Visualizzazioni di pagine: ultimo mese

giovedì 14 giugno 2012

NON FAREMO PRIGIONIERI




Ieri l’avevamo già annunciato: un pezzo da 90 è in posizione e pronto al fuoco. Oggi vi anticipiamo, nel testo che sotto riportiamo, tutte le ragioni che abbiamo consegnato a Canio, comandante in capo dell’esercito avversario. Ora si aspettano le reazioni di risposta, ma vista la preventiva defezione, dentro il suo stato anche maggiore, dell’arcinoto Professore, non è difficile pensare che poi anche la truppa, alla vista dei cannoni pronti al fuoco,  cada  in depressione, butti via le armi,  prenda la fuga e lasci Canio proprio solo davanti ai cannoni del nemico. Comunque poi vedremo, quel che è certo è che quando parte il colpo non lascia prigionieri, quindi ora  l'  ultimatum è lanciato : “ arrendetevi e sarete risparmiati ”.

Testo dell'osservazione depositata :

"– Violazione art. 323 C.P. – Abuso d’atti per ingiusto vantaggio patrimoniale connesso a violazione di legge-"

L’osservazione solleva un problema di ordine penale che configura la procedura avviata entro un quadro, possibile, di commissione di reato ed in particolare rappresenta la possibilità di incorrere, da parte dei soggetti promotori ed autori dell’avviato stralcio di variante, nel reato di cui al’art. 323 C.P. . Si configura, infatti, come anche ed ampiamente esposto nel corso della precedente osservazione, la violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, principio, nella cui inosservanza la giurisprudenza, anche di Cassazione, individua il profilo della violazione di norme, costitutivo quindi della struttura del reato di abuso per la parte in cui ha riguardo all'attività della pubblica amministrazione le cui decisioni vengono assunte al termine di un procedimento amministrativo in cui devono essere acquisiti gli interessi e gli elementi utili ad una deliberazione, il più possibile ponderata, con esclusione di favoritismi e parzialità negli atti.
Di più ed inoltre, l’ ampiamente rilevata insufficienza istruttoria, integra la violazione della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, che all'art. 3 impone la completezza dell'istruttoria di una pratica che, nel caso, seguiva ad una istanza promossa da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione e beneficiario finale del vantaggio patrimoniale che conseguirebbe nel caso di accoglimento e di buon esito finale dell’intero procedimento così avviato.
La palese trattazione in forma separata, disgiunta e privilegiata, dell’interesse che fa capo alla SIAV srl, rispetto a tutti i restanti soggetti coinvolti nella variante principale, parcheggiati questi ultimi su un binario morto in attesa  del loro sorpasso da parte della SIAV srl medesima, manifesta, in forma eclatante, il diverso e miglior  trattamento che l’amministrazione intende garantire a quest’ ultima, violando l’art. 97 Cost. e a ciò pervenendo con l’utilizzo di una motivazione formale che si riconduce, unicamente, alle regioni espresse nella istanza della SIAV stessa, ma non sostenute da una, minimamente, adeguata obbligatoria istruttoria, suscitando così la duplice violazione di legge con riferimento, ulteriore, alle disposizioni sul procedimento amministrativo.
L’interesse patrimoniale poi non soltanto si configura quale vantaggio che ad un soggetto deriverebbe dalla approvazione, indebitamente  accelerata, dello stralcio di variante in relazione al possibile utilizzo edificatorio di aree di proprietà, ma anche in relazione al beneficio, in termini di utilizzo di contribuzione pubblica assegnata, quando ancora il progetto è, urbanisticamente, non conforme, per la realizzazione dell’intervento edificatorio.
La scadenza temporale di tale assegnazione viene posta a motivazione della richiesta di un percorso privilegiato e riservato, ma  un’ istruttoria, assente, non ha consentito di investigare  proprio l’ aspetto più singolare cui la richiesta si riconduce, ossia coma abbia potuto, un progetto privo di conformità urbanistica, quindi, inattuabile nei tempi di una procedura ordinaria di variante strutturale,  beneficiare di contributo pubblico. 
Peraltro una variante strutturale porrebbe come suo obbligo proprio quello di porre avanti l’amministrazione il quadro generale degli interessi imprenditoriali coinvolti, confrontandoli con i parametri e gli indirizzi pianificatori generali e pubblici che essa stessa amministrazione si è data al momento di avvio della procedura.
Con lo stralcio si elude tale dovere dell’amministrazione, intendendo sottrarre SIAV al confronto generale, privilegiando per essa, invece, un percorso protetto che la possa così sottrarre  ad un  esame congiunto con tutti i restanti soggetti portatori di interessi legittimi coinvolti nella variante strutturale principale. In questo modo, operando, nel frattempo, il blocco sostanziale della procedura della variante principale, si cerca di ottenere lo scopo di far decollare quella stralcio nel tempo più celere possibile, per così farla atterrare su una pista esclusiva e senza che incontrino modifiche le soluzioni urbanistiche, già prospettate nel dettaglio, di scheda n. 172, del comparto edificatorio H2, di proprietà SIAV.
C’è tuttavia di più ed altro che può avere rilevanza sia sotto l’aspetto del vantaggio patrimoniale che conseguirebbe a SIAV, sia sotto l’aspetto del diverso e privilegiato trattamento che, sempre ad essa, verrebbe riservato.
