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lunedì 16 maggio 2016

TEMPO PERSO


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Vi tediamo qui con la pubblicazione integrale dell'esposto prodotto nell'ottobre 2013 alla Procura della Repubblica di Verbania. L'esposto, pur dettagliato e circostanziato, al punto da richiedervi una buona dose di pazienza per la sua lettura , non ha prodotto alcun risultato, ma la sua affrettata archiviazione avvenuta nel novembre dello scorso anno. A sostegno della sua archiviazione risulta agli atti della procura, la consulenza che pure vi alleghiamo, potendosi fare così un raffronto tra lo sforzo da noi fatto per esporre i fatti e la dichiarata fretta di liquidarli.



Spett. Procura della Repubblica
di Verbania
C.so Europa 3
28922 VERBANIA


Alla Procura della Corte dei Conti
sezione Regionale del Piemonte
Via Roma 305
10100 TORINO


ESPOSTO i sottoscritti espongono quanto di seguito

I firmatari Consiglieri notiziano, per dovere d'ufficio, a Codeste Spettabili Procure i fatti sotto esposti:

Con atto del Consiglio n. 34 del 23/08/2007 venivano approvati i criteri per l'assegnazione, mediante procedura aperta, di una volumetria urbanistica di mc. 13.000, rinunciata da parte della proprietà di un lotto edificabile che ne deteneva il diritto.

A seguito di gara aperta, la volumetria veniva assegnata ad unico concorrente, SIAV srl, che offriva il prezzo complessivo di €. 1.562.925,00 per il trasferimento su area di proprietà della medesima, contraddistinta in PRGC allora vigente dalla sigla H2.

Successivamente, con atto della Giunta municipale n. 181 del 25/11/2009, l'esito di gara veniva modificato sulla scorta dell'argomentazione che erano intervenuti vincoli di natura monumentale sull'area oggetto della richiesta di trasferimento volumetrico, tali da rendere impossibile ed inopportuna la totale collocazione in tale ambito delle volumetrie poste in asta.

Conseguentemente la Giunta revocava, parzialmente, l'esito di gara, riducendo a mc. 3.500 le quantità volumetriche cedibili e trasferibili e parimenti riducendo ad €. 420.770,00 l'importo dovuto dalla SIAV srl al Comune per l'acquisizione del loro diritto.

Una variante urbanistica ex articolo 17 comma b della Legge Regionale n. 56/77 e s.m. formalizzava poi il trasferimento di tali residui volumi verso il lotto prescelto dall'acquirente.

In pari tempo, atto Consiliare n.18 del 24/03/2009, il Comune approvava gli indirizzi per una variante strutturale a PRGC. Tale variante perveniva poi alla fase di approvazione del solo documento programmatico in data 16/11/2011, atto consiliare n. 115.

Tale documento conteneva, tra l'altro, anche la previsione per l'assegnazione sempre al lotto H2 di un'ulteriore aggiuntiva capacità edificatoria tale così da saturare quella già prevista e oggetto però di intervenuto taglio d'asta.

Il documento programmatico, ancorché da assoggettare, secondo previsione di legge urbanistica regionale vigente al tempo (articolo 5 comma 5), a tempestiva Conferenza di Pianificazione veniva, dopo la raccolta delle osservazioni, accantonato senza, ad oggi, ulteriore sviluppo.

Tuttavia, in esito ad una richiesta della SIAV srl, datata 15/02/2012, mirante a chiedere un'accelerazione della procedura di variante motivata dai termini ad essa assegnati per beneficiare di finanziamenti pubblici, il Comune assumeva una nuova deliberazione, atto consiliare n. 28 del 14/05/2012, con la quale “ stralciava” dalla variante principale, allora in itinere, l'intervento denominato n. 172 in area H2, sempre quella in precedenza ricordata, ed adottava un nuovo documento programmatico finalizzato a portare a risultato soltanto quest'ultima previsione di variante e poco d'altro di valenza però esclusivamente pubblica.

Tale variante denominata: “ Stralcio I fase”, compiva poi tutto l'iter procedurale e più recentemente, in data 22/08/2013 è pervenuta alla fase conclusiva con la sua approvazione consiliare che ha riassegnato al lotto H2 della SIAV srl la aggiuntiva capacità edificatoria alberghiera espressa in SUL mq./mq., ma equivalente in cubatura agli originari 10.000 cubi oggetto di taglio dell'asta onerosa.

