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lunedì 12 maggio 2014

MEZZO ROUND






Non ci convince, ma aspettiamo. Per ora così come sotto lo postiamo, si esprime il Tar sulla domanda incidentale che Navigazione Laghi aveva formulato circa la sospensione già immediata dell'istituzione dell'imposta. Aspettiamo però soltanto pochi giorni, perché già il 4 del mese prossimo venturo è in calendario l'udienza decisoria. Non ci convince perché pur non conoscendo ancora il ricorso presentato e non potendo andare il Tribunale oltre quelli che sono stati vizi lì dedotti, la prima ragione citata nel decreto ci pare irrilevante ai fini decisori essendo la cosa, per noi, non controversa. La seconda, invece, ci convince, quanto cioè alla natura del gestore; la terza a nostro avviso non esiste perché a noi non pare che la previsione espressa non ci fosse. Se poi altri rilievi di vizi e di difetti nel ricorso sono stati sollevati non è detto e noi non lo sappiamo. Ci tocca aspettare dunque il 4 giugno quando il collegio giudicante, nel suo plenum, entrerà nel merito completo della cosa. Sapremo solo allora se il primo dei due, presunti, rounds è stato al Comune aggiudicato o invece no e tutto ritorna in alto mare.



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2014, proposto da: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro Comune di Stresa, rappresentato e difeso dall’avv. Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, corso Re Umberto, 27;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,


della delibera n. 14/2014 del Consiglio comunale di Stresa, che ha istituito un'imposta di sbarco, nonchè la delibera n. 15/2014 del medesimo Consiglio comunale, con cui è stato approvato il regolamento per la sua applicazione.

 Visti il ricorso e i relativi allegati;

 Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

 Ritenuto che la domanda cautelare non merita allo stato accoglimento in quanto il potere dei Comuni di disciplinare con regolamento i propri tributi è stabilito dall'art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997, recante anche la previsione della gestione dell'accertamento e della riscossione mediante affidamento a soggetti diversi dall'ente comunale ivi compresi i concessionari di pubblici servizi (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 4635 del 25 giugno 2006) e considerato che la norma di cui all’art. 4, c. 3 bis, del D.Lgs. n. 23 del 2011 nel riferirsi alle compagnie di navigazione prescinde dalla modalità di gestione del servizio di navigazione e, quindi, anche al relativo affidamento ad un soggetto pubblico in regime di gestione commissariale; inoltre il riferimento alle isole minori non può limitarsi, in difetto di una espressa previsione legislativa, soltanto a quelle marittime e non anche a quelle dei laghi (quali le Isole Borromee sul Lago Maggiore).

 P.Q.M.

 Rigetta la domanda cautelare di cui in epigrafe e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 giugno 2014.

 Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 Così deciso in Torino il giorno 8 maggio 2014.

  Il Presidente
Vincenzo Salamone





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