Con questo ci si vuole riferire al fatto che SIAV risultò aggiudicataria nell’ambito  di una singolare  gara indetta dal comune di Stresa con CC n. 34 del 23/08/2007, della assegnazione di mc.13.000  di “diritti edificatori” da collocarsi sull’area H2 medesima, avendo formulata l’unica offerta  per un prezzo di €. 1.562.925,00. Successivamente, a seguito di intervenuta imposizione sulla parte di tale area occupata da ville storiche, di un vincolo di tutela ai sensi del D. Lgs.42/2004, lo stesso Comune, retto sempre da una giunta guidata dal medesimo Sindaco oggi in carica, ebbe a rivedere il proprio operato.
L’amministrazione dell’epoca infatti, con proprio atto di indirizzo assunto con deliberazione n. 181 del 25/11/2009, ebbe a, meritoriamente, sostenere che :
“ ritiene sussistenti i presupposti giuridici per la revoca parziale del provvedimento della aggiudicazione definitiva in quanto è interesse pubblico salvaguardare la corretta e ordinata gestione del territorio nel rispetto del vincolo della tutela di interesse storico culturale apposto sugli immobili e pertanto ridurre la volumetria originaria, in modo tale che risulti compatibile con i provvedimenti di imposizione di vincolo”
Conseguente a tale atto, ridusse a mc 3.500 la quantità di volumetria assegnata ed il prezzo venne ridefinito in €. 420.770,00, mentre una successiva variante non strutturale ex art.17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m., approvata con deliberazione CC n. 8 del 03/02/2010, dispose il trasferimento di mc. 3.500 sull’area H2.
Ribaltando ora quella decisione, l’amministrazione, ignorando le sue stesse motivazioni prese a base per ridurre la volumetria assegnata sull’area H2, mira a riassegnare i volumi stralciati, anzi  prevede di assegnarne anche di più, ma ciò non viene fatto rimuovendo esplicitamente i veti che si era posta e ripristinando quella procedura di assegnazione onerosa che si era conclusa ,positivamente, soltanto per 3.500 mc., ma lo intende fare nell’ambito di una ordinaria procedura di variante strutturale che vede, però, SIAV srl , ad un certo punto, sfilarsi da sola dal complesso dei soggetti coinvolti per correre, senza concorrenti, al traguardo e senza più l’onere di pagare quel prezzo in origine offerto e solo, parzialmente, pagato.
L’iniziale finalità che SIAV  si era posta attraverso l’offerta di un prezzo per “acquisire”  mc. 13.000, non più perseguibile attraverso una procedura ex art.17 comma 7 L. R. 56/77, in quanto nel frattempo è stata saturata la capacità legale di utilizzo della norma, viene però, ugualmente, perseguita.  Si attua cioè l’inserimento della richiesta nell’ambito di una complessiva variante strutturale, ma poi e con il consenso dell’amministrazione comunale, si ripropone una posizione di vantaggio di SIAV tra tutti i restanti ” concorrenti” inseriti nella variante, sfilandola da essi con la sua inclusione in una variante ad personam, sostanzialmente assimilandola ancora ad una variante art.17 comma 7, evitando però il pagamento del prezzo, inizialmente offerto, e ignorando la motivazione con cui l’amministrazione aveva, a suo tempo,  motivato il taglio dei volumi posti a gara e posto il tetto a quota mc. 3.500.    
SIAV si vede, quindi,  beneficiaria di un ulteriore vantaggio patrimoniale pari alla differenza tra i due prezzi, quello offerto e quello pagato, cioè di €. 1.142.155,00 e posta al centro di una procedura privilegiata che la sottrae al confronto con tutti i restanti soggetti di interessi legittimi coinvolti nel processo di variante e scavalca le motivazioni che la stessa amministrazione usò per giustificare la riduzione della assegnazione delle volumetrie che oggi, senza che la situazione di diritto e di fatto dell’area H2 sia mutata, mira a riassegnare, in termini anche superiori. 
Non vedere l’evidenza di un comportamento della pubblica amministrazione che, a fronte di palesi vantaggi patrimoniali conseguibili da un unico soggetto, è lesivo dei doveri di: imparzialità, pari trattamento, equa comparazione degli interessi coinvolti nell’ambito di un procedimento amministrativo volto alla formazione, per revisione, di uno strumento di pianificazione, per definizione,   a valenza generale, non vedere tale evidenza appunto, configgerebbe con il dovere e la funzione che i singoli Consiglieri debbano svolgere e assoggetterebbe essi stessi in ambiti di responsabilità omissive, in caso di mancata denuncia da un lato, e/o commissive, dall’altro, ove anche, con la loro azione attiva ed loro voto positivo favorissero l’attuazione del disegno delineato. 
   Alla  luce delle considerazioni e motivazioni espresse, si formula quindi la seguente osservazione:

1)     Che la deliberazione relativa alla approvazione del nuovo documento programmatico, stralcio prima fase, relativo alla variante strutturale urbanistica  P.R.G.C. della città di Stresa, sia integralmente annullata  con provvedimento del Consiglio da assumersi in sede di autotutela per le gravi ipotesi di commissione di atti a rilevanza penale che la sua prosecuzione ed attuazione comporta così come ampiamente  descritto nel corso dello svolgimento della presente osservazione.

Nessun commento:

Posta un commento