La bozza oggi è andata, è messa
sul tavolo di Canio, ora inizia il calendario alla rovescia per fissar la data del Consiglio
in cui dovrà adeguarsi alla proposta, altrimenti per Lui ormai rischia che sia fatta.
Se poi si aggiunge che, anche da fuori, arrivan voci che per Canio e la variante
non certo sono affatto rassicuranti, sta volta sembra proprio che ormai sia fatta.
Il documento intero ve lo alleghiamo, ce ne scusiamo, sta volta è molto tecnico
e formale, ma ci vuole .
GRUPPO CONSILIARE INSIEME
OGG:Variante
strutturale stralcio. Proposta di annullamento parziale in autotutela della
deliberazione consiliare n. 113 del 28/12/2012 ed atti consiliari presupposti e
preordinati.
Richiamata la deliberazione consiliare n.113 assunta in
data 28/12/2012 con la quale veniva adottata, ai sensi dell’art. 31/ter della
legge 56/77 e s. m., da parte di questo Consiglio comunale, con il suo voto a
maggioranza, il progetto preliminare riferito alla variante strutturale
stralcio di PRGC, contenente previsioni per la realizzazione di nuovo
insediamento produttivo alberghiero ed altre minori previsioni, così come
recita il primo punto della parte dispositiva della citata deliberazione che
qui viene integralmente riportato:
” di
adottare, ai sensi dell’art. 31 ter comma 4 della L.R. n. 56/1977, il suesposto
progetto preliminare relativo alla Variante Strutturale Stralcio Urbanistica
del P.R.G.C. della Città di Stresa, a firma della associazione fra
professionisti di cui mandataria è la Cooperativa G 1 di Novara, e che si
compone dei seguenti elaborati, custoditi in originale presso il Servizio
Edilizia-Urbanistica di questo Comune: …………………………………………………….”
Dato atto che è, attualmente, in
corso la procedura per consentire il deposito di osservazioni e che tale
procedura si concluderà il giorno 12 marzo prossimo;
Richiamati integralmente i
contenuti dell’esame consiliare svolto, sia in sede di adozione della predetta
deliberazione n.113/2012, sia in sede di approvazione delle due immediatamente
precedenti deliberazioni: nn. 111 e 112
con le quali , rispettivamente:
si approvava la relazione dell’OTC riferita alla conclusione dell’esame
svolto in materia di verifica VAS, nonché
si approvavano le controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute
e riferite alla relazione programmatica della medesima variante stralcio;
Atteso e ricordato che in tutti i documenti deliberativi
sopra richiamati erano state sollevate, dai settori di minoranza del Consiglio,
ampie, circostanziate e motivate ragioni
che, ove attentamente valutate e verificate, avrebbero indotto un’assemblea
accorta e prudente, sia ad accogliere, in sede di controdeduzioni, alcuni dei
rilievi sollevati, sia a, quanto meno, sospendere l’esame e il voto sulle
proposte delle deliberazioni nn. 111 e 113 al fine di consentire venisse compiuta una verifica degli elementi
documentali prodotti in aula che per la loro rilevanza potevano vanificare l’esito
della variante in esame per quanto concerneva buona parte del suo contenuto;
Ricordato che tuttavia il Presidente dell’’Assemblea, non
solo, non ritenne sospendere l’esame, ma volle che venisse, comunque, concluso
e raccolto il voto sulle proposte così come inizialmente formulate e depositate
agli atti, nulla rilevando l’intervenuto ritiro, in sede di seduta, del
favorevole parere di conformità reso
sulla proposta dal Segretario generale dell’Ente che lo ebbe a modificare
secondo la formula poi resa nel testo pubblicato e che così ora recita:
“Su richiesta del
Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’ articolo 97, comma 2) del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti con la precisazione
espresse nelle proposte di delibere precedentemente assunte in seduta odierna e
riguardante le materie urbanistiche della presente variante e che qui si
riporta:” sulla base delle osservazioni presentate dal consigliere
Vallenzasca in merito al vincolo paesaggistico a suo tempo imposto dal
Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per le Antichità e Belle
Arti con decreto in data 4/9/1924 ed in riferimento all’art. 26 delle Norme di
attuazione del Piano paesaggistico regionale, adottato con DGR n. 53 – 11975 del 4/8/2009 (dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti
sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli
articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 delle norme tecniche di attuazione), non
essendo in grado di effettuare puntuale verifica seduta stante, si riserva di
effettuarla in seguito e qualora le osservazioni fossero fondate si dovrà
procedere in sede di autotutela all’annullamento del provvedimento assunto ”
Ricordato che il punto di contrasto verteva sul rispetto, o meglio, sull’indicato mancato rispetto, all’interno
del progetto preliminare di variante adottata, della previsione produttiva
alberghiera S1, rispetto alla norma di salvaguardia contenuta nell’articolo 26
ultimo comma del PPR, laddove richiamava il disposto dell’articolo 143 comma 9
del codice dei beni culturali n. 42/2004 e s,m. che così recita:
"A
far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli
immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione
del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e
prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”
Atteso che la previsione dell’art.134 del codice dei beni
culturali così recita:
Che l’area oggetto di variante al fine di un suo
significativo incremento di capacità edificatoria e per una sua semplificazione
normativa ed attuativa ricade, in rilevantissima quota parte, nell’ambito
denominato A171 del PPR e che tale ambito è stato fatto oggetto, nel medesimo strumento di pianificazione
sovraordinata, dall’ articolo 26 ultimo comma delle sue norme di attuazione, di
“ prescrizione” atta a limitarne, drasticamente, le possibilità di utilizzo
edificatorio nelle more di approvazione del PPR medesimo e che se confermate, in
sede di approvazione, tali norme andranno ad incidere sulle stesse previsioni
vigenti dello strumento urbanistico, modificandole ex lege;
Che in particolare la norma richiamata inibisce,
nei parchi delle ville storiche, in quelli per il loisir ed il turismo,
individuati sulla tavola P2 del piano, tutti gli interventi edilizi eccedenti
il restauro ed il risanamento conservativo e la tavola P2, richiamata, contiene
l’indicazione cartografica, A171 appunto, e
l’elenco analitico dei provvedimenti originari con i quali sono stati,
nel tempo, disposti vincoli paesaggistici sugli ambiti che il PPR ha ritenuto
meritevoli di salvaguardia.
Che nel caso in esame il vincolo, di natura
paesaggistico, venne posto dall’allora competente Ministero dell’Istruzione con
provvedimento datato 04/09/1924 sulla scorta della legge n. 778/1922 (vedi allegato sub A) e si estendeva entro gli
originari confini del parco del Grand Hotel des Iles Borromeé, come
cartograficamente individuato in mappa del tempo unita al provvedimento di
vincolo ( vedi allegato sub B), provvedimento che ne indicava altresì le
coerenze dei suoi confini;
Che una porzione rilevante di quel parco
venne però successivamente ceduta per disposizioni intervenute tra privati
proprietari e ora, quella porzione, fa parte dell’area di intervento S1 della
variante in itinere;
Che l’ultima di tali compravendite ebbe a
perfezionarsi non prima gli anni 80 del 900, ed è, oggi, costituita dalla
particella 166 del foglio 13, di consistente superficie, con tutta probabilità
fatta oggetto di acquisto proprio nell’intento di perseguire lo scopo di realizzare,
entro la più vasta area cui ora si trova accorpata, il fine edificatorio, già
parzialmente reso possibile per effetto dello strumento urbanistico generale
vigente approvato nel corso dell’anno 1994 ed oggi fatto oggetto di ulteriore
progetto di incremento di capacità edificatoria attraverso la variante stralcio
in itinere;
Che senza la possibilità di utilizzare quella
rilevantissima porzione d’area soggetta al vincolo disposto nel 1924, per
effetto della limitata consistenza di quella residua libera da “prescrizione”,
peraltro in buona altra sua parte gravata da vincolo monumentale posto in più
recente data, l’intervento S1, nella quantità prevista in variante, ma anche
solo in quella prevista da norma vigente, diventa ora impossibile perché le
norme locali, sia vigenti, sia previste in variante, sono in contrasto pieno ed
eclatante con la prescrizione del PPR che prevale, per legge, su di esse;
Che l’operato della pubblica amministrazione
deve comunque essere retto dal principio di coerenza e ragionevolezza,