Tale risultato viene però conseguito non riaprendo le conclusioni dell'esito di gara e chiedendo ed ottenendo il saldo di quel prezzo originariamente offerto in asta, di cui non si ha più traccia e che si ritiene definitivamente chiusa, ma simulando l'onerosità di tale riassegnazione attraverso l'applicazione, peraltro distorta, di un principio di monetizzazione di standard che nulla ha a vedere con l'originaria asta, quanto piuttosto con l'attuazione dello strumento variato applicando la monetizzazione in luogo di altri obblighi dell'attuatore, ma e questo potrebbe maggiormente rilevare, a ciò si perviene attraverso una serie rilevante di illegittimità sostanziali, sia sotto il profilo di violazione di norme che sotto il profilo dell'eccesso di potere che, nonostante siano state fatte oggetto di osservazioni reiterate nel corso della procedura, non hanno impedito che l'esito ne venisse modificato, determinando un oggettivo, esclusivo, vantaggio patrimoniale alla SIAV srl, sia in termini di mancato pagamento del saldo d'asta, sia in termini di accrescimento del valore patrimoniale immobiliare, conseguito attraverso l'approvazione dello stralcio, come meglio nel dettaglio del proseguo verrà chiarito.

Elenchiamo quindi nel seguito quegli elementi di illegittimità dell'atto di variante che, a nostro giudizio, ne viziano il contenuto e che possono rilevare, insieme all'acquisito vantaggio patrimoniale conseguito dalla SIAV srl, ai fini della individuazione di possibili elementi di un eventuale reato.

Le violazioni di norme

Innanzitutto rileva l’inosservanza piena e sostanziale del Decreto di vincolo “indiretto” ex articolo 45 del codice dei beni culturali posto, sull’intera area oggetto dello stralcio, nel dicembre 2010 dal Soprintendente Regionale ai beni paesaggistici e culturali, a tutela di due edifici fatti oggetto, in precedenza, di imposizione di vincolo monumentale.

La variante stralcio compie un'operazione mistificatoria riproducendo, nel suo testo, pressoché tutti i contenuti dei precetti inseriti nel Decreto, ma non traduce tali precetti obbligatori per legge e che hanno, sostanzialmente un contenuto e una valenza paesaggistica ambientale, in conseguenti e coerenti norme edilizie, anzi accresce parametri ed indici urbanistico/edilizi assegnati all’area.

Ne è risultata una normativa dove gli indici e i parametri che avrebbero dovuto essere, coerentemente ed obbligatoriamente, fortemente ridotti in ossequio ai precetti contenuti nel decreto di vincolo indiretto, sono stati incrementati pur, formalmente, recependo in norma le indicazioni precettive.

Assegnati indici e parametri all’area, essi ne costituiscono la nuova capacità edificatoria.

Il raffronto e l’esame comparato tra parametri e indici da una parte e precetti del decreto dall’altra rileva una eclatante, vien da dire banale ed elementare, violazione di legge.

Il citato vincolo indiretto viene nel suo provvedimento istitutivo esattamente definito nella estensione territoriale, nonché indicato in cartografia catastale, quindi è certo e ben localizzato, sovrapponendosi esattamente all'area H2.

Altrettanti certi e chiari sono i suoi precetti immediatamente operativi. Esso contiene quattro disposizioni di assoluto rilievo, di cui se la prima parrebbe ovvia, ma non lo è, ossia la sottoposizione di ogni intervento di trasformazione a preventiva autorizzazione della Soprintendenza, le successive risultano più pregnanti sotto il profilo delle modalità del possibile utilizzo edificatorio dell’area. La seconda, infatti, richiede che non si pongano in essere edificazioni che: per dislocazione, volume, dimensionamento, profilo e altezza, rechino pregiudizio alle prospettive, alle visuali ed al godimento dei due edifici sottoposti a tutela, aggiungendo che dovrà rispettarsi la loro scala edilizia ed il particolare rapporto con il contesto esterno.

La terza dispone in ordine ai caratteri architettonici e formali di eventuali nuove costruzioni che non dovranno risultare conflittuali con i due edifici tutelati, non compromettendo le condizioni ambientali del sito. L’ultima disposizione si rivolge all’ambito libero da costruzioni, chiedendo la salvaguardia delle tracce dell’originario assetto a giardino, garantendo a tutte le costruzioni un adeguata cornice verde.

Traducendo, correttamente, la disposizione di legge di cui all'articolo 45 del testo unico dei beni culturali, significava che il Comune di Stresa avrebbe dovuto impegnarsi a realizzare una variante urbanistica, anche ad hoc, finalizzata non solo ad inserire le quattro disposizioni citate nei suoi testi pianificatori e normativi, ma anche a tradurre quei precetti in norme edilizie ad essi coerenti.

