Ieri l’avevamo già annunciato: un
pezzo da 90 è in posizione e pronto al fuoco. Oggi vi anticipiamo, nel testo
che sotto riportiamo, tutte le ragioni che abbiamo consegnato a Canio, comandante
in capo dell’esercito avversario. Ora si aspettano le reazioni di risposta, ma vista
la preventiva defezione, dentro il suo stato anche maggiore, dell’arcinoto Professore,
non è difficile pensare che poi anche la truppa, alla vista dei cannoni pronti al fuoco, cada in depressione, butti via le armi, prenda la fuga
e lasci Canio proprio solo davanti ai cannoni del nemico. Comunque poi vedremo, quel che è
certo è che quando parte il colpo non lascia prigionieri, quindi ora l' ultimatum è lanciato : “ arrendetevi e sarete risparmiati ”.
Testo dell'osservazione depositata :
"– Violazione
art. 323 C.P.
– Abuso d’atti per ingiusto vantaggio patrimoniale connesso a violazione di
legge-"
L’osservazione solleva un problema di ordine
penale che configura la procedura avviata entro un quadro, possibile, di commissione
di reato ed in particolare rappresenta la possibilità di incorrere, da parte
dei soggetti promotori ed autori dell’avviato stralcio di variante, nel reato
di cui al’art. 323 C.P.
. Si configura, infatti, come anche ed ampiamente esposto nel corso della
precedente osservazione, la violazione del principio di imparzialità di cui
all’art. 97 della Costituzione, principio, nella cui inosservanza la
giurisprudenza, anche di Cassazione, individua il profilo della violazione di
norme, costitutivo quindi della struttura del reato di abuso per la parte in
cui ha riguardo all'attività della pubblica amministrazione le cui decisioni
vengono assunte al termine di un procedimento amministrativo in cui devono
essere acquisiti gli interessi e gli elementi utili ad una deliberazione, il
più possibile ponderata, con esclusione di favoritismi e parzialità negli atti.
Di più ed inoltre, l’ ampiamente rilevata
insufficienza istruttoria, integra la violazione della normativa di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di procedimento amministrativo, che all'art.
3 impone la completezza dell'istruttoria di una pratica che, nel caso, seguiva
ad una istanza promossa da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione e
beneficiario finale del vantaggio patrimoniale che conseguirebbe nel caso di
accoglimento e di buon esito finale dell’intero procedimento così avviato.
La palese trattazione in forma separata,
disgiunta e privilegiata, dell’interesse che fa capo alla SIAV srl, rispetto a
tutti i restanti soggetti coinvolti nella variante principale, parcheggiati questi
ultimi su un binario morto in attesa del
loro sorpasso da parte della SIAV srl medesima, manifesta, in forma eclatante,
il diverso e miglior trattamento che
l’amministrazione intende garantire a quest’ ultima, violando l’art. 97 Cost. e
a ciò pervenendo con l’utilizzo di una motivazione formale che si riconduce,
unicamente, alle regioni espresse nella istanza della SIAV stessa, ma non
sostenute da una, minimamente, adeguata obbligatoria istruttoria, suscitando
così la duplice violazione di legge con riferimento, ulteriore, alle
disposizioni sul procedimento amministrativo.
L’interesse patrimoniale poi non soltanto
si configura quale vantaggio che ad un soggetto deriverebbe dalla approvazione,
indebitamente accelerata, dello stralcio
di variante in relazione al possibile utilizzo edificatorio di aree di
proprietà, ma anche in relazione al beneficio, in termini di utilizzo di
contribuzione pubblica assegnata, quando ancora il progetto è,
urbanisticamente, non conforme, per la realizzazione dell’intervento
edificatorio.
La scadenza temporale di tale assegnazione
viene posta a motivazione della richiesta di un percorso privilegiato e
riservato, ma un’ istruttoria, assente,
non ha consentito di investigare proprio
l’ aspetto più singolare cui la richiesta si riconduce, ossia coma abbia potuto, un progetto privo di conformità urbanistica,
quindi, inattuabile
nei tempi di una procedura ordinaria di variante strutturale, beneficiare di contributo pubblico.
Peraltro una variante strutturale porrebbe
come suo obbligo proprio quello di porre avanti l’amministrazione il quadro
generale degli interessi imprenditoriali coinvolti, confrontandoli con i
parametri e gli indirizzi pianificatori generali e pubblici che essa stessa
amministrazione si è data al momento di avvio della procedura.
Con lo stralcio si elude tale dovere
dell’amministrazione, intendendo
sottrarre SIAV al confronto generale, privilegiando per essa, invece, un
percorso protetto che la possa così sottrarre
ad un esame congiunto con tutti i
restanti soggetti portatori di interessi legittimi coinvolti nella variante
strutturale principale. In questo modo, operando, nel frattempo, il blocco
sostanziale della procedura della variante principale, si cerca di ottenere lo
scopo di far decollare quella stralcio nel tempo più celere possibile, per così
farla atterrare su una pista esclusiva e senza che incontrino modifiche le
soluzioni urbanistiche, già prospettate nel dettaglio, di scheda n. 172, del
comparto edificatorio H2, di proprietà SIAV.
C’è tuttavia di più ed altro che può avere
rilevanza sia sotto l’aspetto del vantaggio patrimoniale che conseguirebbe a
SIAV, sia sotto l’aspetto del diverso e privilegiato trattamento che, sempre ad
essa, verrebbe riservato.
