Se l'offensiva Alberghiera è per ora andata in porto, riparte adesso la controffensiva ambientalista. Chi scende in campo è ora Italia Nostra che, sezione provinciale per sezione, confeziona le osservazioni al PPR che inoltra al Governo regionale subalpino. Riguardano un po' tutto e i tanti ambiti in cui dal PPR viene diviso l'intero territorio. Noi qui, come promesso, vi anticipiamo quelle che sono state formulate e che riguardano il territorio a noi vicino. Come vedete ritornano le questioni a noi più note e più sentite. Il punto messo a segno dai soliti Alberghieri non è purtroppo che si possa, or ora cancellare, ma va detto, va detto, ripetuto e reso noto e che ognuno dica vino al vino e pane e al pane e che si sappia. La costa e i suoi versanti, le ville ed i suoi parchi, il parco del noto Grand Hotel, le terre di uso civico, le cave e le miniere, i caravan serragli, gli eccessi di quanto costruito e poco utilizzato; sono questi tutti i temi che, per quanto ci riguarda, noi mettiamo sul tavolo del Governo Chiamparino.
Domodossola, 14 agosto 2015 ITALIA NOSTRA
SEZIONE VCO
RACCOMANDATA A.R. REGIONE PIEMONTE
. Ns. Prot. n. 415
OGGETTO: Piano Paesaggistico Regionale. Osservazioni preliminari.
Vogliate accogliere la presente nota di Italia Nostra, Sezione Verbano Cusio Ossola, introduttiva alle allegate osservazioni al PPR, riguardanti le principali criticità che assillano il territorio da troppo tempo, mai risolte e in via di ulteriore aggravamento se Codesto Governo regionale non adotterà misure adeguate ad arrestare il degrado.
OMISSIS
Con osservanza.
Il Presidente
Dr. Italo Orsi
OSSERVAZIONE 12
Ambito 12 “Fascia costiera Nord del Lago Maggiore” (pagina 62)
La rilevanza paesaggistica di tale ambito giustifica pienamente una politica di salvaguardia, di indirizzo e di direttiva che lo preservi e persegua, per quanto possibile, il recupero d'identità compromesse.
La candidatura, da anni giacente, del golfo Borromeo, tra i siti dell'Unesco giustifica altresì la richiesta di questa politica.
Le pendici che si affacciano sul Lago Maggiore e sull'ultimo tratto del corso inferiore del Fiume Toce nei territori di Baveno e Mergozzo, sono esempi di una massiva attività di sfruttamento estrattivo che compromette la stessa possibilità di conseguire, nel tempo, il risultato di vedere riconosciuto al tratto sotteso del bacino lacuale, lo status di territorio riconosciuto dall'Unesco.
Nel caso del territorio del Comune di Baveno la sostituzione delle attività storiche di estrazione di pietre ornamentali con quella di riuso massivo delle discariche di cave a fini minerari ha assunto una dimensione prevalente con conseguenze sul paesaggio devastanti.
Di tale mutata situazione economica manca nel Piano l'esatta percezione continuando a descrivere tali attività come quelle tradizionali estrattive di materiali lapidei, cosa che invece, in molte situazioni più non è e dovrebbe, quindi, determinare anche una diversa loro valutazione.
In un'ottica di tutela, promozione e valorizzazione territoriale si chiede quindi che i crinali interessati nei Comuni di Baveno e Mergozzo e comunque tutti quelli che si affacciano sul lago Maggiore siano, con prescrizioni, preclusi a estensioni areali dei sedimi di cave ove non compensate da intervenuti accertati recuperi di ugual superfici, mentre si precluda la possibilità di nuove aperture di ambiti per estrazioni minerarie e quelle in atto siano da sottoporre a nuovi piani/progetti che ne prevedano, entro un arco temporale certo, il graduale completo recupero ambientale insieme alla conclusione delle attività in corso.
In relazione alla valenza paesaggistica dei parchi delle ville storiche, riconosciuta dal Piano, si chiede che le prescrizioni dettate dall'articolo 26 delle Norme di Attuazione, non subiscano deroghe o affievolimenti, semmai il contrario, ma abbiano una loro coerente e generalizzata applicazione, indipendentemente dalla esistenza delle dichiarazioni di cui all’articolo 136 lett. b) del Codice, limitando gli interventi edilizi al solo restauro e risanamento conservativo. La presente richiesta trova giustificazione laddove si osserva che risultano introdotte deroghe anche in presenza di provvedimenti di dichiarazioni e quindi in totale contrasto con esse.
