Visualizzazioni di pagine: ultimo mese

martedì 12 marzo 2013

IL VERO E IL FALSO



Ieri il problema sembrava fosse cercar chi mai fosse suo padre ed ecco che, facendo le ricerche lo si trova. Canio è il padre ed anche il padrone di quella sventurata funivia che ormai par sia in balia solo di eventi. Paternità nascosta dunque, forse celata per non dar pubblico scandalo, ma ora che la paternità è scoperta non può sottrarsi agli obblighi e ai doveri che la potestà gli impone. Ha fatto il possibile ed anche l’impossibile, chiamato all’interpello a detto: “ io non c’entro”; chiamato dal Prefetto, ha detto: “ io non c’entro”; richiesto dai dipendenti del gestore, ha detto: “ io non c’entro”.  Così sin qui sto Canio veramente sorprendente, anzi impenitente. C’è sta legge che è vigente e la Regione ha fatto nel secolo trascorso, nell’anno mille, novecento e poi 97, ci  porta  sopra il numero di 15 e dice: pari, pari che quell’impianto funiviario è trasferito, in proprietà, dalla Regione stessa a questo bel Comune. Non c’è scampo, sino a qui Canio lo ha celato, anzi di più, ha detto il suo contrario che la Regione è proprietaria e Lui non c’entra. Lo ha detto davanti al suo Consiglio ed ha mentito. Che non sapesse che c’era questa legge non si ammette, ma ci ha giocato, forse, contando su accordi sotto banco, di distrazioni degli addetti anche ai lavori, di esser, così, furbo più degli altri; non sappiamo, lo dovrà dopo spiegar davanti al Suo Consiglio. Intanto se ne è lavato le sue mani, ha fatto finta di essere innocente, di scaricar ogni qual colpa su degli altri, ha poi giocato anche sullo stipendio della gente, lo abbiam sentito invocar gli altrui pubblici poteri e Lui, il padrone stava zitto. Ora è finito il gioco, si è rotto il suo trucchetto, il tempo perduto è stato perso, i soldi nessuno sa dove trovarli e Lui fa, ancora, il bello. Questa è la verità di oggi che vi diamo e se non ci credete  andate a cercar la legge sul sito regionale o leggetela qui sotto. Certo, vi troverete scritto che la Regione può anche metterci un po’ di tanti soldi, ma occorre anche  chiedere quei soldi,  partire al giusto tempo, essere in tempo, mentre qui si è giocato a nascondino, a stare fuori e sto gioco mi è parso un po’ tanto cretino. Ora la parola spetta dunque a Canio, per giustificar, se può, questo disastro.

 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in ordine alla proprieta' impianti
La Regione trasferisce al Comune di Stresa la proprieta' degli impianti ed attrezzature, pervenuti alla stessa a seguito della scadenza della precedente concessione governativa, della funivia Stresa-Mottarone onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente o tramite concessione.
La Giunta regionale e' delegata a perfezionare tutte le procedure necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
Art. 2.
Finanziamento opere ammodernamento
La Giunta regionale, al fine di consentire la realizzazione degli occorrenti interventi di manutenzione straordinaria, di ammodernamento, di razionalizzazione delle proprieta' e di messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'esercizio funiviario Stresa-Mottarone, e' autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Stresa fino ad un importo massimo di lire 3 miliardi.
Le modalita' di erogazione sono determinate dalla Giunta in relazione al programma di interventi predisposto dal Comune ed approvato dai competenti servizi tecnici regionali.
Art. 3.
Finanziamento oneri gestionali
La Giunta regionale e' parimenti autorizzata ad erogare al Comune o al concessionario le particolari agevolazioni finanziarie e creditizie di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone), come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 37, in quanto applicabili.
Art. 4.
Norme finanziarie
Al finanziamento delle spese conseguenti alla statuizione di cui agli articoli 1 e 3 si provvede facendo ricorso agli appositi capitoli di bilancio.
Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 si provvede mediante la istituzione nel bilancio per l'anno finanziario 1997 di un nuovo capitolo, avente la denominazione: << Contributo finanziario straordinario al Comune di Stresa per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone >> con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi.
Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 27170 del bilancio per l'anno 1997.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 marzo 1997
Enzo Ghigo
 

Nessun commento:

Posta un commento