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venerdì 4 aprile 2014

CONSIGLIO FORZA 7






Sbarca in Consiglio dunque quest' imposta; Canio la introduce lentamente  scoprendo, dopo quasi dieci anni di governo, che occorrerebbe investire anche sull' Isole. Si lagna, però, perché, a suo dire, dovrebbero investire anche gli altri Comuni a lui vicini, dando una mano alla sua Perla un po' scassata. Comunque, finito l'intervento che pur stava assai lungo e un po' noioso, passa la parola all'Assemblea che, nell'occasion, è a ranghi un po' troppo ridotti. Piervalle introduce l'intervento sostenendo, con rigore, che questa imposta non ha ragione di sbarcare. Vien sezionato in ogni parte quel parere giunto dal Ministero di Economia e Finanza a cui non sembra vero aggiunger imposte ad altre tasse. Ci sono sviste, errori e poi non regge la logica seguita per dimostrar che può essere riscossa anche sui laghi. E' scriteriato, basta; ne abbian già prese troppe di batoste giudiziarie; or se si vuole aprire il contenzioso con Navigazione Laghi, avanti pure, ma se n'é già persa un 'altra anche  in partenza. Si assiste allora a una sfuriata di Canio inferocito che accusa Piervalle di chi sa cosa. Sospende anche il Consiglio, consulta le regole del gioco, ordina di verbalizzar ogni parola, chiama la guardia, minaccia querele, denuncie, chissà cosa. Passato poi qualche minuto la chimica si abbassa e torna più normale. Tocca al Professore, in veste personale e non di Capo Gruppo, parlar con pacatezza e annunciar che, a titolo, appunto, personale, sta volta non metterà il suo voto insieme a quel di Canio, ma che si astiene. Non se la sente dunque di aprir altre questioni da poi lasciar a debito di eredi che verranno, così come per la question della variante, anche per questa dice di far basta. 

Confessar poi nell'intervallo che Lui non è Piervalle e più di così non ce la fa. Non basta, invece, a Maggioranza sentir che pure il suo Capo si dissocia; son tutti uniti con quel Canio e così avanti  tutta, la nuova imposta,ormai, sta in vista. La cronaca del Consiglio poi andrà avanti sino a tutte le 21, ma ora vi posto, in integrale, la contro relazione di minoranza sull'imposta e per il resto arrivederci  a un'altra volta. 
 