Considerato il surplus immobiliare esistente in ambito, si chiede che a livello di direttiva sia dettata norma che introduca nei piani regolatori di nuova formazione o sottoposti a varianti strutturali, il principio della decostruzione selettiva a fronte di nuove richieste di volumi edilizi, avviando un processo di bonifica paesaggistica del territorio che consenta di intervenire sull'esistente che compromette il valore paesaggistico, ammettendo la realizzazione di nuovi volumi solo a fronte della riduzione di pari o superiori volumi impropri esistenti.
Nell'ambito delle emergenze ferroviarie dismesse da segnalare per la loro tutela, si chiede l'inserimento del sedime storico della stazione di partenza della linea ferroviaria dismessa a cremagliera Stresa/Mottarone, posto in adiacenza la stazione ferroviaria di Stresa, introducendo prescrizione atta a mantenere, nella ricostruzione del sito una destinazione d'uso che consenta la permanenza della percezione della sua originaria funzione.
Gli strumenti di pianificazione sino a ora attuati, non hanno impedito che l'area occupata dalla riserva naturale di Fondo Toce non subisse gli effetti massivi di un utilizzo turistico ricettivo molto poco conforme ai dettami della Riserva medesima.
Le norme nazionali e regionali sugli insediamenti dei campeggi hanno, ulteriormente, eroso i limiti di tutela esistenti in quest'area. In tale quadro il semplice rinvio agli strumenti di pianificazione locali non sembra adeguato o semplicemente sufficiente a invertire o meglio anche soltanto interrompere un processo di trasformazione e urbanizzazione del territorio incontrollata, anche dal punto di vista paesaggistico e al di fuori da ogni forma di pianificazione. Processo che stante la sua estensione e la natura delle aree interessate, richiederebbe ben altre norme prescrittive atte a invertire il fenomeno o rendendolo maggiormente compatibile con le finalità di tutela e di fruizione naturalistica di quei luoghi.
In tal senso sembrerebbe opportuno dettare prescrizioni che intervengano anche sul costruito negli ambiti di campeggio o comunque direttive atte a determinare una svolta negli strumenti di pianificazione sin qui approvati dagli Enti locali interessati, stante anche il pronunciamento della sentenza del 22 luglio 2010 n. 278 della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo l’articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che stabiliva per i mezzi mobili di pernottamento all’interno di strutture turistico ricettive all’aria aperta la non necessità del permesso di costruire.
Le aree prative e agricole da tutelare mediante prescrizioni che ne riducano o azzerino la possibilità edificatoria, devono essere ampliate, comprendendovi l'intero ambito incluso tra il lago di Mergozzo ed il lago Maggiore su entrambe le sponde del basso corso del Toce sino ai confini della sponda sinistra del corso del rio Stronetta.
Inoltre si propongono le seguenti modifiche:
- A pag. 69 nella voce “regolamentare … le antenne per telefonia” aggiungere “ le antenne per telefonia mobile ed i tralicci dell’alta tensione sono vietati nelle aree di particolare interesse paesaggistico, nei nuclei storici e nei siti monumentali, così come nelle aree prossime ai luoghi suddetti, da questi percepibili visivamente”.
- Aggiungere a pag.69 nella voce ”regolamentare con specifici piani il numero e le caratteristiche delle nuove strade carrabili” la dicitura “Le strade di tale tipo ora esistenti vanno assoggettate a piani di manutenzione obbligatori, la cui attuazione va verificata annualmente dagli enti competenti. L’uso di dette strade deve essere regolamentato, e l’osservanza dei regolamenti va sottoposta a verifica periodica. Le strade suddette non possono essere attrezzate con guardrail metallici; barriere, manti stradali, opere di sostegno e ponti devono essere realizzati con materiali adatti al luogo e non devono ostruire le visuali. I manufatti storici vanno rigorosamente conservati”
- Aggiungere a pag. 70 “Le case rurali storiche (cascine) sono da considerarsi componenti rilevanti del paesaggio, al pari dei nuclei storici; se ne deve prevedere la tutela e la valorizzazione. I piani regolatori devono comprendere specifici approfondimenti e previsioni cartografiche e normative”.
