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sabato 16 febbraio 2013

LA BOZZA


 
La bozza oggi è andata, è messa sul tavolo di Canio, ora inizia il calendario alla rovescia per fissar la data del Consiglio in cui dovrà adeguarsi alla proposta, altrimenti per Lui ormai rischia che sia fatta. Se poi si aggiunge che, anche da fuori, arrivan voci che per Canio e la variante non certo sono affatto rassicuranti, sta volta sembra proprio che ormai sia fatta. Il documento intero ve lo alleghiamo, ce ne scusiamo, sta volta è molto tecnico e formale, ma ci vuole .
GRUPPO CONSILIARE INSIEME
OGG:Variante strutturale stralcio. Proposta di annullamento parziale in autotutela della deliberazione consiliare n. 113 del 28/12/2012 ed atti consiliari presupposti e preordinati.  
Richiamata la deliberazione consiliare n.113 assunta in data 28/12/2012 con la quale veniva adottata, ai sensi dell’art. 31/ter della legge 56/77 e s. m., da parte di questo Consiglio comunale, con il suo voto a maggioranza, il progetto preliminare riferito alla variante strutturale stralcio di PRGC, contenente previsioni per la realizzazione di nuovo insediamento produttivo alberghiero ed altre minori previsioni, così come recita il primo punto della parte dispositiva della citata deliberazione che qui viene integralmente riportato:
” di adottare, ai sensi dell’art. 31 ter comma 4 della L.R. n. 56/1977, il suesposto progetto preliminare relativo alla Variante Strutturale Stralcio Urbanistica del P.R.G.C. della Città di Stresa, a firma della associazione fra professionisti di cui mandataria è la Cooperativa G 1 di Novara, e che si compone dei seguenti elaborati, custoditi in originale presso il Servizio Edilizia-Urbanistica di questo Comune: …………………………………………………….”
Dato atto che è, attualmente, in corso la procedura per consentire il deposito di osservazioni e che tale procedura si concluderà il giorno 12 marzo prossimo;
Richiamati integralmente i contenuti dell’esame consiliare svolto, sia in sede di adozione della predetta deliberazione n.113/2012, sia in sede di approvazione delle due immediatamente precedenti deliberazioni: nn. 111 e 112  con le quali , rispettivamente:  si approvava la relazione dell’OTC riferita alla conclusione dell’esame svolto in materia di verifica VAS, nonché  si approvavano le controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute e riferite alla relazione programmatica della medesima variante stralcio;
Atteso e ricordato che in tutti i documenti deliberativi sopra richiamati erano state sollevate, dai settori di minoranza del Consiglio, ampie, circostanziate  e motivate ragioni che, ove attentamente valutate e verificate, avrebbero indotto un’assemblea accorta e prudente, sia ad accogliere, in sede di controdeduzioni, alcuni dei rilievi sollevati, sia a, quanto meno, sospendere l’esame e il voto sulle proposte delle deliberazioni nn. 111 e 113 al fine di consentire venisse  compiuta una verifica degli elementi documentali prodotti in aula che per la loro rilevanza potevano vanificare l’esito della variante in esame per quanto concerneva buona parte del suo contenuto;
Ricordato che tuttavia il Presidente dell’’Assemblea, non solo, non ritenne sospendere l’esame, ma volle che venisse, comunque, concluso e raccolto il voto sulle proposte così come inizialmente formulate e depositate agli atti, nulla rilevando l’intervenuto ritiro, in sede di seduta, del favorevole  parere di conformità reso sulla proposta dal Segretario generale dell’Ente che lo ebbe a modificare secondo la formula poi resa nel testo pubblicato e che così ora recita:
Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’ articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti con la precisazione espresse nelle proposte di delibere precedentemente assunte in seduta odierna e riguardante le materie urbanistiche della presente variante e che qui si riporta:” sulla base delle osservazioni presentate dal consigliere Vallenzasca in merito al vincolo paesaggistico a suo tempo imposto dal Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti con decreto in data 4/9/1924 ed in riferimento all’art. 26 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, adottato con DGR n. 53 – 11975 del 4/8/2009 (dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 delle norme tecniche di attuazione), non essendo in grado di effettuare puntuale verifica seduta stante, si riserva di effettuarla in seguito e qualora le osservazioni fossero fondate si dovrà procedere in sede di autotutela all’annullamento del provvedimento assunto ”
Ricordato che il punto di contrasto verteva sul rispetto, o meglio, sull’indicato mancato rispetto, all’interno del progetto preliminare di variante adottata, della previsione produttiva alberghiera S1, rispetto alla norma di salvaguardia contenuta nell’articolo 26 ultimo comma del PPR, laddove richiamava il disposto dell’articolo 143 comma 9 del codice dei beni culturali n. 42/2004 e s,m. che così recita:
