della Provincia del VCO.
Il Comune di Stresa, nell'anno
2012, ha d ifatto interrotto, dopo la fase di approvazione del documento
preliminare, una procedura principale di variante strutturale già avviata ai
sensi dell'art. 31-ter della Legge Regionale n. 56/77 e s.m., estrapolando
dalla medesima alcuni interventi e dando
seguito ad una nuova variante strutturale, denominandola stralcio I fase. La
nuova Variante Stralcio prevede tre soli diversi interventi:
S1: di realizzare una nuova
struttura alberghiera sul lungo lago del Lago Maggiore;
S2: mutare la destinazione d'uso
dell'area ove si trova l'istituto Alberghiero Maggia da “area per istruzione”
ad “area residenziale”;
S.3: recuperare e riqualificare un
percorso storico, per lo più siti in ambiti esterni la perimetrazione urbana,
quale parziale compensazione della prevista nuova struttura ricettiva sub S.1.
I primi due interventi e
soprattutto il primo, sono ovviamente quelli di maggior impatto.
Nel corso del procedimento sono
state svolte due conferenze istruttorie di pianificazione.
In tale ambito, è stato aperto un
subprocedimento allo scopo di valutare la necessità di procedere alla V.A.S.
(Valutazione Ambientale Strategica). Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, l'ARPA e l'ASL VCO, ossia gli enti istituzionalmente preposti alla
tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, dell'ambiente e della salute
(e comunque la maggioranza degli enti consultati e che si sono espressi al
riguardo) hanno manifestato la necessità di assoggettare la variante di PRGC
alla V.A.S., soprattutto in considerazione della rilevanza del nuovo polo
alberghiero che va ad insistere su di una zona
gravata da importanti vincoli di carattere paesaggistico ambientale e
storico artistico (doc. 4, 5 e 6).
Ciò nonostante, il Comune di
Stresa, senza prendere in serio e ponderato esame non solo i pareri degli enti
suddetti ma addirittura l'esistenza dei numerosi vincoli citati, con delibera
C.C. n. 111 del 28 dicembre 2012, ha approvato le risultanze dell'Organo
Tecnico Comunale e ha assurdamente escluso la necessità della V.A.S., dando
seguito al procedimento urbanistico..
Infine, lo stesso comune, con
delibera del Consiglio Comunale di Stresa n. 68 del 21 agosto 2013, ha
approvato il progetto definitivo della Variante Stralcio Urbanistica del
P.R.G.C..
Gli atti impugnati sono illegittimi
devono essere annullati per i seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere per carenza dei presupposti; eccesso di potere
per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152; eccesso di potere per violazione della D.G.R. n. 12-8931 del 9
giugno 2008; eccesso di potere per carenza di motivazione con riferimento ai
vincoli di carattere ambientale e storico-artistico
La zona di intervento,
immediatamente prospicente il lago Maggiore, è gravata da importanti e numerosi
vincoli di carattere paesaggistico ambientale e storico-artistico (cfr.
planimetria dei vincoli, doc. 23).
Innanzitutto, in forza del D.M. 8
settembre 1951, la fascia a lago è stata dichiarata di notevole interesse
pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497.
In secondo luogo, in forza del
D.D.R. 1 settembre 2008, rettificato con D.D.R. 15 dicembre 2009, sono state
dichiarate di interesse storico-artistico particolarmente importante ex artt.
10 e 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Villa Marina” e “Villa Basile di San
Rizzo” (cfr. doc. 10, 11 e 14).
In terzo luogo, con successiva
D.D.R. 27 dicembre 2010, anche l'area circostante le suddette ville è stata sottoposta
a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 (doc. 12).
Il perimentro di tale area coincide
esattamente con l’intero ambito della previsione 172 della viriante stralcio.
Inoltre, l'area di intervento è
confinante con il monumentale “Gran Hotel Iles Borromées”, assoggettato a
tutela unitamente all'area a parco di pertinenza con D.D.R. 22 giugno 2004
(doc. 13).
Senza considerare, infine, il
decreto ministeriale 4 settembre 1924, con cui sin dagli anni '20 è stato
dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 2 della legge 11
giugno 1922 n. 778 il parco di pertinenza del “Gran Hotel Iles Borromées” (doc.
14), la cui estensione, sino al 1984, si stendeva oltre gli attuali suoi
materializzati confini ed interessava anche un ambito di circa mq. 1.930 ora
facente parte integrante dell'area di proprietà oggetto della previsione 172.
Si aggiunge che la Regione Piemonte
con deliberazione della Giunta datata 04/08/2009, adottando di P.P.R. ha posto,
ai sensi del codice dei beni culturali, con l'articolo 26 delle N.T.A. una
prescrizione di salvaguardia che interdice ogni nuova edificazione e limita
fortemente gli ulteriori interventi edilizi proprio nell'ambito del perimetro
originario del parco del Grnd Hotel Des Iles Borromée, quindi anche nella
porzione d'area trasferita, per cessione, alla proprietà limitrofa e oggetto
ora di variante stralcio.
