OGGETTO:
Comune di Stresa (VB). Adozione Deliberazione CC n. 113 del 28/12/2012:
Progetto preliminare di variante strutturale stralcio PRGC – Stralicio prima fase.
Osservazioni
e proposte nel pubblico interesse.
PREMESSA
Il
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 113 in data 28 dicembre 2012 ha
adottato la Deliberazione relativa all’adozione
di progetto preliminare di Variante
Strutturale stralcioprima fase al
vigente P.R.G.C. del Comune di Stresa.
Ai
sensi di legge ed entro i termini assegnati dal relativo avviso pubblico, si
presentano
in tre copie per l’Ente Comune di Stresa ed in copia semplice inoltrate, per conoscenza,
a ciascuno degli Enti e
soggetti indicati in indirizzo, le osservazioni che Italia
Nostra,
Associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale
della Nazione
presenta nel pubblico interesse e che nel seguito si espongono e
si sviluppano:
1) La Deliberazione 27 in data 24 marzo 2009 del
Consiglio Comunale di Stresa
Al punto D) della Deliberazione il Consiglio Comunale adottava il
seguente indirizzo
generale:
“Riconoscimento e
valorizzazione dei beni paesaggistici e ambientali. L’obiettivo si
prefigge una
valorizzazione di tutte le emergenze di carattere paesaggistico e/o
ambientale
affinché tali elementi possano rafforzare ulteriormente l’identità territoriale
ed economica di Stresa. Il territorio comunale presenta infatti delle
peculiarità non
riscontrabili negli altri comuni rivieraschi, quali il
particolare lungolago”
Proseguiva:
“questi elementi del
tutto specifici dovrebbero essere mantenuti e preservati da
interventi che
potrebbero banalizzarli rendendo Stresa meno caratteristica e quindi
meno
attraente dal punto di vista commerciale”
e
ancora:
“L’amministrazione
Comunale intende quindi promuovere delle rinnovate politiche
di sviluppo
economico in grado di sviluppare un’offerta turistica diversificata. Questo
include anche una gestione ambientalmente sostenibile del territorio che ne
enfatizzi
il ruolo di risorsa per la collettività rendendolo fruibile nei suoi
aspetti storici, naturalistici,
culturali e paesaggistici”
Su
detti indirizzi la presente Associazione esprime la propria assoluta
condivisione.
Si
osserva tuttavia che detti indirizzi vengono disattesi dalla deliberazione di
adozione
del progetto preliminare di variante assunto con atto CC 113/2012.
2) I vincoli di tutela vigenti nelle
aree oggetto di stralcio, con riferimento
al D.lgs 42/2004 ed al PPR adottato
con DGR del 04/08/2009.
Se
ne riporta di seguito l’elenco.
Area H2 intervento
S1.
-
La Villa Marina, altrimenti denominata “Villa Mona” è sottoposta a vincolo di
tutela ai sensi
del D.lgs 42/2004 con D.D.R. del 1 settembre 2008
-
La Villa Basile di San Rizzo è sottoposta a vincolo di tutela ai sensi del
D.lgs 42/2004
con D.D.R. del 1 settembre 2008, rettificato con D.D.R, 15
dicembre 2009
-
l’area di rispetto ai sensi dell’art.45 e 46 del D.lgs 42/2004 alla Ville
Marina e Villa Basile
di San Rizzo è sottoposta a vincolo di tutela con D.D.R.
da emanarsi.
Parte
della restante area H2 risulta già sottoposta a vincolo di tutela ai sensi
della Legge
11 giugno 1922 n° 778 con Decreto del 4 settembre 1924, in quanto già facente
parte
del parco del Grand Hotel des Iles Borromeès.
Su
tutta l’area la Variante consente una nuova volumetria di circa 46.000 mc.
Parte
dell’area S1 risultante già facente parte del parco del Grand Hotel Borromeè
è
sottoposta , come l’intero parco del Grand Hotel, a norma di salvaguardia
dettata
dall’articolo 26 ultimo comma delle norme di attuazione del PPR vigente.
Tale norma di salvaguardia
ne inibisce l’utilizzo edificatorio e di conseguenza neppure
può rilevare ai
fini del calcolo della capacità edificatoria dell’area H2 restante.
La
norna di salvaguardia è vigente ed efficacie discendendo dai disposti del
codice dei
beni culturali e non dalle disposizioni della L. R. N. 56/77. Essa
opera nell’ambito
di un vincolo pienamente operativo che non può essere
disatteso ad opera di disposizioni
dettate da norme locali, avendo natura ad
esse sovraordinata.
Ogni pretesa di
ritenere il vincolo non operante si scontra con le disposizioni delle
norme di
attuazione del PPR che, avendo natura di provvedimento amministrativo,
possono
essere disattese solo a seguito di un pronunciamento giurisdizionale
e non
dall’autorità amministrativa subordinata rispetto a quella che lo ha disposto.