- Aggiungere a pag. 70 “al fine di favorire la mobilità sostenibile e la riduzione della pressione sul paesaggio della mobilità automobilistica, ed una migliore fruizione della fascia costiera, si deve favorire la creazione di piste e corsie ciclabili e pedonali, in particolare nelle aree di interesse paesaggistico e sulle strade litoranee, nei collegamenti fra i nuclei abitati e sugli itinerari di accesso ai siti monumentali e di interesse turistico. Nei centri storici la mobilità automobilistica deve essere sostituita dalla mobilità pedonale e ciclabile. I piani regolatori devono comprendere specifici approfondimenti e previsioni cartografiche e normative”.
- Aggiungere pag.70 la voce “Le cave dismesse devono sempre essere sottoposte ai ripristini e non possono essere trasformate in discariche di alcun tipo. Le cave storiche vanno preservate e valorizzate ad uso pubblico. Le cave storiche devono essere individuate dagli strumenti urbanistici e sottoposte a specifica normativa di tutela e d’uso”
- Aggiungere a pag. 70 “i guardrail metallici e i cartelloni per la pubblicità stradale sono vietati nelle aree di particolare interesse paesaggistico e sulle strade litoranee, nei nuclei storici e nei siti monumentali, così come nelle aree prossime ai luoghi suddetti, da questi percepibili visivamente”.
- Aggiungere a pag. 70 “le aree agricole e le aree libere in zone di interesse paesaggistico devono essere preservate dalla nuova edificazione residenziale; anche al fine di limitare il consumo del suolo, ai sensi dell’art.31 del Piano Territoriale Regionale, va invece favorita la densificazione delle aree residenziali esistenti prive di interesse storico. I piani regolatori devono comprendere specifici approfondimenti e previsioni cartografiche e normative”.
- Aggiungere a pag. 70 “I manufatti storici della rete ferroviaria (stazioni ferroviarie, caselli, scali merci, ponti, ecc.) sono da considerarsi componenti rilevanti del paesaggio; se ne deve prevedere la tutela e la valorizzazione, in particolar modo dei manufatti dismessi o in dismissione. I piani regolatori devono comprendere specifici approfondimenti e previsioni cartografiche e normative”.
- Aggiungere a pag. 70 “Le mulattiere e le strade rurali storiche sono da considerarsi componenti rilevanti del paesaggio; se ne deve prevedere la tutela e la valorizzazione. I piani regolatori devono comprendere specifici approfondimenti e previsioni cartografiche e normative. L’uso dei mezzi a motore fuoristrada: moto da cross, quad, ecc. va regolamentato, introducendo anche divieti nelle aree di particolare interesse paesaggistico ”.
- Aggiungere a pag. 70 “Le sponde dei fiumi e dei torrenti, ed il loro letto, laddove presentano ancora carattere di naturalità sono da considerarsi componenti essenziali del paesaggio; se ne deve prevedere la tutela e la valorizzazione. Si preveda una sostanziale limitazione a nuove opere di difesa spondale, il ripristino delle preesistenti aree di esondazione, la progressiva rinaturalizzazione dei tratti cementificati. I piani regolatori devono comprendere specifici approfondimenti e previsioni cartografiche e normative, limitando il consumo del suolo in prossimità dei corsi d’acqua”.
OSSERVAZIONE 13
Catalogo dei beni paesaggistici. N. 171-Decreto di vincolo del 04/09/1924 Parco del Grand Hotel Borromee (Ambito 12)
Con riferimento al Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, numero di riferimento Regionale 171, corrispondente al codice Ministeriale 10171, oggetto di imposizione di vincolo con Decreto Ministeriale del 04/09/1924, si osserva che le prescrizioni, dettate con il nuovo documento di programmazione paesaggistica, attenuano in maniera accentuata il grado di tutela che era stato posto con il precedente strumento adottato nel corso del 2009, sino a vanificare il tentativo di porre un argine ai mutamenti che già nel tempo hanno interessato l’area e che nuovi progetti insidiano.
