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giovedì 14 novembre 2013

AZIONE II SI GIRA




Dopo che sulla pagina di ieri abbiamo iniziato a pubblicare il ricorso contro lo stralcio di " Zanetta", oggi continuiamo e domanI poi finiamo.


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL PIEMONTE
TORINO
RICORSO II PARTE  
2) Eccesso di potere per carenza dei presupposti; eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere per violazione della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; eccesso di potere per carenza di motivazione con riferimento all'impatto ambientale in relazione ai vincoli di carattere ambientale e storico-artistico
I provvedimenti impugnati sono illegittimi sotto un ulteriore profilo.
È noto che la Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata quando piani e programmi possano produrre“impatti significativi sull'ambiente” (artt. 6 e 12 D.Lgs. n. 152/2006). Ed è altrettanto noto che nel concetto di ambiente è compreso anche il patrimonio culturale (cfr. art. 6 D.Lgs. n. 152/2006).
Tali norme sono da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al fondamentale principio di precauzione che ormai permea anche le nostre disposizioni in materia ambientale (TAR Piemonte, Sez. I, 17 giugno 2011 n. 657).
Nonostante l'intervento programmato insista su di un area soggetta ai numerosi vincoli paesaggistici e storico-artistico sopra visti e abbia una entità considerevole (13.895 mq. di s.u.l. per un totale di 43.769 metri cubi che si aggiungeranno all'esistente, doc. 7), i provvedimenti impugnati ed in particolare gli atti istruttori della verifica di assoggettabilità alla VAS (v. relazioni dell'OTC cit.) non spendono una parola per escludere eventuali “impatti significativi sull'ambiente”. Ed è significativo che il concetto di “impatto significativo”, che è quello prescritto della legge, non siano mai usato in nessun atto istruttorio.
Solo l'assenza di importanti conseguenze sul patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-artistico ed una idonea motivazione in merito avrebbero consentito di evitare la VAS.
L'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto spiegare come è possibile che un intervento delle dimensioni previste (13.895 mq. di s.u.l. per un totale di 43.769 metri cubi di nuovo volume) non crei, anche solo potenzialmente, impatti ambientali significativi su un'area così fortemente vincolata e quindi tutelata come quella su cui andrà ad insistere.
Va sottolineato in merito che il D.D.R. 27 dicembre 2010 che sottopone a tutela indiretta l'area circostante le due ville vincolate, detta come prescrizione “che non vengano poste in essere nuove edificazioni tali da recare pregiudizio, per dislocazione e volume edilizio, dimensionamento, profilo e altezza alle prospettive, alle visuali ed al godimento dei due edifici sottoposti a tutela, rispettandone la scala edilizia ed il particolare rapporto con il contesto esterno;” (doc. 10).
Possibile che la nuova struttura alberghiera, anche solo potenzialmente, non provochi nessun impatto significativo meritevole della più attenta valutazione ambientale prevista nella VAS?
3) Eccesso di potere per carenza dei presupposti; eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere per violazione della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza ed illogicità con riferimento all'impatto ambientale
La Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata quando piani e programmi possano produrre“impatti significativi sull'ambiente”, nell'ampia accezione sopra vista (artt. 6 e 12 D.Lgs. n. 152/2006).
Dagli atti istruttori emerge che in diverse occasioni le amministrazioni intervenute, Comune compreso, si sono rese conto delle numerose possibili e gravi conseguenze negative sull'ambiente della variante.
Ad esempio nel Contributo dell'Organo Tecnico Regionale di VAS del 15 novembre 2012 (doc. 15) si legge:
“Le previsioni della Variante relative al nuovo polo turistico-ricettivo, dal punto di vista ambientale, hanno notevoli ripercussioni sulle principali componenti ambientali e con riferimento alla tipologia delle azioni previste si ritiene che i principali effetti derivanti sono praticamente riconducibili a pressioni antropiche e alle attività connesse agli usi degli edifici turistico-ricettivo (residenziale) delle strutture previste e come di seguito descritto:
- aumento dei volumi e dei consumi idrici;
- aumento dei volumi reflui;
- aumento delle acque meteoriche; consumo energetico per gli impianti tecnologici installati;
- aumento della produzione di rifiuti urbani;
- aumento del traffico veicola re e dell'inquinamento atmosferico.” (pag. 6 e 7).
“Nell'area S1 [ossia l'area oggetto della variante, n.d.r.]...sono presenti ville storiche.... Il particolare pregio di tale area è quella di fornire una percezione unitaria di ambito, che si è conservato negli anni, ed è caratterizzato dal rapporto tra le ville, il giardino, gli spazi liberi e quelli edificati esistenti, che bilanciano il rapporto del vuoto sul pieno.” (pag. 10);
“Gli effetti di carattere ambientale sono particolarmente riferibili alla modifica della percezione visiva del contesto del lago. In tal senso sarà opportuna l'attenta analisi dei luoghi d'intervento e studi appropriati con fotosimulazioni e rendering...” (pag. 11);