Sotto questo profilo
lo stralcio di variante opera contro legem.
Area contigua
costituita da Hotel des Iles Borromeès –
-
Il parco è sottoposto a vincolo di tutela puntuale e specifico ai sensi della
Legge 11 giugno
1922 n° 778 con Decreto del 4 settembre 1924.- Il Grand Hotel è sottoposto a vincolo di
tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 con
D.S.R. del 22 giugno 2004.
La
massiva edificazione dell’area contigua rileva, fortemente, su quest’area stante
la sua
immediata vicinanza, tanto da estendersi, quest’ultima e nel passato,
prima del
suo attuale frazionamento proprietario.
Fascia a lago del
Comune di Stresa
- è sottoposta a
vincolo di tutela ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n° 1497 con
Decreto del 8
settembre 1951.
Le nuove capacità
edificatorie, previste in variante stralcio, insistono anche e
per intero in
detta fascia, provocando una ulteriore, inaccettabile, saldatura di
volumi edilizi.
Si
osserva che la proposta di Variante di PRGC ignora palesemente tutte le
suddette
disposizioni di tutela, in particolare le disposizioni volte alla
conservazione del paesaggio,
ignora totalmente l’indirizzo generale della
deliberazione programmatica citato al
punto 1), proponendo quindi estese
capacità edificatorie su aree considerate
unanimemente come meritevoli di
tutela e oggetto di specifiche disposizioni volte
alla loro conservazione, e
pertanto ponendosi in aperto contrasto con gli art.20, 29, 30, 32
e 45 del
D.lgs 42/2004.
In
particolare le previsioni, già di dettaglio, individuate in variante stralcio per
l’area H2, ove
insistono Villa Marina e Villa Basile di S. Rizzo, prevedono una sostanziale
possibilità di
saturazione edificatoria dell’area medesima, già oggi edificabile con
importanti
volumi edilizi e quindi, pur
in presenza di sopravvenuti vincoli e norme di salvaguardia che
l’hanno,
recentemente, interessata, anziché dare
una risposta normativa coerente con detti
vincoli e che pur l’amministrazione
medesima aveva indicato con proprio atto G.M.
n.181 del 25/11/2009, sovvertono proprio quelle indicazioni e
pervengono alle attuali,
inaccettabili, proposte per l’ inserimento di un
carico urbanistico/edilizio aggiuntivo e nuovo
che, per la sua dimensione di, possibili,
circa mc. 46.000 da realizzare su uno
sviluppo
verticale di otto piani di altezza, insieme a un elevatissimo rapporto
copertura/superficie,
diventa insostenibile sotto il profilo, certo
paesaggistico, ma anche urbanistico ove
si ponga attenzione anche al fatto
della impossibilità di reperire standard pubblici,
ampiamente, se non
totalmente, previsti in monetizzazioni.
Il
sistema autorizzatorio che presiede l’area interessata oggetto di importanti
vincoli,
sotto il profilo sostanziale, viene trasformato, di fatto, in un sistema derogatorio rispetto
al
quadro che più sopra abbiamo indicato,
vanificando la portata e la effettività dello stesso
sistema vincolistico.
L’accostamento
improponibile di scale edilizie e di stili diversi ( nuovo grande albergo
di
mc.46.000 e le ville storiche vincolate insieme alle
loro pertinenze: Villa
Marina e
Villa Basile di S. Rizzo) rischierà di ridurre i beni vincolati, nella
specie le ville storiche,
a icone sacrificate nel nome dell’esclusivo massivo
utilizzo edilizio alberghiero dell’area
o
ggetto di stralcio .
l
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con DGR
n. 53-11978 del 4.8.2009,
indica
espressamente tra i fattori strutturanti della fascia costiera del lago (Ambito
12)
-
“Il sistema delle ville e dei parchi storici”, “da sottoporre a puntuale
individuazione a
scala edilizia nel quadro di livelli di pianificazione
comunale”
Gli
indirizzi normativi e orientamenti strategici del PPR sono molto precisi:
-
conservazione del patrimonio delle ville storiche, anche novecentesche, con i
relativi
giardini e parchi, evitando la frammentazione o separare del rapporto
villa-giardino
promuovendo la fruizione pubblica dei luoghi.
-
il controllo delle trasformazioni d’uso turistico ricettive dei complessi
villa-giardino,
verificando la compatibilità in rapporto alla conservazione
degli elementi caratterizzanti
dei luoghi.
-
una ulteriore valorizzazione dei luoghi del Loisir storicamente consolidati e
riconosciuti
per fama, promuovendo in particolare le valenze storiche dei
luoghi.
