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giovedì 18 dicembre 2014

L'INCURSIONE



Le nebbie che avvolgono, da sempre, questo porto non sempre proteggono i suoi tanti misteri; sta volta ne approfittano un poco gli incursori che, dribblando le difese, entrano in campo, assalgono il Palazzo, sequestrano l'Alcade e il suo Governo e li metton sotto il torchio. Vedremo dunque cosa mai, sotto tortura, riusciremo a cavar fuori. Per chi ha un po' di tempo e un po' di voglia, qui sotto, in integrale, sta scritto il testo della serie di domande cui loro signori avranno da rispondere. Buona lettura. 



GRUPPO CONSILIARE “INSIEME”
GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

17/12/2014

Preg. mo Sig. Sindaco 
Avv.Canio Di Milia 
STRESA

OGG: Interpellanza art. 44 del regolamento sul funzionamento del Consiglio. Costruzione porto turistico. Nuove problematiche.

Affinché possa essere inserito all’o.d.g del prossimo consiglio utile si formula il seguente interpello.

Dopo una lunghissima vicenda, il 27 dicembre dello scorso anno veniva sottoscritto un nuovo contratto di appalto per la costruzione/completamento del porto turistico. 
Contraente appaltatore era l'impresa Paolo Beltrami alla quale l'appalto veniva assegnato con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta praticato dall' impresa Guerini SPA , già assegnataria dell'appalto integrato, redattrice del progetto esecutivo di sostanziale variante e, successivamente, cessata dal rapporto contrattuale per dichiarata colpa imputabile alla stazione appaltante, dalla quale otteneva risarcimento del danno. 
Immediatamente dopo l'intervenuta consegna dei lavori avvenuta in data contestuale la sottoscrizione del contratto del 27/12/2013, in data 08/01/2014 essi venivano però sospesi per ordine del Direttore Lavori, motivando tale sospensione dalla necessità di approvare ed eseguire il piano di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei fondali, previsto dal D.M. 07/011/2008.
Nelle more tra la consegna e la sospensione veniva pagata l'anticipazione contrattuale nella misura del 10% dell'ammontare dell'appalto, circa 390.000,00 euro, IVA inclusa.
Soltanto in data 30/09/2014 si assiste alla formale verbalizzazione della ripresa dei lavori peraltro, alla data della presente, fatti oggetto di scarsa visibile attività materiale. 
In data 16/10/2014 l'appaltatore ha prodotto però una serie di " riserve" contrattuali, il cui contenuto solleva numerosi interrogativi circa la possibilità che i lavori di costruzione del porto possano essere portati a compimento senza ulteriori gravi oneri finanziari.
Alla luce della descrizione qui, sinteticamente, trattata della vicenda che si è svolta durante quest'ultimo anno, si pongono una serie d'interrogativi che meritano di essere approfonditi al fine di individuare la reale portata e le conseguenze delle riserve della Paolo Beltrami SPA, le responsabilità che paiono potersi individuare per effetto di quanto avvenuto e le prospettive che si aprono, o meglio dire forse, si chiudono circa la possibilità di realizzare quest'opera.
Il primo interrogativo che ci poniamo è l'irritualità, anche temporale, con la quale risulta emerso il problema dell'assenza della caratterizzazione dei sedimenti. 
Ora è evidente che il risultato della caratterizzazione avrebbe dovuto essere un elemento già noto prima della chiusura e approvazione del progetto definitivo, ma evidentemente ciò non fu e non lo fu neppure in sede di formazione del successivo progetto esecutivo che, come noto, comportò una rilevante modifica della soluzione strutturale già prevista da quello definitivo. 
E' noto che il progetto che oggi forma l'oggetto del contratto con la Paolo Beltrami SPA è stato sottoposto al procedimento di verifica e di validazione; la prima affidata a soggetto professionale esterno, la seconda a RUP. 