Risulta, quindi, eclatante la forbice che la variante approvata, invece, apre tra quei precetti e le norme di pianificazione poste in variante medesima, incrementando superfici utili e di copertura, volumi equivalenti e altezza dei piani, come se la tutela posta dal Decreto non esistesse.

Nessuna giustificazione trova quindi il conferimento di diritti edificatori per un edificio che potrà raggiungere il rapporto di scala 20/1 rispetto a ciascun singolo edificio tutelato, a fronte della disposizione precettiva del Decreto che impone, viceversa, il rispetto della scala edilizia degli edifici tutelati.

Nessuna giustificazione potrà trovarsi per consentire la realizzazione di un edificio con uno sviluppo verticale che potrà raggiungere l’altezza di mt. 25, pari al numero di otto piani fuori terra, laddove gli edifici tutelati raggiungono al massimo i tre piani di altezza.

Nessuna giustificazione potrà trovarsi per un indice di s.c. che ipotizza una copertura edificabile sino al 45% della superficie territoriale del lotto intero e cioè pari a totali mq. 5.557 e che per i restanti liberi ne pretende la permeabilità soltanto di un residuo 30% del totale, laddove la norma di tutela richiede, sia la ricostruzione dell’impianto dei giardini già presenti in area, sia la garanzia del mantenimento di un’adeguata cornice verde attorno ai due edifici vincolati, ma anche di creazione di ugual cornice attorno all’eventuale nuova costruzione.

Nessuna giustificazione potrà trovare la possibilità che la variante prefigura di realizzare, in un unico blocco edilizio di circa mc. 40.000, una quinta edilizia che chiude ogni visuale prospettica dalla direzione delle ville tutelate verso il versante collinare, sovrastandole con la previsione di una mole edilizia ad esse retrostante assolutamente ridondante in relazione ad ogni parametro si voglia considerare congruo con i precetti del Decreto di vincolo.

Parte dell'area oggetto di variante risulta, inoltre, per provenienza originaria, sottoposta anche al vincolo paesaggistico posto nel 1924 sull'intero parco del vicino Grand Hotel des Iles Borromees, vincolo la cui estensione, più recentemente, (agosto 2009), è stata fatta oggetto di norma “prescrittiva”, di salvaguardia, che ne comporta l'inedificabilità assoluta ai sensi dell’articolo 26 e seguenti del Piano Paesaggistico Regionale.

Non risulta, ad oggi, provata la inefficacia di tali ultime citate norme o, come il Comune argomenta, la loro implicita intervenuta decadenza per effetto del vincolo monumentale sopravvenuto nel corso del 2004. Tale tesi è stata confutata anche nel parere reso all’Ente Comune dal Legale di fiducia dello stesso, nonché fatta propria prima, ma poi successivamente “sospesa”, dalla Soprintendente Arch. Papotti che ha ritenuto la risoluzione della questione essere compito dell’Ufficio Legislativo del Ministero che, ad oggi, pare, non si sia espresso.

Peraltro il vincolo culturale posto nel 2004 è riferito, in gran parte, a beni non vincolati nel 1924, infatti contempla il corpo dell’edificio del Grand Hotel des Iles Borromees, e non ricade invece su ampie zone del parco originario e anche attuale del medesimo Grand Hotel, quale la vasta zona nord, oltre a non interessare alcuni edifici minori sul lato ovest del fabbricato principale e, naturalmente, l’area sud ora inclusa, per intervenuta cessione nel corso del 1984, nell’ambito H2. Quindi di sovrapposizione tra i due strumenti vincolistici è anche improprio parlare.

Quanto alla Regione che lo ha cartografato e riconosciuto nel PPR, è noto che ha compiuto una verifica recente circa la reale consistenza del parco del Grand Hotel alla data di imposizione del vincolo del 1924 e pensiamo che le conclusioni non possano essere state molto diverse da quelle rese dalla Perizia “Locarni” agli atti del Comune.

Con l'approvazione della variante stralcio, il Comune ha attribuito invece ad un'area di mq. 1.950, quota parte del lotto H2 già appartenente al parco del Grand Hotel et des Iles Borromees, una capacità edificatoria sino ad una SUL massima di 1,125 mq./mq., ignorando totalmente le disposizioni di salvaguardia poste dall'articolo 26 del P.P.R. che ne azzerano invece la capacità edificatoria.

