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mercoledì 13 novembre 2013

AZIONE




Dopo il servizio sulla pagina di ieri, oggi, con anche un giorno di anticipo sul preavviso, iniziamo a pubblicare, in integrale, il ricorso al Tar Piemonte. Le firme poi ce l'hanno messe Italia Nostra e, per sicurezza, Vecchi. Comunque questo ricorso viene depositato oggi in tribunale e poi vediamo. Noi lo pubblichiamo un po' a puntate, oggi e se non succede niente più importante, domani e venerdì lo completiamo. Per chi ha un po' di voglia, gli dia la sua lettura.    

 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL PIEMONTE
TORINO
RICORSO
di VECCHI GIOVAN BATTISTA (C.F. VCCGNB44A23L502S), residente in Thailandia, e dell’Associazione ITALIA NOSTRA Onlus, (P. IVA 02121101006), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio Razeto (C.F. RZTGRG60S14G273Z; avvgiorgiorazeto@cnfpec.it), Giuseppe Greppi (C.F. GRPGPP55E05G471R; avvgiuseppegreppi@puntopec.it) e Massimo Conti (C.F CNTMSM76E14L872W; avvmassimoconti@cnfpec.it) (fax 0142/45.18.91), con domicilio eletto in Torino, in Corso De Gasperi n. 21 presso l’Avv. Antonio Fiore (FRINTN41T24B885J; studio@pec.avvocatifiore.it) (fax  011/51.30.875), giusta delega in calce al presente atto
contro
- il COMUNE DI STRESA, nella persona del Sindaco pro tempore;
PER L’ANNULLAMENTO
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Stresa n. 68 del 21 agosto 2013 (Doc. 1), di approvazione del progetto definitivo della Variante Stralcio Urbanistica del P.R.G.C., che consente la realizzazione dell'intervento n. 172 (Area S1) inerente una nuova struttura alberghiera in area soggetta a vincolo ambientale e storico-artistico di particolare interesse;
- della deliberazione C.C. di Stresa n. 28 del 14 maggio 2012 con cui è stato stralciato dal documento programmatico della variante strutturale in itinere l'intervento n. 172 riguardante la realizzazione della nuova struttura alberghiera e ed è stato adottato un nuovo documento programmatico per il citato intervento (doc. 2);
- della deliberazione C.C. di Stresa n. 111 del 28 dicembre 2012 con cui la Variante Stralcio Urbanistica del P.R.G.C. è stata esclusa dalla fase di valutazione di V.A.S. (doc. 3);
- di ogni atto connesso, antecedente o consequenziale a quelli impugnati ed in particolare: delle deliberazioni C.C. 66 del 24 luglio 2012, n. 112 e 113 del 28 dicembre 2012 e n. 33 del 15 maggio 2013; della deliberazione G.C. n. 115 del 5 dicembre 2012. 
Con il favore delle spese del presente giudizio.
FATTO
Il signor Vecchi è proprietario di una porzione di fabbricato situato accanto all'area interessata dalla variante oggetto del presente giudizio. Italia Nostra è una onlus che, come noto, ha come scopo statutario di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Essa è portatrice di interessi diffusi ed è presente con una propria articolazione, di livello Provinciale, nell'ambito del territorio della Provincia del VCO.
Il Comune di Stresa, nell'anno 2012, ha d ifatto interrotto, dopo la fase di approvazione del documento preliminare, una procedura principale di variante strutturale già avviata ai sensi dell'art. 31-ter della Legge Regionale n. 56/77 e s.m., estrapolando dalla medesima alcuni  interventi e dando seguito ad una nuova variante strutturale, denominandola stralcio I fase. La nuova Variante Stralcio prevede tre soli diversi interventi:
S1: di realizzare una nuova struttura alberghiera sul lungo lago del Lago Maggiore;
S2: mutare la destinazione d'uso dell'area ove si trova l'istituto Alberghiero Maggia da “area per istruzione” ad “area residenziale”;
S.3: recuperare e riqualificare un percorso storico, per lo più siti in ambiti esterni la perimetrazione urbana, quale parziale compensazione della prevista nuova struttura ricettiva sub S.1.
I primi due interventi e soprattutto il primo, sono ovviamente quelli di maggior impatto.
Nel corso del procedimento sono state svolte due conferenze istruttorie di pianificazione.