"A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”
Atteso che la previsione dell’art.134 del codice dei beni culturali  così recita:
Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all’
articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all’
articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'
articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Che l’area oggetto di variante al fine di un suo significativo incremento di capacità edificatoria e per una sua semplificazione normativa ed attuativa ricade, in rilevantissima quota parte, nell’ambito denominato A171 del PPR e che tale ambito è stato fatto oggetto,  nel medesimo strumento di pianificazione sovraordinata, dall’ articolo 26 ultimo comma delle sue norme di attuazione, di “ prescrizione” atta a limitarne, drasticamente, le possibilità di utilizzo edificatorio nelle more di approvazione del PPR medesimo e che se confermate, in sede di approvazione, tali norme andranno ad incidere sulle stesse previsioni vigenti dello strumento urbanistico, modificandole ex lege;
Che in particolare la norma richiamata inibisce, nei parchi delle ville storiche, in quelli per il loisir ed il turismo, individuati sulla tavola P2 del piano, tutti gli interventi edilizi eccedenti il restauro ed il risanamento conservativo e la tavola P2, richiamata, contiene l’indicazione cartografica, A171 appunto, e  l’elenco analitico dei provvedimenti originari con i quali sono stati, nel tempo, disposti vincoli paesaggistici sugli ambiti che il PPR ha ritenuto meritevoli di salvaguardia.
Che nel caso in esame il vincolo, di natura paesaggistico, venne posto dall’allora competente Ministero dell’Istruzione con provvedimento datato 04/09/1924 sulla scorta della legge n. 778/1922  (vedi allegato sub A) e si estendeva entro gli originari confini del parco del Grand Hotel des Iles Borromeé, come cartograficamente individuato in mappa del tempo unita al provvedimento di vincolo ( vedi allegato sub B), provvedimento che ne indicava altresì le coerenze dei suoi confini;
Che una porzione rilevante di quel parco venne però successivamente ceduta per disposizioni intervenute tra privati proprietari e ora, quella porzione, fa parte dell’area di intervento S1 della variante in itinere;
Che l’ultima di tali compravendite ebbe a perfezionarsi non prima gli anni 80 del 900, ed è, oggi, costituita dalla particella 166 del foglio 13, di consistente superficie, con tutta probabilità fatta oggetto di acquisto proprio nell’intento di perseguire lo scopo di realizzare, entro la più vasta area cui ora si trova accorpata, il fine edificatorio, già parzialmente reso possibile per effetto dello strumento urbanistico generale vigente approvato nel corso dell’anno 1994 ed oggi fatto oggetto di ulteriore progetto di incremento di capacità edificatoria attraverso la variante stralcio in itinere;
Che senza la possibilità di utilizzare quella rilevantissima porzione d’area soggetta al vincolo disposto nel 1924, per effetto della limitata consistenza di quella residua libera da “prescrizione”, peraltro in buona altra sua parte gravata da vincolo monumentale posto in più recente data, l’intervento S1, nella quantità prevista in variante, ma anche solo in quella prevista da norma vigente, diventa ora impossibile perché le norme locali, sia vigenti, sia previste in variante, sono in contrasto pieno ed eclatante con la prescrizione del PPR che prevale, per legge, su di esse;
Che l’operato della pubblica amministrazione deve comunque essere retto dal principio di coerenza e ragionevolezza, conseguendone la considerazione ovvia che non è possibile né avviare, né, ove avviata proseguirne l’iter, né tanto meno portare alla fase conclusiva e di approvazione una procedura di variante condotta, ma in questo aggravato caso anche avviata, in pieno contrasto con normative sovraordinate prevalenti;
Che la limitazione, transitoria, di capacità edificatoria posta con lo strumento sovraordinato del PPR, trova la sua fonte e la sua legittimazione normativa nel medesimo codice dei beni culturali;
Che, quindi,  la salvaguardia del PPR adottato con DGR 53-11975 del 4 agosto 2009 non è sottoposta ai disposti della LR 56/77 e s.m.i. in tema di durata, discendendo direttamente dal corpus normativo del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e comunque non determina un nuovo vincolo, ma semplicemente ne norma uno esistente e che, conseguentemente,  sono vigenti tutte le “prescrizioni” individuate nella DGR che ha adottato il PPR e ciò sino alla intervenuta futura approvazione del medesimo PPR, approvazione che potrà confermarle con effetto modificativo anche dello strumento vigente o, diversamente, disporne;