conseguendone la considerazione ovvia che non è possibile né avviare, né, ove
avviata proseguirne l’iter, né tanto meno portare alla fase conclusiva e di
approvazione una procedura di variante condotta, ma in questo aggravato caso
anche avviata, in pieno contrasto con normative sovraordinate prevalenti;
Che la limitazione, transitoria, di capacità
edificatoria posta con lo strumento sovraordinato del PPR, trova la sua fonte e
la sua legittimazione normativa nel medesimo codice dei beni culturali;
Che, quindi, la salvaguardia del PPR adottato con DGR 53-11975 del 4
agosto 2009 non è sottoposta ai disposti della LR 56/77 e s.m.i. in tema di
durata, discendendo direttamente dal corpus normativo del D.lgs. 42/2004 e
s.m.i. e comunque non determina un nuovo vincolo, ma semplicemente ne norma uno
esistente e che, conseguentemente, sono
vigenti tutte le “prescrizioni” individuate nella DGR che ha adottato il PPR e
ciò sino alla intervenuta futura approvazione del medesimo PPR, approvazione che
potrà confermarle con effetto modificativo anche dello strumento vigente o,
diversamente, disporne;
Che l’obiezione circa una qualche rilevanza
ha da porsi al fatto che l’attuale estensione
del parco appartenente al Grand Hotel Des Iles Borromeé sia diversa e
minore rispetto a quella individuata nell’originario provvedimento di vincolo,
non pare aver pregio, sia perché la questione, sotto il suo profilo formale
trova risposta nel medesimo testo del provvedimento di vincolo che così recita:
“avrà efficacia nei confronti di qualsiasi successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo” ed a tal scopo, il provvedimento
venne trascritto presso la allora conservatoria dei registri immobiliari di
Pallanza al vol. 186 3317, reg.442 3115 in data 13/10/1924, sia perché, sotto
il profilo più sostanziale, ove così non fosse, la forza dei vincoli, peraltro
sorretti da un principio di ordine costituzionale, si attenuerebbe fortemente
solo per effetto di conseguenze derivanti da volontà poste in essere tra
privati;
Che poi, nel caso in specie messo già in
evidenza, ove avesse un qualche pregio l’obiezione, per mero scrupolo
esaminata, si verificherebbe l’effetto paradossale che l’interesse del singolo
acquirente, colpevole peraltro, in questo caso, della mancata conservazione di quel bene tutelato
ed acquistato, prevarrebbe sulla norma di legge con un effetto, nel caso,
addirittura premiante;
Che tale ipotesi, ove avesse un qualche
rilievo, costituirebbe un vero e proprio sovvertimento di principi consolidati
dall’ordinamento non pare quindi cosa da
mettersi in discussione;
Che anche nel caso, taluno sostenesse la volontà dello
strumento sovraordinato, essere stata, in qualche modo, fuorviata dalla errata percezione
dei confini attuali e materiali del parco rispetto a quelli indicati nel
provvedimento originario di vincolo, ciò non trova, da un lato nessuna attuale
conferma e quindi è pura astratta ipotesi, dall’altro lato, tale ardita tesi
non risulterebbe coerente con le stesse finalità, dichiarate nel PPR, in
relazione alla unità di paesaggio costituita dalla tratta della costa nord del
lago Maggiore dove, a più riprese, se ne rilevano le valenze da preservare e da
farne oggetto di recupero, sino ad indicare il mantenimento delle pause del
costruito come qualificante obiettivo;
Che semmai e a contrario, quindi, la “prescrizione”
dettata è da ritenersi norma assolutamente coerente e conseguente con
l’impianto stesso del PPR, le sue finalità ed i suoi indirizzi. sino ad
individuare, questa si, una qualche fondata difficoltà alla, eventuale, sua rimozione
senza alterare principi, finalità ed obiettivi già, diffusamente, fissati e contenuti in quel Piano;
Che l ’esigenza di attuare la verifica, poi evidentemente
colpevolmente disattesa, della coerenza della variante con la pianificazione
sovraordinata era stata, chiaramente, rimarcata nella nota della Direzione
Programmazione Strategia, Settore Copianificazione che seppur tratta in errore
dal documento di programmazione in punto indice di utilizzo territoriale
“richiesto“, in realtà mai chiesto da Soprintendenza, vedi ultimo capoverso di
pagina 3 di 6, non dimenticava di ricordarlo a pagina 6 di 6 del proprio parere
e così, ugualmente, faceva la nota della Direzione Programmazione, Settore
Piani e Progetti.