In tale ambito, è stato aperto un subprocedimento allo scopo di valutare la necessità di procedere alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica). Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'ARPA e l'ASL VCO, ossia gli enti istituzionalmente preposti alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, dell'ambiente e della salute (e comunque la maggioranza degli enti consultati e che si sono espressi al riguardo) hanno manifestato la necessità di assoggettare la variante di PRGC alla V.A.S., soprattutto in considerazione della rilevanza del nuovo polo alberghiero che va ad insistere su di una zona  gravata da importanti vincoli di carattere paesaggistico ambientale e storico artistico (doc. 4, 5 e 6).
Ciò nonostante, il Comune di Stresa, senza prendere in serio e ponderato esame non solo i pareri degli enti suddetti ma addirittura l'esistenza dei numerosi vincoli citati, con delibera C.C. n. 111 del 28 dicembre 2012, ha approvato le risultanze dell'Organo Tecnico Comunale e ha assurdamente escluso la necessità della V.A.S., dando seguito al procedimento urbanistico..
Infine, lo stesso comune, con delibera del Consiglio Comunale di Stresa n. 68 del 21 agosto 2013, ha approvato il progetto definitivo della Variante Stralcio Urbanistica del P.R.G.C..
Gli atti impugnati sono illegittimi devono essere annullati per i seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere per carenza dei presupposti; eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere per violazione della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; eccesso di potere per carenza di motivazione con riferimento ai vincoli di carattere ambientale e storico-artistico
La zona di intervento, immediatamente prospicente il lago Maggiore, è gravata da importanti e numerosi vincoli di carattere paesaggistico ambientale e storico-artistico (cfr. planimetria dei vincoli, doc. 23).
Innanzitutto, in forza del D.M. 8 settembre 1951, la fascia a lago è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497.
In secondo luogo, in forza del D.D.R. 1 settembre 2008, rettificato con D.D.R. 15 dicembre 2009, sono state dichiarate di interesse storico-artistico particolarmente importante ex artt. 10 e 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Villa Marina” e “Villa Basile di San Rizzo” (cfr. doc. 10, 11 e 14).
In terzo luogo, con successiva D.D.R. 27 dicembre 2010, anche l'area circostante le suddette ville è stata sottoposta a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 (doc. 12).
Il perimentro di tale area coincide esattamente con l’intero ambito della previsione 172 della viriante stralcio.
Inoltre, l'area di intervento è confinante con il monumentale “Gran Hotel Iles Borromées”, assoggettato a tutela unitamente all'area a parco di pertinenza con D.D.R. 22 giugno 2004 (doc. 13).
Senza considerare, infine, il decreto ministeriale 4 settembre 1924, con cui sin dagli anni '20 è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922 n. 778 il parco di pertinenza del “Gran Hotel Iles Borromées” (doc. 14), la cui estensione, sino al 1984, si stendeva oltre gli attuali suoi materializzati confini ed interessava anche un ambito di circa mq. 1.930 ora facente parte integrante dell'area di proprietà oggetto della previsione 172.
Si aggiunge che la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta datata 04/08/2009, adottando di P.P.R. ha posto, ai sensi del codice dei beni culturali, con l'articolo 26 delle N.T.A. una prescrizione di salvaguardia che interdice ogni nuova edificazione e limita fortemente gli ulteriori interventi edilizi proprio nell'ambito del perimetro originario del parco del Grnd Hotel Des Iles Borromée, quindi anche nella porzione d'area trasferita, per cessione, alla proprietà limitrofa e oggetto ora di variante stralcio.
