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giovedì 26 marzo 2020

SENTENZA: UNA IN DECISIONE




Tanto attesa, o meglio attesa da tanto tempo, finalmente è arrivata la sentenza che avrebbe dovuto decidere il contenzioso tra Comune e Regione sulla questione dei soldi per la Fondazione Palazzola. E' arrivata, ma probabilmente non accontenterà appieno nessuno dei due contendenti: il Comune si vede riconosciuto il diritto a ricevere una cifra ben al di sotto delle sue aspettattive: 1.080.000,00 euro, più interessi, quando ne avrebbe voluti 4.500.000,00 o sù di lì; la Regione poi dovrà sborsare più o meno quanto già aveva offerto come liquidazione a saldo per il suo disimpegno dalla Fondazione, ma al momento deve rimanere ancora in quell'Ente di cui avrebbe voluto liberarsene volentieri. Prima di proseguire, occorre ricordare come accordi transattivi ne erano stati comunque tentati, bisogna dire con un'ondivoca posizione del Comune che oscillava tra la richiesta dei soldi e quella di riappropriarsi del bene con la soppressione della Fondazione. Bisogna peraltro dire che vi sarebbero della ragioni di natura tributaria che ostano o che comunque renderebbero affatto indolore quest' ultima soluzione. Comunque il Consiglio aveva alla fine bocciato l'operato del Sindaco, propugnatore di un accordo transattivo, e aveva invece chiesto che la controversia venisse decisa in sede giurisdizionale. Così dunque é stato e non posso dire che il Consiglio Comunale abbia sbagliato. Nella sua decisione il Tar ha affermato che la richiesta di accertare l'inadempimento delle prestazioni mancate ben poteva essere riconosciuta, ma non nella misura richiesta dal Comune e con limiti che la sentenza stessa ha evidenziato. I giudici hanno ritenuto prevalente il fatto che si era esaurita la durata decennale dell'accordo stipulato tra i due Enti ( attenti, non la durata della Fondazione che nello Statuto è illimitata) e che quindi ogni pretesa successiva ad osservarlo, in mancanza di una proroga espressa, fosse priva di fondamento giuridico. Mi chiedo se il Comune si fosse mai accorto dell'esistenza di questa clausola e in caso affermativo, perchè mai non abbia provocato una richiesta di proroga ? La sentenza comunque riconosce legittima la facoltà data alle parti di non ritenere più perseguibile la finalità che il contratto tra loro prevedeva e quindi di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo, accordo che comunque sarebbe ora venuto meno per effetto della trascorsa durata decennale del medesimo. Su questo punto devo dire che la facoltà di recedere unilateralmente é vero che esiste, ma non può essere esercitata senza che la discrezionalità diventi arbitrio. Voglio qui sostenere che qualsiasi decisione a riguardo non poteva essere assunta senza che la stessa fosse sostenuta da motivazioni logiche e coerenti e che quanto sostenuto dalla Regione, già nel corso del 2015, circa il venir meno dell'attualità degli scopi fondativi, non mi pare convincente. Vero è che però a quella data il decennio era già decorso e quindi sarebbe stato necessario prorogarne la durata, cosa che non è stata fatta. Più pregnante mi pare il rilievo che la sentenza ha posto sulle ristrettezze finanziarie che la Regione ha subito a partire da quegli anni e quindi sul fatto che la stessa aveva una piena ed ampia discrezionalità di rimodulare i finanziamenti nel proprio bilancio. Qui evidentemente stava alla capacità negoziale del nostro bel Comune farsi valere, ma così non è stato e i fondi perenti non sono stati ristanziati. Vale inoltre ricordare che il giudice amministrativo non può sindacare le decisioni discrezionali di un'amministrazione pubblica, basta che siano sorrette dai criteri della manifesta ragionevolezza, e quindi pretendere, attraverso una sentenza di ottenere l'adempimento di un accordo su cui una delle parti vuol recedere è cosa ardua. Ma andiamo avanti e arriviamo nei pressi delle conclusioni. La sentenza rimprovera ad entrambi le parti, la responsabilità di aver mancato in più punti nell'adempimento dell'accordo tra loro stipulato; esimente parziale per la Regione sarebbe però l'intervenuta crisi del proprio bilancio e comunque, dopo la scadenza del decennio dalla stipula dell'accordo, non sarebbe stato più possibile pretendere l'adempimento. Avrei su questo punto qualche eccezione in quanto l'inadempimento fa data anteriore la scadenza, ma tanté. Con questo tuttavia la sentenza chiude le porte alla richiesta comunale di adempimento, rimanendo aperta solo la questione di un eventuale risarcimento. Su questo punto sempre la sentenza, considerato che l'inadempimento era imputabile, seppur parzialmente alla Regione, apre invece le porte alla richiesta risarcitoria formulata dal Comune e con un po' di conteggi ed altre considerazioni che vi esonero, arriva alla cifra di euro 1.080.000,00 oltre interessi che vi avevo anticipato, calcolati dalla data di proposizione del ricorso a quello della sentenza. Questa volta almeno le spese di causa dovrà pagarle la Regione, magra consolazione, fanno 5.000,00 euro. Credo che la sintesi sia esaustiva. Per ora almeno.

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