Secondo i calcoli resi dello stesso Comune e posti agli atti, la variante stralcio realizza quasi i ¾ del suo incremento edificatorio utilizzando la suddetta quota di superficie totalmente sottoposta a norma di inedificabilità in salvaguardia.

Neppure con l’applicazione del principio urbanistico perequativo cui lo stralcio, parzialmente, si informa, ci pare possa superarsi lo strappo alle regole intervenuto e ciò in quanto altri e ben inferiori indici vengono assegnati dallo stralcio alle aree individuate di “decollo” delle capacità edificatorie, peraltro diversamente altrove localizzate e diversamente finalizzate anche sotto il profilo funzionale.

A margine si osserva come la Conferenza di Pianificazione abbia chiuso i propri lavori con l’assenza della rappresentante della Soprintendenza. I lavori conclusivi si sono svolti ad avvenuta approvazione ed entrata in vigore della L. R. n. 3/2013 che ha innovato, con il suo articolo 15/bis, circa la composizione della Conferenza di Pianificazione estendendola appunto alla Soprintendenza. Unici destinatari, invece, dell’invito a partecipare alla Conferenza conclusiva sono stati: l’Ente Provincia e quello Regionale. L’esame del verbale di conferenza permette di verificare tutto ciò.

Lo stralcio incide su una norma di salvaguardia del PPR e sotto questo profilo la partecipazione della Soprintendenza sarebbe apparsa coerente con la previsione normativa sulla partecipazione che fa riferimento alle norme dei PPR.

Sul piano poi sostanziale si rileva che, alla luce degli esiti della Conferenza di pianificazione ultima, il parere reso in tale sede dal Servizio Regionale di Copianificazione Urbanistica è risultato contenere elementi decisivi per l'approvazione dello stralcio che la presenza della Soprintendenza avrebbe potuto facilmente confutare.

Ci si riferisce qui sia al giudizio ultimo da questa data sulla questione della sussistenza del vincolo del 1924 che si esprimeva per un rinvio della soluzione all’Ufficio Legislativo della Direzione Centrale del proprio Ministero, cosa invece ignorata nel parere reso dal Settore Regionale che ha preferito citare solo quello in precedenza manifestato dalla Soprintendenza che pareva contenere considerazioni diverse, sia alla questione dell’attribuzione all’area tutta H2 dell’indice di Sul massimo 1.125 mq./mq. che, nuovamente ed erroneamente, il Settore Regionale attribuisce alla volontà della Soprintendenza; Soprintendenza che già in altra occasione ebbe formalmente a smentirne (le carte sono in atti), ma evidentemente senza risultato, la paternità.

Si ipotizza inoltre la violazione del precetto costituzionale dell’imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione in quanto durante il corso di formazione della variante principale se ne è attivata una “stralcio” basata, tra l'altro, sulla giustificazione di privilegiare i soggetti che avessero reali intenzioni di investimenti certi e a breve termine.

L'assenza di ogni verifica pubblica in tal senso promossa o pubblicizzazione intervenuta della successiva intenzione dell’Amministrazione è sufficiente prova contraria a dimostrazione della corsia unica di privilegio che si è voluta garantire alla SIAV. Tale corsia unica ove si fosse nel frattempo affollata di altri pretendenti avrebbe rischiato di far fallire l'obiettivo della SIAV Srl medesima, mentre quest'ultima è stata “sfilata”, dal complesso di quella variante strutturale più massiccia e sostanziale, l’alberghiera appunto, con cui aveva preso avvio l’intento riformatore dell’ Amministrazione in materia di governo del territorio.

Più che raccogliere elementi utili a una valutazione ponderata, come d'obbligo per una pubblica amministrazione, si è pensato bene di escluderli, lasciando la sola SIAV Srl unico concorrente di quei nuovi volumi edilizi e di quelle normative semplificate, meglio dire semplificative, che erano l’intento anche della variante principale.

Si ipotizza qui che il percorso privilegiato offerto dall’ Amministrazione alla SIAV, possa avere avuto l’effetto di sottrarre le pretese di quest’ultima al doveroso confronto con il complesso di tutte le altre richieste inizialmente recepite nell’ambito dell’avviata variante principale, garantendo alla stessa SIAV, in questo modo, un risultato più certo e sicuro, nonché più veloce.

