Ancora su Stresa Service
Nell’ultimo Consiglio superminoranza portò un’ interpellanza per conoscere gli intendimenti del governo sul prossimo futuro di quella Stresa dei Servizi, tanto inutile quanto ben voluta dai suoi soci fondatori. Canio, in quell’occasione, liquidò in fretta la questione affermando che il decreto mille proroghe aveva rimandato la questione al 2013, quindi non c’era più il problema. Di più e di diverso Canio non disse o non volle dire, nonostante a ciò sollecitato. Ora il problema è un po’ tecnico/giuridico e ce ne scusiamo se, questa volta, non saremo troppo facili, ma siccome passare proprio per fessi non ci va, riproponiamo la questione nel prossimo consiglio e questa volta almeno una risposta Canio dovrà darla o comunque dovrà spiegare quale sarebbe il criterio con il quale una volta si dice, anzi si scrive, che si applica una norma e un’altra volta che si applica invece l’altra norma. L’impressione è che il criterio sia quello per cui si applica la norma più favorevole ai propri desideri e, in questo caso, anche più lontana nel tempo. Un’altra nuova dottrina dello studio associato : Canio – Falciola. Comunque, chi ha pazienza legga l’integrale interpellanza.
OGG: Interpellanza. Art. 44 del regolamento consiliare. Liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Stresa servizi s.r.l.. Sostenuta inapplicabiltà dell’ art. 23/bis D. L. n. 112/2008, convertito in legge 133/08 .
Gli interpellanti richiamano integralmente quanto dichiarato dal Sindaco in aula in seduta consiliare del sei aprile in risposta all’interpellanza presentata in relazione agli intendimenti dell’amministrazione in ordine alla, si riteneva, sussistenza dell’obbligo di porre in cessione almeno il 40% delle quote della Società Stresa Servizi srl in quanto affidataria in house senza gara.
Nella risposta il Sindaco, appellandosi all’intervenuta recente approvazione di conversione del decreto detto mille proroghe, ha sostenuto l’inesistenza del problema sollevato dagli interpellanti in quanto tali ultime norme avrebbero provocato l’effetto di posticipare al 31/12/2013 gli obblighi, eventuali, di liquidazione o cessione delle società pubbliche.
La tesi sostenuta dal Sindaco è tuttavia risultata, agli interpellanti, tanto singolare e interessante da farne oggetto di una nuova interpellanza affinchè essa possa essere meglio compresa e valutata anche da tutto il Consiglio .
Quanto premesso occorre comunque assumere come riferimento costante quanto contenuto nella deliberazione Consiliare n. 81 del 06/10/2010 nella quale l’amministrazione sosteneva la tesi, peraltro non dai sottoscritti contestata, che negava l’applicabilità alla società Stresa Servizi delle norme dal decreto legge n. 78/2010 miranti a rendere obbligatoria la cessione o liquidazione, entro il 31/12/2011, delle società detenute dai comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti. Tale tesi dell’amministrazione era basata sul presupposto che la nuova norma non impedisse la prosecuzione delle attività di società realizzate per perseguire strettamente le finalità istituzionali degli enti o che svolgessero servizi di interesse generale. Così si esprimeva comunque la delibera Consiliare che, in punto deliberativo, al comma 1 faceva riserva, però, di assumere l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 23/bis del D. L. n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008 come modificato dall’art. 15 del D. L. n. 135/2009 convertito in legge n. 166/2009, che a buon fine qui si riporta :
Art. 23/bis comma 8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: (comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2009)
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;
Poiché tali ultime norme citate sono quelle che, tra l’altro, impongono la cessione di almeno il 40% delle quote possedute di una società affidataria senza gara, la tesi sostenuta dal Sindaco nella seduta del sei aprile scorso, ribalta invece e completamente la posizione dell’Amministrazione espressa con la deliberazione 81 del Consiglio Comunale . Ragione della interpellanza è quindi la doverosa comprensione di tanto repentino e radicale mutamento di opinione, perché di opinione sembra trattarsi, quando e se si pone attenzione che le norme richiamate dal Sindaco e cioè il “ mille proroghe”, non sembra abbiano inciso sulla normativa dettata dall’art. 23/bis più volte qui richiamato , ma solo sui termini e sui modi di applicazione di quella normativa che la delibera 81 di questo Consiglio ne negava l’applicazione alla Stresa Servizi. In particolare quelle norme hanno agito nei confronti del comma 32 dell’art. 14 della legge 122/2010, differendo i termini di applicazione, proprio quel comma la cui applicazione era negata al punto numero 4 “ Richiama” della parte narrativa della deliberazione ricordata. Già in sede di replica alla risposta data in sede di interpellanza , si osservò come autorevoli commentatori sulla stampa specializzata e a diffusione nazionale, ponevano invece l’attenzione sull’obbligo di procedere alla cessione delle quote , fatti salvi solo gli esiti referendari del prossimo giugno e quindi, è ora motivo di preoccupazione la sottovalutazione o erronea valutazione che il Sindaco pone riguardo al problema sollevato, da rischiare di far slittare l’Ente fuori dai termini perentori di adeguamento della società ai disposti normativi.
Alla luce delle osservazioni svolte interpellano quindi il Sindaco affinchè in aula fornisca un
urgente e esauriente chiarimento in merito a tutta la problematica qui sollevata e dia conto delle motivazioni logiche e giuridiche di quanto sostenuto il giorno sei di aprile.
I Firmatari ringraziano
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