Che gli evidenti vizi
di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di
potere, contenuti nella deliberazione di adozione del progetto preliminare di
variante stralcio e quindi ed altresì in tutti gli atti deliberativi che ne
costituiscono suo presupposto, si aggiungono, con evidente effetto
moltiplicatore, ai pesanti rilievi, anche di possibili, in astratto,
ipotizzati rischi di contrasto con la
normativa penale che, a più riprese, sono stati indicati nel corso dell’esame,
svolto in aula, dei vari documenti prodotti da maggioranza, sino ad essere
formalizzati nell’osservazione n. 3 alla relazione programmatica;
Che il mancato
accoglimento di dette richiamate osservazioni, anche alla luce dei nuovi
rilievi che furono già mossi in aula durante il loro esame e che con questa
proposta ora si ripropongono all’attenzione del Consiglio, pongono l’Assemblea
tutta di fronte all’esercizio di un rilevante atto di responsabilità, ove, la
conferma tout court della validità della deliberazione 113/2012, non sarebbe a
effetto nullo, sotto il profilo della individuale responsabilità, nei confronti
di coloro che, per effetto del loro, questa volta pienamente consapevole voto, ne
provocassero non l’annullamento, ma la conferma;
Che la proposta qui
presentata si colloca, peraltro, in piena aderenza a quel giudizio di motivata
riserva sulla conformità legale della proposta della amministrazione posto in
sede di deliberazione 113/2012 e che, effettuate le verifiche conseguenti ai
rilievi sollevati, poneva l’esigenza di porre la questione dell’annullamento
dell’atto 113/2012 in agenda dell’amministrazione;
Che, per quanto
riguarda l’esigenza di verifica, la presente proposta contiene ulteriori,
aggiuntivi elementi di certezza e ritiene di risolvere, oltre ogni ragionevole
dubbio, le eventuali riserve ancora, forse, presenti tra i componenti
dell’esecutivo e nel Sindaco in particolare, vanificando in radice ogni
ulteriore obiezione contraria;
Che l’azione di
autotutela che si promuove tende quindi a ripristinare una situazione di
legittimità che i contenuti della variante così come, attualmente, in itinere
non garantisce per nulla;
Che tende, di
conseguenza, a tutelare l’ente, nel suo complesso, a fronte di possibili azioni
risarcitorie delle aspettative, poi inevitabilmente deluse, indotte in
operatori economici apparentemente, ma illusoriamente destinatari dei benefici
promessi dalla variante;
Che infine, ma non
certo per ragioni di residuale importanza, tende a tutelare il Consiglio
Comunale, in primis nelle persone dei singoli chiamati al voto, perché
dissociandosi dalla espressione di voto a favore dell’approvazione della
variante e manifestandolo a favore della sua rimozione, hanno l’opportunità e
la possibilità di scriminare la propria personale responsabilità rispetto ad
una volontà diversa ove essa persistesse nel suo originario intento;
Che i contenuti della
variante stralcio sono tuttavia diversi e non si esauriscono con la previsione
S1, ma attengono altresì il mutamento della destinazione d’uso dell’edificio
ora adibito ad istruzione, nonché a previsioni di opere di compensazione
collegate strettamente alla previsione S1, nonché infine a previsioni di
modifiche normative indipendenti dalla previsione S1 medesima;
Che per quanto appena
sopra precisato, la proposta di annullamento ha, quindi, valenza parziale ed