Nell'attivare e concludere la variante stralcio non tanto e non solo ha assunto evidenza quindi l’aspetto e l’esigenza di velocizzare un’ordinaria procedura, ma quanto e soprattutto la necessità di svincolare la previsione dell’area H2 dal complesso della variante principale e ciò proprio per evitare, in ogni modo, di condurre l’esame della variante H2 insieme a tutte le altre previsioni, con esiti in tal caso incerti.

Parimenti si è sottratta la previsione stralcio a quella valutazione strategica (VAS) cui la variante principale né poteva, né potrà essere sottratta, per essere invece indirizzata verso la più semplificata sola “Verifica di VAS”, le cui conclusioni confermavano poi l' alleggerimento del percorso. Qua ci basti ricordare che una valutazione per comparti, sia essa di VAS che di sola Verifica, non ha una valenza significativa poiché, estrapolata dal contesto complessivo, ogni valutazione resta un documento privo di significanza, non corredato con l’analisi più generale cui dovrebbe fare riferimento ed ancora giova comunque ricordare che nonostante più Enti: Arpa, Soprintendenza e ASL, la maggioranza comunque di quelli che si sono espressi in punto, abbiano richiesto la procedura VAS, essa è stata immotivatamente esclusa dall’OTC.

Viene, inoltre, comprovata l’inesistenza della ulteriore motivazione sostenuta in atto deliberativo circa una relazione tra la variante stralcio e il finanziamento pubblico del progetto edilizio accordato alla SIAV.

La ricerca ha appurato, attraverso l’acquisizione della documentazione depositata presso l’Istituto di credito finanziatore, delegato ad operare per conto del Ministero dell'Economia, che il finanziamento accordato sin dall'anno 2006 era riferito ad un progetto edilizio certificato, con perizia giurata, conforme ai disposti del piano regolatore vigente in quell'anno; quindi l’esigenza di volumi, superfici, piani aggiuntivi e norme semplificative non si poneva quale condizione per l’utilizzo di quel finanziamento che, per vero, giace inutilizzato da quell’anno e la cui scadenza attuativa, prorogata al luglio 2014, sembra ora persino inconciliabile con i tempi residuali utili per la realizzazione dell’intervento edilizio.

Le motivazioni sostenute dall’amministrazione durante lo svolgimento della procedura e quelle che furono poste alla base della decisione di avviare la variante stralcio non reggono all’esame e si dimostrano, sostanzialmente, infondate, contraddittorie e/o devianti tanto da inficiare l’atto sotto il profilo dell’eccesso di potere.

Giova ribadire che l’amministrazione procedente, attraverso il proprio organo esecutivo, aveva assunto la deliberazione n. 181 in data 25/11/2009, con la quale, nel prendere giusta nota dell’intervenuta sottoposizione a vincolo monumentale, negli anni 2008 e 2009, di due ville storiche presenti in area H2 ( peraltro a quella data del novembre 2009 non era stato ancora emesso il Decreto di vincolo indiretto ex art. 45 del codice dei beni culturali), modificava radicalmente quella già ricordata propria precedente decisione che si era concretata nell’intenzione di trasferire da altro sito, sull’area sempre H2, una volumetria aggiuntiva di 13.500 mc. quale effetto dell’ asta delle volumetrie alberghiere, tagliando l’asta di 10.000 cubi. La motivazione principe di quell’atto n. 181, correttamente peraltro formulata, cozza pienamente con il successivo operato della amministrazione guidata dal medesimo Sindaco e ciò senza motivarne le ragioni. Con la variante stralcio si mira dunque a riattribuire al medesimo soggetto, aggiudicatario in asta, la volumetria già oggetto di taglio. Si assiste perciò, attraverso una sequenza di atti tra loro profondamente contraddittori, alla rinnovata volontà di assegnare le volumetrie prima dichiarate impossibilitate ad essere attribuite, con l’aggravante che il prezzo che sarebbe stato pagato allora, in quanto già offerto e quindi irrinunciabile da parte del soggetto intervenuto in gara, viene ora totalmente taciuto e scontato.

Sempre il tema della contraddittorietà rileva il confronto tra i contenuti della variante stralcio e la deliberazione Consiliare n. 18 del 24/03/2009 che fissava gli indirizzi generali cui la variante principale e quindi poi anche, naturalmente, il suo o i suoi eventuali stralci dovevano seguire nella loro attuazione. Il punto D di quei principi era chiaro:

“Riconoscimento e valorizzazione dei beni paesaggistici ambientali …….rafforzare ulteriormente l’identità territoriale ed economica di Stresa……………”.