E' noto che tale processo si è concluso positivamente e, aggiungiamo noi, onerosamente , senza che la questione dell'assenza di caratterizzazione fosse sollevata e quindi, alla luce di quanto successivamente emerso, il processo fu carente se non erroneo ed il progetto posto a base del contratto, a dir poco, imperfetto. 
Non vi sono elementi documentali di conoscenza da cui dedurre che al momento dell'iniziale consegna dei lavori l'appaltatore abbia, in quella sede, sollevato riserve, quanto meno non lo si conosce tanto che, senza dubbio in maniera, almeno, intempestiva, per non dire di peggio, il Rup certificò l'avvenuto effettivo inizio di lavori.
In realtà quello a cui si assistette in quei pochi giorni, se non forse meglio dire ore di attività, fu la posa in opera di una semplice recinzione e baracchetta di cantiere, opere certamente preordinate l'avvio di lavori, ma non sembra possano qualificarsi come effettivo inizio dei lavori come la norma, così puntualmente, chiede per poter accordare l'anticipazione contrattuale.
Probabilmente i vincoli di patto pesarono e quasi 400 mila euro spostati da un anno a un altro, ammettiamo che, sempre ai fini del rispetto del patto, potevano far comodo. Peccato che le cose sono andate in altra direzione e, giova dirlo, se bisogna rispettare il patto di stabilità, ciò non va fatto a scapito del rispetto di altre questioni.
Inopinatamente, ma questo è un giudizio che discende soltanto dalle carte formalmente sottoscritte e conoscibili sino a tutto il 31/12 del 2013, e non dalla conoscenza delle cose e delle dinamiche reali intercorse in quei giorni tra le parti, inopinatamente dunque, in data 08/01/2014, il Direttore dei Lavori ordiva che le opere, sino a quel momento per vero inesistenti, venissero sospese.
Motivo formale lo conosciamo; mancava l'obbligatoria caratterizzazione dei sedimenti da eseguirsi "preliminarmente a ogni operazione di scavo…."; proprio così recita il verbale del Direttore dei lavori.
Nel medesimo verbale si dice anche: "di prendere atto che l'impresa è pronta all'approntamento del pontone…." 
Non sappiamo se tale presa d'atto sia sta conseguente una, anche qui, effettiva verifica o se, come più realisticamente immaginiamo, il Direttore si sia limitato a raccogliere e mettere a verbale affermazioni dell'impresa non verificate, sta di fatto che ciò poi avrà un suo seguito e un suo peso.
Il verbale di ripresa dei lavori, datato 02/10/2014, viene sottoscritto dall'appaltatore accompagnandolo con proprie riserve. 
In parte queste riserve sono anche quantificate, in parte no e lo saranno solo successivamente, comunque il complessivo ammontare delle richieste supera ben oltre il milione di euro.
Esse sono articolate e diverse: la prima è una richiesta risarcitoria derivante da un'imprevista sospensione dei lavori che si afferma essere illegittima. 
Sarebbe il caso contemplato dall'articolo 160 del regolamento di attuazione del codice dei contratti che, se confermato, darebbe titolo a risarcimento di un danno subito dall'appaltatore, di cui il regolamento stesso ne individua le modalità di calcolo e che l'appaltatore quantifica in €. 265.380,52. 

1) La prima domanda che si pone è se la sospensione è stata legittima o illegittima ? 

Poiché è noto che le cause legittime di sospensione sono tipicizzate dall' articolo 159 del regolamento, si chiede di smentire o confermare se le cause che hanno dato origine alla sospensione sono da annoverare, a giudizio dell'amministrazione, tra quelle illegittime, come sostenuto dall'appaltatore o invece no.

2) Nel caso poi si ritenga confermare il giudizio d'illegittimità espresso dall'appaltatore, si chiede di conoscere se l'ammontare del risarcimento richiesto sia congruo o no e in tal caso, quale sia, invece, un congruo ammontare.

