Il contro piano ultima parte
Oggi finiamo il nostro primo viaggio dentro quella città che nel prossimo futuro Canio vorrebbe regalarci e che noi, per tanti aspetti, faremmo anche a meno; così facciamo insieme il percorso lungo quel muro di cemento che vorrebbe far edificare in una sorte di cortina senza sosta lungo il lago. Noi ci proviamo a far vedere quali sarebbero i disastri peggiori e quali le soluzioni, forse migliori. Alla fine del cammino rimangono tre altre osservazioni un po’ particolari che hanno completato la nostra critica al piano di Canio e, sempre Lui, del noto Professore. Domani invece faremo un po’ un riassunto ed un commento anche finale; certo sarà comunque un bel gran match e chissà chi alla fine vincerà?
Individuata la soluzione attuativa e l’impronta caratterizzante da assegnare al progetto urbanistico, occorre che tale ipotesi sia resa compatibile con le previsioni di crescita dimensionale del comparto ricettività alberghiera che la variante ha ipotizzato e che qui, specie in relazione ad alcuni degli ambiti si contesta.
Occorre inoltre che ogni singola ipotesi dimensionale sia verificata in funzione dell’obiettivo primario di valorizzazione, conservazione e tutela della matrice costituita dai caratteri identitari del paesaggio storicamente determinato.
Sotto questo profilo, mentre non si nega la possibilità di restituire Villa Castelli ad una funzione ricettiva alberghiera della più alta classe, si rigetta l’ipotesi di assegnare al lotto quantità edilizie nuove ed aggiuntive massive o anche soltanto di rilievo, anche in termini di rapporto di copertura, in aperto contrasto con le finalità primarie di conservazione dei caratteri identitari del paesaggio che contrassegnano tale ambito quale fortemente caratterizzato dalla presenza di parchi urbani storici. L’ipotesi prevista nella bozza del documento è uno strappo violento ai principi dichiarati tanto da preferirsi, quale concreta alternativa, la perdita totale della struttura edilizia residua piuttosto che il suo recupero ad un prezzo ambientale/paesaggistico tanto elevato, addirittura impensabile non solo da parte della cultura architettonica ed urbanistica, ma dal comune buon senso. In alternativa quindi l’area potrebbe essere inclusa tra quelle di compensazione ambientale e la sua acquisizione garantita dal sistema perequativo.
Si è chiesto, in queste pagine, che il lotto di villa Castelli abbia ad essere compreso all’interno del piano attuativo per le evidenti esigenze e finalità di ricomposizione unitaria del quadro paesaggistico ambientale, ma tale esigenza verrebbe, inevitabilmente, vanificata dalla assegnazione al lotto di volumi edilizi inaccettabili. La soluzione deve essere invece forte e radicale, nel senso di assegnare quantità di sul, non in superficie, nella misura necessaria alle esigenze di impiantistica e di servizi e quantità di sul anche fuori terra solo a stretto servizio del recupero funzionale turistico ricettivo della villa e sua dependance nella sua dimensione attuale non incrementabile.
All’estremo opposto del comparto dovranno essere nuovamente ed attentamente verificate le compatibilità di previsioni di capacità edilizie assegnate al lotto di villa Elisa che non sembrano, neppur loro, men che meno compatibili con le finalità sopra evidenziate e ciò in funzione, sia delle primarie esigenze di salvaguardia operata con provvedimento statale nei confronti delle ville esistenti, sia in funzione delle quantità di standard a parco urbano da realizzarsi e cedersi. E’ quindi auspicabile una loro riduzione molto significativa, non riassegnando certo ed anche la cubatura derivante dal’auspicabile abbattimento dell’edificio ex collegio Europeum. Per quanto riguarda invece quelle in previsione di assegnazione all’ampliamento dell’hotel Borromee, dovranno essere ammesse soltanto su lato opposto al fronte lago, non visibili da esso e su aree già oggetto di utilizzazione edilizia al di sotto della superficie di campagna o con bassi fabbricati, senza quindi consumo di nuove aree, tenuto conto delle previsioni specifiche di divieto di edificazione in ambito del parco contenute nel PPR adottato.
Per quanto si riferisce invece alle due ultime nuove previsioni in direzione nord si osserva:
L’intervento 2 ( cantiere Taroni) non sembra presentare particolari impatti critici rispetto l’attuale stato di fatto ,dovrebbero tuttavia dettarsi prescrizioni meno generiche in tema di progettazione architettonica e ciò in funzione delle caratteristiche di archeologia cantieristica nautica che gli attuali edifici presentano, definendo sia o no meritevole di tutela la preservazione di tale stile. La quota di standard parcheggio da cedersi e realizzarsi, dovrebbe essere accresciuta in relazione alle esigenze pubbliche presenti nelle aree contermini della zona lido di Carciano. Non sembra corretto non inserire nell’ambito del lotto l’attuale edificio limitrofo residenziale che ricade in ambito.