La mole di scritti e documenti ed osservazioni prodotte nel corso della procedura ha dimostrato e sostenuto che è stata fatta un’operazione esattamente opposta, se si pone mente locale al fatto che, successivamente, in data rispettivamente agosto 2009 e dicembre 2010, vennero approvate norme ed emessi provvedimenti di livello sovraordinato che avrebbero imposto un ben più elevato livello di attenzione nel por mano al quadro pianificatorio locale, proprio con riferimento all’ambito H2 di variante stralcio. Ci riferiamo, naturalmente, all’articolo 26 del PPR adottato nell’agosto 2009 ed al Provvedimento di vincolo indiretto imposto sull’area H2 dalla Soprintendenza Regionale .

Si osserva, inoltre, una complessiva insufficienza istruttoria in più e diversi momenti del procedimento stralcio. Essa riguarda sia le carenze riscontrabili in tema di osservanza della Legge 241/90, sia in riferimento a momenti specifici e speciali, se così si può dire, del procedimento. L’effetto, secondo i casi, rileva sia in termini di eccesso di potere, sia in termini di violazione vera e propria di norme; entrambi però favoriscono la procedura di approvazione dello stralcio, concorrendo insieme ad altri al superamento di ostacoli o difficoltà di percorso, che avrebbero avuto un effetto bloccante o ritardante. Necessariamente ne facciamo una veloce sintesi ed elencazione:

1) Nessuno compì alcuna istruttoria sulla richiesta e quindi sulla motivazione acceleratoria avanzata dal SIAV all’inizio dell’anno 2012. Ove fosse stata fatta, come i Consiglieri sottoscrittori hanno fatto per loro autonoma iniziativa, avrebbe chiarito di più e meglio la infondatezza della richiesta;

2) Nessuno, a nessun livello, sino alla notizia fornita dalla minoranza Consiliare in seduta del 28/12/2012, mostrò di aver cognizione, svolse accertamenti, approfondì la tematica dei vincoli sovraordinati e storicamente posti sull’area. Eppure il vincolo di paesaggio posto nel corso del 1924 era ed è presente nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale della Soprintendenza.

3) A nessuno, prima che la minoranza consiliare ebbe a porre il problema, parve utile compiere un’indagine sui passaggi di proprietà intervenuti dal 1924 in poi nell’ambito degli allora originari confini del Parco del Grand Hotel des Iles Borromees o parve utile approfondire gli effetti della norma di salvaguardia posta dall’ art. 26 del PPR e che aveva riguardo all’area vincolata nel corso del 1924.

4) Parimenti risultano gravemente insufficienti, tanto da risultare sostanzialmente inevase molte delle controdeduzioni prodotte nei confronti delle osservazioni formulate nell’ambito del procedimento, sia da parte di questo gruppo Consiliare che di altri soggetti privati. Troppe volte le osservazioni sono state completamente disattese e le risposte si sono tradotte in ripetizioni pedisseque di testi del progetto di variante che erano stati essi stessi gli oggetti dell’osservazione, una carenza quindi assoluta che inficia il procedimento complessivo.

5) Ugualmente ha suscitato e suscita ampia motivata perplessità lo svolto procedimento di Verifica di VAS, sia perché gli atti compiti dall’OTC risultano molte volte affatto motivati, vedi l’esclusione da procedura di VAS, nonostante formali maggioritarie richieste in tal senso formulate da alcuni Enti terzi, sia perché risultano, a volte, alterati i contenuti riportati dei pareri espressi sempre di Enti terzi, vedi la traduzione operata dall’OTC del parere Soprintendenziale, come il testo originario, posto a fronte del verbale redatto dall’OTC, rileva; sia perché la tardiva affermazione resa in seduta consiliare circa il compiuto esame di tutte le osservazioni formulate da parte di questo Gruppo Consiliare cozza con il contenuto della relazione di esame e non convince circa il fatto che esso sia stato svolto; sia infine, e qui rileva sotto il profilo dell’eccesso di potere, l’utilizzo della medesima procedura di Verifica di VAS si è svolto prescindendo dall’esame della più ampia ed organica revisione dello strumento urbanistico in atto, cioè senza la contestualizzazione dell’esame rispetto alle finalità ed esiti ultimi della variante generale, volutamente evitata perché avrebbe posto una seria ipoteca sulla validità della sola Verifica di VAS rispetto ai contenuti di quella principale cui lo stralcio derivava.


Con osservanza Stresa /10/2013

Gruppo Consiliare Insieme

Capogruppo

Gian Battista Vecchi

Consigliere

Piero Vallenzasca

Consigliere

Lucio Casaroli









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