La stessa descrizione, pur sintetica, dello stato di conservazione del bene tutelato, sembra giustificare il sensibile mutamento prescrittivo che si introduce e che passa da una forma di tutela assai rafforzata che precludeva ogni nuovo intervento edilizio, ma che per inciso osserviamo ugualmente c’è stato anche in pendenza di norma di salvaguardia, ad una regolazione adottata, ma già quindi operativa, assai generica e incerta nei suoi stessi contenuti che lascerà poi spazio, ne siamo certi, ad ogni forma di intervento edilizio che sarà progettato o che, meglio dire, è già stato presentato ed è in attesa di consenso. Tale consenso, grazie alla finestra normativa che è stata aperta, sarà ora di facile acquisizione.
L’esistenza d'importanti progetti che interessano l’area medesima e quella a essa limitrofa, è infatti nota. La possibilità della loro attuazione diventa, alla luce della normazione prescrittiva dettata, molto più realistica e fattibile, anzi possibile senza più alcun argine, compromettendo così tutta l’area già oggetto del vincolo posto nel 1924 e che vedrà, paradossalmente, nello strumento di pianificazione paesaggistica la legittimazione di tale compromissione.
Il discutibilissimo portale licenziato pur in presenza di precedente norma di salvaguardia e realizzato con titolo edilizio pure ampiamente decaduto, come provato da esposto della Sezione del VCO di questa Organizzazione indirizzato alla Procura della Repubblica di Verbania, (vedi allegato) potrà così, facilmente, ricondursi ad un intervento di “valorizzazione del complesso costituito dall’Albergo Storico”, secondo la nuova dizione prescrittiva e trovare modi e forme per una sua possibile sanatoria, ove mai risultasse necessaria.
Anche l’area già facente parte dell’originario perimetro del parco vincolato, oggi a essa esterna e interessata da variante urbanistica sub iudice del TAR, cessa di essere oggetto di vincolo d'inedificabilità assoluta e potrà essere oggetto di intervento edilizio secondo i progetti in cantiere, dimostrando così lo strumento di pianificazione aver recepito in maniera puntale i desiderata proprietari che, su più tavoli e da anni, vengono portati all’attenzione dei soggetti decisori.
Nulla rileva poi, se non un astratto rimando a esso, l’esistenza del provvedimento di vincolo indiretto ex art. 45 del Codice, vincolo che riguarda proprio anche quest'ultima citata porzione d’area e i cui contenuti prescrittivi sono stati, una prima volta, disattesi dal Comune in sede di redazione della variante urbanistica, pur essendo obbligatoria la loro ricezione e ora, vengono sostanzialmente e ancor più gravemente disattesi anche dallo strumento di Pianificazione Paesaggistica, mentre viene persa l'occasione per far calare una normazione paesaggistica adeguata e coerente a quel provvedimento di vincolo.
Si chiede, pur dovendo biasimare l'impropria finestra normativa che è stata scriteriatamente aperta, e per le ragioni esposte, la riproposizione della prescrizione contenuta in sede di adozione del precedente documento di pianificazione, in subordine la scrittura di una normativa assolutamente coerente con le finalità dei vincoli posti, in particolare con quelli dettati dal Decreto emesso ai sensi dell'arti. 45 del Codice, utilizzando univoche terminologie coerenti con quelle edilizie, che non consentano una facile elusione in sede attuativa da parte degli strumenti di pianificazione locale e da parte dei titoli edilizi conseguenti .
OSSERVAZIONE 14
Catalogo dei beni paesaggistici. N. 173-Decreto di vincolo del 08/09/1951. Fascia costiera di Stresa (Ambito 12)
Con riferimento al Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, numero di riferimento Regionale A173, corrispondente al codice Ministeriale 10173, oggetto di imposizione di vincolo con Decreto Ministeriale del 08/09/1951, si osserva che, giustamente, il Piano definisce “a rischio di trasformazione” alcuni immobili storici che risultano versare in stato di abbandono e specificatamente : Villa Palazzola, Villa Castelli, Villa Basile e Villa Marina.