attiene la previsione stralcio S1 e le opere compensative ad essa attinenti,
rimanendo invariate le ulteriori previsioni salva verifica, successiva, della
coerenza della procedura in atto con i contenuti residuali della variante
stralcio;
Che,
sotto il profilo più strettamente giuridico, la fonte normativa cui discende il
potere/dovere di autotutela trova la sua previsione nei principi
dell’ordinamento amministrativo e nella legge n. 241/1990 e s.m., nulla ostando
all’assunzione dell’atto di autotutela, non dovendosi trattare, al momento, in
merito ad eventuali provvedimenti già sorti o perfezionati a favore di alcuno,
ma operando all’interno di un procedimento, in itinere, mirante alla modifica
di una previsione pianificatoria a valenza generale e quindi operando nella
pienezza dei poteri sovrani del Consiglio comunale rispetto a qualsivoglia
altra pretesa o interesse di parte non pubblica che, al momento, abbia una
qualche rilevanza giuridicamente apprezzabile;
Tutto
quanto premesso, richiamate, motivate ed, ampiamente esposte, nel corpo della
presente proposta, le ragioni di diritto e di merito poste a sostegno di essa;
Atteso
che risulta acquisito il .,..………….parere di regolarità tecnica reso, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs.n.267/2000 e s. m., dal Responsabile del Servizio
Urbanistica ed attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dopo
ampio esame
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Passato
al voto con il seguente esito:………………………………………........................
D
E L I B E R A
1) Di approvare, per le ragioni ampiamente
esposte in narrativa, la proposta di annullamento parziale, in sede di
autotutela, della deliberazione C.C. n. 113 del 28/12/2012 avente per oggetto
l’adozione del progetto preliminare di variante strutturale stralcio estendendola,
per la parte connessa ai contenuti oggetto di annullamento, a tutti gli atti
deliberativi consiliari presupposti e preordinati della medesima deliberazione
C.C. n.113/2012.
2) Di conseguentemente e coerentemente
precisare che i contenuti degli atti parzialmente oggetto di annullamento
attengono le previsioni, in variante urbanistica, riferite all’incremento della
capacità edificatoria dell’intervento classificato S1, le modifiche delle
modalità attuative della previsione medesima ed l’inserimento delle opere di
compensazione ad essa connesse.
3) Di ulteriormente precisare e definire
che rimangono fatti salvi i contenuti degli atti di variante stralcio estranei
alle previsioni citate al punto 2 ed, in particolare: la previsione di
mutamento di destinazione d’uso dell’ edificio ora destinato ad istruzione e
altre minori modificazioni normative introdotte nel corpo delle vigenti NTA.
4) Di estendere, sulla base dei principi
di coerenza e logicità, gli effetti dell’annullamento operato con la presente
proposta, agli uguali contenuti di progetto di variante inseriti in atto C.C.
n. 115 del 16/11/2011 avente per oggetto l’approvazione del documento programmatico
di variante strutturale produttiva alberghiera.
5) Di demandare al Servizio Urbanistica
la verifica circa la coerenza della procedura di variante strutturale stralcio
in atto con i residuali contenuti conseguenti il processo di bonifica
effettuato, trasferendone le risultanze all’Organo esecutivo per le eventuali
proposte consiliari di riallineamento delle procedure da attuarsi.