Il Piano impone
infine di salvaguardare le pause del costruito sul lungolago
del Golfo Borromeo
e innesca la norma di salvaguardia dell’art. 26 ultimo comma
delle sue norme di
attuazione contro cui cozza la delibera
comunale di adozione
che neppure la considera.
3) Il Piano Territoriale Regionale
La
relazione programmatica fa riferimento al Piano Territoriale Regionale
approvato
con D.C.R. n.388-9216 del 19/06/1997.
Tuttavia,
la Regione Piemonte in data 21 luglio 2011, con D.C.R. n.122-29783, ha
approvato il
nuovo Piano Territoriale Regionale.
Ai
sensi dell’art. 17 comma 1 la proposta di Variante, anche quella stralcio, deve essere
pertanto sottoposta a revisione al
fine di adeguarla al suddetto nuovo Piano Territoriale.
In
particolare, con riferimento all’art.31 Contenimento del consumo di suolo, si
osserva
che la proposta di Variante stralcio non risulta abbia adottato alcuna
politica di tutela
e la salvaguardia volta al contenimento dell’uso del suolo.
Ai
sensi del comma 6], infatti, la pianificazione locale deve definire politiche
di trasformazione
volte a “limitare il
consumo di suolo agendo sull’insediato esistente (trasformazione
e
riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale”.
E
ancora al comma 9], il PTR stabilisce che “la
pianificazione locale, al fine di contenere il
consumo di suolo rispetta le
seguenti direttive:
a) i nuovi impegni di
suolo a fini insediati e infrastrutturali possono prevedersi solo
quando sia
dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli
i
nsediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi
l’effettiva domanda
previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non
utilizzato, di quello sotto utilizzato
e di quello da recuperare”.
Tutto
ciò premesso, si osserva che nessuno studio in proposito è stato condotto nella
redazione della proposta di Variante
stralcio .
4) Il rapporto stralcio
variante-variante principale.
Le
intervenute conclusione della verifica di VAS
rafforzano, stante le loro oggettive
insufficienze, le ragioni che, non
solo avrebbero consigliato, ma anche imposto lo
smembramento della variante in
più stralci. Accanto a implicazioni di ordine più
prettamente urbanistiche che
tale adottata procedura può, di fatto, procurare sono
emerse anche quelle
legate alla carenza di valutazione e di esame propedeutico
alla variante. A
nulla sembra siano valse le richieste, formulate dalla maggioranza
dei soggetti
consultati e che si sono espressi, per sottoporre lo stralcio a VAS.
Immotivatamente
è stato deciso diversamente, ma non sfugge che una analisi di
VAS avrebbe
portato a conclusioni, probabilmente, molto diverse ed ad un
approfondimento di
analisi che non avrebbe tralasciato di contestualizzare lo stralcio
all’interno
della variante generale
La
separazione procedimentale continua a porre lo stralcio in una posizione,
oggettivamente, privilegiata e non solo per ragioni cronologiche, mentre il suo
corretto esame dovrebbe
svolgersi tenendo conto dell’insieme delle soluzioni di variante
avviate e
quella stralcio giudicata solo alla luce di quella più ampia.
Soltanto
in questo modo il giudizio sulle implicazioni urbanistiche, paesaggistiche e
ambientali più ampie potrebbe dirsi, correttamente, compiuto.
La introdotta variante
stralcio indica, tuttavia, la volontà chiara di rompere
l’unitarietà dell’esame
per sottrarre le soluzioni dell’area H2 alla verifica più
generale ed allevalutazioni più complessive che debbono essere compiute in
un ambito ampio di confronto tra tutti gli interessi coinvolti.
Conclusioni
Si
propone, considerato quanto sopra esposto, il ritiro, per quanto riguarda la
previsione
S1, della proposta di Variante stralcio al PRG esistente, al fine di mantenere l’unitarietà
d’esame
della variante già avviata, affinchè la tutela dei valori storici e
paesaggistici, che
la presente Associazione ritiene fondamentali per lo
sviluppo di un turismo sostenibile in un
luogo di estrema delicatezza quale il
territorio di Stresa e delle sponde del Lago Maggiore,
possa essere valutata alla luce dell’impatto complessivo generato dalla
variante
principale, senza possibilità di aprire percorsi privilegiati che
possono sfuggire al
confronto generale.
Si chiede comunque
che la deliberazione di adozione sia ricondotta al rispetto
rigoroso dell’artico
26 ultimo del vigente PPR laddove quest’ultimo inibisce la
possibilità
edificatoria di parti d’area incluse nel medesimo comparto H2.
Il Presidente
Dr. Italo Orsi
ITALIA NOSTRA V.C.O.
Piazza Cavour,
14
28845
Domdossola
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