C’è un caso assai recente, manco
da noi molto lontano, dove la giustizia sembra aver battuto un colpo, anche un
bel colpo. Il caso dunque è quello di un progetto per far l’opera pubblica, una
galleria con un trenino; ci spendono di soldi una valanga e quando l’opera è
finita non funziona o meglio per farla funzionare occorrerebbe cacciare ancora
una montagna di altri soldi non previsti. Morale tutti i soldi ormai spesi sono
persi, l’opera si butta, buona notte. Questa volta però la notte non par sia
stata tuttavia poi molto buona, poiché
prendono chi firmò e che curò quel bel progetto, gli fanno anche il
processo e arriva la condanna. I giudici sono quelli contabili, quelli che
giudicano per danno contro lo Stato e la condanna non è andar dentro una
galera, ma risarcire il danno fatto; pagare insomma. In questo caso sto povero
Ingegner Devoti è stato condanno a pagar di euro 13 milioni, mentre per l’opera
fasulla ne eran stati spesi, meglio dir buttati, una trentina. Il caso ve lo
cito perché di analogie mi par sia ricco con la vicenda nostra qui locale che
prende il nome di porto tra le nebbie. Poi siccome è anche un po’ istruttivo,
vi incollo sotto, in stralcio ben si
intende così è più corta, la sentenza e scoprirete voi le tante interessanti analogie. Buona lettura.
SENTENZA
N. 1/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D ’AOSTA
SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 704 del registro di Segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta nei confronti di DEVOTI Alberto, nato ad Aosta il 26 settembre 19 43,
Ritenuto
in
FATTO
Con atto del 12
febbraio 2010 , il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta ha citato in giudizio l’ing. Alberto Devoti, chiedendone la
condanna al pagamento della somma complessiva di € 14.669.527,62 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali
e spese di giudizio.
Tale danno erariale,
secondo la prospettazione accusatoria, deriva dalla vicenda relativa alla
progettazione e costruzione della ferrovia Cogne-Charemoz-Cerise (per la quale In previsione della imminente apertura della tranvia,
Nell’ottobre 2007, la società Pila S.p.A. ha trasmesso alla Regione una relazione nella quale erano evidenziati una serie di problemi relativi allo stato dei binari, al distacco di materiale di rivestimento della galleria denominata del Drinc ed alla messa in servizio del materiale rotabile.
Se ne illustrano le conclusioni, come riportate in atto di citazione, al fine di descrivere la situazione oggetto del presente giudizio.
Per quanto concerne:
- le opere civili della galleria del Drinc, sotto il profilo progettuale:
(i) sono stati progettati interventi con elementi strutturali che offrivano una scarsa capacità di contrasto rispetto a quanto già installato e funzionante:
(iii) la progettazione degli interventi è stata compiuta senza approfondire in modo adeguato la natura delle rocce attraversate, ed in particolare: “
(iv) è stata sotto stimata l’importanza di un sistema di drenaggio efficiente;
sotto il profilo esecutivo:
(i) la realizzazione degli interventi è stata difforme da quanto previsto in progetto;
i progetti esecutivi elaborati dall’ing. Devoti nel corso del 1988, relativi alle opere del lotto 4 (ventilazione della galleria del Drinc) e del lotto 6 (impianti elettrici - impianti speciali), sulla base dei quali sono stati appaltati i lavori a Kopa Engineering ed a Bonciani, non risultano pienamente conformi a quanto richiesto dal Ministero dei Trasporti tramite il nullaosta del 12 giugno 1995 e la relazione tecnica ad essa allegata”. il progetto esecutivo va quindi considerato carente……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il materiale rotabile e l’armamento.
Dalle verifiche tecniche condotte sono emerse le seguenti carenze progettuali ed esecutive:
(i) “scelte di progetto costruttivo inadeguato” di relativamente semplice soluzione, tra cui:
- Collocazione impropria di parti elettriche delicate sopra i reostati che possono raggiungere facilmente temperature di oltre 500°C.