Si suggerisce che gli interventi proposti siano indirizzati verso uno sviluppo rispettoso del contesto paesaggistico esistente, con soluzioni progettuali che tengano conto del linguaggio architettonico armonizzato con il contesto attualmente esistente...” (pag. 11);
“Considerato il particolare contesto paesaggistico, costituito da un insieme di componenti che sfruttano il paesaggio anche urbano e che lo rendono identificabile, conferendogli qualità, è necessario porre particolare attenzione alle misure da osservarsi:
- nella progettazione e costruzione degli edifici, in relazione all'altezza e alla loro sagoma;
- nella conservazione e valorizzazione degli scorci panoramici, assicurando le quinte visive sul lungo lago;
- nel definire opportune misure per favorire la mitigazione dei fattori di criticità.” (pag. 11).
E subito dopo, per tali ragioni, si suggerisce che il progetto edilizio debba poi essere corredato da uno studio si inserimento paesaggistico-ambientale (pag. 12).
Nel parere dell'Organo Tecnico Comunale di VAS del 10 dicembre 2012 (doc. 3), le paragrafo “COMPONENTE PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE” si legge:
“L'intervento S1, (intervento più critico sia per l'aspetto percettivo sia per il valore culturale che alcune delle ville, oggetto dell'intervento hanno nel contesto del paesaggio del lungo lago), produrrà un alterazione sia visiva sia percettiva del lungolago. Sarebbe necessario ed auspicabile, che nella fase successiva al grado urbanistico, si facesse una attenta analisi dell'aspetto percettivo.”
“Le ville inserite nell'area di intervento S1 sono un patrimonio da salvaguardare, specie nel loro rapporto con gli spazi aperti antistanti.”
Nelle osservazioni ARPA, che ritiene necessaria la VAS, del 21 giugno 2012 (doc. 8), a pag. 4, si elencano le principali problematiche ambientali: consumo del suolo, alterazione contesto paesaggistico e degli ambienti naturaliformi corrispondenti al parco delle ville tutelate, variazioni del clima atmosferico e acustico.
E si rileva altresì una grave carenza istruttoria, a cui il comune non ha mai posto rimedio perché ribadita anche successivamente per ben due volte (cfr. doc. 5 e 7, pag. 5, 6, 9 e 10), poiché “Nella documentazione ambientale le problematiche sopra riportate non sono trattate o, se lo sono, lo sono in modo generico e non circostanziato.”.
E ancora l'ARPA, il 12 settembre 2012, dopo aver descritto e valutato negativamente gli impatti ambientali conseguenti alla variante (cfr. pag. 6, 7 e 8 cui per brevità si rimanda), conclude “che senza un'adeguata progettazione (anche urbanistica) ed un probabile ridimensionamento dei volumi, l'attuazione della variante in istruttoria potrebbe portare alla compromissione paesaggistica dell'unico tratto di lungolago, in Comune di Stresa, non ancora occupato da strutture alberghiere, interrompendo di fatto il paesaggio delle ville...” (pag. 9).
Anche l'A.S.L. V.C.O., nella nota 11 settembre 2012 (doc. 9), ha sollevato gravi difetti istruttori e valutativi: “...nel DTP [documento tecnico preliminare, n.d.r.] non si rinviene neppure un accenni agli eventuali impatti ambientali di carattere sommatorio o modulativo o eventualmente di compensazione-mitigazione, derivanti dall'esecuzione dei due blocchi di interventi programmatori. Tali valutazioni ambientali sarebbero quantomai auspicabili nel contesto di procedure di adeguati piani urbanistici”; e ancora, richiamando le principali criticità già segnalate ed i loro impatti sulle componenti antropiche: “il documento prodotto [il DTP, n.d.r.] risulta decisamente carente delle necessarie valutazioni (in particolar modo poi nulla viene menzionato in merito alla salvaguardia della salute umana). Nulla di fatto viene detto sui possibili scenari configurabili tanto a livello della zona del singolo intervento quanto su quelli determinabili dalla sommatoria di tutti e tre.”
Tuttavia, il Comune (così come la Regione) non ha tratto la logica conseguenza dalle affermazioni e valutazioni compiute dalle amministrazioni intervenute ed in particolare di quelle istituzionalmente preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale e della salute (ARPA, Soprintendenza e ASL), ossia la chiara ed evidente necessità di sottoporre la variante alla Valutazione Ambientale Strategica.
È infatti del tutto irragionevole e contraddittorio da lato affermare che l'intervento potrebbe avere “notevoli ripercussioni sulle principali componenti ambientali” e poi non sottoporlo ad una più attenta e specifica valutazione in merito.
D'altra parte basta osservare le fotografie dei luoghi prodotte per accorgersi della bellezza e del grande pregio dell'area, e quindi della necessità di una attenta valutazione di un progetto di intensa urbanizzazione come quello programmato.
Senza contare che l'ARPA e ASL, come visto, hanno più volte manifestato carenze documentali e carenze valutative.
I provvedimenti impugnati sono quindi viziati per contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifesta.

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