L’intervento 80 ( scuderie Borromeo) presenta indubbi problemi di sostenibilità paesaggistico ambientale laddove si consideri il contesto non ancora edificato , con caratteri di ruralità residui e la visuale che l’area presenta dalle Isole e dal Lago. L’indice territoriale attribuito, considerata l’estensione territoriale, risulta quindi decisamente elevato con la conseguente difficoltà, se non impossibilità, di rendere poi compatibile la previsione edilizia con l’ambito entro il quale si vuole collocare. La perimetrazione d’ambito dovrebbe comunque includere anche l’edificato esistente di proprietà, ( ex scuderie) prevedendone il suo contestuale recupero architettonico e un suo nuovo utilizzo, funzionale anche per destinazioni turistiche alberghiere. Tutto l’ambito dovrebbe vedere la ricostruzione di un nuovo parco sul modello di quanto storicamente costruito sulle rive lacustri, escludendo la formazione di parcheggio pubblico, ancorchè interrato, anche per ragioni di conservazione, quanto più integra possibile, della residua zona a prato posta a confine con via Sempione. La struttura Alberghiera, fortemente quindi ridimensionata nella sua consistenza, dovrebbe inserirsi in area già, puntualmente, indicata dal piano con attenzione alla mitigazione d’impatto, ricalcando infine caratteri architettonici assolutamente compatibili e coerenti con l’edificato storicamente formatosi, evitando che siano ricalcate recenti soluzioni architettoniche come quelle realizzate in zone limitrofe.
Occorre che sia riverificato l’eventuale rinnovato interesse della medesima proprietà alla realizzazione, nell’ambito della frazione isolana, di struttura alberghiera diffusa.
Altre osservazioni a carattere puntuale :
1) Previsione H. ( Concessioni di cambi di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale ) Non si comprende come possa ricondursi alle linee guida per la variante, dettate dal Consiglio, la concessione di cambio d’uso di strutture alberghiere attive e funzionanti. Ci si vuole riferire in particolare alla nuova previsione d’uso dell’albergo Speranza. Ove, come sembra , tale ipotesi non era stata indicata neppure nell’avviso di intenti ad edificare, vi sarebbe un evidente vantaggio conseguito dalla proprietà rispetto a quanti, non a conoscenza di tale opportunità, non ne avanzarono richieste. In ogni caso il mutamento d’uso proposto in variante doveva avere giustificazioni ben evidenti ed oggettive che non compaiono e quindi si palesa come una concessione ad una operazione immobiliare estranea all’interesse della collettività. Nella malaugurata ipotesi di concessione del mutamento d’uso, non si comprendono le ragioni della concessione della monetizzazione dello standard a parcheggio privato.
1) Previsione B . ( Previsione di realizzazione alberghiera in ambito parco villa La Palazzola).
Il mantenimento della destinazione alberghiera, con sostanziale incremento della cubatura edilizia dell’edificio sull'area di proprietà comunale, ma gravata di diritto di superficie a favore della società SAB, è assolutamente estraneo al contesto paesaggistico ambientale entro il quale si colloca l’edificio medesimo in ambito adiacente alla villa Palazzola . Si osserva, peraltro, che essendo l’edificio di proprietà pubblica, considerata l’epoca di realizzazione, esso è da sottoporre alla verifica circa il suo assoggettamento a vincolo architettonico ai sensi del codice dei beni culturali . In tal caso la previsione di realizzazione di nuovo volume edilizio, soverchiante quello esistente, annullerebbe la stessa possibilità di sopravvivenza dell’esistente , in contrasto con la natura e le finalità del vincolo.
Si esprimono, peraltro, consistenti dubbi circa la sussistenza del diritto di superficie a favore della SAB e ciò per effetto di molto probabile intervenuta prescrizione ventennale del diritto medesimo. Lo jus edificandi non dovrebbe quindi neppure più sussistere ed, in tal caso, non esisterebbe già più la possibilità edificatoria assegnata nel piano vigente con la conseguenza che la variante dovrebbe, semplicemente, prenderne atto, dando all’area e all’edificio destinazione, esclusivamente, pubblica .
2) Previsione 77 . ( Previsione di nuovo intervento residenziale in località via Manzoni).
La previsione sfugge alle indicazioni di piano in quanto, non solo realizza l’unica ipotesi di nuova residenza inserita in variante e quindi è , letteralmente, singolare, ma l’indicazione cartografica, contornata in arancio, non corrisponde allo stato di cartografia vigente, in quanto realizzerebbe un passaggio da area vincolata ad area residenziale e non da area alberghiera ad area residenziale. La previsione di trasferimento gratuito al Comune di altro ambito limitrofo ad essa , mentre non è verificata circa la sua idoneità e congruità per la destinazione che si vuole attribuire, concreta , invece, uno scambio tra una cubatura da concedere ed un’area da acquisire, già peraltro oggetto di pregressa transazione tra Comune e proprietà, mai perfezionata e si tradurrebbe in un immediato vantaggio patrimoniale a fronte dell’assolvimento di un obbligo, già probabilmente preesistente e non assolto.