- Accessibilità difficile alle parti impiantistiche.
- Fluttuazioni eccessive della bassa tensione di bordo a causa di un sistema inadeguato di-caricabatteria.
(ii) “scelte di progetto costruttivo inadeguato” di soluzione non semplice, tra cui:
- Il carico per asse eccessivo che causa problemi di tenuta e quindi di manutenzione all’armamento (oltre che rumore e vibrazioni).;
- Il tipo di rodiggio che si adatta male a linee con frequenti cambi di direzione e nel passaggio sugli organi della via di corsa (passo molto lungo e trasmissione monomotorica soggetta al fenomeno del brutage).
- L’impianto di trazione reostatico che richiede perizia nella condotta ed è poco efficiente soprattutto alle basse velocità dove la preziosa energia accumulata delle batterie viene dissipata nei reostati anziché impiegata per spingere il convoglio;
(iii) scelta di equipaggiare il convoglio della tranvia solo con batterie di accumulatori composte ciascuna da 270 celle collegate in serie attraverso 540 connessioni elettriche interne ed esterne, “ (iv) inadeguata valutazione, in relazione all’inscrizione del materiale rotabile in galleria, delle questioni legate alla sicurezza per l’evacuazione: “questi aspetti non sono stati affrontati direttamente nei documenti di progetto dei Lotti 1, 2, 3”;
v) non conformità dell’interfaccia ruota-rotaia: “”.
Armamento:
Dai sopralluoghi effettuati, dal rilievo della caratteristiche dell’armamento e dal raffronto con la documentazione di progetto, sono emerse le seguenti carenze progettuali ed esecutive:
(i) mancanza di un dettagliato piano di posa sia della linea sia degli scambi: i disegni costruttivi di progetto dell'armamento (lotti 1, 2 e 3) sono poco dettagliati; nella Relazione Armamento e Materiale Rotabile si rileva che “ (ii) difetti di allineamento e di posa, insufficienza dello spessore della massicciata, mancato funzionamento dei giunti di dilatazione: nella Relazione Armamento e Materiale
È stato, inoltre evidenziato che è mancante “uno studio completo, interdisciplinare ed integrato del sistema convoglio - armamento – galleria - impianti, che tenga conto di tutti gli aspetti tecnici di sicurezza e di interfaccia tra materiale rotabile ed opere civili... e risponda a pieno a tutte le richieste formulate dal Ministero”.
L’Amministrazione regionale ha affrontato negli anni per la realizzazione del collegamento tranviario intercomunale Cogne - Charemoz - Plan Praz, le seguenti spese:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il totale ammonta € 29.339.055,24.
La Procura ha
ritenuto responsabile di tale danno erariale, per colpa grave, l’ing. Devoti.
Nelle proprie
deduzioni, il convenuto ha sottolineato
il concorso di altri soggetti, di coloro, cioè, che hanno operato nella vicenda
quali organi della Regione e del Ministero dei Trasporti, nonché delle ditte
affidatarie dei lavori.La Procura ha tenuto conto di tale argomentazione difensiva, ed ha ridotto nella misura del 50% il danno contestato al convenuto, quantificandolo pertanto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in € 14.669.527,62 (oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio).