Ora, nessuno di questi vincoli è stato preso in seria considerazione nel
procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (cfr. in
particolare le relazioni degli Organi Tecnici Comunale e Regionale, doc. 3 e
doc. 15), nonostante che ciò sia prescritto dall'art. 12 del D.Lgs. 3.4.2006,
n. 152 e dal relativo Allegato 1, il quale tra i criteri per la verifica di
assoggettabilità impone di tenere conto
in particolare del valore e vulnerabilità dell'area a causa del patrimonio
culturale e degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale (cfr. punto 2).
Anche ARPA ha rilevato che nella
documentazione ambientale “non si trovano
né una descrizione dei vincoli gravanti sull'area né, di conseguenza, una loro
valutazione critica in funzione della progettazione urbanistica dell'area in
variante.” (osservazioni ARPA del 12 settembre 2012, doc. 7, pag. 10)
Si tenga presente che l'intervento
reso possibile dalla variante parziale strutturale approvata dal Comune, amplia notevolmente la superficie utile di
pavimento (s.u.l.) destinata a
polo turistico alberghiero, portandola da 10.661 mq a 13.895 mq. (cfr. rilievi Regione Piemonte del 19 novembre 2012,
doc. 16), per un totale di 43.769 metri
cubi di volume (cfr. osservazioni ARPA del 12 settembre 2012, pag. 4, doc.
7).
Amplia inoltre l'indice di
copertura dell'area, sino a prevederlo della misura del 45% della superficie
territoriale a fronte del precedente 35% e di quello esistente in loco pari al
14% (cfr osservazioni ARPA doc. 7, pag 4), modifica comunque sempre e solo in
senso espansivo le possibilità edificatorie, sia in termini di indici che di
parametri, agisce insomma come se il sistema dei vincoli, fortemente pregnanti,
non esistesse.
Il tutto concentrato in un'area vincolata e compresa in un raggio di soli
120 metri circa (cfr. pag. 2 osservazioni ARPA 21 giugno 2012, doc.
8).
E si tenga altresì presente che
l'aumento della s.u.l.., come si ricava espressamente dagli atti della variante
e dal parere regionale del 22-23 luglio 2013 (doc. 18), è stato motivato
proprio dal fatto che “Villa Marina” e “Villa Basile di San Rizzo” sono state
vincolate dalla Soprintendenza e dunque non era più possibile il recupero dei
loro volumi tramite demolizione. Per
assurdo, pertanto, l'imposizione del vincolo è stato sfruttata per aumentare le
cubature realizzabili nel medesimo contesto tutelato!
Proprio per queste ragioni la
Soprintendenza per i beni archiettonici e paesaggistici, che è l'autorità
competente alla tutela dei citati vincoli, e l'ARPA, in particolare con i
pareri 12 settembre 2012 e 21 novembre 2012 (doc. 4 e 5), hanno sempre
ravvisato la necessità di procedere alla V.A.S..
Nonostante ciò, nella relazione
dell'OTC (Organo Tecnico Comunale, di cui all'art. 7 della LRP 40/1998)
allegata alla deliberazione di esclusione della VAS (doc. 3) non si trova alcun cenno relativo
all'esistenza dei suddetti vincoli e alle relative problematiche sollevate da
Soprintendenza e ARPA, quasi come se non esistessero. Vengono prese in
considerazione, e per giunta malamente fuorviando persino la lettura di alcuni
dei pareri acquisiti, altre questioni ma non i vincoli suddetti.
In sostanza, non è dato comprendere
come si possa omettere qualunque riferimento ai suddetti vincoli quando
l'intervento programmato ricade proprio sulle aree dagli stessi tutelate.
E non vale ad esonerare da tale
obbligo di attenta valutazione il fatto che per la realizzazione del nuovo polo
alberghiero sarà comunque necessaria l'autorizzazione al progetto della
Soprintendenza poiché da un lato ciò non esaurisce certo le attività
istituzionali di tutela del paesaggio e dall'altro le finalità della VAS e dell'autorizzazione
ministeriale sono chiaramente diverse.
Di conseguenza, il provvedimento di
verifica del Comune di Stresa, assunto con delibera C.C. 28.12.2012, n. 111
(doc. 3), e così pure l'atto di approvazione della variante parziale
strutturale di cui alla delibera C.C. 21.08.2013 n. 68 e tutti gli atti
endoprocedimentali, risultano viziati per evidente mancata valutazione dei
fatti rilevanti, carenza di istruttoria e di
motivazione.
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