3) Sempre nel caso di conferma della valutazione d'illegittimità della sospensione occorre conoscere se, a giudizio dell'amministrazione, tale illegittimità sia da ricondurre a responsabilità, ossia si ritenga che, nell'operato del proprio ufficio, taluni abbiano causato, per colpa grave, il danno e, in tal caso, quale provvedimenti intenda intraprendere L'Amministrazione per recuperare il danno erariale.

4) Si chiede comunque di conoscere come sia stato possibile procedere alla consegna dei lavori in data 27/12/2013 quando a quella data doveva essere palesemente conosciuto il fatto che il progetto era privo di caratterizzazione tanto da essere disposta la sospensione dei lavori soltanto dopo pochissimi giorni.

5) Sempre in relazione alla mancanza della caratterizzazione, requisito preliminare la conclusione di una corretta progettazione, avendo ottenuto il progetto che ne era privo la positiva verifica e validazione, ritiene l'amministrazione che, sotto questo profilo, possano individuarsi responsabilità anche nei confronti dei soggetti che hanno verificato e validato e, poiché la verifica è risultata onerosa, ritiene l'amministrazione che si sia proceduto ad un'incauta liquidazione dei compensi e in che misura e se sì come e su chi ritenga ora rivalersi ? 

La medesima riserva si articola in una ulteriore che attiene un aspetto diverso, ossia il fatto che vi sono modalità operative riferite ad alcune lavorazioni che debbono essere concordate con l'Arpa e ciò, si presume, a seguito della intervenuta validazione delle risultanze della esecuzione del progetto di caratterizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente. 

Si ha da ritenere, quindi, che queste modalità non siano ancora conosciute, inficiando, sotto questo profilo, la possibilità che la prevista tempistica di realizzazione dell'opera mantenga la sua validità. 

Ne conseguirebbe, secondo l'impresa, la necessità che i possibili, maggiori tempi di esecuzione abbiano a essere remunerati, anzi risarciti, rinviando la quantificazione di tale maggior onere a un momento successivo non meglio precisato.

6) Alla luce di quanto ricordato si chiede di conoscere elementi di maggior certezza a riguardo. In particolare si chiede una valutazione dell'Amministrazione circa la fondatezza della pretesa avanzata dall'impresa, e qualora fondata se è stata fatta una valutazione realistica e possibile del maggior onere da sostenersi per tale voce.

La seconda riserva sembrerebbe di più facile quantificazione e verifica. Trattasi infatti di calcolare il maggior onere conseguente lavorazioni non previste e che l'impresa calcola in una cifra molto consistente: €. 746.514,72. 
Si aggiunge però, da parte degli interpellanti, che tale maggior onere per lavorazioni non previste in progetto non pare proprio possa ricondursi a ragioni, in maniera troppe volte molto sbrigativamente, classificate come imprevisto imprevedibile, ma palesemente alla carenza di progetto, all'errore che portò a non valutare l'esistenza di un obbligo preliminare quale quello della caratterizzazione dei sedimenti e quindi ad una responsabilità di progettazione.
Se ciò è vero, come non sembra possibile essere nascosto, trattasi di conoscere come l'Amministrazione pensa di legittimamente porre a carico dei soggetti responsabili, da individuarsi, quegli oneri che il codice dei contratti pone a loro carico e cioè l'adeguamento progettuale e il maggior onere conseguente la tardiva emersione dell'elemento sottaciuto. 
Come poi ciò sia possibile con riferimento ad una progettazione che durante tutto il suo corso ha visto una molteplicità di soggetti mettere mano a un progetto infinito, anche questa è una domanda che si pone, così come quella di conoscere quali e di che entità sono le garanzie attualmente attive a copertura del rischio di progettazione.

Non ultimo si chiede di conoscere se è già stata compiuta una valutazione della fondatezza dell' entità della richiesta formulata dall'impresa e a quali conclusioni sia giunta l'Amministrazione e comunque come pensi di provvedere alla copertura finanziaria del maggior costo. 