Ora, nessuno di questi vincoli è stato preso in seria considerazione nel procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (cfr. in particolare le relazioni degli Organi Tecnici Comunale e Regionale, doc. 3 e doc. 15), nonostante che ciò sia prescritto dall'art. 12 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e dal relativo Allegato 1, il quale tra i criteri per la verifica di assoggettabilità impone di tenere conto in particolare del valore e vulnerabilità dell'area a causa del patrimonio culturale e degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale (cfr. punto 2).
Anche ARPA ha rilevato che nella documentazione ambientale “non si trovano né una descrizione dei vincoli gravanti sull'area né, di conseguenza, una loro valutazione critica in funzione della progettazione urbanistica dell'area in variante.” (osservazioni ARPA del 12 settembre 2012, doc. 7, pag. 10)
Si tenga presente che l'intervento reso possibile dalla variante parziale strutturale approvata dal Comune, amplia notevolmente la superficie utile di pavimento (s.u.l.) destinata a polo turistico alberghiero, portandola da 10.661 mq a 13.895 mq. (cfr. rilievi Regione Piemonte del 19 novembre 2012, doc. 16), per un totale di 43.769 metri cubi di volume (cfr. osservazioni ARPA del 12 settembre 2012, pag. 4, doc. 7).
Amplia inoltre l'indice di copertura dell'area, sino a prevederlo della misura del 45% della superficie territoriale a fronte del precedente 35% e di quello esistente in loco pari al 14% (cfr osservazioni ARPA doc. 7, pag 4), modifica comunque sempre e solo in senso espansivo le possibilità edificatorie, sia in termini di indici che di parametri, agisce insomma come se il sistema dei vincoli, fortemente pregnanti, non esistesse.  
Il tutto concentrato in un'area vincolata e compresa in un raggio di soli 120 metri circa (cfr. pag. 2 osservazioni ARPA 21 giugno 2012, doc. 8).
E si tenga altresì presente che l'aumento della s.u.l.., come si ricava espressamente dagli atti della variante e dal parere regionale del 22-23 luglio 2013 (doc. 18), è stato motivato proprio dal fatto che “Villa Marina” e “Villa Basile di San Rizzo” sono state vincolate dalla Soprintendenza e dunque non era più possibile il recupero dei loro volumi tramite demolizione. Per assurdo, pertanto, l'imposizione del vincolo è stato sfruttata per aumentare le cubature realizzabili nel medesimo contesto tutelato!
Proprio per queste ragioni la Soprintendenza per i beni archiettonici e paesaggistici, che è l'autorità competente alla tutela dei citati vincoli, e l'ARPA, in particolare con i pareri 12 settembre 2012 e 21 novembre 2012 (doc. 4 e 5), hanno sempre ravvisato la necessità di procedere alla V.A.S..
Nonostante ciò, nella relazione dell'OTC (Organo Tecnico Comunale, di cui all'art. 7 della LRP 40/1998) allegata alla deliberazione di esclusione della VAS (doc. 3) non si trova alcun cenno relativo all'esistenza dei suddetti vincoli e alle relative problematiche sollevate da Soprintendenza e ARPA, quasi come se non esistessero. Vengono prese in considerazione, e per giunta malamente fuorviando persino la lettura di alcuni dei pareri acquisiti, altre questioni ma non i vincoli suddetti.
In sostanza, non è dato comprendere come si possa omettere qualunque riferimento ai suddetti vincoli quando l'intervento programmato ricade proprio sulle aree dagli stessi tutelate.
E non vale ad esonerare da tale obbligo di attenta valutazione il fatto che per la realizzazione del nuovo polo alberghiero sarà comunque necessaria l'autorizzazione al progetto della Soprintendenza poiché da un lato ciò non esaurisce certo le attività istituzionali di tutela del paesaggio e dall'altro le finalità della VAS e dell'autorizzazione ministeriale sono chiaramente diverse.
Di conseguenza, il provvedimento di verifica del Comune di Stresa, assunto con delibera C.C. 28.12.2012, n. 111 (doc. 3), e così pure l'atto di approvazione della variante parziale strutturale di cui alla delibera C.C. 21.08.2013 n. 68 e tutti gli atti endoprocedimentali, risultano viziati per evidente mancata valutazione dei fatti rilevanti, carenza di istruttoria e di  motivazione.

 

 

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