Che l’obiezione circa una qualche rilevanza ha da porsi al fatto che l’attuale estensione  del parco appartenente al Grand Hotel Des Iles Borromeé sia diversa e minore rispetto a quella individuata nell’originario provvedimento di vincolo, non pare aver pregio, sia perché la questione, sotto il suo profilo formale trova risposta nel medesimo testo del provvedimento di vincolo che così recita: “avrà efficacia nei confronti di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo” ed a tal scopo, il provvedimento venne trascritto presso la allora conservatoria dei registri immobiliari di Pallanza al vol. 186 3317, reg.442 3115 in data 13/10/1924, sia perché, sotto il profilo più sostanziale, ove così non fosse, la forza dei vincoli, peraltro sorretti da un principio di ordine costituzionale, si attenuerebbe fortemente solo per effetto di conseguenze derivanti da volontà poste in essere tra privati;
Che poi, nel caso in specie messo già in evidenza, ove avesse un qualche pregio l’obiezione, per mero scrupolo esaminata, si verificherebbe l’effetto paradossale che l’interesse del singolo acquirente, colpevole peraltro, in questo caso, della  mancata conservazione di quel bene tutelato ed acquistato, prevarrebbe sulla norma di legge con un effetto, nel caso, addirittura premiante;
Che tale ipotesi, ove avesse un qualche rilievo, costituirebbe un vero e proprio sovvertimento di principi consolidati dall’ordinamento  non pare quindi cosa da mettersi in discussione;
Che anche nel caso, taluno sostenesse la volontà dello strumento sovraordinato, essere stata, in qualche modo, fuorviata dalla errata percezione dei confini attuali e materiali del parco rispetto a quelli indicati nel provvedimento originario di vincolo, ciò non trova, da un lato nessuna attuale conferma e quindi è pura astratta ipotesi, dall’altro lato, tale ardita tesi non risulterebbe coerente con le stesse finalità, dichiarate nel PPR, in relazione alla unità di paesaggio costituita dalla tratta della costa nord del lago Maggiore dove, a più riprese, se ne rilevano le valenze da preservare e da farne oggetto di recupero, sino ad indicare il mantenimento delle pause del costruito come qualificante obiettivo;
Che semmai e a contrario, quindi, la “prescrizione” dettata è da ritenersi norma assolutamente coerente e conseguente con l’impianto stesso del PPR, le sue finalità ed i suoi indirizzi. sino ad individuare, questa si, una qualche fondata  difficoltà alla, eventuale, sua rimozione senza alterare principi, finalità ed obiettivi già, diffusamente, fissati e  contenuti in quel Piano;
Che l ’esigenza di attuare la verifica, poi evidentemente colpevolmente disattesa, della coerenza della variante con la pianificazione sovraordinata era stata, chiaramente, rimarcata nella nota della Direzione Programmazione Strategia, Settore Copianificazione che seppur tratta in errore dal documento di programmazione in punto indice di utilizzo territoriale “richiesto“, in realtà mai chiesto da Soprintendenza, vedi ultimo capoverso di pagina 3 di 6, non dimenticava di ricordarlo a pagina 6 di 6 del proprio parere e così, ugualmente, faceva la nota della Direzione Programmazione, Settore Piani e Progetti.
Che gli evidenti vizi di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, contenuti nella deliberazione di adozione del progetto preliminare di variante stralcio e quindi ed altresì in tutti gli atti deliberativi che ne costituiscono suo presupposto, si aggiungono, con evidente effetto moltiplicatore, ai pesanti rilievi, anche di possibili, in astratto, ipotizzati  rischi di contrasto con la normativa penale che, a più riprese, sono stati indicati nel corso dell’esame, svolto in aula, dei vari documenti prodotti da maggioranza, sino ad essere formalizzati nell’osservazione n. 3 alla relazione programmatica;
Che il mancato accoglimento di dette richiamate osservazioni, anche alla luce dei nuovi rilievi che furono già mossi in aula durante il loro esame e che con questa proposta ora si ripropongono all’attenzione del Consiglio, pongono l’Assemblea tutta di fronte all’esercizio di un rilevante atto di responsabilità, ove, la conferma tout court della validità della deliberazione 113/2012, non sarebbe a effetto nullo, sotto il profilo della individuale responsabilità, nei confronti di coloro che, per effetto del loro, questa volta pienamente consapevole voto, ne provocassero non l’annullamento, ma la conferma;
Che la proposta qui presentata si colloca, peraltro, in piena aderenza a quel giudizio di motivata riserva sulla conformità legale della proposta della amministrazione posto in sede di deliberazione 113/2012 e che, effettuate le verifiche conseguenti ai rilievi sollevati, poneva l’esigenza di porre la questione dell’annullamento dell’atto 113/2012 in agenda dell’amministrazione;
Che, per quanto riguarda l’esigenza di verifica, la presente proposta contiene ulteriori, aggiuntivi elementi di certezza e ritiene di risolvere, oltre ogni ragionevole dubbio, le eventuali riserve ancora, forse, presenti tra i componenti dell’esecutivo e nel Sindaco in particolare, vanificando in radice ogni ulteriore obiezione contraria;
