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giovedì 3 ottobre 2013

NUOVO INTERPELLO





 

 
 
 
 
Approfittando dell'attesa  della chiamata in gran Consiglio, gli accadimenti impongono di accelerare le domande da porre a Canio sulla questione del bel pasticcio combinato in vetta al Mottarone. Lo riproduciamo, dunque fresco fresco e in anteprima, quale post della giornata. Per quanto invece riguarda la risposta , un poco di pazienza e poi vedremo.  
 

GRUPPO CONSILIARE “INSIEME”

03/10/2013

Preg. mo Avv. Canio Di Milia

Sindaco di Stresa

SEDE

OGG: Interpellanza art. 44 del regolamento sul funzionamento del Consiglio. Costituzione dei diritti di servitù, mediante espropriazione, per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune e delle piste da discesa in località Mottarone. Soccombenza in giudizio-rimedi: tempi e modi. Responsabilità conseguenti.


Affinché possa essere inserito all’o.d.g di prossimo consiglio si formula il seguente interpello.
Premesso che si è venuti a conoscenza del contenuto della sentenza n. 010022/2013 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale, decidendo sul ricorso proposto dalla società Aghe srl per l'annullamento del decreto di costituzione coattiva di servitù, a firma del Responsabile del Servizio gestione risorse patrimoniali del Comune di Stresa, notificato in data 8 maggio 2012, con il quale è stata costituita: “ servitù coattiva a favore della Città di Stresa sui terreni di proprietà della Aghe s.r.l. …..........individuati nella delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 3/5/2011, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 9/8/2011, quali aree sciabili, comprese le piste e i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze”; nonché avverso tutti gli atti ad esso presupposti ed in particolare la delibera del Consiglio comunale di Stresa n. 49 del 3 maggio 2011 e la delibera della Giunta comunale di Stresa n. 111 del 9 agosto 2011, con le quali veniva approvata la documentazione tecnica di individuazione delle aree sciabili ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009 e la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 13-2575 del 13 settembre 2011, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Stresa;

Osservato che pende tuttora, ove non già andato a giudizio, altro ricorso di pari contenuto e tenore promosso nei confronti delle servitù egualmente imposte sui terreni facenti parte delle proprietà Borromeo e che è verosimile, anzi certo, che anche tale ricorso avrà ugual e pari esito del primo di cui alla sentenza richiamata;

Osservato ancora che l'esito dei ricorsi ha come effetto l'annullamento dei provvedimenti coattivi assunti, privando di ogni titolo giuridico, con decorrenza ex tunc, l'occupazione in atto, con impianti di risalita e piste di discesa, dei terreni fatti oggetto di tali provvedimenti, ponendo nell'immediato un problema di legittimazione alla continuità delle relative attività;

Ricordato ancora che, mentre per quanto riguarda i terreni che fanno capo ad Aghe srl, i medesimi dovrebbero essere inclusi in quelli oggetto di procedimento in corso per l' accertamento della esistenza di diritti di uso civico, mentre su quelli che fanno capo alla proprietà Borromeo è noto essere pendente un provvedimento di sfratto per morosità;

Quanto premesso, la situazione che, per effetto del giudizio, si è determinata e che si determinerà a breve per effetto del nuovo prossimo giudizio, sarà tale da poter seriamente e concretamente mettere a rischio, quanto meno nel medio periodo, la continuità delle attività invernali nella stazione sciistica;

Alla luce di tutto ciò si è ad interpellare il Sindaco per conoscere con quali modalità intende l'Amministrazione fronteggiare la situazione che, anche per sua responsabilità, si è venuta e si verrà a determinarsi ed in particolare voglia dare risposta ai seguenti interpelli:

1) Alla luce della decisione assunta dal Tribunale Amministrativo che ha cassato il provvedimento di imposizione di servitù coattiva a favore del Comune di Stresa su terreni di estensione complessiva pari a 462.885 mq., quali aree sciabili ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009, ritiene l'Amministrazione riproporre integralmente gli atti annullati o, considerata la procedura avviata di accertamento di esistenza di usi civici sui medesimi, accelerare la chiusura di tale procedura ed assumere poi atti coerenti con tali conclusioni e non con essi, potenzialmente, confliggenti ?

2) L'annullamento operato dal Tribunale amministrativo interessa comunque terreni sui quali vi sono impianti di risalita o piste di discesa, attualmente in esercizio?

3) Considerato che ricorso di ugual tenore a quello di Aghe srl pende presso il medesimo Tribunale Amministrativo ed è verosimile, anzi certo, che non diverso esito potrà avere, ritiene l'Amministrazione attendere il suo esito o, da subito, agire in autotutela con l'annullamento degli atti assunti e la loro corretta riproposizione ?

4) Considerato che in tale secondo caso pende procedura di sfratto nei confronti della società che ha in esercizio gli impianti, è consapevole l'Amministrazione del rischio concreto di sostanziale blocco, quanto meno temporaneo, che si profila per le attività invernali della stazione sciistica ed è ugualmente consapevole che in tale, non auspicabile, caso non potrà sfuggire all'accusa di esserne causa attiva in quanto ed in gran parte ad essa saranno da addebitare le responsabilità ?

5) Dica quindi l'Amministrazione come intende procedere per evitare e prevenire più infausti accadimenti, indicandone modalità e tempistiche, nonché quali azioni intenda comunque attivare il Sindaco per raffreddare lo stato di contenzioso già in atto tra le parti e che la stessa attività illegittimità dell'Amministrazione non ha certamente aiutato a far cessare. Risponda da ultimo in ordine ai possibili conseguenti effetti circa i risarcimenti e a chi saranno da imputarsi, da liquidarsi per effetto delle occupazioni senza titolo intervenute dalla data di imposizione delle servitù a quelle di loro annullamento.

Gli interpellanti ringraziano

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