Paradossalmente però Villa Marina e villa Basile si trovano inserite nel contesto di parco che costituisce la parte orientale del vincolo gravante sul Grand Hotel Borromee, numero di riferimento A 171, laddove la norma prescrittiva, già prima contestata, prevede la possibilità di interventi di “rigenerazione e ridisegno dell’assetto del costruito”, mentre invece ben avrebbe dovuto dettare norme più coerenti con il vincolo di tutela culturale gravante sulle stesse ville e l'intero loro ambito e non, semplicemente, farne un generico rinvio, aprendo la possibilità all' attuazione dei progetti che su quell’ambito insistono.
Il parallelo confronto con quanto prescritto dall'articolo 26 delle NTA, genera ulteriori perplessità, non risultando coerenti tra loro le disposizioni prescrittive laddove la prescrizione specifica e giuridicamente prevalente dell'area A173, riferita al riutilizzo di aree dismesse consente l'inserimento di "volumetrie, altezze e cromie coerenti con il contesto circostante", ma ciò ignorando il fatto che ambiti di ville storiche e loro parchi sono ora limitrofi a contesti alberghieri ben diversamente utilizzati in termini appunto di volumetrie e altezze e non ci si riferisce tanto agli insediamenti alberghieri storici, ma a quelli realizzati nella seconda metà del 900, non certo coerenti con il sistema delle ville e parchi storici.
Complessivamente il complessivo quadro prescrittivo che viene delineato non sembra affrontare in maniera adeguata la complessità e la ricchezza dei beni fatti oggetto di tutela che, in particolare, si affacciano lungo la linea di costa che attraversa l’intero ambito del territorio comunale in esso compresa, anzi apre la strada ad una pericolosa sovversione del sistema delle ville e dei parchi che proprio qui trova alcuni degli esempi più significativi.
Con l’eccezione puntuale dell’area prativa posta tra Via del Lupo e la strada costiera sulla quale si detta una prescrizione precisa e ben definita non presente nel precedente piano, le altre e diverse prescrizioni, proprio per la loro genericità e, a volte, anche la loro ovvietà, rischiano di tradursi poi in norme urbanistiche ed edilizie assolutamente non adeguate a garantire un’effettiva tutela.
Non è pensabile che il Piano ignori non solo quale sia l’attuale assetto pianificatorio urbanistico comunale che si riversa sulla linea di costa, ma quali sono i disegni pianificatori e i progetti edilizi in itinere che nulla hanno a che vedere con la conservazione del sistema delle ville e dei parchi storici, ma semmai con il loro sovvertimento e la loro trasformazione non solo funzionale.
Italia Nostra, sezione p/le del VCO, si è fatta promotrice presso il Ministero di una proposta (vedi allegato) di istituzione di un vincolo indiretto ex art. 45 del Codice che facendo centro sul vincolo culturale esistente di Villa La Palazzola, peraltro di proprietà pubblica, individui un’ampia e coerente cornice di tutela che vada così ad interessare un intero segmento di costa ( Villa Pozzani- Villa Castelli) e il suo entroterra che risulta uno dei più tipici esempi, ancorché a rischio e in parte in abbandono, del sistema dei parchi e ville storiche.
In assenza di una risposta Ministeriale, nulla vieterebbe che proprio lo strumento di pianificazione paesaggistico regionale intervenga, facendola propria e assumendola come valido contributo a fine di dettare prescrizioni in tal ambito che siano coerenti ed efficaci con lo scopo di tutela e valorizzazione dei beni.
Norme incerte, deboli, contraddittorie e instabili, alla fine, si traducono, inevitabilmente, in strumenti urbanistici accondiscendenti e in un incentivo al degrado, finalizzato da parte delle proprietà ad attese ed aspettative sempre più favorevoli alla trasformazione ed sovvertimento delle aree e della ville storiche. Norme certe, stabili e di chiaro impianto di tutela possono, invece, togliere aspettative erronee, indirizzare verso altri fini e scopi gli intenti proprietari e, alla fine, tradursi in un incentivo al recupero ed alla valorizzazione di quei beni.
Si chiede pertanto che la normativa prescrittiva riferita all'ambito A173 venga resa coerente e adeguata a fronteggiare in maniera effettiva la salvaguardia e la valorizzazione del tratto costiero in argomento, riconducendola comunque ai disposti dell'articolo 26 della NTA .