In sintesi l'interpello così si articola:

1) Esiste una responsabilità di progettazione in relazione al maggior onere che dovrà essere affrontato per adeguare le lavorazioni alle prescrizioni contenute nella approvazione delle risultanze della caratterizzazione dei sedimenti ? 

2) Quante sono e qual' è l'entità delle garanzie tutt'ora accese in relazione al rischio di progettazione? Ritiene l'Amministrazione di doverle attivare? Nei confronti di chi e quando? Quali saranno o sono stati i soggetti chiamati all'onere di adeguamento progettuale ?

3) E'stata compiuta una valutazione circa la fondatezza dell'entità del maggior onere per lavori indicato dall'Appaltatore e se sì, a quali conclusioni è pervenuta la stazione appaltante e comunque come pensa di provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere?

La terza riserva, diversamente, articolata, si riferisce anch'essa a un maggiore onere sempre conseguente una diversa e non prevista modalità di gestione dei materiali di scavo. La quantificazione di tale maggiore onere è calcolata dall'impresa in €. 167.563,00.
Valgono anche per questa riserva tutte le questioni già sollevate negli interpelli relativi alla seconda riserva, per cui si chiede che l'Amministrazione unifichi la risposta laddove comune ad entrambi le questioni, specificando invece quelle parti che dovranno essere tenute distinte ai fini della corretta lettura della risposta.

Da ultimo si pone la domanda circa i tempi entro i quali l'Amministrazione pensa di pervenire alla risoluzione delle riserve.
Stante la natura ed entità di alcune di esse non pare infatti plausibile che le operazioni di cantiere abbiano a continuare senza che alcune riserve siano, preliminarmente, risolte. 
Anzi e di più ancora, parrebbe poco responsabile che anche lavorazioni non strettamente connesse con quelle oggetto delle riserve abbiano da compiersi senza la preliminare soluzione di queste ultime. 
Un contenzioso con l'impresa che non abbia positiva risoluzione potrebbe infatti portare ad un nuovo scioglimento del contratto di appalto con conseguente blocco prolungato di tutte le attività, non solo, ma anche a gravi incognite sulla possibilità poi di proseguire nel cantiere e, a quel punto, potrebbero vanificarsi pure le nuove lavorazioni in corso che potrebbero non avere successiva continuazione.
Si profilerebbe uno scenario possibile addirittura peggiore di quelli conosciuti sin qui e a questo punto assumerebbe ancor maggior gravità l'improvvida e scriteriata decisione di, intempestivamente, accordare all'impresa l'anticipazione contrattuale che oggi, la stessa impresa ha interesse a consumare nel minor tempo possibile e prima di ogni definizione delle questioni aperte.
Vi è poi una ragione assorbente che non solo imporrebbe, ma impone la preliminare risoluzione delle riserve, quella che attiene l'entità economica dei maggiori oneri esecutivi in relazione alla natura e alle ragioni che li hanno provocati.

Ora è esplicitamente indicato nell'articolo 161 del regolamento di applicazione del Codice dei contratti che:

" Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori."

Mentre invece recita l'articolo 132 4° comma del codice 

" Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale". 

Poiché non è dubbio ai firmatari che la necessità di una, ennesima, variante deriva dall'ipotesi contemplata dall'art.132 comma 1° lett. e :

" per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione"

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 132 6°comma:

"……… si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,…………………………".

Per il combinato disposto delle norme legislative e regolamentari riferite alla materia oggetto di esame, ove l'Amministrazione ritenga di non seguire le disposizioni che la regolano, non solo si espone a responsabilità, ma rischia di condurre il contratto verso un esito infausto.
Su questi ultimi punti un preciso chiarimento dell'Amministrazione è d'obbligo.

Gli interpellanti ringraziano

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