La difesa del convenuto, nelle proprie memorie e in udienza,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Attesa la complessità e la delicatezza della vicenda oggetto del presente giudizio, e la necessità di cognizioni tecniche specifiche per esaminare la stessa, in accoglimento della richiesta presentata dalla difesa del convenuto, questa Sezione, con ordinanza n. 4/2010, ha disposto, al fine di un migliore accertamento dei fatti, consulenza tecnica d’ufficio affidata al prof. ing. Stefano Ricci, professore associato presso la facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università di Roma “La Sapienza
Udite le richieste formulate dal P.M. e dai difensori, nonché le considerazioni svolte dal C.T.U., al consulente viene sottoposto il seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, eseguito, se del caso, un accesso ai luoghi (compiendo, in tale evenienza, i rilievi anche fotografici ritenuti opportuni), intervistati i soggetti informati dei fatti la cui audizione ritiene necessaria, nei limiti ritenuti funzionali alla miglior esecuzione della consulenza, acquisita copia della documentazione necessaria, dica: 1) se l’opera è radicalmente inutilizzabile ovvero quali interventi si rendano necessari per renderla utilizzabile, effettuando una stima di massima dei relativi costi; 2) quali siano le cause della eventuale inutilizzabilità, anche con riguardo alle opere civili e impiantistiche; 3) in particolare, se sussistano difetti di progettazione ovvero di esecuzione relativamente all’armamento ferroviario; 4) quale sia l’attuale stato dell’armamento stesso, evidenziando eventuali ammaloramenti e relative cause; 5) se sussista l’astratta idoneità dei locomotori V38 ad operare sulla linea in questione”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………OMISSIS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si conclude chiedendo la condanna, come da atto di citazione.
Considerato in
DIRITTO
Come ricordato in
narrativa, il C.T.U. ha depositato la propria relazione peritale in data 12
settembre 2011, e la replica alle osservazioni del C.T.P. in data 4 novembre
2011; la relazione è stata redatta dopo aver acquisito e analizzato ampia
documentazione, e avere effettuato un accurato sopralluogo in data 28 gennaio
2011.Appare opportuno, in primo luogo, riportare sinteticamente l’esito della relazione peritale del C.T.U., con riferimento ai diversi quesiti posti nell’ordinanza:
1) “se l’opera è radicalmente inutilizzabile ovvero quali interventi si rendano necessari per renderla utilizzabile, effettuando una stima di massima dei relativi costi”.
L’opera non è radicalmente inutilizzabile, ma si rendono necessari rilevanti interventi per garantirne l’eventuale futura utilizzabilità. L’entità di tali interventi è valutabile nelle seguenti misure:
per le opere civili: fra 1,4 e 2,1 milioni di euro (in dipendenza dalle scelte di fondo);
per l’armamento: fra 0,9 e 1,2 milioni di euro;
per gli impianti: 0,1 milioni di euro;
per il materiale rotabile: fra 2,8 e 3,5 milioni di euro.
2) “quali siano le cause della eventuale inutilizzabilità, anche con riguardo alle opere civili e impiantistiche”.
Si è rilevato che fino al 1993 non vi era un progetto complessivo e unitario, che sarebbe stato opportuno e necessario per ottenere la migliore funzionalità integrata delle varie componenti. Si è tardivamente provveduto con il progetto generale del 1993, comunque caratterizzato da un livello di dettaglio non omogeneo nelle sue parti.
Per quanto riguarda le opere civili, la criticità è relativa all’interno della galleria del Drinc: gli interventi effettuati non hanno risolto completamente le problematiche preesistenti.
Per l’armamento, la situazione è molto compromessa (tortuosità maggiore di quanto previsto dal progetto, posa poco accurata con presenza di angolosità, livellamento sistematico da effettuarsi dopo almeno tre mesi dall’apertura dell’esercizio e mai realizzato, peso assiale dei locomotori molto elevato in relazione alle caratteristiche strutturali dell’armamento).
Per gli impianti, hanno rilevanza quelli di ventilazione della galleria del Drinc, che non rispettano appieno quanto previsto nel progetto.
Per il materiale rotabile, emerge la non utilizzabilità dei locomotori V38,……………………………………..OMISSIS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ritiene questa Sezione che le conclusioni, sopra seppur sommariamente ricordate, siano pienamente condivisibili, in quanto correttamente formulate e motivate, e coerenti con quanto risulta dagli atti.
Tanto premesso, vanno formulate le considerazioni di seguito illustrate.