Che l’azione di autotutela che si promuove tende quindi a ripristinare una situazione di legittimità che i contenuti della variante così come, attualmente, in itinere non garantisce per nulla;
Che tende, di conseguenza, a tutelare l’ente, nel suo complesso, a fronte di possibili azioni risarcitorie delle aspettative, poi inevitabilmente deluse, indotte in operatori economici apparentemente, ma illusoriamente destinatari dei benefici promessi dalla variante;
Che infine, ma non certo per ragioni di residuale importanza, tende a tutelare il Consiglio Comunale, in primis nelle persone dei singoli chiamati al voto, perché dissociandosi dalla espressione di voto a favore dell’approvazione della variante e manifestandolo a favore della sua rimozione, hanno l’opportunità e la possibilità di scriminare la propria personale responsabilità rispetto ad una volontà diversa ove essa persistesse nel suo originario intento;
Che i contenuti della variante stralcio sono tuttavia diversi e non si esauriscono con la previsione S1, ma attengono altresì il mutamento della destinazione d’uso dell’edificio ora adibito ad istruzione, nonché a previsioni di opere di compensazione collegate strettamente alla previsione S1, nonché infine a previsioni di modifiche normative indipendenti dalla previsione S1 medesima;
Che per quanto appena sopra precisato, la proposta di annullamento ha, quindi, valenza parziale ed attiene la previsione stralcio S1 e le opere compensative ad essa attinenti, rimanendo invariate le ulteriori previsioni salva verifica, successiva, della coerenza della procedura in atto con i contenuti residuali della variante stralcio;
Che, sotto il profilo più strettamente giuridico, la fonte normativa cui discende il potere/dovere di autotutela trova la sua previsione nei principi dell’ordinamento amministrativo e nella legge n. 241/1990 e s.m., nulla ostando all’assunzione dell’atto di autotutela, non dovendosi trattare, al momento, in merito ad eventuali provvedimenti già sorti o perfezionati a favore di alcuno, ma operando all’interno di un procedimento, in itinere, mirante alla modifica di una previsione pianificatoria a valenza generale e quindi operando nella pienezza dei poteri sovrani del Consiglio comunale rispetto a qualsivoglia altra pretesa o interesse di parte non pubblica che, al momento, abbia una qualche rilevanza giuridicamente apprezzabile;
Tutto quanto premesso, richiamate, motivate ed, ampiamente esposte, nel corpo della presente proposta, le ragioni di diritto e di merito  poste a sostegno di essa;
Atteso che risulta acquisito il .,..………….parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.n.267/2000 e s. m., dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dopo ampio esame …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Passato al voto con il seguente esito:………………………………………........................
 
                                                                              D E L I B E R A
1)    Di approvare, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, la proposta di annullamento parziale, in sede di autotutela, della deliberazione C.C. n. 113 del 28/12/2012 avente per oggetto l’adozione del progetto preliminare di variante strutturale stralcio estendendola, per la parte connessa ai contenuti oggetto di annullamento, a tutti gli atti deliberativi consiliari presupposti e preordinati della medesima deliberazione C.C. n.113/2012.
2)    Di conseguentemente e coerentemente precisare che i contenuti degli atti parzialmente oggetto di annullamento attengono le previsioni, in variante urbanistica, riferite all’incremento della capacità edificatoria dell’intervento classificato S1, le modifiche delle modalità attuative della previsione medesima ed l’inserimento delle opere di compensazione ad essa connesse.
3)    Di ulteriormente precisare e definire che rimangono fatti salvi i contenuti degli atti di variante stralcio estranei alle previsioni citate al punto 2 ed, in particolare: la previsione di mutamento di destinazione d’uso dell’ edificio ora destinato ad istruzione e altre minori modificazioni normative introdotte nel corpo delle vigenti NTA.
4)    Di estendere, sulla base dei principi di coerenza e logicità, gli effetti dell’annullamento operato con la presente proposta, agli uguali contenuti di progetto di variante inseriti in atto C.C. n. 115 del 16/11/2011 avente per oggetto l’approvazione del documento programmatico di variante strutturale produttiva alberghiera.
5)    Di demandare al Servizio Urbanistica la verifica circa la coerenza della procedura di variante strutturale stralcio in atto con i residuali contenuti conseguenti il processo di bonifica effettuato, trasferendone le risultanze all’Organo esecutivo per le eventuali proposte consiliari di riallineamento delle procedure da attuarsi.
 

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