Con questo ci si vuole riferire al fatto
che SIAV risultò aggiudicataria nell’ambito
di una singolare gara indetta dal
comune di Stresa con CC n. 34 del 23/08/2007, della assegnazione di
mc.13.000 di “diritti edificatori” da
collocarsi sull’area H2 medesima, avendo formulata l’unica offerta per un prezzo di €. 1.562.925,00.
Successivamente, a seguito di intervenuta imposizione sulla parte di tale area
occupata da ville storiche, di un vincolo di tutela ai sensi del D.
Lgs.42/2004, lo stesso Comune, retto sempre da una giunta guidata dal medesimo
Sindaco oggi in carica, ebbe a rivedere il proprio operato.
L’amministrazione dell’epoca infatti, con
proprio atto di indirizzo assunto con deliberazione n. 181 del 25/11/2009, ebbe
a, meritoriamente, sostenere che :
“
ritiene sussistenti i presupposti giuridici per la revoca parziale del
provvedimento della aggiudicazione definitiva in quanto è interesse pubblico
salvaguardare la corretta e ordinata gestione del territorio nel rispetto del
vincolo della tutela di interesse storico culturale apposto sugli immobili e pertanto
ridurre la volumetria originaria, in modo tale che risulti compatibile con i
provvedimenti di imposizione di vincolo”
Conseguente a tale atto, ridusse a mc
3.500 la quantità di volumetria assegnata ed il prezzo venne ridefinito in €.
420.770,00, mentre una successiva variante non strutturale ex art.17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m., approvata
con deliberazione CC n. 8 del 03/02/2010, dispose il trasferimento di mc. 3.500
sull’area H2.
Ribaltando ora quella decisione,
l’amministrazione, ignorando le sue stesse motivazioni prese a base per ridurre
la volumetria assegnata sull’area H2, mira a riassegnare i volumi stralciati, anzi prevede di assegnarne anche di più, ma ciò
non viene fatto rimuovendo esplicitamente i veti che si era posta e ripristinando
quella procedura di assegnazione onerosa che si era conclusa ,positivamente,
soltanto per 3.500 mc., ma lo intende fare nell’ambito di una ordinaria
procedura di variante strutturale che vede, però, SIAV srl , ad un certo punto,
sfilarsi da sola dal complesso dei soggetti coinvolti per correre, senza
concorrenti, al traguardo e senza più l’onere di pagare quel prezzo in origine
offerto e solo, parzialmente, pagato.
L’iniziale finalità che SIAV si era posta attraverso l’offerta di un
prezzo per “acquisire” mc. 13.000, non
più perseguibile attraverso una procedura ex art.17 comma 7 L. R. 56/77, in quanto nel
frattempo è stata saturata la capacità legale di utilizzo della norma, viene
però, ugualmente, perseguita. Si attua
cioè l’inserimento della richiesta nell’ambito di una complessiva variante
strutturale, ma poi e con il consenso dell’amministrazione comunale, si
ripropone una posizione di vantaggio di SIAV tra tutti i restanti ”
concorrenti” inseriti nella variante, sfilandola da essi con la sua inclusione
in una variante ad personam, sostanzialmente assimilandola ancora ad una
variante art.17 comma 7, evitando però il pagamento del prezzo, inizialmente
offerto, e ignorando la motivazione con cui l’amministrazione aveva, a suo
tempo, motivato il taglio dei volumi
posti a gara e posto il tetto a quota mc. 3.500.
SIAV si vede, quindi, beneficiaria di un ulteriore vantaggio
patrimoniale pari alla differenza tra i due prezzi, quello offerto e quello
pagato, cioè di €. 1.142.155,00 e posta al centro di una procedura privilegiata
che la sottrae al confronto con tutti i restanti soggetti di interessi
legittimi coinvolti nel processo di variante e scavalca le motivazioni che la
stessa amministrazione usò per giustificare la riduzione della assegnazione
delle volumetrie che oggi, senza che la situazione di diritto e di fatto
dell’area H2 sia mutata, mira a riassegnare, in termini anche superiori.
Non vedere l’evidenza di un comportamento
della pubblica amministrazione che, a fronte di palesi vantaggi patrimoniali
conseguibili da un unico soggetto, è lesivo dei doveri di: imparzialità, pari
trattamento, equa comparazione degli interessi coinvolti nell’ambito di un
procedimento amministrativo volto alla formazione, per revisione, di uno
strumento di pianificazione, per definizione,
a valenza generale, non vedere tale evidenza appunto, configgerebbe con
il dovere e la funzione che i singoli Consiglieri debbano svolgere e
assoggetterebbe essi stessi in ambiti di responsabilità omissive, in caso di
mancata denuncia da un lato, e/o commissive, dall’altro, ove anche, con la loro
azione attiva ed loro voto positivo favorissero l’attuazione del disegno
delineato.
Alla luce
delle considerazioni e motivazioni espresse, si formula quindi la seguente
osservazione:
1) Che la deliberazione
relativa alla approvazione del nuovo documento programmatico, stralcio prima
fase, relativo alla variante strutturale urbanistica P.R.G.C. della città di Stresa, sia
integralmente annullata con
provvedimento del Consiglio da assumersi in sede di autotutela per le gravi
ipotesi di commissione di atti a rilevanza penale che la sua prosecuzione ed
attuazione comporta così come ampiamente
descritto nel corso dello svolgimento della presente osservazione.