La sussistenza del danno è incontestabile (e incontestata), alla luce dei risultati, insufficienti a consentire l’uso della ferrovia in questione. E’ ovvio che un’opera, che venga correttamente progettata e correttamente realizzata, non possa che essere pienamente funzionale, fatta salva l’ipotesi dell’intervento di fattori imprevedibili o incontrollabili (quali il caso fortuito o la forza maggiore, art. 1256 c.c.), che abbiano alterato la situazione in cui si doveva operare; ma di tali fattori non vi è traccia in atti; né possono considerarsi fattori di tale natura le difficoltà ambientali (basse temperature, infiltrazioni d’acqua, i problemi della galleria del Drinc), dal momento che esse erano perfettamente conoscibili, sia in relazione alle caratteristiche dei luoghi e del clima, sia eventualmente tramite approfondimenti ed indagini apposite (ricognizioni, perizie geologiche, etc.). La non utilizzabilità dell’opera, così come è stata realizzata, è nei fatti.
Tutto ciò trova conferma nella relazione peritale del C.T.U., che ha rilevato alcune carenze nella progettazione ed esecuzione dell’opera.
L’individuazione dei responsabili del danno non può che orientarsi, in primo luogo, verso l’odierno convenuto, che assommava in sé le qualità di progettista, di direttore dei lavori, di “tecnico dell’Amministrazione committente” (quindi supervisore) anche per i lavori di cui si occupavano altri soggetti. Non si può negare che egli fosse il dominus della situazione, nella vicenda in esame.
Va altresì considerato che, come sottolineato dal Pubblico Ministero in udienza, la responsabilità deriva dal complesso della vicenda, nella sua globalità, non dalle singole parti prese separatamente………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La difesa ha, correttamente, sottolineato che sussiste il concorso di altri soggetti, di coloro, cioè, che hanno operato nella vicenda quali organi della Regione e del Ministero dei Trasporti, nonché delle ditte affidatarie dei lavori.
L’obiezione è indubbiamente fondata, trattandosi di un’opera di tale complessità e dimensione, ma la Procura stessa ha tenuto conto dell’argomentazione difensiva, applicando una rilevante riduzione, nella misura del 50%, del danno contestato al convenuto (circa 15 milioni di euro, rispetto ad un costo totale delle opere di circa 30 milioni di euro).
Tale argomentazione non può ormai, pertanto, trovare spazio.
A fondamento della responsabilità dell’ing. Devoti militano le considerazioni già svolte, sulla sua qualità di dominus della situazione; a ciò va aggiunto che, se emergono errori o carenze di progettazione ed esecuzione, vi è stata anche, evidentemente, un coordinamento inadeguato, che ha portato ad un risultato finale causativo di danno erariale.
Afferma la consulenza tecnica d’ufficio che l’inutilizzabilità non è radicale, ma per ovviare ad essa si renderebbero necessari rilevanti interventi, per un esborso di diversi milioni di euro.
In concreto, il Consiglio Regionale, nel luglio 2011, e la Giunta Regionale, nell’agosto 2012, hanno deliberato di dichiarare inservibile l’opera, con la dismissione e alienazione dei materiali rotabili e tecnologici, nonchè degli immobili.
Nella quantificazione del danno, si ritiene pertanto di applicare una diminuzione, da valutarsi in via equitativa, al fine di tenere conto di quanto si potrà ricavare all’alienazione di ciò che resta.
Non essendovi alcun dubbio in merito al ricorrere di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi (il rapporto di servizio, il danno erariale, il nesso di causalità e la condotta gravemente colposa), necessari perché possa essere pronunciata condanna per responsabilità amministrativa, questa Sezione giurisdizionale condanna il convenuto al pagamento di € 13.000.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria.
Andranno altresì corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza.
Il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio, liquidato in € 23.640,56 con decreto in data odierna, è posto a carico del convenuto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando,
CONDANNA
l’ing. DEVOTI
Alberto al pagamento di € 13.000.000,00 comprensivi di rivalutazione
monetaria.Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza.
Il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio, liquidato in € 23.640,56 con decreto in data odierna, è posto a carico del convenuto.
Condanna il medesimo al pagamento delle spese, che fino al deposito della presente sentenza, si liquidano in € 1.222,93 (milleduecentoventidue/93)
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 19 novembre 2012.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Cominelli) (Bussetti)
Pubblicata il 28/01/2013
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