OSSERVAZIONE 17
Terre gravate da diritti di uso civico
Il Piano presenta una vistosa e dichiarata carenza; i beni pubblici costituenti le terre gravate dai diritti di uso civico sui quali sussistono, ex lege, i vincoli paesaggistici non sono stati fatti oggetto di un loro specifico esame e conseguente normazione. Motivo dichiarato di tale carenza è l'assenza di un completo e organizzato sistema cognitivo di tali beni, per cui non sarebbe stata possibile la loro esatta individuazione. Questo fatto avrebbe così determinato la decisione di escluderli dall'esame e di sottrarli, in quanto tali, dalla disciplina del Piano.
L'entità di tali beni, pur non conosciuta nella sua esatta e complessiva dimensione, è noto costituire una non marginale consistenza, ma riguarda e contempla in molte realtà territoriali, peraltro conosciute, vaste estensioni di terre pubbliche interamente sottoposte ai vincoli del Codice.
E' pur noto che, per vero, non è del tutto assente un sistema cognitivo di tali realtà; diversi Comuni hanno provveduto in questi anni a una ricognizione dei loro beni e dispongono, pertanto, di dati aggiornati. In altre situazioni esistono amministrazioni separate degli usi civici cui, a ragione, si ritiene abbiano dati attuali circa l'entità e consistenza dei beni da esse gestiti.
E' noto altresì che ambiti territoriali gravati per certo da diritti di uso civico, sono oggetto di molteplici concessioni rilasciate da diversi Comuni, specie in territori montani e sono sedi di attività economiche per lo sfruttamento di cave di pietre ornamentali o, più recentemente, per attività estrattive minerarie con non poche ricadute a livello di impatto ambientale.
In alcuni ambiti tale impatto ha raggiunto soglie di non tollerabilità senza che si delinei, nei fatti, un recupero effettivo delle aree sfruttate, di più, in alcune situazioni si assiste ad una richiesta di riapertura estrattiva, ma per finalità minerarie, di siti ormai da decenni abbandonati e in corso di progressiva lenta rinaturalizzazione. (vedi crinale del monte Zughero (VB) fatto oggetto di recente autorizzazione per la ricerca mineraria)
I percorsi delle valli Antigorio e Formazza, le pendici che si affacciano sul Lago Maggiore e sull'ultimo tratto del corso inferiore del Fiume Toce nei territori di Baveno e Megozzo, sono esempi di una massiva attività di sfruttamento.
La presenza di diffusi diritti di uso civico su questi territori è comunque nota e una pianificazione di livello adeguato e superiore si porrebbe, stante diversamente la prevalenza delle discipline di settore, quale unico argine a modalità di uso del territorio che nulla hanno a che vedere con i valori di salvaguardia paesaggistica che, invece, attraverso lo strumento del PPR, la Regione deve porsi quale obiettivo.
L'assenza di una pianificazione paesaggistica su quei beni non può dunque passare inosservata o trovare la sua giustificazione nel solo fatto della carenza di un sistema ricognitivo organizzato.
Il buco normativo risulta di tale ampia e diffusa dimensione da compromettere e non poco il contenuto del Piano stesso, lo priva di un suo capitolo essenziale e fondamentale, persino inficia l'esistenza stessa del Piano.
Sarebbe stata l'occasione per coordinare, a livello regionale, una ricognizione ultima e definitiva dello stato dei diritti di uso civico, ma non avendolo fatto, con quale legittimazione si è omesso di pianificare su quei territori dove, almeno, lo stato dei diritti, invece, era ed è conosciuto ?
La domanda pare ovvia e la rinuncia a normare ambiti conosciuti con la motivazione che altri ambiti non risultano noti, non pare reggere. Da qui la richiesta che su questo non marginale aspetto lo strumento adottato venga, sostanzialmente, rivisto attraverso una procedura d'integrazione al medesimo che ne colmi questa vistosa e inaccettabile carenza.
Allegati:
1 – Esposto alla Procura della Repubblica di Verbania dell'11 novembre 2014.
2 – Comune di Stresa. Proposta d'imposizione di vincolo indiretto. Ns Prot. n. 314 del 14 febbraio 2014
Il Presidente
Dr. Italo Orsi
Se la richiesta, non dico accolta, ma almeno presa in considerazione, sarebbe già un successo enorme.
RispondiEliminaMa con i tempi che corrono ci credo poco, molto poco-