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domenica 5 gennaio 2014

ABBATTERE IL PORTONE


Come preannunciato vi postiamo l'azione intrapresa per abbattere il portone. L'azione è coordinata insieme a Italia Nostra che, per parte sua, farà la sua funzione. Insomma, si tratta di star sotto, di non abbandonar la postazione e, prima o poi, qualcosa accade.  Intanto il Palazzo sta avvertito, la pratica per noi non è archiviata.       


GRUPPO CONSILIARE INSIEME

03/01/2014
Spett. Comune di Stresa
Servizio Edilizia privata
SEDE
E p.c.
 
Spett. Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici di Novara Alessandria e Verbano Cusio Ossola
C.so Felice Cavallotti 27
28100 NOVARA

Spett. Direzione Regionale per i beni
architettonici e paesaggistici del Piemonte 
P.za S. Giovanni 2
10122 TORINO

Spett. Procura della Repubblica di Verbania
C.so Europa 3
28922 VERBANIA PALLANZA
 
OGG: Comune di Stresa - Costruzione di nuovo portale d' ingresso Grand Hotel Des Iles Borromees. Assenza di titolo edilizio e illegittimità autorizzazione culturale /paesaggistica.
 
                                      Nell'ambito del Consiglio Comunale svoltosi in data 06/02/2013 e nel corso della trattazione di un'interpellanza relativa alla realizzazione dell'opere in oggetto, da parte del Consigliere interpellante veniva prodotta una documentazione fotografica, di data certa, dalla quale non risultava, alla data della ripresa fotografica, la presenza di alcuna visibile nuova opera nell'area interessata dal permesso di costruire n. 24/2010.
La documentazione fotografica era di epoca successiva un anno dal rilascio del permesso a costruire datato 28/06/2010.
Sulla base della documentazione acquisita agli atti durante la seduta consiliare, Codesto Servizio attivava un procedimento volto a constatare l'effettiva data di inizio dei lavori.
La proprietà produceva una propria memoria nella quale indicava le attività compiute prima della scadenza dell'anno dal rilascio del permesso a costruire che, per verità, non si configuravano come opere vere e proprie, ma semmai soltanto attività propedeutiche all'esecuzione di opere: "definizione dell'area di cantiere, individuazione di tre differenti punti nell'area, esecuzione di scavo in terra della profondità di cm. 100*100*60 e suo successivo reinterro, ripristino aiuole e prato" dunque attività tutte neppure soggette a permesso a costruire.
Sulla base però di queste osservazioni prodotte dalla proprietà, Codesto servizio, senza particolari motivazioni, archiviava in data 04/04/2013 prot. 4751 il procedimento.
Non sfugge allo scrivente che la qualificazione di opere utili per configurare un regolare avvio di lavori entro l'anno di rilascio del titolo, è da valutarsi in funzione delle medesime opere oggetto di permesso a costruire, ma è indubbio, per ammissione della proprietà stessa che, entro la scadenza dell'anno dal rilascio del titolo autorizzativo, non risultavano essere state eseguite neppure singole opere, ma unicamente svolte operazioni, più propriamente, propedeutiche un'attività di progettazione piuttosto che di costruzione.
La documentazione fotografica a suo tempo prodotta dal Consigliere interpellante è risultata quindi pienamente veritiera perché alla data dello scatto nessuna opera risultava visibile, in quanto inesistente.
Tuttavia a rafforzamento ulteriore si è in grado di produrre un nuovo documento, datato febbraio 2012, che conferma, anche a quella data, l'inesistenza di opere sul lato del portale non riprodotto nel documento fotografico già depositato in precedenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, della normativa vigente, vedi in particolare la legislazione regionale e la giurisprudenza consolidata, l'opera a giudizio dei firmatari deve considerarsi totalmente abusiva in quanto realizzata con un titolo edilizio che risulta, come ampiamente provato, essere decaduto per decorso del termine di un anno dal suo rilascio senza che, per medesima ammissione della proprietà, sia stata realizzata alcuna opera edilizia.
Non risulta pertanto necessario ulteriormente argomentare per ritenere l'opera, come sopra affermato, abusiva in toto e ad oggi, tuttavia, non solo non risulta sanzionata secondo norma di legge, ma nei suoi confronti è stato archiviato il procedimento sulla base di argomentazioni per nulla convincenti.
Si deve aggiungere che anche sotto un ulteriore profilo, quello relativo alla tutela monumentale e paesaggistico di cui l'area è gravata, l'autorizzazione di cui l'opera disponeva, pur valida al momento della data di effettiva realizzazione della costruzione avvenuta nel corso dell'autunno inverno 2012/2013, tuttavia rilevava profili di evidente illegittimità.
Essa era costituita da un primo atto autorizzativo rilasciato in data 04/02/2009 con prescrizioni atte a limitare e contenere il forte impianto scenografico previsto dal progetto iniziale.
Successivamente, in data 17/11/2009, veniva invece autorizzata una variante che  riduceva, sensibilmente, le prescrizioni restrittive imposte con il primo atto e consentiva la esecuzione di un'opera fortemente invasiva quale essa è poi risultata.
Nel frattempo tuttavia, in data 4 agosto 2009, era sopravvenuta una norma di salvaguardia dettata dall'articolo 26 del P.P.R. che avrebbe impedito sull'area ogni intervento edilizio non riconducibile al solo restauro e risanamento conservativo.
Di questa norma né il permesso edilizio a costruire,né l'autorizzazione monumentale in variante ne tennero conto.
Si aggiunge poi che neppure l'esecuzione dell'opera è esente da ulteriori rilievi poiché è di tutta evidenza che quanto effettivamente realizzato risulta, come già acclarato, difforme ed eccedente la stessa ultima autorizzazione, in variante, rilasciata.
Tutto quanto sopra esposto ci induce a chiedere, in virtù della generale facoltà connessa al controllo partecipato previsto da legislazione vigente, la doverosa applicazione della normativa sanzionatoria in materia edilizia e non solo, considerata peraltro la rilevanza di quanto realizzato senza titolo e il grave turbamento arrecato dall'opera ai beni monumentali e paesaggistici tutelati.
Si rimane in attesa di conoscere le determinazione che verranno assunte a riguardo.
I Consiglieri firmatari

 

               

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