Gruppo Consiliare "Insieme"
 Contro relazione in ordine alla proposta di istituzione dell'imposta di sbarco.
La proposta in esame, istitutiva della così detta imposta di sbarco, si presta a una serie di considerazioni assai critiche che, sia in punto di merito che in punto di legittimità, dovrebbero portare la maggioranza proponente a, quanto meno, sospenderne l' istituzione per un doveroso approfondimento anche di ordine tecnico.
Si osserva che la proposta, su una materia che ricordiamo gode della riserva di legge, viene supportata da un parere reso dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale del MEF, Ministero di Economia e Finanza.     
Vi è una considerazione generale che deve essere, innanzitutto, fatta.
Ogni nuova imposizione tributaria o ogni modifica nel segno di una maggior pressione fiscale, deve trovare la sua giustificazione in un' inderogabile  esigenza di equilibrio di bilancio.
Di tale esigenza non c'è traccia nel documento propositivo i cui riferimenti all'utilizzo di scopo dell'imposta, peraltro condivisibili, non sembrano adeguati a soddisfare il requisito richiesto.
Non vi è nessuna ipotesi di gettito stimato, non vi è nessun dato riferito alla previsione del bilancio 2014 che possa giustificare un nuovo prelievo di natura fiscale.
C'è, forse, la facilità con cui si crede, da parte della maggioranza di governo, di utilizzare l'afflusso turistico come fosse una facile fonte di prelievo per cassa, in quanto variabile indipendente rispetto al voto locale, ma questa non è sempre buona cosa.
A prescindere comunque dalla considerazione di ordine generale, occorre soffermarsi sul criterio interpretativo seguito nel parere trasmesso al Comune, parere che si è reso necessario poiché l'applicabilità dell'imposta di sbarco agli ambiti insulari delle acque interne non era affatto certa.
Il parere, dopo aver riconosciuto che la lettura della norma escluderebbe l'applicabilità dell'imposta a tali ambiti, compie un ardito percorso logico per pervenire a conclusione opposta.
La ratio dell'affidamento del dovere di riscossione dell'imposta ai vettori del trasporto marittimo di linea si fonderebbe sulla necessità di assicurare certezza al momento impositivo e a quello, successivo, della fase accertativa.
Il parere continua affermando che, se questa è la ratio, nulla impedisce che la detta finalità possa essere raggiunta da tutti i vettori del trasporto pubblico di linea, non solo da quelli marittimi, per cui quest'ultimo riferimento può, agevolmente, omettersi con la conseguente possibilità di estendere l'imposta anche agli ambiti insulari di acque interne.
Il ragionamento non è condivisibile, in quanto non privo di manifesta illogicità.
Proprio l'affidamento esclusivo al gestore del trasporto di linea è, invece, di ostacolo all'universalità dell' applicazione dell'imposta, altro che certezza, mentre il riferimento alle compagnie marittime di linea ha da leggersi insieme alla definizione di isole minori che, al contrario di quanto sostenuto, normativamente esiste.
Quanto poi all'accenno alle modifiche inserite nel D.L.n. 126/2013 non convertito, anche su tale punto il parere risulta erroneo in quanto se è vero che nel testo del decreto  il riferimento alle compagnie " marittime" scompariva,  ricompariva poche righe successive laddove parlava di "collegamenti marittimi", con il risultato che , su tale punto, nulla  sarebbe stato modificato.   
Giova poi osservare che essendo già istituita l'imposta di soggiorno, la sua alternatività rispetto a quella di sbarco, secondo la proposta della maggioranza, di fatto, non esiste   considerati i numeri risibili dei pernottamenti sulle Isole rispetto al totale.
Questo dovrebbe far riflettere sulla legittimità, anche sotto questo profilo, delle modalità applicative dell'imposta.
Cosa diversa sarebbe stata renderla effettivamente alternativa, esonerando dal pagamento tutti coloro già assoggetti a quella di soggiorno, ma così non è nella proposta prodotta.
Su tale punto la soluzione adottata non pare neppure conforme al parere reso dal MEF che, invece, indica la via di una alternatività totale tra le due imposte.
A questa considerazione si perviene, nel parere reso, che sul punto si condivide, avuto riguardo la ratio dell'imposta di sbarco che è quella di ottenere un prelievo fiscale da flussi turistici solo giornalieri, mentre, in caso di pernottamento il prelievo avviene  attraverso l'imposta di soggiorno.
La soluzione adottata dal Comune è, pertanto, non priva d'incognite e di seri dubbi di legittimità anche su tale punto.
In tema di equità di tale imposta, perché di ciò si tratta, come poi non è possibile non vedere la macroscopica violazione di un elementare principio di eguaglianza che, nel caso concreto, verrebbe ad essere attuato, assoggettando a imposta soltanto gli utenti del servizio pubblico di linea ed esonerando gli altri. In gioco ci stanno quantità considerevoli, e pur non disponendo di dati, non pare irragionevole stimare che una metà, circa, di soggetti verrebbe assoggettata a imposta e un'altra metà no.
Si obietterà che così sta nella legge; certamente, ma questo non vuol dire che la legge sia, in punto, costituzionale.
E' noto, perché è stato diffuso dalla stampa, che la Navigazione Laghi ha, di recente, avviato una richiesta risarcitoria nei confronti di questo Comune per una questione di gestione di licenze del servizio pubblico di trasporto lacuale non di linea, gestione ritenuta, a torto o ragione non sappiamo, non corretta.
Come non ritenere ragionevole quindi che l'istituzione di questa imposta di sbarco, così dubbia nella sua possibilità istitutiva e così problematica nelle modalità applicative, non possa dar motivo di avviare, da parte della Navigazione Laghi, un contenzioso presso una qualche giurisdizione competente, sollevando anche la questione di costituzionalità che, peraltro, ci par fondata.
Sappiamo la propensione della maggioranza di governo a misurarsi in liti giudiziarie, ma visti i risultati ultimi conseguiti, parrebbe prudente non provarci un'altra volta e comunque non in questo caso, perché avrebbe già perso in partenza.
Si obietterà che, presto o tardi, un qualche rimedio la legge lo troverà. E' vero; infatti ci ha già provato, ma come abbiamo visto non è andato in porto, perché il d.l. non è stato convertito .
Non vogliamo tuttavia rappresentarci gli effetti di quel rimedio laddove l'obbligo di riscossione venisse esteso a tutti i vettori del trasporto.
Questi vettori, sino a oggi, sono esentati dall'obbligo di rilascio di un titolo di viaggio, dovrebbero quindi esserne obbligati, ma con quali garanzie ?  
Lo stesso vettore del servizio pubblico di linea non sarà esente da problematiche applicative laddove, ad esempio, si pensi all'esistenza di titoli di viaggio " circolari" sulle rotte per le isole con i quali i clienti sono liberi di effettuare o meno singole fermate. Permanendo tale offerta di trasporto si finirà per riscuotere l'imposta anche da coloro che non sbarcano in una o più delle tre isole.
Anche in questo caso si aprirebbe un problema d' iniquità applicativa dell'imposta, salvo provveda, in via preventiva,  Navigazione Laghi, istaurando un contenzioso  che blocchi l'imposta sin dal suo esordio.
Che dire poi del singolare caso dell'Isola Madre, di cui il Comune gestisce, si e no, il bagnasciuga. Dove starebbe la ragione del prelievo che, nei fatti, si configurerrebbe come una sorte di secondo biglietto di ingresso.
Anche qui, evidentemente si vorrà sperimentare, magari, un interessante contenzioso dagli esiti sempre incerti.
Tuttavia c'è una ragione, per così dire, assorbente che fa ritenere il parere reso dal MEF  privo di fondamento.
Trattasi del punto in cui il medesimo afferma che non si rinviene nella normativa vigente nessuna disposizione che contiene una definizione di isole minori.
L'affermazione è priva di fondatezza.
Si osserva infatti che l'articolo 25 comma 7 della legge 448 del 28/12/2001, allegato A, contiene l'indicazione degli ambiti territoriali ai fini della individuazione delle isole minori e, naturalmente,  appartengono tutte  ad ambiti marini.
La portata di questa nostra affermazione è tale che mette in discussione tutto l'impianto sul quale il parere è stato costruito, fino a inficiarlo in toto.

Questo Gruppo solleva pertanto, la questione sospensiva prevista dall'articolo 30 comma 2 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, affinché, alla luce di tutti gli elementi qui emersi, possa essere espletata una seria istruttoria suppletiva in ordine alla effettiva legittimità dell'istituzione della imposta di sbarco negli ambiti territoriali insulari delle acque interne e, in caso positivo, in ordine alle corrette modalità applicative della stesse con riferimenti agli ampi  rilievi sollevati.

Naturalmente bocciata, Galli astenuto.    
 




 

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